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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 10/12/2025, n. 1037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 1037 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
S E N T E N Z A
N°________________
Fasc. N°_____________
Cron. N°____________ REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rep. N°____________ IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
in composizione monocratica in persona del giudice applicato PNRR dott.ssa Lorena Canaparo ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa civile iscritta al n.160 \ 2023 promossa da:
Parte_1
-PARTE APPELLANTE- AVV. MENDICINO RAFFAELLA
contro
:
Controparte_1
-PARTE APPELLATA – AVV. MAIONE PAOLO GIOVINAZZO ABIGAIL contumace avente per oggetto: appello sentenza Giudice di Pace
***** Udienza trattazione scritta ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. in data 10.12.2025. Assunta in decisione in tale data.
****** MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione in appello, ha impugnato la sentenza n. Parte_1
916/2022 del Giudice di Pace di Lamezia Terme, che aveva accolto solo parzialmente la domanda risarcitoria, riconoscendo la corresponsabilità paritaria delle conducenti nella causazione del sinistro del 19/04/2021 e liquidando il danno in misura ridotta rispetto alle richieste attoree. L'appellante ha censurato la sentenza per travisamento dei fatti, erronea valutazione delle prove e delle risultanze istruttorie, nonché per errata applicazione delle norme in materia di circolazione stradale e di liquidazione del danno. Si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello e la Controparte_2 conferma della sentenza impugnata.
1. Sulla dinamica del sinistro e la responsabilità
Dall'istruttoria svolta in primo grado, il Giudice di Pace ha accertato che il sinistro si è verificato quando la Citroen C3 condotta da AZ BI, uscendo da una
1 posizione di sosta, ha effettuato una manovra di svolta a sinistra per immettersi nel parcheggio di via Marconi, impattando con la Citroen C3 di proprietà dell'attore, condotta da , che percorreva regolarmente la via Marconi. Parte_2
Il materiale probatorio - in particolare le dichiarazioni testimoniali- ha evidenziato la corresponsabilità delle conducenti nella misura del 50% ciascuna: la AZ per non essersi accertata dell'assenza di veicoli sopraggiungenti prima di immettersi nella circolazione, la per non aver mantenuto una velocità adeguata alle Parte_2 condizioni della strada, non riuscendo ad arrestare tempestivamente la marcia. Le censure dell'appellante, che attribuiscono la responsabilità esclusiva alla convenuta AZ, non trovano riscontro nelle risultanze istruttorie, che confermano la ricostruzione operata dal primo giudice. Le testimonianze di parte attrice, pur dettagliate, non sono idonee a superare la valutazione di attendibilità e completezza già effettuata dal Giudice di Pace, che ha correttamente valorizzato anche le dichiarazioni dei testi della controparte e la documentazione fotografica agli atti.
2. Sul quantum risarcitorio
Quanto alla liquidazione del danno, il Giudice di Pace ha correttamente fatto riferimento al valore commerciale del veicolo danneggiato (Citroen C3 immatricolata nel 2003, con oltre 150.000 km), determinato in € 2.000,00 secondo le quotazioni di settore, e ha liquidato il danno in € 1.000,00, tenuto conto del concorso di colpa paritario. Le ulteriori richieste istruttorie (CTU estimativa e prova testimoniale sul quantum) sono state legittimamente rigettate in quanto non influenti al fine del decidere e comunque non sono state riproposte in modo rituale in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado.
3. Sulle spese
Le spese di lite sono state correttamente compensate nella misura del 50%, in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunciando così provvede:
Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
Condanna alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio Parte_1 in favore di che si liquidano in € 1.701,00 per Controparte_2 compensi, oltre oneri fiscali e previdenziali previsti ex lege oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%
addì 10.12.2025
IL GIUDICE applicato PNRR
Dott. ssa Lorena Canaparo
2
N°________________
Fasc. N°_____________
Cron. N°____________ REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rep. N°____________ IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
in composizione monocratica in persona del giudice applicato PNRR dott.ssa Lorena Canaparo ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa civile iscritta al n.160 \ 2023 promossa da:
Parte_1
-PARTE APPELLANTE- AVV. MENDICINO RAFFAELLA
contro
:
Controparte_1
-PARTE APPELLATA – AVV. MAIONE PAOLO GIOVINAZZO ABIGAIL contumace avente per oggetto: appello sentenza Giudice di Pace
***** Udienza trattazione scritta ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. in data 10.12.2025. Assunta in decisione in tale data.
****** MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione in appello, ha impugnato la sentenza n. Parte_1
916/2022 del Giudice di Pace di Lamezia Terme, che aveva accolto solo parzialmente la domanda risarcitoria, riconoscendo la corresponsabilità paritaria delle conducenti nella causazione del sinistro del 19/04/2021 e liquidando il danno in misura ridotta rispetto alle richieste attoree. L'appellante ha censurato la sentenza per travisamento dei fatti, erronea valutazione delle prove e delle risultanze istruttorie, nonché per errata applicazione delle norme in materia di circolazione stradale e di liquidazione del danno. Si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello e la Controparte_2 conferma della sentenza impugnata.
1. Sulla dinamica del sinistro e la responsabilità
Dall'istruttoria svolta in primo grado, il Giudice di Pace ha accertato che il sinistro si è verificato quando la Citroen C3 condotta da AZ BI, uscendo da una
1 posizione di sosta, ha effettuato una manovra di svolta a sinistra per immettersi nel parcheggio di via Marconi, impattando con la Citroen C3 di proprietà dell'attore, condotta da , che percorreva regolarmente la via Marconi. Parte_2
Il materiale probatorio - in particolare le dichiarazioni testimoniali- ha evidenziato la corresponsabilità delle conducenti nella misura del 50% ciascuna: la AZ per non essersi accertata dell'assenza di veicoli sopraggiungenti prima di immettersi nella circolazione, la per non aver mantenuto una velocità adeguata alle Parte_2 condizioni della strada, non riuscendo ad arrestare tempestivamente la marcia. Le censure dell'appellante, che attribuiscono la responsabilità esclusiva alla convenuta AZ, non trovano riscontro nelle risultanze istruttorie, che confermano la ricostruzione operata dal primo giudice. Le testimonianze di parte attrice, pur dettagliate, non sono idonee a superare la valutazione di attendibilità e completezza già effettuata dal Giudice di Pace, che ha correttamente valorizzato anche le dichiarazioni dei testi della controparte e la documentazione fotografica agli atti.
2. Sul quantum risarcitorio
Quanto alla liquidazione del danno, il Giudice di Pace ha correttamente fatto riferimento al valore commerciale del veicolo danneggiato (Citroen C3 immatricolata nel 2003, con oltre 150.000 km), determinato in € 2.000,00 secondo le quotazioni di settore, e ha liquidato il danno in € 1.000,00, tenuto conto del concorso di colpa paritario. Le ulteriori richieste istruttorie (CTU estimativa e prova testimoniale sul quantum) sono state legittimamente rigettate in quanto non influenti al fine del decidere e comunque non sono state riproposte in modo rituale in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado.
3. Sulle spese
Le spese di lite sono state correttamente compensate nella misura del 50%, in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunciando così provvede:
Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
Condanna alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio Parte_1 in favore di che si liquidano in € 1.701,00 per Controparte_2 compensi, oltre oneri fiscali e previdenziali previsti ex lege oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%
addì 10.12.2025
IL GIUDICE applicato PNRR
Dott. ssa Lorena Canaparo
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