Sentenza 6 maggio 2004
Massime • 1
La violazione della regola che impone di dare all'imputato esatto avviso della facoltà di chiedere riti alternativi (art. 458 cod. proc. pen.) integra la nullità di ordine generale sanzionata dall'art. 178, comma primo, lett. c) cod. proc. pen. (Fattispecie in cui è stata rilevata l'erronea indicazione nel decreto di giudizio immediato del termine di sette giorni previsto per poter chiedere di accedere ai riti alternativi, frutto di un omesso aggiornamento del già predisposto modello di decreto dopo che il termine era stato aumentato a quindici giorni dall'art. 14 della legge 1° marzo 2001 n. 63, che ha inciso irrimediabilmente sulle determinazioni dell'imputato).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/05/2004, n. 36745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36745 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COCO Giovanni Silvio - Presidente - del 06/05/2004
Dott. TUCCIO Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE GRAZIA Benito Romano - Consigliere - N. 763
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 38114/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AG AR n. il 18.9.1978;
avverso la sentenza in data 3 luglio 2002 della Corte di Appello di Napoli;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Patrizia Piccialli;
udito il Procuratore Generale nella persona del Sostituto Procuratore Dott. Giovanni D'Angelo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore di fiducia, avv. Wilma Longobardi del Foro di Castellammare di Stabia, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa in data 19.12.2001 dal Tribunale di Torre Annunziata, con la quale AG AR era stata condannata alla pena di anni 5 e mesi 4 di reclusione e L. 40.000.000 di multa per il reato di concorso nella detenzione e spaccio di sostanza stupefacente.
Alla base della sentenza di condanna erano posti gli elementi di prova desunti dalla testimonianza resa dall'agente di polizia che aveva eseguito la perquisizione personale delle donne, rinvenendo indosso a ciascuna di esse alcune confezioni di droga della stessa qualità. Il concorso nel reato veniva fondato, oltre che sulle medesime tipologia e modalità di confezionamento delle sostanze stupefacenti, sui legami familiari e sul rapporto di coabitazione. Avverso la predetta decisione propone ricorso per Cassazione AG AR articolando un unico complesso motivo con il quale denuncia la mancanza e l'illogicità della motivazione con riferimento sia ad una questione procedurale che al merito del giudizio di responsabilità. Sotto il primo profilo, la difesa evidenzia la carenza degli argomenti con cui i giudici di secondo grado avevano rigettato la prospettata questione di nullità del decreto di giudizio immediato, in quanto prescrittivo del termine di sette giorni anziché di quello di quindici previsto per l'accesso ai riti alternativi. Sotto il secondo profilo, il vizio della motivazione viene prospettato in riferimento all'affermazione di responsabilità, sostenendosi in proposito che i giudici di merito non avrebbero eseguito una corretta interpretazione degli elementi probatori a favore dell'imputata ne' fornito risposte adeguate sul punto alle specifiche deduzioni difensive.
Il ricorso è fondato, con riferimento al primo motivo, con conseguente assorbimento degli altri.
L'erronea indicazione nel decreto di giudizio immediato del termine di "sette giorni" previsto per poter chiedere di accedere ai riti alternativi, evidentemente frutto di un omesso aggiornamento del già predisposto modello di decreto dopo che il termine era stato aumentato a "quindici giorni" dall'art. 14 della legge 1 marzo 2001 n. 63, ha indubitabilmente determinato una situazione di insufficienza dell'avviso di cui all'art. 456, comma 2, c.p.p., avendo compresso il termine dilatorio previsto, a pena di decadenza, dall'art. 458 c.p.p. per far valere la scelta per i riti alternativi ed avendo comunque, al riguardo, fornito al destinatario un'indicazione fuorviante, suscettibile di incidere irrimediabilmente sulle sue determinazioni.
Infatti, il termine di decadenza entro cui chiedere il giudizio abbreviato o il patteggiamento è dall'art. 458 c.p.p. anticipato rispetto alla fase dibattimentale, sicché l'insufficienza del relativo avvertimento (sotto il profilo che qui interessa dell'erroneità dello stesso) può determinare (ed ha determinato nel caso di specie) la perdita irrimediabile della facoltà di accedere a tali procedimenti speciali. Da ciò consegue che la violazione della regola processuale che impone di dare all'imputato esatto avviso della sua facoltà comporta la violazione del diritto di difesa sancito dall'art. 24, comma 2, Cost., integrando la nullità di ordine generale sanzionata dall'art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p. In questo senso, si è del resto di recente espressa la Corte costituzionale, con la sentenza 25 maggio 2004 n. 148. La Corte, in una vicenda analoga a quella qui in esame (il decreto di giudizio immediato, non aggiornato, conteneva l'indicazione del termine di sette giorni, e non quello di quindici giorni, per poter chiedere i riti alternativi), è stata chiamata a giudicare della legittimità costituzionale dell'art. 456 c.p.p. nella parte in cui questo non prevede la nullità del decreto di giudizio immediato nel caso di mancanza, insufficienza o inesattezza dell'avviso che l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena. Or bene, i giudici delle leggi, con una sentenza interpretativa, hanno dichiarato non fondata la questione, sostenendo comunque che la norma impugnata, cioè l'art. 456 c.p.p., doveva essere necessariamente applicata, in combinato disposto con l'art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p., nel senso che l'omissione o l'insufficienza dell'avviso circa la facoltà di chiedere i riti alternativi determina una nullità di ordine generale.
Per tali ragioni la sentenza va annullata, con assorbimento degli altri motivi di ricorso.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata e quella di primo grado e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Torre Annunziata. Così deciso in Roma, il 6 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2004