Sentenza 19 ottobre 1999
Massime • 1
In tema di esecuzione, la norma introdotta dalla legge 27.5.1998 n. 165, che ha modificato l'art 656 comma 9 cod.proc.pen.(casi nei quali non è possibile la sospensione dell'ordine di esecuzione)ha natura processuale. Pertanto, per il principio "tempus regit actum", deve applicarsi la normativa in vigore al momento della emissione dell'ordine di carcerazione. (Nella fattispecie la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del GIP, che aveva dichiarato inefficace l'ordine di esecuzione emesso nei confronti di un soggetto condannato in data anteriore alla entrata in vigore della predetta legge, ritenendo che l'emissione dell'ordine di esecuzione dovesse essere effettuata in base alla previgente disciplina).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/10/1999, n. 4605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4605 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Pietro Antonio SIRENA Presidente del 19/10/1999
1. Dott. Antonio MORGIGNI Consigliere SENTENZA
2. " Antonio ESPOSITO Consigliere N.4605
3. " Alessandro CONZATTI Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " Secondo libero CARMENINI Consigliere N.11752/99
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica di Milano avverso l'ordinanza emessa il 17.12.998 dal G.I.P. del Tribunale di Milano;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Antonio Esposito;
Letto il parere del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Galasso che ha concluso per l'annullamento con rinvio della impugnata ordinanza.
Osserva
Il G.I.P. del Tribunale di Milano, con ordinanza del 17.12.998, dichiarava inefficace l'ordine di esecuzione del 18.11.998 emesso nei confronti di AV PA e ne sospendeva l'esecuzione. Basava la sua decisione il G.I.P. su due ordini di motivi:
1. l'istanza di sospensione dell'esecuzione era stata presentata dal condannato in data 18/4/98 e quindi in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge n. 165/98 per cui, seppur trattata in epoca successiva all'entrata in vigore della citata legge - per motivi di organizzazione dell'Ufficio del P.M. che applicava criteri di successione cronologica a categorie omogenee di richieste - l'emissione dell'ordine di esecuzione doveva essere effettuato in base alla previgente disciplina seppur non più in vigore;
2. anche applicando la disciplina vigente all'epoca della emissione dell'ordine di esecuzione nei confronti del condannato, il P.M. avrebbe dovuto emettere decreto di sospensione dello stesso con avviso al condannato ai sensi del novellato art. 656 comma 5 c.p.p., non ricorrendo nel caso di specie la preclusione di cui al novellato art. 656 comma 9 c.p.p. in relazione all'art. 4 bis legge 354/75 "poiché il fatto non risulta collegato ad attività di organizzazioni criminali od eversive".
Avverso tale provvedimento ricorre per Cassazione il Procuratore della Repubblica di Milano, deducendo un'erronea applicazione delle norme che disciplinano la successione delle leggi nel tempo avendo affermato essere applicabile nel caso in esame l'art. 47 l. 354/98 vigente al momento di proposizione dell'istanza di sospensione da parte del AV e non già la l. 165/98 vigente al momento dell'emissione dell'ordine di esecuzione;
Il ricorso è fondato.
Al fine di individuare la norma da applicare nel caso di specie, appare preliminare definire la natura della norma introdotta con la l. 165/98 di cui all'art. 656 co 9 cpp., se trattasi, cioè, di norma sostanziale o processuale.
Orbene non pare dubbio, - come osserva esattamente il P.G. presso questa Suprema Corte - attesa sia la collocazione della disposizione nel codice di rito, sia l'oggetto della stessa, (casi in cui non è possibile la sospensione dell'ordine di esecuzione), che tale norma abbia natura processuale, disciplinando i casi e le modalità in cui l'ordine di esecuzione del P.M. può o meno essere sospeso;
Conseguentemente, vale il principio "tempus regit actum" e, deve, quindi, applicarsi la normativa in vigore al momento dell'emissione dell'ordine di esecuzione.
Erroneamente, quindi, il Gip ha ritenuto doversi applicare la normativa vigente al momento della proposizione dell'istanza di sospensione sull'assunto che il nuovo disposto di cui all'art. 656 co 9 fosse più afflittivo, dal momento che, non trattandosi di una disposizione penale, sostenendo, non trova applicazione l'art. 2 co 3 cp. Appare, altresì, erronea anche l'interpretazione proposta dal Gip nell'impugnata ordinanza del rinvio fatto dall'art. 656 co 9 cpp. all'art. 4 bis l. 354/75 come rinvio alla globale disciplina introdotta dall'art. 4 bis citato.
Ed invero, appare corretta l'interpretazione proposta dal P.M. ricorrente secondo cui il rinvio debba intendersi limitato esclusivamente ai titoli di reato indicati nel citato art. 4 bis. L'impugnata ordinanza deve, pertanto, essere annullata con rinvio degli atti al Tribunale di Milano per quanto di competenza.
P.Q.M.
La Suprema Corte di Cassazione, II sezione penale, annulla con rinvio l'impugnata ordinanza e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Milano per quanto di competenza.
Così deciso in Roma, in CC, il 19 ottobre 1999.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2000