Sentenza 17 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Puglia, sentenza 17/04/2026, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Puglia |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sentenza n. 94/2026
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
Sezione giurisdizionale per la regione Puglia in composizione monocratica in persona del Giudice PI SS, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 38009 proposto dal sig. XX (C.F. XX), nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall’Avv. Oronzo Chironi (C.F.[...]– pec: chironi.oronzo@ordavvle.legalmail.it) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Lecce alla Via Imperatore Adriano, 58
CONTRO
- Ministero della Difesa – Previmil – rappresentato e difeso dal direttore dell’Ufficio Dott.ssa Marzia Lettieri Barbato (pec: previmil@postacert.difesa.it)
Visto il codice di giustizia contabile;
Udite le parti all’udienza del 10 aprile 2026
FATTO
Il ricorrente riferiva che, a causa della lesione traumatica per causa violenta avvenuta il XX all’interno del centro di addestramento aeronavale della Marina militare, la commissione medica ospedaliera, giusta modello ML/XX riconosceva la causa di servizio, così come il modello BL/S .n. XX del XX con il quale, nel disporre le dimissioni dall’Ospedale militare, veniva indicato che la patologia risultava essere dipendente da causa di servizio.
Riferiva, poi, dell’esito di risonanza magnetica effettuata il XX presso uno studio specialistico accreditato con il servizio sanitario nazionale, nonché dell’esito di una elettromiografia del XX effettuata presso il reparto di neurofisiologia clinica e dei certificati medici di alcuni specialisti meglio individuati a pag.2 del ricorso cui si rimanda.
Ha poi richiamato il decreto emanato dall’ufficio resistente del XX ricorrendo avverso il suo esito sostenendo che la patologia sofferta fosse dipendente da causa di servizio ascrivibile come minimo alla 7^ categoria, tabella A del D.p.r. 834/1981.
Si è costituito il Ministero della Difesa che ha ricostruito tutta la vicenda nei termini fattuali seguenti:
· il ricorrente, arruolato presso in Marina Militare è stato collocato in ausiliaria dal XX;
· con domanda del XX(Allegato 2), il Sig. XX chiedeva la concessione della pensione privilegiata ordinaria per l’infermità “XX”, riconosciuta SI’ dipendente da causa di servizio con Modello C n. XX in data XX dalla 5^ Commissione medico ospedaliera di Taranto;
· a seguito di disposti accertamenti per la classificazione tabellare dell’infermità, in data XX, la 5^Commissione medico ospedaliera di Taranto, giudicava l’infermità non classificabile, in quanto “Guarito senza esiti” e, conseguentemente, con Decreto n. XX adottato in data XX veniva respinta la domanda di pensione privilegiata per mancanza del presupposto dell’ascrivibilità a categoria di pensione;
· a seguito di richiesta di aggravamento il ricorrente chiedeva di essere sottoposto a nuovi accertamenti sanitari; tuttavia la incaricata Commissione medico ospedaliera con Verbale mod. BL/B n. XX del XX, giudicava l’infermità non classificabile non avendo riscontrato alcuna evoluzione peggiorativa;
· pertanto con decreto n. XX adottato in data XX, la domanda veniva nuovamente respinta.;
· nel frattempo con ulteriore istanza presentata in data XX, il ricorrente reiterava la richiesta di aggravamento, anch’essa non accolta;
· con verbale n. XX dell’XX la commissione medico ospedaliera precisava, a corredo del precedente verbale del XX con il quale veniva confermata l’assenza di aggravamento che “…la patologia <iniziali segni di XX con modesta limitazione algo-funzionale per ridotta lordosi con ernie discali da XX a XX e sofferenza radicolare cronica destra in XX-XX>non è da ritenersi in correlazione causale e/o concausale con l’evento traumatico che ha interessato lo stesso tratto rachideo”; ritenendolo, tuttavia “non idoneo al ruolo di appartenenza”, “non idoneo all’ausiliaria”, “non idoneo alla riserva”.
· pertanto, con decreto n. XX adottato in data XX, l’amministrazione respingeva la domanda del ricorrente per non constatato aggravamento;
· con pec del XX, il ricorrente chiedeva al Ministero di poter rinunciare ex tunc ed annullare la “…parte successiva al Mod. ML/C XX anno XX, le richieste di ascrizione tabellare ed equo indennizzo inerenti il riconoscimento da causa di servizio della lesione traumatica di cui si tratta e ritornare nella posizione di ausiliaria”;
· con pec del XX il ricorrente chiedeva “la cancellazione dell’intera procedura, tranne del modello ML/C XX anno XX 2, del modello BLS XX in data XX e della relativa domanda di classificazione ed equo indennizzo”;
· con pec del XX, chiedeva, “con efficacia ex tunc, di rinunciare ed annullare la parte successiva al Mod. ML/C XX anno XX, le richieste di ascrizione tabellare ed equo indennizzo inerenti il riconoscimento da causa di servizio della lesione traumatica di cui si tratta e ritornare nella posizione di ausiliaria”;
· il Ministero della Difesa comunicava, con nota prot. n. XX del XX, evidenziava l’impossibilità di accogliere la domanda di annullamento, atteso che il procedimento volto all’ottenimento della pensione privilegiata ordinaria si era concluso mediante l’adozione dei provvedimenti negativi.
Nel merito ha eccepito in primo luogo l’inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 152 del Codice di giustizia contabile in ragione della non chiara esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste a base dello stesso.
Ha, poi chiesto il rigetto del ricorso in ragione della sua palese infondatezza All’udienza del 10 aprile 2026 le parti hanno insistito nelle contrapposte tesi.
DIRITTO
Alla luce degli atti di causa questo Giudice ritiene che il ricorso debba essere rigettato.
Preliminarmente occorre precisare che, per ragioni di economia processuale, attesa la palese infondatezza del ricorso, si è ritenuto non disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’INPS.
Nel merito la prospettazione di parte ricorrente appare palesemente incompleta, in quanto fornisce una versione dei fatti del tutto parziale e diversa da quella prospettata – e non contestata – dalla difesa ministeriale , che, invero, ha dato contezza dell’avvenuta mancata ascrivibilità dell’infortunio occorso ad alcuna delle categoria previste dalla tabella A, necessaria per il riconoscimento del beneficio pensionistico privilegiato nei confronti del ricorrente, indicando, poi le specifiche ragioni giustificanti i provvedimenti adottati (e non citati dal ricorrente nel proprio ricorso).
Come evidenziato dalla difesa ministeriale, quindi, il ricorrente si duole del mancato riconoscimento della causa di servizio mentre il punto controverso, sul quale nulla viene eccepito è la mancata ascrivibilità tabellare a categoria di pensione.
Come già detto sul punto parte ricorrente non adduce alcun elemento utile a confutare le determinazioni degli organi amministrativi, non formulando, fra l’altro, alcuna replica alle considerazioni dell’amministrazione ministeriale; anche le relazioni mediche prodotte si soffermano sulla sussistenza della causa di servizio senza approfondire, sotto il profilo medico, i motivi per i quali la patologia dovesse essere iscritta alla categoria 7^ della tabella A, limitandosi, sul punto a mere affermazioni di principio.
L’incompleta ricostruzione dei fatti in ricorso, poi, induce a ritenere sfornita di alcuna ulteriore prova, le deboli considerazioni giuridiche fatte proprie dal ricorrente .
In conclusione, quindi, il ricorso si appalesa del tutto generico, non indicando puntualmente i motivi specifici di doglianza relativi ai diversi pareri degli organi medico legali intervenuti nel procedimento in questione.
I documenti prodotti in giudizio non forniscono alcun elemento medico legale utile idoneo a sorreggere le diverse ragioni di parte attrice, non essendo evidenziati gli specifici motivi di censura dell’operato dell’amministrazione.
Invero, anche le domande – di cui si dà contezza nella memoria ministeriale e sulle quali parte ricorrente non ha controdedotto alcunchè - presentate dal ricorrente nell’aprile e nel maggio del XX volte a rinunciare, sostanzialmente alle domande di privilegio già presentate appaiono sintomatiche della debolezza del quadro probatorio.
In conclusione, quindi, va data continuità al principio secondo il quale “Né la carenza dell’impianto probatorio potrebbe essere compensata tramite consulenza tecnica d’ufficio, stante il principio della domanda e di disponibilità delle fonti di prova. La C.T.U. è, infatti, non è una prova vera e propria (cfr. Cass. n. 996/1999), bensì un mezzo istruttorio, nonché uno strumento di valutazione di fatti già acquisiti altrimenti (Cass. n. 3351/1987). Come già rilevato anche dalla giurisprudenza di questa corte (Sez. Giur. Calabria, n. 14/2022), la C.T.U. non può essere utilizzata per esonerare la parte dal fornire la prova di quei fatti che, in base ai principi che regolano l’onere della prova, deve dimostrare il soggetto che fa valere la pretesa (cfr altresì, Cass., n. 4755/1999).” (Corte dei conti, Sez. Giurisdiz. Liguria, 11 marzo 2022, n.30).
Alla stregua di quanto sopra esposto, quindi, il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in €. 500,00.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 10 aprile 2026.
Il Giudice monocratico
PI SS
F.to digitalmente
Depositata in segreteria il 17/04/2026 L’ Assistente Amministrativo Dott.ssa Caterina Di Palma
F.to digitalmente
Il giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del D. Lgs. 30.6.2003, n.196 e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR),
DISPONE
che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente e degli eventuali danti ed aventi causa.
Depositata in segreteria il 17/04/2026 IL GIUDICE L’ Assistente Amministrativo PI SS Dott.ssa Caterina Di Palma F.to digitalmente F.to digitalmente.
In esecuzione del provvedimento del giudice, ai sensi dell’art.52, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e degli eventuali dante ed aventi causa.
Bari, 17/04/2026 L’Assistente Amministrativo dott.ssa Caterina Di Palma F.to digitalmente