Sentenza 19 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/02/2004, n. 3316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3316 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FAVARA Ugo - Presidente -
Dott. EBNER Vittorio Glauco - Consigliere -
Dott. MERONE Antonio - Consigliere -
Dott. RUGGIERO Francesco - Consigliere -
Dott. BIELLI Stefano - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
s.p.a. Banca Nazionale dell'Agricoltura, con sede in Roma, in persona dell'avv. Mario Bellina e dell'avv. Filippo Cefaly, nelle rispettive qualità di funzionario responsabile e di funzionario addetto al servizio legale della Direzione centrale della banca, in virtù dei poteri loro attribuiti dalla delibera del consiglio di amministrazione del 24 marzo 1998, elettivamente domiciliata in Roma, via Caposile, n. 10, presso l'avvocato Giulio Volpe, che la rappresenta e difende per procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
Ministero delle finanze, in persona del Ministro pro tempore;
- intimato non costituito -
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 21/35/99 del 15 gennaio 1999, depositata il 29 marzo 1999, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 26 giugno 2003 dal Relatore Consigliere Dott. Stefano Bielli;
Udito l'avv. Volpe;
Lette le conclusioni del P.M. in persona del sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- In relazione ad un decreto ingiuntivo di L. 241.057.795 emesso il marzo 1992 dal Presidente del tribunale civile di Vercelli in favore della s.p.a. Banca Nazionale dell'Agricoltura ed a carico della debitrice (per scoperto di conto corrente bancario) e dei suoi fideiussori, l'Ufficio del registro di Vercelli assoggettava il decreto, da un lato, a tassa fissa per quanto atteneva al rapporto tra la banca e la debitrice garantita e, dall'altro, a tassa proporzionale (3%) per quanto atteneva al rapporto tra la banca ed i garanti della debitrice principale. La banca, che aveva provveduto al pagamento di quanto richiesto, presentava (in data 14 aprile 1992) istanza di rimborso dell'imposta proporzionale, assumendo che i provvedimenti di condanna all'adempimento di obbligazioni di natura creditizia erano soggetti ad IVA (benché esenti) e pertanto, per il principio di alternatività tra IVA ed imposta di registro, quest'ultima andava applicata nella sola misura fissa (nota 2 dell'art. 8 della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986), indipendente dalla circostanza che il condannato fosse l'obbligato principale od il fideiussore.
2.- Con sentenza n. 58/04/97 del 19 marzo 1997, depositata il 18 aprile 1997, la Commissione tributaria provinciale di Vercelli rigettava il ricorso proposto dalla banca contro il silenzio-rifiuto formatosi sulla richiesta di rimborso dell'imposta di registro. 3.- Con sentenza n. 21/35/59 del 15 gennaio 1999, depositata il 29 marzo 1999, non notificata, la Commissione tributaria regionale del Piemonte respingeva l'appello proposto dalla banca avverso la predetta sentenza, compensando tra le parti le spese di lite, in particolare, il giudice di appello ribadiva la diversità dei rapporti soggiacenti all'ingiunzione sottolineata dal giudice di primo grado ed affermava che la solidarietà del debito dei garanti con quello dell'obbligata principale, nonché l'accessorietà della fideiussione al debito garantito, non comportavano assimilazione ai fini tributari, data la diversità del negozio fideiussorio rispetto a quello costituito dal debitore principale. Inoltre, riteneva inammissibile, perché proposto per la prima volta in appello, il rilievo dell'appellante che l'imposizione a tassa fissa era stabilita dalla legge in funzione dell'oggetto (operazioni di credito, di finanziamento e fideiussioni) e non era preso in considerazione il possibile esercizio di attività d'impresa dei soggetti (con assoggettabilità in astratto all'IVA, anche se ne era disposta l'esenzione in ragione del soggetto).
4.- Con ricorso notificato il 22 febbraio 2000, la s.p.a Banca Nazionale dell'Agricoltura ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale, prospettando un unico mezzo di impugnazione, complesso ed articolato.
5.- Non si costituisce in giudizio l'intimato Ministero dalle finanze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con l'unico mezzo di impugnazione proposto, la ricorrente prospetta, in realtà, diverse censure, sia pure tra loro collegate. In primo luogo (secondo un ordine di priorità logica), si deduce che la richiesta di imposizione a tassa fissa, in ragione dell'oggetto stabilito dalla legge per tale forma di tassazione, era stata - contrariamente a quanto affermato dal giudice regionale - già prospettata in primo grado (punto 2 del ricorso).
In secondo luogo, si contesta il presupposto interpretativo dei giudici di merito, per i quali le fideiussioni e le altre garanzie di cui all'art. 10, n. 1 del D.P.R, n. 633, per le quali si prevede l'(assoggettamento con) esenzione dall'IVA, riguarderebbero solo quelle rilasciate da un imprenditore: al contrario, per la ricorrente, è rilevante solo la posizione del creditore, così che il decreto ingiuntivo esecutivo ottenuto dalla banca per il recupero delle somme concernenti un finanziamento configurerebbe una condanna ad un pagamento rientrante nel regime dell'IVA, con applicazione dell'imposta di registro a tassa fissa, ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. n. 131 del 1986 e della nota 2^ dell'art. 8 della parte prima della relativa tariffa, senza che abbia rilevanza la circostanza che la prestazione goda dell'esenzione IVA di cui all'art. 10 del d.P.R. n. 633 del 1972 (non idonea ad apportare una deroga all'art. 40
citato).
2. - Il ricorso è manifestamente fondato, ai sensi dell'art. 375, secondo comma, cod. proc. civ., e va accolto.
2.1.- Per costante giurisprudenza di questa Corte (dalla quale non sussistono motivi per discostarsi), il decreto ingiuntivo ottenuto da una banca (avente, come tale, la qualità di "soggetto-IVA"), in ragione di un concesso finanziamento (operazione soggetta ad IVA, con rivalsa nei confronti del solvens, ai sensi degli artt. 3 e 6 del d.P.R. n. 633 del 1972), si configura come condanna ad un pagamento sottoposto al regime dell'IVA. Da ciò consegue (in virtù del principio di prevalenza dell'IVA sull'imposta di registro) che l'atto va registrato a tassa fissa (e non con aliquota proporzionale), in base al disposto dell'art. 40 del d.P.R. n. 131 del 1986 e della nota 2^ dell'art. 8 della parte prima della relativa tariffa, senza che in contrario rilevi che l'operazione goda dell'esenzione dall'IVA di cui all'art. 10, n. 1 del d.P.R. n. 633 (ipotesi non ricompresa tra i casi tassativi di deroga al principio di prevalenza, previsti dal citato art. 40 del d.P.R. n. 131 del 1986) e senza che rilevi altresì, data l'unicità della tassazione (v., in specie, Cass. n. 9007 del 1992), la circostanza che l'ingiunzione si indirizzi solo nei confronti del debitore principale o solo nei confronti del fideiussore ovvero nei confronti di entrambi: in tal senso, v. Cass., n. 3572 del 1998; n. 1776 del 1999; 2696 del 2003. 2.2.- il giudice regionale non si è attenuto a tali consolidati principi, errando nel negare l'applicazione dell'imposta a tassa fissa, in ragione dell'operazione oggettivamente effettuata (richiesta ed argomentazione proposte dalla banca già in primo grado, come risulta dalla stessa parte narrativa della sentenza impugnata). La sentenza impugnata va, pertanto, cassata. 3.- In considerazione delle ragioni dell'accoglimento del ricorso e della circostanza che non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto (non essendovi contestazione sulla correttezza della pretesa della banca, in ordine al quantum debeatur), la causa va decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ., nel senso dell'accoglimento del ricorso della s.p.a. contribuente introduttivo del giudizio.
4.- Sussistono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della contribuente, compensando tra le parti le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 26 giugno 2003.
Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2004