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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/11/2025, n. 38301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38301 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OS GE IS nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 17/04/2025 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Donato D'Auria; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LD OS, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui al capo 1) e, per l'effetto, assorbito il terzo motivo, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio per il reato di cui al capo 2), dichiarando inammissibile nel resto il ricorso;
ricorso trattato in forma cartolare ai sensi dell'art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 17/04/2025 la Corte di appello di Torino confermava la sentenza del Tribunale di Asti del 10/10/2022, che aveva condannato GE IS OS per due furti aggravati, unificati dal vincolo della continuazione, alla pena di anni quattro di reclusione ed euro settecento di multa. 2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. Osserva che, con 1 Penale Sent. Sez. 4 Num. 38301 Anno 2025 Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 07/11/2025 riferimento al reato di cui al capo 1), all'epoca di commissione dei fatti procedibile d'ufficio e poi a seguito della novella di cui al d.lgs. nl 150 del 2022 a querela di parte, manca la condizione di procedibilità; che, invero, nella denunzia sporta in data 07/01/2019 da RL AC manca qualsiasi riferimento alla volontà che i responsabili del reato siano perseguiti;
che, dunque, in difetto della condizione di procedibilità, il giudice di merito avrebbe dovuto provvedere ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., dichiarando con sentenza l'improcedibilità dell'azione penale. 2.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., con riferimento alla identificazione dell'utilizzatore delle utenze telefoniche ed alla valenza probatoria delle cosiddette celle telefoniche. Rappresenta che la Corte territoriale ha tacciato di aspecificità il motivo di appello relativo alla valenza probatoria delle celle telefoniche e ciò ha fatto estrapolando dal contesto del ragionamento una frase, senza considerare gli altri motivi di incertezza indicati nel motivo di appello;
che, in ogni caso, manca qualsiasi riferimenti alla identificazione ed alla individuazione dell'OS, ad eccezione del controllo a bordo della Seat Toledo il 20/12/2018. 2.3. Con il terzo motivo lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. con riferimento alle circostanze attenuanti generiche ed alla quantificazione della pena. Rileva che i giudici di appello hanno confermato la sentenza di primo grado anche in punto di trattamento sanzionatorio, ritenendolo congruo, in applicazione dei parametri cui ha fatto riferimento il primo giudice, vale a dire la gravità del fatto, le modalità dell'azione ed il danno procurato;
che, tuttavia, il Tribunale, aveva giustificato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche su altre basi, affermando che non vi erano elementi positivi da valorizzare, tenuto conto che l'imputato non era incensurato e che aveva serbato un comportamento processuale neutro;
che, dunque, su tale specifico punto vi sia una carenza assoluta di motivazione, atteso che non si è in presenza neppure di una motivazione per relationem, in presenza di elementi diversi di valutazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono. 1.1. Il primo motivo è fondato. 1.1.1. Va premesso che, a seguito della modifica dell'art. 624, comma 3, cod. pen., intervenuta per effetto dell'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, in vigore dal 30 dicembre 2022, il delitto di furto, anche se aggravato o pluriaggravato ai sensi dell'art. 625 cod. pen., è divenuto punibile a 2 querela della persona offesa, tranne che nei seguenti casi: se la persona offesa è incapace, per età o per infermità; se ricorre taluna delle circostanze di cui all'art. 625, n. 7, cod. pen., salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede (il reato, quindi, è procedibile di ufficio anche quando il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza); se ricorre taluna delle circostanze di cui all'art. 625, n. 7- bis, cod. pen. In relazione ai fatti commessi prima della data di entrata in vigore della suddetta modifica legislativa, l'art. 85 del d.lgs. n. 150 del 2022 ha stabilito che il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data (30 dicembre 2022), se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato. La novità normativa riguardante il regime di procedibilità, dunque, trova applicazione anche in ordine a fatti commessi prima del 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore del d.lgs. 150 citato. 1.1.2. Tanto premesso, va, poi, evidenziato che la giurisprudenza di legittimità ha avuto più volte modo di precisare che, in tema di reati perseguibili a querela, la sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa, non richiedendo formule particolari, può essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione;
ne consegue che tale volontà può essere riconosciuta anche nell'atto con il quale la persona offesa si costituisce parte civile, nonché nella persistenza di tale costituzione nei successivi gradi di giudizio (Sez. 2, n. 19077 del 03/05/2011, Magli, Rv. 250318 - 01). In proposito, è stata ritenuta sufficiente anche la sola riserva di costituzione di parte civile formulata dalla persona offesa nella denunzia (Sez. 2, n. 5193 del 05/12/2019, dep. 2020, Feola, Rv. 277801 - 01; Sez. 5, n. 2293 del 18/06/2015, dep. 2016, Caruso, Rv. 266258 - 01; Sez. 5, n. 15691 del 06/12/2013, Anzalone, Rv. 260557 - 01), o ancora la richiesta di essere informato della eventuale richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero ed il contemporaneo conferimento di procura speciale al difensore di fiducia per proporre opposizione alla suddetta richiesta (Sez. 5, n. 2665 del 12/10/2021, dep. 2022, Baia, Rv. 282648 - 01). Si tratta all'evidenza di ipotesi che esprimono il principio del favor querelae, che opera nelle situazioni di incertezza, quando l'atto non contiene l'esplicita manifestazione della volontà di punizione da parte della persona offesa. Peraltro, nella stessa direzione, sia pure sotto altro profilo, è stato anche affermato che, in tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, la 3 _ disciplina transitoria di cui all'art. 12, comma 2, del medesimo decreto, che prevede l'avviso alla persona offesa per l'eventuale esercizio del diritto di querela, non va applicata quando la persona offesa abbia già manifestato la volontà di punizione del reo, costituendosi parte civile e persistendo in tale costituzione nei successivi gradi di giudizio (Sez. 5, n. 44114 del 10/10/2019, Giaimo, Rv. 277432 - 01). 1.1.3. Nel caso di specie, dall'esame degli atti, cui questa Corte di legittimità ha ritenuto di accedere in ragione della natura processuale del vizio lamentato (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220094 - 01, in motivazione), emerge che nella denuncia sporta in data 07/01/2019 RL AC non ha manifestato espressamente la volontà che si procedesse alla punizione del colpevole, né siffatta volontà risulta desumibile dal complessivo contenuto dell'atto ovvero dal comportamento successivo della persona offesa, che non si è costituita parte civile, né ha sporto querela nel termine previsto dall'art. 85 del d.lgs. n. 150 del 2022, essendo stato commesso il reato prima dell'entrata in vigore della riforma Cartabia. Dunque, manca la condizione di procedibilità per il reato di cui al capo 1), con la conseguenza che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente a detto capo di imputazione. 1.2. Il secondo motivo è manifestamente destituito di fondamento, oltre che aspecifico, nei termini che seguono. Invero, parcellizza gli elementi che entrambi i giudici di merito hanno posto a carico dell'OS e in ogni caso, pur escludendo la valenza probatoria della localizzazione delle celle telefoniche, non effettua la c.d. prova di resistenza, oltre ad essere meramente reiterativo con riferimento alla identificazione ed individuazione del ricorrente quale utilizzatore delle due utenze telefoniche attribuitegli. In particolare, le due sentenze - che vanno lette congiuntamente, costituendo quella impugnata una cosiddetta doppia conforme della decisione di primo grado, in quanto è stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d'appello a quella del Tribunale, sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 2, n. 6560 del 8/10/2020, dep. 2021, Capozio, Rv. 280654 - 01; Sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, E., Rv. 277218 - 01) - hanno evidenziato che l'utilizzo dell'utenza 3248227624 si desume dalla circostanza per cui il ricorrente indicava quell'utenza come a lui in uso in occasione della presentazione di una denuncia-querela, mentre quello dell'altra utenza, la n. 3511185942, si ricava dai plurimi contatti con l'utenza della di lui moglie e dal dato per cui agganciava in prevalenza la cella di Giussano, che è il luogo dove 4 l'OS viveva con il proprio nucleo familiare;
che certamente il ricorrente conosce e frequenta i coimputati, essendo stato controllato insieme a loro a bordo della Seat Toledo tg. BR645M3 a metà dicembre 2018, dunque, in un contesto temporale molto prossimo a quello in cui sono avvenuti i furti;
che l'OS ha contattato i coimputati PU e IC in orari notturni coincidenti con quelli in cui sono stati perpetrati i furti;
che, inoltre, con specifico riferimento al furto di cui al capo 2), ha contattato nelle prime ore del 09/01/2019 UR Majdoun, tuttofare del cittadino egiziano AM AA, presso il quale all'interno di un capannone sono stati rinvenuti parte dei pezzi rubati a Giovanni D'Alessio; che nello stesso contesto temporale ha effettuato una operazione di connessione dati, agganciando la cella di Vidigulgo, dove si trova il capannone del AA. A fronte degli elementi evidenziati dai giudici di merito, il motivo risulta aspecifico, posto che non indica se, all'esito della prova di resistenza, gli altri elementi valutati a carico dell'imputato fossero sufficienti o meno a respingere le doglianze in ordine al profilo della sua responsabilità. Invero, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'errore di valutazione di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova erroneamente valutati diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento. 1.3. Il terzo motivo non è consentito, perché aspecifico, atteso che ignora totalmente la motivazione della sentenza impugnata in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Ed invero, la Corte territoriale ha valorizzato i "precedenti, la pericolosità dimostrata e la mancanza di ogni manifestazione di emenda" per escludere l'applicazione delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen., ritenendo corretta la decisione del giudice di prime cure. Con questo tessuto argomentativo il motivo non si confronta, condannandosi per questo all'inammissibilità, atteso che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. In altri termini, contenuto essenziale del ricorso in cassazione è il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01), con la conseguenza che, se ignora le ragioni poste a fondamento della decisione, il ricorso si destina all'inammissibilità. 5
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in relazione al capo 1) perché l'azione penale non poteva essere proseguita per sopravvenuta carenza della condizione di procedibilità e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Torino per la rideterminazione della pena. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il giorno 7 novembre 2025.
udita la relazione svolta dal Consigliere Donato D'Auria; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LD OS, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui al capo 1) e, per l'effetto, assorbito il terzo motivo, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio per il reato di cui al capo 2), dichiarando inammissibile nel resto il ricorso;
ricorso trattato in forma cartolare ai sensi dell'art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 17/04/2025 la Corte di appello di Torino confermava la sentenza del Tribunale di Asti del 10/10/2022, che aveva condannato GE IS OS per due furti aggravati, unificati dal vincolo della continuazione, alla pena di anni quattro di reclusione ed euro settecento di multa. 2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. Osserva che, con 1 Penale Sent. Sez. 4 Num. 38301 Anno 2025 Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 07/11/2025 riferimento al reato di cui al capo 1), all'epoca di commissione dei fatti procedibile d'ufficio e poi a seguito della novella di cui al d.lgs. nl 150 del 2022 a querela di parte, manca la condizione di procedibilità; che, invero, nella denunzia sporta in data 07/01/2019 da RL AC manca qualsiasi riferimento alla volontà che i responsabili del reato siano perseguiti;
che, dunque, in difetto della condizione di procedibilità, il giudice di merito avrebbe dovuto provvedere ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., dichiarando con sentenza l'improcedibilità dell'azione penale. 2.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., con riferimento alla identificazione dell'utilizzatore delle utenze telefoniche ed alla valenza probatoria delle cosiddette celle telefoniche. Rappresenta che la Corte territoriale ha tacciato di aspecificità il motivo di appello relativo alla valenza probatoria delle celle telefoniche e ciò ha fatto estrapolando dal contesto del ragionamento una frase, senza considerare gli altri motivi di incertezza indicati nel motivo di appello;
che, in ogni caso, manca qualsiasi riferimenti alla identificazione ed alla individuazione dell'OS, ad eccezione del controllo a bordo della Seat Toledo il 20/12/2018. 2.3. Con il terzo motivo lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. con riferimento alle circostanze attenuanti generiche ed alla quantificazione della pena. Rileva che i giudici di appello hanno confermato la sentenza di primo grado anche in punto di trattamento sanzionatorio, ritenendolo congruo, in applicazione dei parametri cui ha fatto riferimento il primo giudice, vale a dire la gravità del fatto, le modalità dell'azione ed il danno procurato;
che, tuttavia, il Tribunale, aveva giustificato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche su altre basi, affermando che non vi erano elementi positivi da valorizzare, tenuto conto che l'imputato non era incensurato e che aveva serbato un comportamento processuale neutro;
che, dunque, su tale specifico punto vi sia una carenza assoluta di motivazione, atteso che non si è in presenza neppure di una motivazione per relationem, in presenza di elementi diversi di valutazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono. 1.1. Il primo motivo è fondato. 1.1.1. Va premesso che, a seguito della modifica dell'art. 624, comma 3, cod. pen., intervenuta per effetto dell'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, in vigore dal 30 dicembre 2022, il delitto di furto, anche se aggravato o pluriaggravato ai sensi dell'art. 625 cod. pen., è divenuto punibile a 2 querela della persona offesa, tranne che nei seguenti casi: se la persona offesa è incapace, per età o per infermità; se ricorre taluna delle circostanze di cui all'art. 625, n. 7, cod. pen., salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede (il reato, quindi, è procedibile di ufficio anche quando il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza); se ricorre taluna delle circostanze di cui all'art. 625, n. 7- bis, cod. pen. In relazione ai fatti commessi prima della data di entrata in vigore della suddetta modifica legislativa, l'art. 85 del d.lgs. n. 150 del 2022 ha stabilito che il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data (30 dicembre 2022), se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato. La novità normativa riguardante il regime di procedibilità, dunque, trova applicazione anche in ordine a fatti commessi prima del 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore del d.lgs. 150 citato. 1.1.2. Tanto premesso, va, poi, evidenziato che la giurisprudenza di legittimità ha avuto più volte modo di precisare che, in tema di reati perseguibili a querela, la sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa, non richiedendo formule particolari, può essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione;
ne consegue che tale volontà può essere riconosciuta anche nell'atto con il quale la persona offesa si costituisce parte civile, nonché nella persistenza di tale costituzione nei successivi gradi di giudizio (Sez. 2, n. 19077 del 03/05/2011, Magli, Rv. 250318 - 01). In proposito, è stata ritenuta sufficiente anche la sola riserva di costituzione di parte civile formulata dalla persona offesa nella denunzia (Sez. 2, n. 5193 del 05/12/2019, dep. 2020, Feola, Rv. 277801 - 01; Sez. 5, n. 2293 del 18/06/2015, dep. 2016, Caruso, Rv. 266258 - 01; Sez. 5, n. 15691 del 06/12/2013, Anzalone, Rv. 260557 - 01), o ancora la richiesta di essere informato della eventuale richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero ed il contemporaneo conferimento di procura speciale al difensore di fiducia per proporre opposizione alla suddetta richiesta (Sez. 5, n. 2665 del 12/10/2021, dep. 2022, Baia, Rv. 282648 - 01). Si tratta all'evidenza di ipotesi che esprimono il principio del favor querelae, che opera nelle situazioni di incertezza, quando l'atto non contiene l'esplicita manifestazione della volontà di punizione da parte della persona offesa. Peraltro, nella stessa direzione, sia pure sotto altro profilo, è stato anche affermato che, in tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, la 3 _ disciplina transitoria di cui all'art. 12, comma 2, del medesimo decreto, che prevede l'avviso alla persona offesa per l'eventuale esercizio del diritto di querela, non va applicata quando la persona offesa abbia già manifestato la volontà di punizione del reo, costituendosi parte civile e persistendo in tale costituzione nei successivi gradi di giudizio (Sez. 5, n. 44114 del 10/10/2019, Giaimo, Rv. 277432 - 01). 1.1.3. Nel caso di specie, dall'esame degli atti, cui questa Corte di legittimità ha ritenuto di accedere in ragione della natura processuale del vizio lamentato (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220094 - 01, in motivazione), emerge che nella denuncia sporta in data 07/01/2019 RL AC non ha manifestato espressamente la volontà che si procedesse alla punizione del colpevole, né siffatta volontà risulta desumibile dal complessivo contenuto dell'atto ovvero dal comportamento successivo della persona offesa, che non si è costituita parte civile, né ha sporto querela nel termine previsto dall'art. 85 del d.lgs. n. 150 del 2022, essendo stato commesso il reato prima dell'entrata in vigore della riforma Cartabia. Dunque, manca la condizione di procedibilità per il reato di cui al capo 1), con la conseguenza che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente a detto capo di imputazione. 1.2. Il secondo motivo è manifestamente destituito di fondamento, oltre che aspecifico, nei termini che seguono. Invero, parcellizza gli elementi che entrambi i giudici di merito hanno posto a carico dell'OS e in ogni caso, pur escludendo la valenza probatoria della localizzazione delle celle telefoniche, non effettua la c.d. prova di resistenza, oltre ad essere meramente reiterativo con riferimento alla identificazione ed individuazione del ricorrente quale utilizzatore delle due utenze telefoniche attribuitegli. In particolare, le due sentenze - che vanno lette congiuntamente, costituendo quella impugnata una cosiddetta doppia conforme della decisione di primo grado, in quanto è stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d'appello a quella del Tribunale, sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 2, n. 6560 del 8/10/2020, dep. 2021, Capozio, Rv. 280654 - 01; Sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, E., Rv. 277218 - 01) - hanno evidenziato che l'utilizzo dell'utenza 3248227624 si desume dalla circostanza per cui il ricorrente indicava quell'utenza come a lui in uso in occasione della presentazione di una denuncia-querela, mentre quello dell'altra utenza, la n. 3511185942, si ricava dai plurimi contatti con l'utenza della di lui moglie e dal dato per cui agganciava in prevalenza la cella di Giussano, che è il luogo dove 4 l'OS viveva con il proprio nucleo familiare;
che certamente il ricorrente conosce e frequenta i coimputati, essendo stato controllato insieme a loro a bordo della Seat Toledo tg. BR645M3 a metà dicembre 2018, dunque, in un contesto temporale molto prossimo a quello in cui sono avvenuti i furti;
che l'OS ha contattato i coimputati PU e IC in orari notturni coincidenti con quelli in cui sono stati perpetrati i furti;
che, inoltre, con specifico riferimento al furto di cui al capo 2), ha contattato nelle prime ore del 09/01/2019 UR Majdoun, tuttofare del cittadino egiziano AM AA, presso il quale all'interno di un capannone sono stati rinvenuti parte dei pezzi rubati a Giovanni D'Alessio; che nello stesso contesto temporale ha effettuato una operazione di connessione dati, agganciando la cella di Vidigulgo, dove si trova il capannone del AA. A fronte degli elementi evidenziati dai giudici di merito, il motivo risulta aspecifico, posto che non indica se, all'esito della prova di resistenza, gli altri elementi valutati a carico dell'imputato fossero sufficienti o meno a respingere le doglianze in ordine al profilo della sua responsabilità. Invero, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'errore di valutazione di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova erroneamente valutati diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento. 1.3. Il terzo motivo non è consentito, perché aspecifico, atteso che ignora totalmente la motivazione della sentenza impugnata in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Ed invero, la Corte territoriale ha valorizzato i "precedenti, la pericolosità dimostrata e la mancanza di ogni manifestazione di emenda" per escludere l'applicazione delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen., ritenendo corretta la decisione del giudice di prime cure. Con questo tessuto argomentativo il motivo non si confronta, condannandosi per questo all'inammissibilità, atteso che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. In altri termini, contenuto essenziale del ricorso in cassazione è il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01), con la conseguenza che, se ignora le ragioni poste a fondamento della decisione, il ricorso si destina all'inammissibilità. 5
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in relazione al capo 1) perché l'azione penale non poteva essere proseguita per sopravvenuta carenza della condizione di procedibilità e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Torino per la rideterminazione della pena. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il giorno 7 novembre 2025.