Sentenza 24 novembre 1998
Massime • 1
I reati di millantato credito e di truffa possono concorrere anche se la violazione consista in una unica azione, in quanto allo specifico raggiro considerato nella fattispecie di millantato credito, consistente nelle vanterie di ingerenze o pressioni presso pubblici ufficiali, può accompagnarsi un atto diretto alla induzione in errore del soggetto passivo, al fine del conseguimento di un ingiusto profitto con altrui danno.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/11/1998, n. 13657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13657 |
| Data del deposito : | 24 novembre 1998 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Signori: Udienza pubblica
Dott. Luigi D'ASARO Presidente del 24/11/1998
1. Dott. Luigi SANSONE Consigliere SENTENZA
2. Dott. Oreste CIAMPA Consigliere N. 1625
3. Dott. Adolfo DI VIRGINIO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Ilario OR MARTELLA Consigliere N. 35759/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GL OR nato a [...] il [...],
avverso la sentenza, in data 19.5.1997, della Corte di Appello di Palermo;
visti gli atti, l'impugnata sentenza e il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. Ilario S. MARTELLA;
udito il P.M. nella persona del Sostituto Procuratore generale dr. Luigi CIANIPOLI, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore: Avv. Giovanni NATOLI.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza del 15.1.1997, il Tribunale di Palermo riconosceva la responsabilità di GL OR in ordine ai reati di truffa e millantato credito ascrittigli perché, con artifizi e raggiri consistenti nel prospettare la possibilità di assicurare un posto di lavoro a ES Giacoma e a ES OL grazie alle proprie conoscenze di personalità politiche di dirigenti e funzionari di enti pubblici e privati, presso cui millantava credito, inducendo in errore il padre delle due ragazze ES OR, si faceva consegnare la somma di L. 20 milioni quale prezzo del proprio interessamento.
Ritenuti i capi di imputazione unificatì dal vincolo della continuazione e ritenuta, altresì, la continuazione con i fatti giudicati con sentenza della Corte di Appello di Palermo dell'11.12.1995, IL Tribunale elevava la pena inflitta con detta sentenza di anni 1, mesi 6 di reclusione e L. 500.000 di multa.
2. Con altra sentenza del 17.9.1997, il Tribunale di Palermo riconosceva la responsabilità dello stesso GL in ordine al reato di truffa ascrittogli perché, con artifizi e raggiri, riceveva la somma di L. 13 milioni da LA EL, che versava tale somma per ottenere un lavoro impiegatizio per i propri figli, e ritenuta la continuazione con la richiamata sentenza della Corte di appello dell'11.12.1995, elevava la pena inflitta con detta sentenza di mesi 3 di reclusione e L. 200.000 di multa.
3. Su gravame proposto dall'imputato avverso le su richiamate sentenze, la Corte di Appello di Palermo, disposta la riunione delle due cause per ragione di connessione oggettiva e soggettiva, in data 19.5.1997, confermava entrambe le decisioni del primo giudice.
4. Ricorre per cassazione il GL e denuncia: a) erronea applicazione della legge penale ex art. 606 lett. b) c.p.p.; mancanza e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 lett. e) c.p.p.. Si sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto assolvere l'imputato da tutti i reati a lui ascritti, perché i fatti non sussistono o, in subordine, perché non costituiscono reato.
Si censura il giudice a quo, per aver omesso di riesaminare criticamente il contenuto delle deposizioni rese dai testi nel corso della istruzione dibattimentale di primo grado, con particolare riferimento alle contraddizioni incorse nelle deposizioni di ES OR e AL OL, alla cui stregua la loro inattendibilità è risultata all'evidenza.
Con specifico riferimento al reato di millantato credito, per la configurazione del quale - si sostiene - e necessario il dolo quale consapevolezza della inidoneità della mediazione a raggiungere il risultato promesso, è risultato, invece, evidente come il GL godesse di credito e considerazione diffusi nell'ambito sociale, giacché era noto che si fosse interessato con successo nel perorare cause di suoi amici, talché tutti erano perfettamente coscienti, sia pure sotto il profilo meramente virtuale, della idoneità della sua condotta, non avendo egli, peraltro, vantato mai influenze di sorta;
b) erronea applicazione della legge penale, ex art. 606 lett. b) c.p.p., poiché il Tribunale avrebbe dovuto ritenere il reato di millantato credito assorbito in quello di truffa in ossequio al principio sancito dall'art. 15 c.p., essendo la condotta della prima fattispecie interamente ricompresa nella norma incriminatrice di cui all'art. 640 c.p.;
c) erronea applicazione della legge penale, ex art. 606 lett. b) c.p.p.; nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 lett. e) c.p.p., avendo il Tribunale immotivatamente denegato la prevalenza del beneficio delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva contestata trattandosi di un personaggio eminente nell'ambito della società palermitana più volte consigliere comunale e assessore e promotore di iniziative culturali;
d) erronea applicazione della legge penale ex art. 606 lett. b) c.p.p., in quanto la Corte, dopo aver proceduto alla riunione dei due procedimenti originariamente separati, non ha proceduto alla dovuta rideterminazione della pena ex art. 81 c.p.. 5. Il ricorso non merita accoglimento, così come è proposto su motivi di fatto, quasi al limite dell'inammissibilità. Invero la Corte d'appello ha ritenuto provato le seguenti circostanze di fatto:
- con riferimento ai reati oggetto dell'impugnata sentenza del Tribunale di Palermo del 15.1.1997, il GL, assicurando il suo interessamento per l'assunzione delle figlie, si fece consegnare in due soluzioni da ES OR, tramite assegni bancari, la somma di L. 20 milioni che sarebbe dovuta servire per effettuare dei viaggi a Roma, necessari per contattare all'uopo persone importanti di sua conoscenza, tra cui il sen. ANDREOTTI e l'ex presidente del Consiglio dei ministri Bettino CRAXI. l'ali circostanze sono state sostanzialmente confermate dallo stesso imputato, il quale, nelle sue dichiarazioni rese dinanzi al P.M. (dichiarazioni acquisite agli atti ex art. 5 13 c.p.p.), ha ammesso di aver offerto al ES la sua disponibilità ad interessarsi per la sistemazione delle figlie e di avere ricevuto in tale occasione la somma di L. 20 milioni;
- con riferimento al reato di truffa oggetto della sentenza del Tribunale di Palermo del 17.9.1997, dalle dichiarazioni rese dalla parte offesa LA EL è emerso che l'imputato dopo essere stato da questa contattato, le assicurò un concreto interessamento per la sistemazione dei figli presso enti pubblici ove gli stessi avrebbero potuto utilizzare la loro conoscenza delle lingue straniere. In tale contesto, il GL si fece consegnare la somma di L. 13 milioni mediante assegni bancari, la cui dazione venne indicata dall'imputato come indispensabile per l'adozione di qualsiasi iniziativa. Dopo la consegna del danaro, il GL si limitò ad assicurare la LA sull'esito positivo dell'operazione, inviandole anche un fax a nome dell'on. CARTA, da cui si evinceva che egli si era adoperato per il rinvenimento dei posti di lavoro. Il giudice a quo ha, con adeguata motivazione e in totale aderenza alla risultanze processuali, ritenuto la deposizione della parte offesa LA pienamente attendibile, sia perché trattasi di teste apparsa disinteressata nei confronti dell'imputato, sia perché tale deposizione è risultata indirettamente confermata da quelle rese dai testi ES sulle analoghe modalità con cui l'imputato si faceva consegnare ingenti somme di danaro.
Giova reiterare i principi affermati da questa Sezione della Suprema Corte nella materia in esame.
In tema di millantato credito, di cui all'art. 346 co. I c.p., gli estremi della condotta devono ritenersi realizzati "nel solo fatto di chi, vantando in modo esplicito o dando ad intendere di avere possibilità di influire sul pubblico funzionario, si faccia dare o promettere un compenso per la propria mediazione presso il medesimo funzionario;
e ciò a prescindere dalle particolari modalità della condotta in forza delle quali egli riesce ad ottenere tale compenso (Cass. Sez. VI 20.9.1990, n. 12628, Manuguerra;
Cass. sez. VI, 16.2.1990, Console)". Quanto al rapporto del delitto di millantato credito con quello di truffa, non v'è dubbio che detti reati possano concorrere anche se la violazione di tali ipotesi criminose sia commessa con un unica azione, purché sussistano gli estremi per la loro configurabilità (Cass. sez. VI, 19.6.1996, Catalano), dovendosi ritenere che il delitto di millantato credito, a differenza della truffa, è caratterizzato da un raggiro del tutto particolare, consistente nelle vanterie esplicite o implicite, di ingerenze o pressioni da parte del millantatore presso pubblici ufficiali o incaricati di pubblici servizi (Cass. Sez. VI, 2.10.1990, n. 13096, Pascale): tale raggiro può ben contestualmente concorrere, nella sua specificità con un atto diretto alla induzione in errore del soggetto passivo, al fine del conseguimento di ingiusto profitto con l'altrui danno (di cui all'ipotesi dell'art. 640 c.p.). È, in proposito, da rilevare che diverso è l'interesse protetto nelle due ipotesi: consistendo il delitto di millantato credito "nel pregiudizio della pubblica amministrazione, il quale viene offeso ogni qual volta si dia a credere che il pubblico ufficiale (o pubblico impiegato che presti un pubblico servizio), anziché uniformarsi a criteri di imparzialità e correttezza si lasci corrompere nell'adempimento dei doveri inerenti alla sua qualità, mentre nella truffa il bene giuridico protetto è l'interesse concernente l'inviolabilità del patrimonio" (Cass. sez. 1^.5.1994, Nannenini).
In conclusione, correttamente la Corte territoriale ha ritenuto sussistere i reati di truffa e di millantato credito - così come in rubrica specificati - e, in presenza di un'articolata motivazione, gli apprezzamenti di fatto e le valutazioni di merito non possono essere oggetto di verifica in questa sede di legittimità, ne' possono avere ingresso le diverse prospettazioni di ricostruzione dei fatti così come proposte dal ricorrente.
Altrettanto infondata è da ritenere la censura di carenza di motivazione in ordine alla denegata concessione delle "generiche", avendo il giudice a quo giustificato l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge, con l'indicazione della ragione ostativa (modalità della condotta posta in essere dal prevenuto) alla concessione di tali attenuanti.
L'ulteriore doglianza, per non avere il giudice a quo proceduto alla rideterminazione della pena ex art. 81 c.p., una volta disposta la riunione dei due procedimenti originariamente separati, è parimenti inaccoglibile poiché non risulta che la relativa richiesta sia stata fatta valere nel corso del giudizio di appello.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente a pagare le spese del procedimento.
P. Q. M.
la Corte di Cassazione
RIGETTA il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 24 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 1998