Cass. pen., sez. II, sentenza 19/10/1999, n. 4605
CASS
Sentenza 19 ottobre 1999

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In tema di esecuzione, la norma introdotta dalla legge 27.5.1998 n. 165, che ha modificato l'art 656 comma 9 cod.proc.pen.(casi nei quali non è possibile la sospensione dell'ordine di esecuzione)ha natura processuale. Pertanto, per il principio "tempus regit actum", deve applicarsi la normativa in vigore al momento della emissione dell'ordine di carcerazione. (Nella fattispecie la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del GIP, che aveva dichiarato inefficace l'ordine di esecuzione emesso nei confronti di un soggetto condannato in data anteriore alla entrata in vigore della predetta legge, ritenendo che l'emissione dell'ordine di esecuzione dovesse essere effettuata in base alla previgente disciplina).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 19/10/1999, n. 4605
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4605
    Data del deposito : 19 ottobre 1999

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