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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VIII, sentenza 16/02/2026, n. 2583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2583 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2583/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 8, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PUGLIESE FELICITA, Presidente
CIARDIELLO STEFANO, AT
DE STEFANO ARTURO, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17788/2025 depositato il 21/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Divisione Contribuenti
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1 Indirizzo_2 Roma RM
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - SI - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259024050988000 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259024050988000 IVA-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259024050988000 IRAP 2007
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1971/2026 depositato il
04/02/2026
Richieste delle parti:
Si riportano agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Impugna il sig. Ricorrente_1 (C.F. CF_Ricorrente_1), difeso dall'avv.to Difensore_1, l'avviso di intimazione n. 07120249041947142/0000, assertivamente notificato il 13/10/2025, per l'importo di euro
19.878,61, portante gli avvisi di accertamento n. TF502AG00457/2012 (rif. interno 67112009277038007001) avente ad oggetto imposta IVA per l'anno 2012 per l'importo di euro 16.093,42, assertivamente notificato il
30/05/2012, e n. TF501AG00459/2012 (rif. Interno 67112009277085008000) per l'anno 2007 per l'importo di euro 3.696,90, assertivamente notificato il 30/05/2012, che il ricorrente asserisce non essergli mai stati pervenuti.
Eccepisce il ricorrente, chiedendo l'annullamento dell'avviso di intimazione, la mancata notifica dei presupposti e su indicati avvisi di accertamento, l'intervenuto decorso del termine prescrizionale sia l'imposta che per le sanzioni, la mancata allegazione degli atti richiamati nell'avviso di accertamento.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate che ha contestato la regolarità delle notifiche dei prodromici avvisi di accertamento, l'esistenza di un atto interruttivo costituito da un successivo preavviso di fermo amministrativo per cui ha contestato integralmente i motivi di ricorso rilevandone l'inammissibilità per la cristallizzazione della pretesa impositiva e la sua definitività, ha eccepito, altresì, la piena motivazione dell'avviso di intimazione stante il richiamo in essa contenuto ai titoli in esso portati.
Non si è costituita l'Agenzia delle Entrate SI che, pertanto, va dichiarata contumace.
La causa è stata discussa all'udienza del 4 febbraio 2026 ove è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
'E bene ricordare che la nullità della notifica del prodromico avviso di accertamento si propaga alla conseguenziale e successiva procedura esecutiva (Cassazione SSUU 15012/2021, ancora Cass.12932/2022) per cui “in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa” .
Nel caso specifico, infatti , va osservato, sulla base della documentazione versata in atti dalla parte resistente
Agenzia delle Entrate che:
- vi è solo la copia di una sola relata di notifica per i due avvisi di accertamento sottesi;
- la suddetta relata di notifica è per di più priva di qualunque collegamento con entrambi gli avvisi di accertamento
- e che essa non risulta perfezionatasi per l'inesistenza della raccomandata informativa relativa all'affisione;
ed è da aggiungere che la relata di notifica del successivo atto interruttivo costituito dal su richiamato
Preavviso di fermo amministrativo è priva di qualunque valenza probatoria in quanto è costituita da una semplice stampata dell'estratto notificatorio privo di qualunque valenza probatoria.
Tale documentazione è, quindi, insufficente a provare l'avvenuto invio dei due avvisi di accertamento impuganti in uno e sottesi all'impugnato avviso di intimazione per cui il motivo principale del ricorso relativo al mancato invio dei prodromici atti va accolto in applicazione della su richiamata e conforme giurisprudenza della Corte di Cassazione.
L'accoglimento del motivo principale del ricorso determina l'assorbimento degli altri motivi di ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, sezione VIII, in composizione collegiale, accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia delle Entrate alla refusione delle spese di lite che si quantificano in euro
1.000,00 oltre rimborso CUT, CPA e IVA con attribuzione.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 8, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PUGLIESE FELICITA, Presidente
CIARDIELLO STEFANO, AT
DE STEFANO ARTURO, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17788/2025 depositato il 21/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Divisione Contribuenti
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1 Indirizzo_2 Roma RM
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - SI - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259024050988000 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259024050988000 IVA-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259024050988000 IRAP 2007
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1971/2026 depositato il
04/02/2026
Richieste delle parti:
Si riportano agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Impugna il sig. Ricorrente_1 (C.F. CF_Ricorrente_1), difeso dall'avv.to Difensore_1, l'avviso di intimazione n. 07120249041947142/0000, assertivamente notificato il 13/10/2025, per l'importo di euro
19.878,61, portante gli avvisi di accertamento n. TF502AG00457/2012 (rif. interno 67112009277038007001) avente ad oggetto imposta IVA per l'anno 2012 per l'importo di euro 16.093,42, assertivamente notificato il
30/05/2012, e n. TF501AG00459/2012 (rif. Interno 67112009277085008000) per l'anno 2007 per l'importo di euro 3.696,90, assertivamente notificato il 30/05/2012, che il ricorrente asserisce non essergli mai stati pervenuti.
Eccepisce il ricorrente, chiedendo l'annullamento dell'avviso di intimazione, la mancata notifica dei presupposti e su indicati avvisi di accertamento, l'intervenuto decorso del termine prescrizionale sia l'imposta che per le sanzioni, la mancata allegazione degli atti richiamati nell'avviso di accertamento.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate che ha contestato la regolarità delle notifiche dei prodromici avvisi di accertamento, l'esistenza di un atto interruttivo costituito da un successivo preavviso di fermo amministrativo per cui ha contestato integralmente i motivi di ricorso rilevandone l'inammissibilità per la cristallizzazione della pretesa impositiva e la sua definitività, ha eccepito, altresì, la piena motivazione dell'avviso di intimazione stante il richiamo in essa contenuto ai titoli in esso portati.
Non si è costituita l'Agenzia delle Entrate SI che, pertanto, va dichiarata contumace.
La causa è stata discussa all'udienza del 4 febbraio 2026 ove è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
'E bene ricordare che la nullità della notifica del prodromico avviso di accertamento si propaga alla conseguenziale e successiva procedura esecutiva (Cassazione SSUU 15012/2021, ancora Cass.12932/2022) per cui “in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa” .
Nel caso specifico, infatti , va osservato, sulla base della documentazione versata in atti dalla parte resistente
Agenzia delle Entrate che:
- vi è solo la copia di una sola relata di notifica per i due avvisi di accertamento sottesi;
- la suddetta relata di notifica è per di più priva di qualunque collegamento con entrambi gli avvisi di accertamento
- e che essa non risulta perfezionatasi per l'inesistenza della raccomandata informativa relativa all'affisione;
ed è da aggiungere che la relata di notifica del successivo atto interruttivo costituito dal su richiamato
Preavviso di fermo amministrativo è priva di qualunque valenza probatoria in quanto è costituita da una semplice stampata dell'estratto notificatorio privo di qualunque valenza probatoria.
Tale documentazione è, quindi, insufficente a provare l'avvenuto invio dei due avvisi di accertamento impuganti in uno e sottesi all'impugnato avviso di intimazione per cui il motivo principale del ricorso relativo al mancato invio dei prodromici atti va accolto in applicazione della su richiamata e conforme giurisprudenza della Corte di Cassazione.
L'accoglimento del motivo principale del ricorso determina l'assorbimento degli altri motivi di ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, sezione VIII, in composizione collegiale, accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia delle Entrate alla refusione delle spese di lite che si quantificano in euro
1.000,00 oltre rimborso CUT, CPA e IVA con attribuzione.