CASS
Sentenza 3 agosto 2023
Sentenza 3 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/08/2023, n. 34310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34310 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AL ME, nato ad [...] il [...] avverso il decreto emesso dalla Corte d'appello di Reggio Calabria il 17 giugno 2022 Visti gli atti, il decreto impugnato e il ricorso;
udita nell'udienza camerale del 18 aprile 2023 la relazione fatta dal Consigliere PP NN SA CI;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Lidia Giorgi, che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto del 17 giugno 2022 la Corte d'appello di Reggio Calabria ha confermato i decreti del Tribunale di Reggio Calabria n. 78/2021 del 24 febbraio 2021 e n. 181/2021 del 15 dicembre 2011, con cui a ME AL è stata inflitta la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di anni due e mesi sei, con obbligo di soggiorno nel Comune di Penale Sent. Sez. 6 Num. 34310 Anno 2023 Presidente: CRISCUOLO ANNA Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA Data Udienza: 18/04/2023 residenza e cauzione di euro 2.500,00. Con il primo decreto il Tribunale di Reggio Calabria aveva applicato a ME AL la misura di prevenzione anzidetta in quanto ritenuto soggetto socialmente pericoloso ai sensi dell'art. 1, lettere b) e c), D.Igs. n. 159/2011, sulla base - da ultimo - del precedente giudiziario consistito in una sentenza di applicazione della pena di anni due, mesi 9 e giorni 7 di reclusione per coltivazione di piante di canapa indiana;
fatto commesso il 3 agosto 2019. Il decreto non aveva trovato immediata applicazione, in quanto il proposto aveva finito di espiare la pena il 18 novembre 2021 e, pertanto, si era incardinato il procedimento di riesame della pericolosità sociale ai sensi dell'art. 14, comma 2 ter, D.Igs. n. 159/2011. Il giudizio di verifica della persistenza della pericolosità sociale si era concluso il 15 dicembre 2011 con il decreto n. 181/2021, che aveva dichiarato persistente la menzionata pericolosità. 2. Avverso il decreto della Corte di appello ME AL - a mezzo del proprio difensore - ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge, per erronea sussunzione del ricorrente all'interno della categoria di soggetti indicati nelle lettere b) e c) dell'art. 1 D.Igs n. 159/2011. Secondo il ricorrente, la Corte di appello avrebbe ritenuto sussistente la contestata sperequazione solo attraverso l'erronea convinzione che la difesa si fosse limitata a paventare la presenza in famiglia di un ulteriore reddito, non conteggiato dagli inquirenti (quello del suocero), senza però fornire la prova documentale, ma tale prova era stata fornita, avendo la difesa prodotto all'udienza del 24 febbraio 2021 i CUD del suocero, relativi agli anni 2015 - 2019. Inoltre, con riferimento alla sussunzione all'interno della categoria criminogena di cui alla successiva lettera c) dell'art. 1 del D.Igs n. 159/2011, ovvero la categoria dei soggetti dediti alla commissione di reati che mettono in pericolo la salute pubblica, la Corte di appello avrebbe errato perché tale dedizione non potrebbe poggiarsi su di un singolo reato, atteso lo stacco temporale tra la condotta posta in essere nel 2019 e le precedenti condanne in materia di stupefacenti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge: nozione nella quale va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento (Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080). 2 Tale principio, enunciato con riferimento alla disciplina previgente rispetto al D.Igs. n. 159 del 2011, è valido tuttora, in quanto l'art. 10, comma 3, di tale decreto, pure richiamato dall'art. 27, comma 2, per le misure reali, prevede espressamente che il ricorso in cassazione avverso il decreto della Corte di appello può essere presentato solo per violazione di legge. Ciò esclude che nel giudizio di legittimità possano essere dedotti meri vizi della motivazione, che si traducano in forme di illogicità ovvero in una diversa interpretazione degli elementi dimostrativi, valutati dai giudici di merito., Di contro, possono essere rilevanti quei vizi che concretizzino un'ipotesi di motivazione del tutto assente ovvero apparente, intesa quest'ultima come motivazione "del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico, seguito dal giudice di merito, ovvero le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento", trattandosi di vizio che sostanzia una "inosservanza della specifica norma processuale che impone, a pena di nullità, l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali" (così, tra le tante, Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246). 3. Alla luce di tale regula iuris devono considerarsi prive di pregio le doglianze formulate dal ricorrente, in quanto con le stesse, lungi dall'evidenziare un'ipotesi di motivazione apparente, nel senso innanzi esposto, egli ha proposto una rilettura delle emergenze procedimentali, provando a togliere forza persuasiva all'ordito argomentativo contenuto nel decreto impugnato, caratterizzato, invece, da una motivazione completa e congrua, di certo idonea ad illustrare le ragioni della decisione, con la quale sono stati esaminati tutti gli elementi di prova offerti dalla difesa. 3.1 In particolare, la Corte di appello, premesso che il giudizio di appello riguardava sia la verifica dei presupposti originari per l'applicazione della misura sia l'estensione della pericolosità sociale alla data attuale, essendo stato attivato il procedimento di riesame previsto dall'art. 14, comma 2 ter, del D.Igs. n. 159/2011, là_ Corte di appello_ ha condiviso le valutazioni del Tribunale che avevano portato all'inquadramento del proposto nella categoria dei soggetti socialmente pericolosi ai sensi dell'art. 1 lettere b) e c) del D.lgs n. 159/2011. Il ricorrente, infatti, vantava precedenti penali di tutto rilievo, consistiti, tra gli altri, nella condanna ad anni 14 di reclusione per fatti commessi nel 1992, che si saldava con la condanna riportata per coltivazione di piante di canapa indiana, commessa il 3 agosto 2019. Il ricorrente, inoltre, non aveva interrotto i rapporti con ambienti criminali dediti al commercio di sostanze stupefacenti, cosicché la Corte di appello ha condiviso l'opinione del Tribunale che ravvisava l'abitualità nella commissione di delitti nel settore degli stupefacenti dalla professionalità 3 dimostrata nella preparazione delle colture delle piante di cannabis e nelle attività agricole connesse, unitamente ad altre persone pregiudicate, quali CC OR e EO LI, come risultava dalle attività di indagine dei servizi di osservazione e controllo dei militari operanti, compendiati nel verbale di arresto in flagranza. La Corte di appello ha altresì evidenziato che la ripetizione dei fatti delittuosi mostrava la propensione del ricorrente a trarre mezzi di sostentamento da delitti in materia di droga e che dalla tabella, riportata a pagina 17 della proposta, si evinceva una sperequazione della spesa familiare rispetto ai redditi dichiarati del nucleo familiare dall'anno 2015 all'anno 2019: il che consentiva di ritenere che il proposto conseguiva dall'attività delittuosa in parola almeno in parte i mezzi illeciti per il suo sostentamento e per quello della sua famiglia. La Corte territoriale, dopo avere aggiunto che i reati in materia di droga rilevavano anche per la collocazione dello stesso ricorrente nella categoria di pericolosità segnata dalla lettera c) dell'art. 1 D.Igs n. 159/2011, atteso che i beni giuridici, tutelati dalla fattispecie che punisce la cessione di stupefacenti, risiedono sia nella salute collettiva o individuale degli assuntori sia nell'interesse dello Stato a reprimere il traffico di droga, ha evidenziato che non risultavano atti positivi indicativi in modo inequivoco ed incontrovertibile che il soggetto avesse mutato condotta di vita. 3.2 Siffatte argomentazioni rendono evidente non solo l'esistenza di una adeguata motivazione ma anche la conformità della stessa ai principi enunciati da questa Corte (Sez. 1, n. 54119 del 14/06/2017, Sottile, Rv. 271543 - 01), secondo cui, ai fini dell'applicazione di una misura di prevenzione personale, la «attualità» della pericolosità sociale di un individuo implica l'inquadramento del soggetto in una delle categorie criminologiche tipizzate dal legislatore, sicché l'espressione della prognosi negativa deriva, appunto, dalla constatazione di una specifica inclinazione mostrata dal soggetto (dedizione abituale a traffici delittuosi, finanziamento sistematico dei bisogni di vita almeno in parte con i proventi di attività delittuose, condotte lesive della integrità fisica o morale dei minori o della sanità, sicurezza o tranquillità pubblica, indiziati di appartenenza ad associazioni mafiose e altre ipotesi tipiche, di cui all'art. 4 d.lgs. n. 159 del 2011) e dall'assenza di segni indicativi di un tangibile ravvedimento o dissociazione. Operazione, questa, che è stata compiuta dalla Corte di appello che ha inquadrato il ricorrente nella categoria di cui all'art. 1 lett. b) D.Igs. n.159 del 2011, avendo la menzionata Corte dato conto puntualmente che si trattava di a) delitti commessi abitualmente (e dunque in un significativo arco temporale) dal soggetto;
b) delitti che avevano effettivamente generato profitti in capo a 4 costui;
c) delitti da cui, in una determinata epoca - il soggetto traeva l'unico reddito o, quanto meno, una componente significativa di tale reddito. Il ricorrente, secondo la Corte di appello, poteva essere inquadrato anche nella lett. c) dell'art. 1 D.Igs. n.159 del 2011, in ragione dei reati commessi in materia di droga, che pongono in pericolo la salute collettiva o individuale degli assuntori e l'interesse dello Stato a reprimere il traffico di droga. A questi rilievi la Corte di appello ha aggiunto che non risultavano sussistenti atti positivi indicativi in modo inequivoco ed incontrovertibile che il soggetto avesse mutato condotta di vita. Così argomentando, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi suindicati, con la conseguenza che il provvedimento impugnato sfugge a ogni rilievo consentito in questa sede. 4. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma di euro tremila, equitativamente determinata, in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 18 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita nell'udienza camerale del 18 aprile 2023 la relazione fatta dal Consigliere PP NN SA CI;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Lidia Giorgi, che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto del 17 giugno 2022 la Corte d'appello di Reggio Calabria ha confermato i decreti del Tribunale di Reggio Calabria n. 78/2021 del 24 febbraio 2021 e n. 181/2021 del 15 dicembre 2011, con cui a ME AL è stata inflitta la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di anni due e mesi sei, con obbligo di soggiorno nel Comune di Penale Sent. Sez. 6 Num. 34310 Anno 2023 Presidente: CRISCUOLO ANNA Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA Data Udienza: 18/04/2023 residenza e cauzione di euro 2.500,00. Con il primo decreto il Tribunale di Reggio Calabria aveva applicato a ME AL la misura di prevenzione anzidetta in quanto ritenuto soggetto socialmente pericoloso ai sensi dell'art. 1, lettere b) e c), D.Igs. n. 159/2011, sulla base - da ultimo - del precedente giudiziario consistito in una sentenza di applicazione della pena di anni due, mesi 9 e giorni 7 di reclusione per coltivazione di piante di canapa indiana;
fatto commesso il 3 agosto 2019. Il decreto non aveva trovato immediata applicazione, in quanto il proposto aveva finito di espiare la pena il 18 novembre 2021 e, pertanto, si era incardinato il procedimento di riesame della pericolosità sociale ai sensi dell'art. 14, comma 2 ter, D.Igs. n. 159/2011. Il giudizio di verifica della persistenza della pericolosità sociale si era concluso il 15 dicembre 2011 con il decreto n. 181/2021, che aveva dichiarato persistente la menzionata pericolosità. 2. Avverso il decreto della Corte di appello ME AL - a mezzo del proprio difensore - ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge, per erronea sussunzione del ricorrente all'interno della categoria di soggetti indicati nelle lettere b) e c) dell'art. 1 D.Igs n. 159/2011. Secondo il ricorrente, la Corte di appello avrebbe ritenuto sussistente la contestata sperequazione solo attraverso l'erronea convinzione che la difesa si fosse limitata a paventare la presenza in famiglia di un ulteriore reddito, non conteggiato dagli inquirenti (quello del suocero), senza però fornire la prova documentale, ma tale prova era stata fornita, avendo la difesa prodotto all'udienza del 24 febbraio 2021 i CUD del suocero, relativi agli anni 2015 - 2019. Inoltre, con riferimento alla sussunzione all'interno della categoria criminogena di cui alla successiva lettera c) dell'art. 1 del D.Igs n. 159/2011, ovvero la categoria dei soggetti dediti alla commissione di reati che mettono in pericolo la salute pubblica, la Corte di appello avrebbe errato perché tale dedizione non potrebbe poggiarsi su di un singolo reato, atteso lo stacco temporale tra la condotta posta in essere nel 2019 e le precedenti condanne in materia di stupefacenti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge: nozione nella quale va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento (Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080). 2 Tale principio, enunciato con riferimento alla disciplina previgente rispetto al D.Igs. n. 159 del 2011, è valido tuttora, in quanto l'art. 10, comma 3, di tale decreto, pure richiamato dall'art. 27, comma 2, per le misure reali, prevede espressamente che il ricorso in cassazione avverso il decreto della Corte di appello può essere presentato solo per violazione di legge. Ciò esclude che nel giudizio di legittimità possano essere dedotti meri vizi della motivazione, che si traducano in forme di illogicità ovvero in una diversa interpretazione degli elementi dimostrativi, valutati dai giudici di merito., Di contro, possono essere rilevanti quei vizi che concretizzino un'ipotesi di motivazione del tutto assente ovvero apparente, intesa quest'ultima come motivazione "del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico, seguito dal giudice di merito, ovvero le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento", trattandosi di vizio che sostanzia una "inosservanza della specifica norma processuale che impone, a pena di nullità, l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali" (così, tra le tante, Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246). 3. Alla luce di tale regula iuris devono considerarsi prive di pregio le doglianze formulate dal ricorrente, in quanto con le stesse, lungi dall'evidenziare un'ipotesi di motivazione apparente, nel senso innanzi esposto, egli ha proposto una rilettura delle emergenze procedimentali, provando a togliere forza persuasiva all'ordito argomentativo contenuto nel decreto impugnato, caratterizzato, invece, da una motivazione completa e congrua, di certo idonea ad illustrare le ragioni della decisione, con la quale sono stati esaminati tutti gli elementi di prova offerti dalla difesa. 3.1 In particolare, la Corte di appello, premesso che il giudizio di appello riguardava sia la verifica dei presupposti originari per l'applicazione della misura sia l'estensione della pericolosità sociale alla data attuale, essendo stato attivato il procedimento di riesame previsto dall'art. 14, comma 2 ter, del D.Igs. n. 159/2011, là_ Corte di appello_ ha condiviso le valutazioni del Tribunale che avevano portato all'inquadramento del proposto nella categoria dei soggetti socialmente pericolosi ai sensi dell'art. 1 lettere b) e c) del D.lgs n. 159/2011. Il ricorrente, infatti, vantava precedenti penali di tutto rilievo, consistiti, tra gli altri, nella condanna ad anni 14 di reclusione per fatti commessi nel 1992, che si saldava con la condanna riportata per coltivazione di piante di canapa indiana, commessa il 3 agosto 2019. Il ricorrente, inoltre, non aveva interrotto i rapporti con ambienti criminali dediti al commercio di sostanze stupefacenti, cosicché la Corte di appello ha condiviso l'opinione del Tribunale che ravvisava l'abitualità nella commissione di delitti nel settore degli stupefacenti dalla professionalità 3 dimostrata nella preparazione delle colture delle piante di cannabis e nelle attività agricole connesse, unitamente ad altre persone pregiudicate, quali CC OR e EO LI, come risultava dalle attività di indagine dei servizi di osservazione e controllo dei militari operanti, compendiati nel verbale di arresto in flagranza. La Corte di appello ha altresì evidenziato che la ripetizione dei fatti delittuosi mostrava la propensione del ricorrente a trarre mezzi di sostentamento da delitti in materia di droga e che dalla tabella, riportata a pagina 17 della proposta, si evinceva una sperequazione della spesa familiare rispetto ai redditi dichiarati del nucleo familiare dall'anno 2015 all'anno 2019: il che consentiva di ritenere che il proposto conseguiva dall'attività delittuosa in parola almeno in parte i mezzi illeciti per il suo sostentamento e per quello della sua famiglia. La Corte territoriale, dopo avere aggiunto che i reati in materia di droga rilevavano anche per la collocazione dello stesso ricorrente nella categoria di pericolosità segnata dalla lettera c) dell'art. 1 D.Igs n. 159/2011, atteso che i beni giuridici, tutelati dalla fattispecie che punisce la cessione di stupefacenti, risiedono sia nella salute collettiva o individuale degli assuntori sia nell'interesse dello Stato a reprimere il traffico di droga, ha evidenziato che non risultavano atti positivi indicativi in modo inequivoco ed incontrovertibile che il soggetto avesse mutato condotta di vita. 3.2 Siffatte argomentazioni rendono evidente non solo l'esistenza di una adeguata motivazione ma anche la conformità della stessa ai principi enunciati da questa Corte (Sez. 1, n. 54119 del 14/06/2017, Sottile, Rv. 271543 - 01), secondo cui, ai fini dell'applicazione di una misura di prevenzione personale, la «attualità» della pericolosità sociale di un individuo implica l'inquadramento del soggetto in una delle categorie criminologiche tipizzate dal legislatore, sicché l'espressione della prognosi negativa deriva, appunto, dalla constatazione di una specifica inclinazione mostrata dal soggetto (dedizione abituale a traffici delittuosi, finanziamento sistematico dei bisogni di vita almeno in parte con i proventi di attività delittuose, condotte lesive della integrità fisica o morale dei minori o della sanità, sicurezza o tranquillità pubblica, indiziati di appartenenza ad associazioni mafiose e altre ipotesi tipiche, di cui all'art. 4 d.lgs. n. 159 del 2011) e dall'assenza di segni indicativi di un tangibile ravvedimento o dissociazione. Operazione, questa, che è stata compiuta dalla Corte di appello che ha inquadrato il ricorrente nella categoria di cui all'art. 1 lett. b) D.Igs. n.159 del 2011, avendo la menzionata Corte dato conto puntualmente che si trattava di a) delitti commessi abitualmente (e dunque in un significativo arco temporale) dal soggetto;
b) delitti che avevano effettivamente generato profitti in capo a 4 costui;
c) delitti da cui, in una determinata epoca - il soggetto traeva l'unico reddito o, quanto meno, una componente significativa di tale reddito. Il ricorrente, secondo la Corte di appello, poteva essere inquadrato anche nella lett. c) dell'art. 1 D.Igs. n.159 del 2011, in ragione dei reati commessi in materia di droga, che pongono in pericolo la salute collettiva o individuale degli assuntori e l'interesse dello Stato a reprimere il traffico di droga. A questi rilievi la Corte di appello ha aggiunto che non risultavano sussistenti atti positivi indicativi in modo inequivoco ed incontrovertibile che il soggetto avesse mutato condotta di vita. Così argomentando, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi suindicati, con la conseguenza che il provvedimento impugnato sfugge a ogni rilievo consentito in questa sede. 4. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma di euro tremila, equitativamente determinata, in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 18 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente