Sentenza 26 aprile 2004
Massime • 1
Se si intende contestare il contenuto della relazione di notifica, attribuendone non conformità al vero, l'unico rimedio possibile è la querela di falso, trattandosi di una attestazione operata dal pubblico ufficiale, all'esito di quanto da lui in merito compiuto agli effetti della ritualità della notifica di un provvedimento.
Commentario • 1
- 1. Atto del pubblico ufficiale non ha fede privilegiata nel processo penale (Cass. 1361/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 16 gennaio 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/04/2004, n. 26066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26066 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LEONASI Raffaele - Presidente - del 26/04/2004
Dott. MARTELLA Ilario - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 684
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - N. 17939/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
HE AN;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma in data 11.7.2002;
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. F. SERPICO;
letta la richiesta subordinata di applicazione di sanzione sostitutiva e di pena pecuniaria ex art. 4 L. 134/03;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del SPG Dott. A. DE SANDRO che ha concluso per: dichiararsi inammissibile il ricorso e la richiesta di patteggiamento allargato;
udito il difensor Avv. M. MANCHISI che ha concluso per: accogliersi il ricorso.
OSSERVA
Sull'appello proposto da HE AN avverso la sentenza del Tribunale monocratico di Latina in data 26.10.2000, con la quale l'imputato, dichiarato colpevole dei reati di cui agli artt. 572, 582, 594, 612 e 570 co. 2^ n. 2 c.p. (maltrattamenti in famiglia in pregiudizio della moglie VI NO, lesioni personali ed ingiuria con minacce in danno della stessa donna ed ingiuria con minacce in danno della stessa donna ed ingiuria in danno del figlio minore TE, nonché violazione dell'obbligo di assistenza al coniuge ed ai figli minori), unificati detti reati in continuazione, era stato condannato alla pena di anno uno e mesi tre di reclusione, con risarcimento danni e spese in favore della parte civile, concessa la pena sospesa subordinata all'assolvimento degli obblighi imposti con la sentenza, la Corte di Appello di Roma, con sentenza dell'11.7.2002, confermava il giudizio di 1^ grado, con la condanna dell'imputato alle ulteriori spese in favore della parte civile, rigettando l'eccezione in rito in merito all'eccepita irritualità della notifica del decreto di citazione nel giudizio di 1^ grado e ribadendo la sussistenza di un fondato quadro accusatorio in ordine a tutti i reati contestati, stante l'esito dell'attendibilità prova specifica, supportata da quella generica in atti, segnatamente riferita alle certificazioni sanitarie delle lesioni patite dalla donna ed a quelle attestanti i ricoveri ospedalieri della stessa, ferma restando la consapevole volontà dell'imputato alle perpetrazioni di tali reati, l'ultimo dei quali (art. 570 co. 2 n. 2 c.p.) era dato riaffermare stante la presunzione dello stato di bisogno dei figli minori ed in mancanza di apprezzabili elementi di prova sulla temporanea o durevole incapacità dell'uomo a versare quanto dovuto.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il HE, deducendo a motivi del gravame:
1) Inosservanza o erronea applicazione dell'art. 161 in relazione agli artt. 157 e 159 c.p.p., con conseguente nullità del decreto di citazione a giudizio in sede di 1^ grado per omesso notifica dell'atto all'imputato; mancanza e manifesta illogicità della motivazione sul punto, posto che si era ancorato il rigetto della eccezione in rito senza che la decisione trovasse riscontro dall'esame degli atti, non risultando affatto che l'imputato si fosse trasferito dal domicilio dichiarato eletto in sede di interrogatorio ex art. 161 co. 1^ c.p.p., non avendolo giammai mutato, sicché, in ogni caso, il ricorso alla procedura di cui all'art. 161 co. 4^ c.p.p. era stato operato in violazione ed erronea applicazione della legge e, in ogni caso, non erano stati effettuati gli adempimenti e le ricerche di cui agli artt. 157 e 159 c.p.p., nell'asserita impossibilità di eseguire la notificazione ex art. 161 c.p.p.; di qui, ad avviso del ricorrente, la nullità del decreto di citazione a giudizio, potendo, in ogni caso, l'Ufficio accertare l'attuale recapito dell'imputato, come risulta dagli atti processuali e dalla nomina del difensore e con la conseguente nullità dell'intero giudizio di 1^ e 2^ grado;
2) Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale per insussistenza del reato di cui all'art. 572 c.p., in difetto degli elementi costitutivi dello stesso, stante il difetto del carattere di abitualità della contestata condotta criminosa dell'imputato e la genericità e mancanza di concretezza delle accuse della donna, oltre che del difetto di prova sul dolo in testa al ricorrente;
mancanza ed illogicità della motivazione sulla configurabilità di tale reato;
3) Insussistenza del reato di cui all'art. 570 c.p., in relazione all'asserita violazione degli obblighi di assistenza familiare con violazione ed erronea applicazione di tale norma e mancanza e manifesta illogicità della motivazione sul punto, posto che, fermo restando la carenza di prova sulla effettività mancanza dei mezzi di sussistenza per i figli minori, a costoro il ricorrente aveva sempre e comunque corrisposto tutto quanto necessario per l'abbigliamento, la scuola e per il tempo libero.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dell'eccezione in rito (motivo sub 1) e parimenti per i motivi sub 2) e 3), peraltro già "a monte" non ricevibili in questa sede di legittimità, risolvendosi sostanzialmente e prevalentemente in censure in punto di fatto della decisione impugnata. Parimenti inammissibile è la richiesta difensiva ex art. 4 L. 134/03, stante non solo la carenza di specificità della richiesta ma, quanto a quella di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, non potendo trovare corretta applicazione perché la pena inflitta supera il limite di mesi sei, ex art. 4 lett. a) co. 1^ u.p. L cit..
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente determinata, in ragione dei motivi addotti, nella misura di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Ed invero, quanto all'eccezione in rito, trattasi di doglianza manifestamente infondata, avuto riguardo alla corretta risposta offerta - sul punto - dai giudici della Corte territoriale in piena conformità a quanto emergente dagli atti e di cui ha data motivato atto il giudice di 1^ grado.
Va, in merito, ribadito il principio secondo cui se si intende contestare il contenuto della relata di notifica, attribuendone non conformità al vero, l'unico possibile rimedio è la querela di falso, trattandosi di una "attestazione" operata dall'ufficiale giudiziario, all'esito di quanto da lui in merito compiuto agli effetti della ritualità della notifica di un provvedimento e, pertanto, costituendo atto fidefacente fino a querela di falso. Orbene, nella specie, come risulta dal testo delle sentenza di 1^ e 2^ grado in relazione al contenuto della relata di notifica del decreto di citazione all'indirizzo dichiarato ex art. 161 co. 1 c.p.p. dall'imputato in sede di interrogatorio in data 24.10.1998,
tale notificazione non era stato possibile eseguire, perché il ricorrente risultava "trasferito", senza che vi fosse traccia agli atti della nuova località presso cui poter utilmente notificare gli atti, non avendo il prevenuto ottemperato all'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto. Di qui l'ineccepibile ricorso al co. 4^ dell'art. 161 c.p.p., senza che, ovviamente, sia dato utilmente invocare il disposto degli artt. 157 e 159 c.p.p., che attengono le modalità di esecuzione della prima notificazione a imputato non detenuto ovvero in caso di sua irreperibilità, trattandosi di casi attinenti il momento iniziale del rapporto tra A.G. e imputato.
Il disposto dell'art. 161 c.p.p., come novellato dallo art. 5 D.Lvo n. 12/91, con l'istituto della dichiarazione o elezione di domicilio introduce nell'ordinamento, in tema di notificazioni in materia penale, un sistema per consentire all'A.G. di individuare tempestivamente un recapito certo del destinatario di atti giudiziari ed a tale soggetto di assicurarsi una sicura e tempestiva ricezione di essi, così venendosi utilmente a contemperare un'intuibile esigenza di pragmaticità celerità della procedura con quella garantistica a tutela del diritto di difesa (cfr. tra le altre, Cass. Pen. Sez. 3^, 13.11.98, n. 11715, Civitelli). Correttamente, dunque, si è fatto ricorso al disposto dell'art. cit. co. 4^, con notifica al difensore, non essendovi traccia agli atti di comunicazione da parte dell'imputato del mutamento del domicilio dichiarato nel caso di cui al co. 1^, ne' risultando che tale omissione fosse ascrivibile a caso fortuito o forza maggiore, dovendosi applicare, solo in tal caso, le disposizioni degli artt. 157 e 159 c.p.p.. Le doglianze sub 2) e 3) sono inammissibili perché propongono sostanzialmente questioni in punto di chiave innocentistica, eccependo la violazione ed erronea applicazione della legge penale in ordine ai reati di cui agli artt. 572 e 570 co. 2^ n. 2^ c.p. dei quali si assume il difetto degli elementi costitutivi e l'omessa e/o manifesta illogicità della motivazione su tali aspetti della decisione.
Per contro, come risulta dal testo di tale decisione (cfr. foll.
4-5 per l'art. 572 c.p. e foll.
5-6 per lo art. 570), i giudici della Corte territoriale, a supporto della confermata esattezza delle conclusioni già assunte dal Tribunale monocratico di Latina sulla comprovata sussistenza dei delitti in parola (cfr. foll. 4/7 sentenza di 1^ grado).
La prova testimoniale attendibile per la precisione e concordanza di dati e debitamente riscontrata attraverso la documentazione sanitaria prodotta non lascia spazio alle apodittiche censure di attribuita genericità dell'accusa, asseritamente inidonee a concretizzare il reato di maltrattamenti in famiglia in danno della VI, vittima di sistematiche vessazioni morali e materiali da parte del coniuge, con una protrazione esistenziale del rapporto coniugale in termini di assoluta intollerabilità, anche per le negative (e certificate) conseguenze fisiche in pregiudizio della vittima, a fronte di un pervicace ed ingiustificabile contegno comportamentale dell'imputato, improntato ad in equivoci caratteri di mortificazione fisica e psichica della vittima, nel contesto di una apprezzabile sistematicità temporale.
Parimenti, quanto al delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare, con il far mancare i mezzi di sussistenza alla moglie ed ai figli minori, l'eccepite doglianze sono manifestamente infondate, a fronte di un corretto ed esaustivo tracciato motivazionale al riguardo offerto dai giudici di merito che, peraltro, si sono fatti carico di rappresentare le motivate ragioni di una comprovata situazione di stato di bisogno delle vittime (che per i minori è comunque presunta e non superabile dall'aiuto alieno) e della possibilità ad adempiere da parte dell'imputato, come implicitamente ammesso dallo stesso nel farsi vanto di asserito donativi ai figli e come documentato dalla certificazione di lavoro rilasciata dalla Camera di Commercio, a comprova di quanto riferito dalla VI in sede di esame (cfr. fol. 6 sentenza 1^ grado). Di qui l'inconsistenza delle dedotte censure alla sentenza impugnata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 inf favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 26 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2004