Sentenza 26 novembre 2009
Massime • 1
Ai fini del computo del periodo minimo di pena espiata per la concessione dei permessi-premio ai condannati, in caso di scioglimento del cumulo comprensivo di pene talune delle quali inflitte per reati ostativi al beneficio, il "dies a quo" decorre dal momento in cui si è esaurita l'espiazione della pena relativa ai reati ostativi e non da quello di inizio della detenzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/11/2009, n. 49364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49364 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni Presidente del 26/11/2009
Dott. BONITO Francesco M.S. rel. Consigliere SENTENZA
Dott. CAPOZZI Raffaele Consigliere N. 3179
Dott. BRICCHETTI Renato Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio Consigliere N. 27619/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LI NT OR N. IL 02/01/1953;
avverso l'ordinanza n. 365/2009 TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIA, del 04/06/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO;
lette le conclusioni del PG che ha concluso per il rigetto del ricorso.
La Corte:
OSSERVA
Il Tribunale di Sorveglianza di Perugia, in data 04.06.2009, rigettava, con ordinanza, il reclamo proposto da PA SA TO avverso il rigetto della sua istanza di permesso premio pronunciata dal Magistrato di Sorveglianza il precedente 3 aprile. A sostegno della decisione il Tribunale osservava che il detenuto aveva sin qui espiato la pena di anni 17, mesi 6 e gg 15 inflitta per reati ostativi alla concessione dei benefici (D.P.R. n. 309 del 1990, artt.416 bis e 74) ma che non risultava allo stato espiata la metà della pena riferibile ai restanti reati in espiazione, quelli di cui all'art. 73, ed art. 80, comma 2, D.P.R. citato, ricompresi nella c.d. seconda fascia dell'art. 4 bis O.P..
Si duole di detta decisione il ricorrente, il quale ricorre in cassazione denunciandone l'illegittimità giacché inficiata, secondo prospettazione difensiva, dalla violazione dell'art. 30 ter O.P.. Lamenta, in particolare, il ricorrente, che il requisito richiesto dalla norma in relazione alla parte di pena che deve essere necessariamente espiata, va conteggiata non già al netto di quella sofferta per la condanna relativa a reati ostativi alla concessione del beneficio, bensì in esso conteggio contemplando interamente la pena espiata.
Il P.G. in sede con motivata requisitoria scritta, concludeva per il rigetto del ricorso.
La doglianza è infondata.
Ai fini del computo del periodo minimo di pena espiata, previsto dalla L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 30 ter, come condizione per la concessione di un permesso premio, qualora nei confronti del condannato sia stato emesso un provvedimento di unificazione di pene concorrenti inflitte in relazione a reati diversi, taluni dei quali ostativi alla concessione del beneficio richiesto, occorre innanzitutto procedere allo scioglimento del cumulo al fine di valutare l'espiazione della parte di pena conseguente alla condanna per il reato ostativo e, quindi, individuare il dies a quo che decorre dal momento in cui si è esaurita l'espiazione della pena relativa al reato ostativo e non dall'inizio della detenzione (Cass., Sez. 1^, 27 febbraio 2007, n. 9346, rv. 236376; Cass., Sez. 1^, 24 marzo 2005, n. 34054, rv. 232527; Cass., Sez. 1^, 7 ottobre 2003, n. 40301, rv. 226064; Cass. Sez. Un., 30 giugno 1999, n. 14, rv. 214356;
Cass., 1.4.2008, n. 19789). Tale indirizzo interpretativo, prevalente nella giurisprudenza di legittimità pure a fronte di un orientamento di segno opposto (Cass., Sez. 1^, 14 novembre 2001, n. 45735, rv. 220374; Cass., Sez. 1^, 2 maggio 2002, n. 21287, rv. 221481; Cass., Sez. 1^, 15 maggio 2003, n. 25356, rv. 224940; Cass., Sez. 1^, 1 aprile 2003, n. 26780, rv. 224999; e da ultimo: Cass., 18.12.2008, n. 5966) appare conforme ai principi affermati dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 361 del 1994) che ha, fra l'altro, osservato come la tesi opposta della inscindibilità del cumulo genererebbe una inaccettabile diversità di trattamento a seconda della eventualità, del tutto casuale, di un rapporto esecutivo unico, conseguente al cumulo, ovvero di distinte esecuzioni dipendenti dai titoli che scaturiscono dalle singole condanne.
Principi analoghi sono stati affermati dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. Un. 5 ottobre 1999 n. 14) in tema di reato continuato, laddove si è ritenuto possibile lo scioglimento del cumulo giuridico delle pene irrogate per il reato continuato, ai fini della fruizione dei benefici penitenziali in ordine ai reati che di questi non impediscono la concessione, sempre che in primo luogo il condannato abbia espiato interamente la pena relativa ai reati ostativi.
Sarebbe, in ogni caso, illogico rendere inoperante il cumulo giuridico delle pene al fine di ritenere espiata la parte di pena imputabile al delitto ostativo e, a un tempo, farlo rivivere al fine di far decorrere fin dall'inizio il termine di pena espiata previsto dalla L. n. 354 del 1975, art. 30 ter. Infine, come osservato nel provvedimento impugnato, qualora si facesse decorrere il dies a quo dal primo giorno di carcerazione, il principio dello scioglimento del cumulo opererebbe due volte a favore del condannato: una prima volta per consentire il permesso premio (e le misure alternative) anche in mancanza dei requisiti tassativi fissati dalla L. n. 354 del 1975, art. 4 bis, comma 1, ed una seconda volta come pena espiata ai fini della decorrenza dei limiti minimi di pena previsti per usufruire dei benefici penitenziari, parificandolo così ingiustificatamente a tutti gli effetti ai condannati per reati non ostativi in evidente contrasto con lo scopo che il legislatore si prefiggeva con le disposizioni dell'art. 4 bis dell'ordinamento penitenziario.
Al rigetto del ricorso consegue, di diritto, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2009