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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/03/2025, n. 4619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4619 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: Marta Ienzi Presidente
Filomena Albano Giudice
Maria Teresa Moretti Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A NON DEFINITIVA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 53419/2023, vertente
TRA
(ROMA, 29/09/1957), con il patrocinio dell'avv. OLIVIERI Parte_1
CARLA;
E
(MONZUNO - BO, 09/06/1950), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
OLIVIERI CARLA;
-ricorrenti-
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione dei coniugi
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno chiesto al Tribunale di Parte_1 Controparte_1 pronunciare la loro separazione personale rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 19/01/1985 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile.
Le parti hanno formulato le seguenti conclusioni:
“1. i coniugi continueranno a vivere separati, osservando l'obbligo del reciproco e mutuo rispetto;
2. i coniugi provvederanno autonomamente ciascuno al proprio mantenimento, essendo entrambi percettori di reddito e titolari di proprio adeguato patrimonio, mobiliare e immobiliare;
3. la casa che era adibita ad abitazione coniugale rimane nella disponibilità esclusiva della sig.ra che ne è proprietaria esclusiva e già la abita, con Parte_1 tutti i beni mobili che nella stessa si trovano;
4. le parti si danno sin d'ora reciprocamente il consenso al rilascio del passaporto concedendosi pertanto il relativo “nulla osta”.”
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale;
Ritenuto che nulla osti all'accoglimento della domanda congiunta come ora esposta, valutato quanto dedotto nel ricorso, può disporsi in conformità. La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come già disposto con separata ordinanza.
P. Q. M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi (ROMA (RM), Parte_1
29/09/1957) e (MONZUNO (BO), 09/06/1950), che hanno Controparte_1 contratto matrimonio in ROMA in data 19/01/1985, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di ROMA al n. 00031, Parte 2, Serie A03, Anno 1985, alle condizioni di cui in parte motiva;
- dispone la rimessione della causa sul ruolo per la definizione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 19/12/2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Maria Teresa Moretti Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: Marta Ienzi Presidente
Filomena Albano Giudice
Maria Teresa Moretti Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A NON DEFINITIVA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 53419/2023, vertente
TRA
(ROMA, 29/09/1957), con il patrocinio dell'avv. OLIVIERI Parte_1
CARLA;
E
(MONZUNO - BO, 09/06/1950), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
OLIVIERI CARLA;
-ricorrenti-
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione dei coniugi
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno chiesto al Tribunale di Parte_1 Controparte_1 pronunciare la loro separazione personale rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 19/01/1985 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile.
Le parti hanno formulato le seguenti conclusioni:
“1. i coniugi continueranno a vivere separati, osservando l'obbligo del reciproco e mutuo rispetto;
2. i coniugi provvederanno autonomamente ciascuno al proprio mantenimento, essendo entrambi percettori di reddito e titolari di proprio adeguato patrimonio, mobiliare e immobiliare;
3. la casa che era adibita ad abitazione coniugale rimane nella disponibilità esclusiva della sig.ra che ne è proprietaria esclusiva e già la abita, con Parte_1 tutti i beni mobili che nella stessa si trovano;
4. le parti si danno sin d'ora reciprocamente il consenso al rilascio del passaporto concedendosi pertanto il relativo “nulla osta”.”
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale;
Ritenuto che nulla osti all'accoglimento della domanda congiunta come ora esposta, valutato quanto dedotto nel ricorso, può disporsi in conformità. La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come già disposto con separata ordinanza.
P. Q. M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi (ROMA (RM), Parte_1
29/09/1957) e (MONZUNO (BO), 09/06/1950), che hanno Controparte_1 contratto matrimonio in ROMA in data 19/01/1985, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di ROMA al n. 00031, Parte 2, Serie A03, Anno 1985, alle condizioni di cui in parte motiva;
- dispone la rimessione della causa sul ruolo per la definizione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 19/12/2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Maria Teresa Moretti Marta Ienzi