CASS
Sentenza 23 giugno 2022
Sentenza 23 giugno 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/06/2022, n. 24184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24184 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DE SA OS nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 16/04/2021 del TRIB. LIBERTA' di VENEZIA udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
lette/s0~ le conclusioni del PG MARIAEMANUELA GUERRA Penale Sent. Sez. 1 Num. 24184 Anno 2022 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: FIORDALISI DOMENICO Data Udienza: 22/02/2022 Il Procuratore generale, AN Guerra, chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. LA EL NT ricorre avverso l'ordinanza del 16 aprile 2021 del Tribunale di Venezia, che ha rigettato l'appello ex art. 310 cod. proc. pen. avverso il provvedimento del 25 febbraio 2021, con il quale il G.i.p. del Tribunale di Rovigo aveva sostituito ai sensi dell'art. 299, comma 4, cod. proc. pen. la misura cautelare degli arresti domiciliari presso un nosocomio con quella della custodia in carcere. Il Tribunale ha evidenziato che il G.i.p. del Tribunalle di Rovigo, con ordinanza emessa in data 1 febbraio 2021, ritenendo EL NT gravemente indiziata del reato aggravato dell'omicidio del convivente, CO TO (reato per il quale vige la presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere), aveva affermato la necessità contingente del trattenimento in ospedale dell'indagata in regime di arresti domiciliari, prevedendo che tale misura fosse accompagnata da piantonamento e da bracciale elettronico e prevedendo, altresì, la possibilità di una modifica della misura su istanza del pubblico ministero, nel caso in cui fosse venuto meno il ricovero in tale contesto protetto. Il Tribunale, quindi, ha condiviso il provvedimento con il quale era stata aggravata la misura cautelare, evidenziando che, a seguito delle dimissioni dalla struttura ospedaliera, la misura degli arresti domiciliari in ambito domestico richiesta dalla difesa non avrebbe garantito l'osservanza delle prescrizioni, anche considerando lo stato di sconvolgimento emotivo dell'interessata, che si evinceva dalle modalità del delitto e dal successivo tentativo di suicidio (che aveva reso necessario il ricovero presso la struttura ospedaliera). Nel provvedimento impugnato, infine, si evidenzia che vi era il rischio che l'indagata potesse rappresentare un pericolo per NN UZ, ritenuta dalla stessa la responsabile della rottura con il compagno. Pertanto, anche in considerazione della presunzione relativa di adeguatezza della misura cautelare della custodia in carcere, il giudice di merito ha ritenuto corretto l'aggravamento della misura cautelare, posto che la difesa non aveva allegato alcun elemento di segno contrario e che EL NT non aveva inteso rivelare il luogo nel quale aveva occultato il suo cellulare e quello della vittima, attività a seguito della quale sarebbe stato possibile trarre elementi investigativi utili. 2. La ricorrente lamenta vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale avrebbe omesso di considerare che l'aggravamento di una 2 misura cautelare ai sensi dell'art. 299, comma 4, cod. proc. pen. non può essere disposta in forza di un elemento circostanziale, quale quello rappresentato da un diverso luogo di costrizione, ma solo a seguito dell'accertamento di elementi sintomatici dell'aggravamento delle esigenze cautelari già individuate nel provvedimento genetico della misura. Nel caso di specie, invece, il giudice di merito, dopo aver dato atto del fatto che non vi erano elementi sintomatici di un aggravamento delle esigenze di cui all'art. 274 cod. proc. pen., avrebbe in maniera illogica e contradditoria rigettato l'appello, omettendo di offrire alcuna valida motivazione in ordine all'incompatibilità della misura cautelare, da eseguirsi con l'ausilio del braccialetto elettronico presso il domicilio dei genitori dell'indagata (in luogo distante dalla dimora di UZ), con le esigenze cautelari già indicate nel provvedimento adottato dal G.i.p in data 1 febbraio 2021. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. Giova premettere che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). Nel caso di specie, il giudice di merito, dopo aver evidenziato che il delitto in esame era assistito da una presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere, ha rilevato che il contenimento del pericolo di recidiva non poteva essere più garantito dal ricovero nella struttura sanitaria. Lo stesso G.i.p., infatti, aveva accertato la necessità contingente di trattenimento in ospedale in regime di arresti domiciliari non per l'incompatibilità di EL NT con il regime carcerario, ma solo in forza del provvisorio stato morboso di quest'ultima; tale regime, quindi, era stato ritenuto adeguato solo se accompagnato da 3 piantonamento e c.d. braccialetto elettronico, posto che era stata prevista dallo stesso G.i.p. la possibilità di una modifica su istanza del pubblico ministero allorché fosse venuto meno il ricovero in tale contesto protetto. Il Tribunale di Venezia, quindi, a differenza di quanto affermato nel ricorso, ha fornito una motivazione chiara e lineare, nel momento in cui ha inteso confermare il provvedimento con il quale era stata modificata la misura cautelare in forza del cambiamento delle condizioni di fatto, contingenti e provvisorie, che avevano determinato l'applicazione dell'originaria misura cautelare. Questa circostanza, infatti, aveva di fatto reso tale misura oggettivamente insufficiente a garantire le accertate esigenze cautelari, che non potevano più essere tutelate dalla misura applicata dal G.i.p., il quale, infatti, aveva già preventivato la possibilità di modificare la misura cautelare nel momento lin cui l'interessata fosse stata dimessa dalla struttura ospedaliera, unica struttura diversa da quella carceraria idonea a garantire la tutela delle predette esigenze. Il Tribunale ha evidenziato in modo ineccepibile che la misura degli arresti domiciliari sarebbe stata incompatibile con lo stato di sconvolgimento emotivo di EL NT, evincibile dalle modalità concrete del fatto e dalla successiva c:ondotta autolesiva da lei posta in essere, e con la tutela di NN UZ, verso la quale la stessa avrebbe potuto covare motivi di rancore analoghi a quelli che avevano determinato il decesso del compagno. Infine, il Tribunale ha evidenziato la scarsa collaborazione dell'indagata, la quale non aveva fornito elementi investigativi utili a chiarire circostanze e i motivi dell'omicidio, nel momento in cui aveva occultato il telefono cellulare proprio e quello del compagno. Il Collegio, quindi, ritiene che il Tribunale abbia correttamente applicato il principio di diritto secondo il quale, in tema di aggravamento delle misure cautelari, rientra tra i poteri discrezionali del giudice la sostituzione della misura in atto con una più grave, previa verifica della sopravvenuta inadeguatezza della misura in corso a fronteggiare le accertate esigenze cautelari. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). 3. Stante lo stato di detenzione di EL NT, si dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del presente provvedimento al Direttore dell'istituto 4 penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., affinché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 22/02/2022
lette/s0~ le conclusioni del PG MARIAEMANUELA GUERRA Penale Sent. Sez. 1 Num. 24184 Anno 2022 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: FIORDALISI DOMENICO Data Udienza: 22/02/2022 Il Procuratore generale, AN Guerra, chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. LA EL NT ricorre avverso l'ordinanza del 16 aprile 2021 del Tribunale di Venezia, che ha rigettato l'appello ex art. 310 cod. proc. pen. avverso il provvedimento del 25 febbraio 2021, con il quale il G.i.p. del Tribunale di Rovigo aveva sostituito ai sensi dell'art. 299, comma 4, cod. proc. pen. la misura cautelare degli arresti domiciliari presso un nosocomio con quella della custodia in carcere. Il Tribunale ha evidenziato che il G.i.p. del Tribunalle di Rovigo, con ordinanza emessa in data 1 febbraio 2021, ritenendo EL NT gravemente indiziata del reato aggravato dell'omicidio del convivente, CO TO (reato per il quale vige la presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere), aveva affermato la necessità contingente del trattenimento in ospedale dell'indagata in regime di arresti domiciliari, prevedendo che tale misura fosse accompagnata da piantonamento e da bracciale elettronico e prevedendo, altresì, la possibilità di una modifica della misura su istanza del pubblico ministero, nel caso in cui fosse venuto meno il ricovero in tale contesto protetto. Il Tribunale, quindi, ha condiviso il provvedimento con il quale era stata aggravata la misura cautelare, evidenziando che, a seguito delle dimissioni dalla struttura ospedaliera, la misura degli arresti domiciliari in ambito domestico richiesta dalla difesa non avrebbe garantito l'osservanza delle prescrizioni, anche considerando lo stato di sconvolgimento emotivo dell'interessata, che si evinceva dalle modalità del delitto e dal successivo tentativo di suicidio (che aveva reso necessario il ricovero presso la struttura ospedaliera). Nel provvedimento impugnato, infine, si evidenzia che vi era il rischio che l'indagata potesse rappresentare un pericolo per NN UZ, ritenuta dalla stessa la responsabile della rottura con il compagno. Pertanto, anche in considerazione della presunzione relativa di adeguatezza della misura cautelare della custodia in carcere, il giudice di merito ha ritenuto corretto l'aggravamento della misura cautelare, posto che la difesa non aveva allegato alcun elemento di segno contrario e che EL NT non aveva inteso rivelare il luogo nel quale aveva occultato il suo cellulare e quello della vittima, attività a seguito della quale sarebbe stato possibile trarre elementi investigativi utili. 2. La ricorrente lamenta vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale avrebbe omesso di considerare che l'aggravamento di una 2 misura cautelare ai sensi dell'art. 299, comma 4, cod. proc. pen. non può essere disposta in forza di un elemento circostanziale, quale quello rappresentato da un diverso luogo di costrizione, ma solo a seguito dell'accertamento di elementi sintomatici dell'aggravamento delle esigenze cautelari già individuate nel provvedimento genetico della misura. Nel caso di specie, invece, il giudice di merito, dopo aver dato atto del fatto che non vi erano elementi sintomatici di un aggravamento delle esigenze di cui all'art. 274 cod. proc. pen., avrebbe in maniera illogica e contradditoria rigettato l'appello, omettendo di offrire alcuna valida motivazione in ordine all'incompatibilità della misura cautelare, da eseguirsi con l'ausilio del braccialetto elettronico presso il domicilio dei genitori dell'indagata (in luogo distante dalla dimora di UZ), con le esigenze cautelari già indicate nel provvedimento adottato dal G.i.p in data 1 febbraio 2021. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. Giova premettere che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). Nel caso di specie, il giudice di merito, dopo aver evidenziato che il delitto in esame era assistito da una presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere, ha rilevato che il contenimento del pericolo di recidiva non poteva essere più garantito dal ricovero nella struttura sanitaria. Lo stesso G.i.p., infatti, aveva accertato la necessità contingente di trattenimento in ospedale in regime di arresti domiciliari non per l'incompatibilità di EL NT con il regime carcerario, ma solo in forza del provvisorio stato morboso di quest'ultima; tale regime, quindi, era stato ritenuto adeguato solo se accompagnato da 3 piantonamento e c.d. braccialetto elettronico, posto che era stata prevista dallo stesso G.i.p. la possibilità di una modifica su istanza del pubblico ministero allorché fosse venuto meno il ricovero in tale contesto protetto. Il Tribunale di Venezia, quindi, a differenza di quanto affermato nel ricorso, ha fornito una motivazione chiara e lineare, nel momento in cui ha inteso confermare il provvedimento con il quale era stata modificata la misura cautelare in forza del cambiamento delle condizioni di fatto, contingenti e provvisorie, che avevano determinato l'applicazione dell'originaria misura cautelare. Questa circostanza, infatti, aveva di fatto reso tale misura oggettivamente insufficiente a garantire le accertate esigenze cautelari, che non potevano più essere tutelate dalla misura applicata dal G.i.p., il quale, infatti, aveva già preventivato la possibilità di modificare la misura cautelare nel momento lin cui l'interessata fosse stata dimessa dalla struttura ospedaliera, unica struttura diversa da quella carceraria idonea a garantire la tutela delle predette esigenze. Il Tribunale ha evidenziato in modo ineccepibile che la misura degli arresti domiciliari sarebbe stata incompatibile con lo stato di sconvolgimento emotivo di EL NT, evincibile dalle modalità concrete del fatto e dalla successiva c:ondotta autolesiva da lei posta in essere, e con la tutela di NN UZ, verso la quale la stessa avrebbe potuto covare motivi di rancore analoghi a quelli che avevano determinato il decesso del compagno. Infine, il Tribunale ha evidenziato la scarsa collaborazione dell'indagata, la quale non aveva fornito elementi investigativi utili a chiarire circostanze e i motivi dell'omicidio, nel momento in cui aveva occultato il telefono cellulare proprio e quello del compagno. Il Collegio, quindi, ritiene che il Tribunale abbia correttamente applicato il principio di diritto secondo il quale, in tema di aggravamento delle misure cautelari, rientra tra i poteri discrezionali del giudice la sostituzione della misura in atto con una più grave, previa verifica della sopravvenuta inadeguatezza della misura in corso a fronteggiare le accertate esigenze cautelari. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). 3. Stante lo stato di detenzione di EL NT, si dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del presente provvedimento al Direttore dell'istituto 4 penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., affinché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 22/02/2022