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Sentenza 24 maggio 2024
Sentenza 24 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/05/2024, n. 20694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20694 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CH IE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 16/06/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
lette le conclusioni del PG, ETTORE PEDICINI, Penale Sent. Sez. 1 Num. 20694 Anno 2024 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 20/12/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 16 giugno 2023, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha negato a LE ER l'applicazione delle misure alternative alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale o, in subordine, della detenzione domiciliare. Il giudizio prognostico sfavorevole in punto di pericolosità è stato fondato sulla «particolare gravità dei reati commessi», sul carico pendente per il reato di bancarotta, e l'ostatività della condanna per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. Ha posto altresì in risalto la mancata allegazione, da parte del condannato, di documentazione utile a sostegno dell'istanza, fatto salvo che per l'indicazione del domicilio presso cui eseguire le misure, coincidente con quello ove l'istante sta espiando la pena in regime di arresti domiciliari. 2. Ricorre per cassazione ER, per mezzo del difensore avv. Cesare Placanica, deducendo - con un unico, articolato motivo - la violazione degli artt. 47 e 47-ter della I. n. 354 del 1975 (Ord. pen.), dell'art. 74, comma 6, DPR 309/90, e mancanza e illogicità della motivazione. Il ricorrente deduce che - come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, ampiamente citata nel ricorso - il generico rinvio operato dall'art.
4-bis Ord. pen. all'art. 74 DPR 309 del 1990, ai fini dell'esclusione dai benefici penitenziari, non riguarda anche la fattispecie di cui al comma 6 del medesimo articolo, costituendo quest'ultima una ipotesi autonoma di reato e non una mera ipotesi attenuata, stante il richiamo, in essa contenuto, ai commi 1 e 2 dell'art. 416 cod. pen. Lamenta l'erroneità dell'affermazione contenuta nel provvedimento secondo la quale egli non avrebbe prodotto alcuna documentazione utile a sostegno della domanda di detenzione domiciliare, avendo indicato il domicilio ove la misura doveva essere eseguita, unitamente alla dichiarazione di disponibilità da parte della propria compagna, con ciò dimostrando l'idoneità del domicilio stesso. Sarebbe, inoltre, stata del tutto negletta la circostanza che la difesa aveva tempestivamente depositato, sin dal passaggio in giudicato della sentenza nel mese di luglio 2022, l'istanza di liberazione anticipata relativa a sei semestri di pena espiata, per un periodo totale, ove interamente concesso, di nove mesi, ponendo in risalto che - qualora l'istanza di liberazione anticipata fosse stata decisa in tempo utile per la trattazione del procedimento di cui si tratta - il 2 residuo di pena da prendere in considerazione ai fini della valutazione dell'ammissibilità delle invocate misure, sarebbe stato inferiore. La posizione del ricorrente sarebbe, infine, stata sperequata rispetto a quella del fratello condannato per lo stesso reato e al quale è stato consentito l'accesso alla misura della detenzione domiciliare da parte dello stesso Tribunale di sorveglianza di Roma. 3. Il Sostituto Procuratore generale, Ettore Pedicini, è intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 15 dicembre 2023. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Preliminarmente deve rilevarsi che il Procuratore generale presso questa Corte ha depositato la requisitoria in data 15 dicembre 2023, oltre il termine del quindicesimo giorno antecedente l'udienza camerale, previsto dall'art. 611, comma 1, cod. proc. pen. Poiché il rispetto di tale termine è posto per soddisfare le esigenze di funzionalità e adeguatezza del contraddittorio cartolare in vista dell'udienza cui le parti non sono ammesse a comparire, potendo tuttavia trasmettere memorie fino al quinto giorno antecedente, l'intervento della Pubblica accusa deve considerarsi tardivo e delle relative conclusioni non deve tenersi conto in questa sede. 2. Nel merito, il ricorso è fondato. La base argonnentativa offerta dal Tribunale al provvedimento reiettivo della misura tanto dell'affidamento in prova, quanto della detenzione domiciliare evidenzia i lamentati profili d'illogicità e erroneità. 2.1. Appare utile premettere che, attraverso la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, l'ordinamento ha inteso attuare una forma dell'esecuzione della pena esterna al carcere nei confronti di condannati per i quali, alla luce dell'osservazione della personalità e di altre acquisizioni ed elementi di conoscenza, sia possibile formulare una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale all'esito della misura alternativa (Corte cost., 5 dicembre 1997, n. 377). In relazione alla peculiare finalità dell'affidamento, la giurisprudenza di questa Corte è uniformemente orientata nel senso che, ai fini della concessione della misura, non possono, di per sé soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna e i precedenti penali, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia 3 compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che dai risultati dell'osservazione della personalità emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato» (da ultimo, Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, M., Rv. 277924). In particolare, è stato chiarito che, per il giudizio prognostico favorevole, la natura e la gravità dei reati per i quali è stata irrogata la pena in espiazione deve costituire, unitamente ai precedenti (Sez. 1, n. 1812 del 4/3/1999, Danieli, Rv. 213062), alle pendenze e alle informazioni di P.S. (Sez. 1, n. 1970 dell'11/3/1997, Caputi, Rv. 207998), il punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, la cui compiuta ed esauriente valutazione non può mai prescindere, tuttavia, dalla condotta tenuta successivamente dal condannato e dai suoi comportamenti attuali, risultando questi essenziali ai fini della ponderazione dell'esistenza di un effettivo processo di recupero sociale e della prevenzione del pericolo di recidiva (su questo specifico aspetto cfr. Sez. 1, n. 31420 del 5/5/2015, Incarbone, Rv. 264602). Si è inoltre precisato che, fra gli indicatori utilmente apprezzabili in tale ottica, possono essere annoverati l'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle pregresse condotte devianti, l'adesione a valori socialmente condivisi, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna, l'attaccamento al contesto familiare e l'eventuale buona prospettiva di risocializzazione (Sez. 1, n. 44992 del 17/9/2018, S., Rv. 273985). In ogni caso non può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato (Sez. 1, n. 773 del 3.12.2013, dep. 10/1/2014, Naretto, Rv. 258402). Neppure è superfluo ricordare che, muovendo dai risultati delle attività di carattere istruttorio che il tribunale di sorveglianza ha il potere-dovere di compiere ai sensi dell'art. 47 Ord. pen., in relazione all'art. 96 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, nella sintesi conclusiva che è chiamato a compiere - pur non prescindendo dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione (quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto) e sempre valutando in via primaria la condotta successivamente serbata dal condannato attraverso l'indispensabile esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, onde assolvere all'esigenza di accertare l'assenza di indicazioni negative ed anche l'evenienza di elementi positivi tali da consentire il giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva (su questo specifico aspetto cfr. Sez. 1, n. 31420 del 5/5/2015, Incarbone, Rv. 264602) - può fare ragionata applicazione del 4 principio di gradualità nell'iter finalizzato alla concessione, al contempo, puntuale e proficua delle misure alternative alla detenzione. In tal senso si deve ribadire (nell'alveo di una consolidata elaborazione, su cui cfr. Sez. 1, n. 27264 del 14/1/2015, Sicari Rv. 264037; Sez. 1, n. 15064 del 6/3/2003, Chiara, Rv. 224029) che, prima di ammettere il condannato a misure alternative alla detenzione, il tribunale di sorveglianza, anche quando rilevi l'emersione di elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali onde verificare la concreta attitudine del medesimo ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre, poi, con la concessione delle misure stesse. Ciò è tanto più giustificato quanto più i reati commessi siano sintomatici di una non irrilevante capacità a delinquere e/o della verosimile contiguità con ambienti delinquenziali di elevato livello. 2.2. Principi analoghi sottendono al giudizio prognostico in punto di detenzione domiciliare;
pertinente si reputa l'arresto secondo cui «In tema di adozione delle misure alternative alla detenzione, il giudice deve fondare la statuizione, espressione di un giudizio prognostico, sui risultati del trattamento individualizzato condotto sulla base dell'esame scientifico della personalità; la relativa motivazione deve dimostrare, con preciso riferimento alla fattispecie concreta, l'avvenuta considerazione di tutti gli elementi previsti dalla legge, che hanno giustificato l'accoglimento o il rigetto dell'istanza» (Sez. 1, n. 775 del 06/12/2013, dep. 2014, Angilletta, Rv. 258404). 2.3. Da ultimo va richiamato il principio espresso in sede di legittimità secondo cui «l'esclusione dai benefici penitenziari, operata dall'art.
4-bis I. n. 354 del 1975, non riguarda l'ipotesi di condanna per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope costituita per commettere fatti di lieve entità, in quanto per effetto del richiamo, effettuato dall'art. 74, comma sesto, d.P.R. n. 309 del 1990, all'art. 416 cod. pen. - da intendersi non limitato al solo regime sanzionatorio - si applica la stessa disciplina stabilita per quest'ultima fattispecie. (Sez 1, n. 6830 del 28/01/2016, Zhou, Rv. 266240 e, sebbene per fini diversi, Sez. U, n. 34475 del 30/03/2011, Valastro, Rv. 250351). 3. Degli esposti principi il giudice specializzato non ha fatto corretta applicazione, in primo luogo perché ha erroneamente ritenuto ostativa la condanna per il reato di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990. In secondo luogo è del tutto assente nel provvedimento la valutazione personologica del condannato, mentre il Tribunale di sorveglianza ha concentrato, in via esclusiva, la sua attenzione sulla condanna per il delitto di 5 cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e, più in generale, sulle precedenti condanne. Il Giudice specializzato, in definitiva, ha fondato il provvedimento di rigetto sul solo argomento della gravità dei reati commessi, facendo di essi una considerazione assoluta e ponendoli da soli a sostegno della decisione, senza una adeguata verifica di diversi altri fattori riguardanti l'evoluzione della personalità del ricorrente, successiva alla consumazione della condotta sanzionata. 4. Per tali ragioni il provvedimento impugnato dev'essere annullato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma che, libero negli esiti, si atterrà a suindicati principi di diritto.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di sorveglianza di Roma. Così deciso, il 20 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
lette le conclusioni del PG, ETTORE PEDICINI, Penale Sent. Sez. 1 Num. 20694 Anno 2024 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 20/12/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 16 giugno 2023, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha negato a LE ER l'applicazione delle misure alternative alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale o, in subordine, della detenzione domiciliare. Il giudizio prognostico sfavorevole in punto di pericolosità è stato fondato sulla «particolare gravità dei reati commessi», sul carico pendente per il reato di bancarotta, e l'ostatività della condanna per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. Ha posto altresì in risalto la mancata allegazione, da parte del condannato, di documentazione utile a sostegno dell'istanza, fatto salvo che per l'indicazione del domicilio presso cui eseguire le misure, coincidente con quello ove l'istante sta espiando la pena in regime di arresti domiciliari. 2. Ricorre per cassazione ER, per mezzo del difensore avv. Cesare Placanica, deducendo - con un unico, articolato motivo - la violazione degli artt. 47 e 47-ter della I. n. 354 del 1975 (Ord. pen.), dell'art. 74, comma 6, DPR 309/90, e mancanza e illogicità della motivazione. Il ricorrente deduce che - come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, ampiamente citata nel ricorso - il generico rinvio operato dall'art.
4-bis Ord. pen. all'art. 74 DPR 309 del 1990, ai fini dell'esclusione dai benefici penitenziari, non riguarda anche la fattispecie di cui al comma 6 del medesimo articolo, costituendo quest'ultima una ipotesi autonoma di reato e non una mera ipotesi attenuata, stante il richiamo, in essa contenuto, ai commi 1 e 2 dell'art. 416 cod. pen. Lamenta l'erroneità dell'affermazione contenuta nel provvedimento secondo la quale egli non avrebbe prodotto alcuna documentazione utile a sostegno della domanda di detenzione domiciliare, avendo indicato il domicilio ove la misura doveva essere eseguita, unitamente alla dichiarazione di disponibilità da parte della propria compagna, con ciò dimostrando l'idoneità del domicilio stesso. Sarebbe, inoltre, stata del tutto negletta la circostanza che la difesa aveva tempestivamente depositato, sin dal passaggio in giudicato della sentenza nel mese di luglio 2022, l'istanza di liberazione anticipata relativa a sei semestri di pena espiata, per un periodo totale, ove interamente concesso, di nove mesi, ponendo in risalto che - qualora l'istanza di liberazione anticipata fosse stata decisa in tempo utile per la trattazione del procedimento di cui si tratta - il 2 residuo di pena da prendere in considerazione ai fini della valutazione dell'ammissibilità delle invocate misure, sarebbe stato inferiore. La posizione del ricorrente sarebbe, infine, stata sperequata rispetto a quella del fratello condannato per lo stesso reato e al quale è stato consentito l'accesso alla misura della detenzione domiciliare da parte dello stesso Tribunale di sorveglianza di Roma. 3. Il Sostituto Procuratore generale, Ettore Pedicini, è intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 15 dicembre 2023. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Preliminarmente deve rilevarsi che il Procuratore generale presso questa Corte ha depositato la requisitoria in data 15 dicembre 2023, oltre il termine del quindicesimo giorno antecedente l'udienza camerale, previsto dall'art. 611, comma 1, cod. proc. pen. Poiché il rispetto di tale termine è posto per soddisfare le esigenze di funzionalità e adeguatezza del contraddittorio cartolare in vista dell'udienza cui le parti non sono ammesse a comparire, potendo tuttavia trasmettere memorie fino al quinto giorno antecedente, l'intervento della Pubblica accusa deve considerarsi tardivo e delle relative conclusioni non deve tenersi conto in questa sede. 2. Nel merito, il ricorso è fondato. La base argonnentativa offerta dal Tribunale al provvedimento reiettivo della misura tanto dell'affidamento in prova, quanto della detenzione domiciliare evidenzia i lamentati profili d'illogicità e erroneità. 2.1. Appare utile premettere che, attraverso la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, l'ordinamento ha inteso attuare una forma dell'esecuzione della pena esterna al carcere nei confronti di condannati per i quali, alla luce dell'osservazione della personalità e di altre acquisizioni ed elementi di conoscenza, sia possibile formulare una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale all'esito della misura alternativa (Corte cost., 5 dicembre 1997, n. 377). In relazione alla peculiare finalità dell'affidamento, la giurisprudenza di questa Corte è uniformemente orientata nel senso che, ai fini della concessione della misura, non possono, di per sé soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna e i precedenti penali, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia 3 compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che dai risultati dell'osservazione della personalità emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato» (da ultimo, Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, M., Rv. 277924). In particolare, è stato chiarito che, per il giudizio prognostico favorevole, la natura e la gravità dei reati per i quali è stata irrogata la pena in espiazione deve costituire, unitamente ai precedenti (Sez. 1, n. 1812 del 4/3/1999, Danieli, Rv. 213062), alle pendenze e alle informazioni di P.S. (Sez. 1, n. 1970 dell'11/3/1997, Caputi, Rv. 207998), il punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, la cui compiuta ed esauriente valutazione non può mai prescindere, tuttavia, dalla condotta tenuta successivamente dal condannato e dai suoi comportamenti attuali, risultando questi essenziali ai fini della ponderazione dell'esistenza di un effettivo processo di recupero sociale e della prevenzione del pericolo di recidiva (su questo specifico aspetto cfr. Sez. 1, n. 31420 del 5/5/2015, Incarbone, Rv. 264602). Si è inoltre precisato che, fra gli indicatori utilmente apprezzabili in tale ottica, possono essere annoverati l'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle pregresse condotte devianti, l'adesione a valori socialmente condivisi, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna, l'attaccamento al contesto familiare e l'eventuale buona prospettiva di risocializzazione (Sez. 1, n. 44992 del 17/9/2018, S., Rv. 273985). In ogni caso non può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato (Sez. 1, n. 773 del 3.12.2013, dep. 10/1/2014, Naretto, Rv. 258402). Neppure è superfluo ricordare che, muovendo dai risultati delle attività di carattere istruttorio che il tribunale di sorveglianza ha il potere-dovere di compiere ai sensi dell'art. 47 Ord. pen., in relazione all'art. 96 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, nella sintesi conclusiva che è chiamato a compiere - pur non prescindendo dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione (quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto) e sempre valutando in via primaria la condotta successivamente serbata dal condannato attraverso l'indispensabile esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, onde assolvere all'esigenza di accertare l'assenza di indicazioni negative ed anche l'evenienza di elementi positivi tali da consentire il giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva (su questo specifico aspetto cfr. Sez. 1, n. 31420 del 5/5/2015, Incarbone, Rv. 264602) - può fare ragionata applicazione del 4 principio di gradualità nell'iter finalizzato alla concessione, al contempo, puntuale e proficua delle misure alternative alla detenzione. In tal senso si deve ribadire (nell'alveo di una consolidata elaborazione, su cui cfr. Sez. 1, n. 27264 del 14/1/2015, Sicari Rv. 264037; Sez. 1, n. 15064 del 6/3/2003, Chiara, Rv. 224029) che, prima di ammettere il condannato a misure alternative alla detenzione, il tribunale di sorveglianza, anche quando rilevi l'emersione di elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali onde verificare la concreta attitudine del medesimo ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre, poi, con la concessione delle misure stesse. Ciò è tanto più giustificato quanto più i reati commessi siano sintomatici di una non irrilevante capacità a delinquere e/o della verosimile contiguità con ambienti delinquenziali di elevato livello. 2.2. Principi analoghi sottendono al giudizio prognostico in punto di detenzione domiciliare;
pertinente si reputa l'arresto secondo cui «In tema di adozione delle misure alternative alla detenzione, il giudice deve fondare la statuizione, espressione di un giudizio prognostico, sui risultati del trattamento individualizzato condotto sulla base dell'esame scientifico della personalità; la relativa motivazione deve dimostrare, con preciso riferimento alla fattispecie concreta, l'avvenuta considerazione di tutti gli elementi previsti dalla legge, che hanno giustificato l'accoglimento o il rigetto dell'istanza» (Sez. 1, n. 775 del 06/12/2013, dep. 2014, Angilletta, Rv. 258404). 2.3. Da ultimo va richiamato il principio espresso in sede di legittimità secondo cui «l'esclusione dai benefici penitenziari, operata dall'art.
4-bis I. n. 354 del 1975, non riguarda l'ipotesi di condanna per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope costituita per commettere fatti di lieve entità, in quanto per effetto del richiamo, effettuato dall'art. 74, comma sesto, d.P.R. n. 309 del 1990, all'art. 416 cod. pen. - da intendersi non limitato al solo regime sanzionatorio - si applica la stessa disciplina stabilita per quest'ultima fattispecie. (Sez 1, n. 6830 del 28/01/2016, Zhou, Rv. 266240 e, sebbene per fini diversi, Sez. U, n. 34475 del 30/03/2011, Valastro, Rv. 250351). 3. Degli esposti principi il giudice specializzato non ha fatto corretta applicazione, in primo luogo perché ha erroneamente ritenuto ostativa la condanna per il reato di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990. In secondo luogo è del tutto assente nel provvedimento la valutazione personologica del condannato, mentre il Tribunale di sorveglianza ha concentrato, in via esclusiva, la sua attenzione sulla condanna per il delitto di 5 cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e, più in generale, sulle precedenti condanne. Il Giudice specializzato, in definitiva, ha fondato il provvedimento di rigetto sul solo argomento della gravità dei reati commessi, facendo di essi una considerazione assoluta e ponendoli da soli a sostegno della decisione, senza una adeguata verifica di diversi altri fattori riguardanti l'evoluzione della personalità del ricorrente, successiva alla consumazione della condotta sanzionata. 4. Per tali ragioni il provvedimento impugnato dev'essere annullato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma che, libero negli esiti, si atterrà a suindicati principi di diritto.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di sorveglianza di Roma. Così deciso, il 20 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente