CASS
Sentenza 16 giugno 2023
Sentenza 16 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/06/2023, n. 26233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26233 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AG NN, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa il 6/10/2022 dal Tribunale di Catanzaro;
visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale RO NO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato Filippo Cinnante, il quale chiede l'accoglimento del ricorso riportandosi anche ai motivi aggiunti. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del riesame confermava la custodia cautelare in carcere Penale Sent. Sez. 6 Num. 26233 Anno 2023 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: DI GERONIMO PAOLO Data Udienza: 04/05/2023 applicata al ricorrente in relazione ai reati di partecipazione ad associazione di stampo mafioso (capo1), partecipazione ad associazione per delinquere ex art. 416 cod.pen. (capo 126), nonché per i reati fine fatta eccezione per le ipotesi contestate ai capi 20), 23) e 129) per i quali riteneva insussistente la gravità indiziaria con conseguente annullamento parziale dell'ordinanza genetica. 2. Avverso tale ordinanza il ricorrente ha formulato quattro motivi di impugnazione. 2.1.Con il primo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria con riguardo al reato al concorso nell'estorsione perpetrata ai danni di PP TA (capo 24). Si sostiene che la mera riscossione del denaro frutto dell'estorsione non dimostrerebbe di per sé la consapevolezza in capo al ricorrente delle ragioni estorsive poste a base della consegna. Secondo l'impostazione difensiva, peraltro posta a fondamento anche dei restanti motivi di ricorso, NN AG era un mero esecutore dei compiti materiali affidatigli dal padre AR, sicchè difetterebbe la consapevolezza del ricorrente in ordine alla natura illecita della condotta posta in essere. 2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione relativamente al reato di partecipazione all'associazione a delinquere operante nel settore della gestione dei giochi da intrattenimento (capo 126), nonché al concorso nel reato di riciclaggio (capo 128). Sostiene la difesa che la gravità indiziaria non poteva essere dedotta dal solo dato formale della titolarità di quote nella società IA Giochi s.r.l. - nel cui ambito venivano commessi i reati - atteso che dalle intercettazioni emergeva con chiarezza come l'unico ed effettivo gestore dell'attività fosse AR AG, mentre il figlio PP agiva alle sue dipendenze e con compiti del tutto limitati. Tanto meno sarebbe emersa l'effettiva consapevolezza da parte di NN AG delle attività illecite svolte mediante la predetta società. Peraltro, si segnala come il Tribunale del riesame, sia pur in diversa composizione, aveva escluso la gravità indiziaria nei confronti di ZI IA, nonostante questi fosse il legale rappresentante della società, affermando che il predetto, al pari di AR AG, era un mero dipendente di NN AG, non essendo emersa una consapevole adesione alle attività illecite svolte da AR AG. La carenza della gravità indiziaria relativa al reato associativo sarebbe direttamente rilevante anche in relazione al reato di concorso in riciclaggio (capo 128) che, in base alla descrizione del fatto contenuto nell'imputazione provvisoria, presuppone necessariamente la consapevolezza e la fattiva partecipazione n 2 all'associazione per delinquere semplice, destinata al reinvestimento dei proventi derivanti dall'associazione di cui all'art. 416-bis cod.pen. (capo 1); 2.3. Con il terzo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta partecipazione al sodalizio di stampo mafioso contestato sub capo 1). La difesa evidenzia l'assenza di elementi concreti sulla base dei quali desumere la partecipazione del ricorrente, il quale risulterebbe attratto alla vicenda associativa esclusivamente per essere figlio di AR AG, senza che emerga alcun significativo contatto con i restanti associati. Il quadro indiziario, inoltre, risulterebbe ulteriormente sfumato per effetto dell'esclusione della gravità indiziaria relativamente ai reati di concorso nell'esercizio abusivo dell'attività finanziaria (capo 20) e concorso nell'usura ai danni di PP TA (capo 23). 2.4. Con il quarto motivo di ricorso, si censura la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, sottolineando anche come nel procedimento parallelo denominato "Testa di serpente", l'indagato ha già ottenuto l'attenuazione della misura custodiale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati. 2. Deve in primo luogo evidenziarsi la fondatezza del ricorso relativamente alla dedotta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza relativamente al reato di partecipazione all'associazione di stampo mafioso (capo 1) ed al delitto di riciclaggio dei proventi della suddetta associazione (capo 128). Rispetto a tali fattispecie, infatti, il Tribunale del riesame ha fondato il giudizio di gravità indiziaria essenzialmente su un elemento presuntivo e privo della necessaria univocità, essendosi ritenuto che il ricorrente, in quanto figlio di AR AG dovesse essere necessariamente compartecipe in tutte le attività ascritte a quest'ultimo. Invero, nella motivazione dell'ordinanza non vengono evidenziati elementi specifici e concreti dai quali desumere che il ricorrente fosse effettivamente inserito nella compagine associativa, né si specifica il ruolo dal predetto svolto e l'apporto causale rispetto all'attività del gruppo. L'ulteriore elemento di debolezza della motivazione deve essere ravvisato nella mancata verifica dell'esistenza di significativi rapporti diretti tra il ricorrente ed i restanti associati, posto che ove non risultasse alcun elemento di contatto e di fattiva collaborazione con l'associazione in quanto tale - a prescindere dal ruolo in essa svolta da AR AG - la condotta di partecipazione risulterebbe 3 ulteriormente posta in dubbio. Parimenti, per quanto concerne il riciclaggio contestato al capo 128), (a motivazione è del tutto carente con riferimento alla dimostrazione della condotta concorsuale che il ricorrente avrebbe svolto, nonché in merito alla consapevolezza che i proventi impiegati nella gestione del settore dei giochi da intrattenimento fossero di provenienza delittuosa e, nello specifico, si trattasse del reimpiego dei profitti illeciti dell'associazione di stampo mafioso. Rispetto a tali condotte, pertanto, si rende necessaria una rivalutazione da parte del giudice di merito, dovendosi colmare le lacune motivazionali sopra indicate. 3. L'annullamento con rinvio in ordine al reato associativo contestato sub 1) e al riciclaggio di cui al capo 128) comporta anche la necessità di rivalutare la sussistenza delle esigenze cautelari, atteso che ove si escludesse la partecipazione al reato di cui all'art 416-bis cod.proc.pen., non troverebbe applicazione la doppia presunzione concernente la sussistenza delle esigenze cautelari e l'esclusiva adeguatezza della custodia in carcere. A ciò si aggiunga che l'eventuale l'esclusione della gravità indiziaria in ordine ai suddetti reati, impone in ogni caso una rivalutazione in merito alla sussistenza delle esigenze cautelari ed alla graduazione delle stesse. 4. Passando all'esame dei restanti motivi di ricorso, essenzialmente concernenti il concorso nell'estorsione contestata al capo 24) e la partecipazione all'associazione per delinquere finalizzata alla gestione degli apparecchi da gioco (capo 126), si ritiene che i motivi dedotti non evidenzino vizi della motivazione tali da assurgere alla manifesta illogicità o contraddittorietà. Il ricorrente, invero, si limita a ribadire argomenti difensivi rispetto ai quali la risposta data dal Tribunale del riesame è logica e coerente. Per quanto attiene al concorso nell'estorsione, infatti, è stata valorizzata la condotta concorsuale consistita nel recarsi presso la vittima dell'estorsione per riscuotere la somma richiesta. Il ricorrente formula un'ipotesi alternativa secondo cui egli avrebbe agito su indicazione del padre, confidando che la dazione di denaro avesse una causa lecita. Invero, il Tribunale ha compiutamente ricostruito la vicenda sulla base delle intercettazioni acquisite, evidenziando l'esistenza di elementi idonei a sostenere la piena consapevolezza del ricorrente circa la natura dei rapporti del padre con TA. Nella presente fase cautelare, pertanto, deve ritenersi che la valutazione compiuta dal Tribunale soddisfi il presupposto della gravità indiziaria, salvo restando il successivo approfondimento in sede di giudizio. 4 4.1. Analoghe considerazioni valgono in merito alla partecipazione all'associazione semplice, deputata alla gestione delle apparecchiature da gioco. Il Tribunale del riesame ha compiutamente ricostruito l'attività illecita svolta per il tramite della IA Giochi s.r.I che, peraltro, operava anche nel settore delle scommesse non autorizzate. L'intrinseca attività illecita gestita da AR AG per il tramite della predetta società, all'interno della quale operava stabilmente anche NN AG, sia pur con un ruolo subordinato rispetto al padre, costituiscono un quadro indiziario coerente, con riferimento al quale il ricorrente ha articolato meri argomenti difensivi tesi ad avvalorare la stesi della inconsapevolezza dell'attività svolta. Si tratta, tuttavia, di una mera prospettazione alternativa e non coerente con il quadro di fatto descritto nell'ordinanza impugnata, nella misura in cui prospetta una sostanziale estraneità del ricorrente rispetto all'attività societaria che mal si concilia con il suo stabile inserimento in tale contesto lavorativo. 5. Alla luce di tali considerazioni, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio limitatamente alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria in ordine ai reati di cui ai capi 1) e 128), nonché in relazione alle esigenze cautelari, con conseguente rigetto dei restanti motivi di ricorso.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata in relazione ai reati di cui ai capi 1) e 128), nonché in relazione alle esigenze cautelari e rinvia per nuovo esame su tali capi e punti al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod.proc.pen. Rigetta nel resto il ricorso. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.att. cod.proc.pen. Così deciso il 4 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Pre4cente
visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale RO NO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato Filippo Cinnante, il quale chiede l'accoglimento del ricorso riportandosi anche ai motivi aggiunti. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del riesame confermava la custodia cautelare in carcere Penale Sent. Sez. 6 Num. 26233 Anno 2023 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: DI GERONIMO PAOLO Data Udienza: 04/05/2023 applicata al ricorrente in relazione ai reati di partecipazione ad associazione di stampo mafioso (capo1), partecipazione ad associazione per delinquere ex art. 416 cod.pen. (capo 126), nonché per i reati fine fatta eccezione per le ipotesi contestate ai capi 20), 23) e 129) per i quali riteneva insussistente la gravità indiziaria con conseguente annullamento parziale dell'ordinanza genetica. 2. Avverso tale ordinanza il ricorrente ha formulato quattro motivi di impugnazione. 2.1.Con il primo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria con riguardo al reato al concorso nell'estorsione perpetrata ai danni di PP TA (capo 24). Si sostiene che la mera riscossione del denaro frutto dell'estorsione non dimostrerebbe di per sé la consapevolezza in capo al ricorrente delle ragioni estorsive poste a base della consegna. Secondo l'impostazione difensiva, peraltro posta a fondamento anche dei restanti motivi di ricorso, NN AG era un mero esecutore dei compiti materiali affidatigli dal padre AR, sicchè difetterebbe la consapevolezza del ricorrente in ordine alla natura illecita della condotta posta in essere. 2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione relativamente al reato di partecipazione all'associazione a delinquere operante nel settore della gestione dei giochi da intrattenimento (capo 126), nonché al concorso nel reato di riciclaggio (capo 128). Sostiene la difesa che la gravità indiziaria non poteva essere dedotta dal solo dato formale della titolarità di quote nella società IA Giochi s.r.l. - nel cui ambito venivano commessi i reati - atteso che dalle intercettazioni emergeva con chiarezza come l'unico ed effettivo gestore dell'attività fosse AR AG, mentre il figlio PP agiva alle sue dipendenze e con compiti del tutto limitati. Tanto meno sarebbe emersa l'effettiva consapevolezza da parte di NN AG delle attività illecite svolte mediante la predetta società. Peraltro, si segnala come il Tribunale del riesame, sia pur in diversa composizione, aveva escluso la gravità indiziaria nei confronti di ZI IA, nonostante questi fosse il legale rappresentante della società, affermando che il predetto, al pari di AR AG, era un mero dipendente di NN AG, non essendo emersa una consapevole adesione alle attività illecite svolte da AR AG. La carenza della gravità indiziaria relativa al reato associativo sarebbe direttamente rilevante anche in relazione al reato di concorso in riciclaggio (capo 128) che, in base alla descrizione del fatto contenuto nell'imputazione provvisoria, presuppone necessariamente la consapevolezza e la fattiva partecipazione n 2 all'associazione per delinquere semplice, destinata al reinvestimento dei proventi derivanti dall'associazione di cui all'art. 416-bis cod.pen. (capo 1); 2.3. Con il terzo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta partecipazione al sodalizio di stampo mafioso contestato sub capo 1). La difesa evidenzia l'assenza di elementi concreti sulla base dei quali desumere la partecipazione del ricorrente, il quale risulterebbe attratto alla vicenda associativa esclusivamente per essere figlio di AR AG, senza che emerga alcun significativo contatto con i restanti associati. Il quadro indiziario, inoltre, risulterebbe ulteriormente sfumato per effetto dell'esclusione della gravità indiziaria relativamente ai reati di concorso nell'esercizio abusivo dell'attività finanziaria (capo 20) e concorso nell'usura ai danni di PP TA (capo 23). 2.4. Con il quarto motivo di ricorso, si censura la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, sottolineando anche come nel procedimento parallelo denominato "Testa di serpente", l'indagato ha già ottenuto l'attenuazione della misura custodiale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati. 2. Deve in primo luogo evidenziarsi la fondatezza del ricorso relativamente alla dedotta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza relativamente al reato di partecipazione all'associazione di stampo mafioso (capo 1) ed al delitto di riciclaggio dei proventi della suddetta associazione (capo 128). Rispetto a tali fattispecie, infatti, il Tribunale del riesame ha fondato il giudizio di gravità indiziaria essenzialmente su un elemento presuntivo e privo della necessaria univocità, essendosi ritenuto che il ricorrente, in quanto figlio di AR AG dovesse essere necessariamente compartecipe in tutte le attività ascritte a quest'ultimo. Invero, nella motivazione dell'ordinanza non vengono evidenziati elementi specifici e concreti dai quali desumere che il ricorrente fosse effettivamente inserito nella compagine associativa, né si specifica il ruolo dal predetto svolto e l'apporto causale rispetto all'attività del gruppo. L'ulteriore elemento di debolezza della motivazione deve essere ravvisato nella mancata verifica dell'esistenza di significativi rapporti diretti tra il ricorrente ed i restanti associati, posto che ove non risultasse alcun elemento di contatto e di fattiva collaborazione con l'associazione in quanto tale - a prescindere dal ruolo in essa svolta da AR AG - la condotta di partecipazione risulterebbe 3 ulteriormente posta in dubbio. Parimenti, per quanto concerne il riciclaggio contestato al capo 128), (a motivazione è del tutto carente con riferimento alla dimostrazione della condotta concorsuale che il ricorrente avrebbe svolto, nonché in merito alla consapevolezza che i proventi impiegati nella gestione del settore dei giochi da intrattenimento fossero di provenienza delittuosa e, nello specifico, si trattasse del reimpiego dei profitti illeciti dell'associazione di stampo mafioso. Rispetto a tali condotte, pertanto, si rende necessaria una rivalutazione da parte del giudice di merito, dovendosi colmare le lacune motivazionali sopra indicate. 3. L'annullamento con rinvio in ordine al reato associativo contestato sub 1) e al riciclaggio di cui al capo 128) comporta anche la necessità di rivalutare la sussistenza delle esigenze cautelari, atteso che ove si escludesse la partecipazione al reato di cui all'art 416-bis cod.proc.pen., non troverebbe applicazione la doppia presunzione concernente la sussistenza delle esigenze cautelari e l'esclusiva adeguatezza della custodia in carcere. A ciò si aggiunga che l'eventuale l'esclusione della gravità indiziaria in ordine ai suddetti reati, impone in ogni caso una rivalutazione in merito alla sussistenza delle esigenze cautelari ed alla graduazione delle stesse. 4. Passando all'esame dei restanti motivi di ricorso, essenzialmente concernenti il concorso nell'estorsione contestata al capo 24) e la partecipazione all'associazione per delinquere finalizzata alla gestione degli apparecchi da gioco (capo 126), si ritiene che i motivi dedotti non evidenzino vizi della motivazione tali da assurgere alla manifesta illogicità o contraddittorietà. Il ricorrente, invero, si limita a ribadire argomenti difensivi rispetto ai quali la risposta data dal Tribunale del riesame è logica e coerente. Per quanto attiene al concorso nell'estorsione, infatti, è stata valorizzata la condotta concorsuale consistita nel recarsi presso la vittima dell'estorsione per riscuotere la somma richiesta. Il ricorrente formula un'ipotesi alternativa secondo cui egli avrebbe agito su indicazione del padre, confidando che la dazione di denaro avesse una causa lecita. Invero, il Tribunale ha compiutamente ricostruito la vicenda sulla base delle intercettazioni acquisite, evidenziando l'esistenza di elementi idonei a sostenere la piena consapevolezza del ricorrente circa la natura dei rapporti del padre con TA. Nella presente fase cautelare, pertanto, deve ritenersi che la valutazione compiuta dal Tribunale soddisfi il presupposto della gravità indiziaria, salvo restando il successivo approfondimento in sede di giudizio. 4 4.1. Analoghe considerazioni valgono in merito alla partecipazione all'associazione semplice, deputata alla gestione delle apparecchiature da gioco. Il Tribunale del riesame ha compiutamente ricostruito l'attività illecita svolta per il tramite della IA Giochi s.r.I che, peraltro, operava anche nel settore delle scommesse non autorizzate. L'intrinseca attività illecita gestita da AR AG per il tramite della predetta società, all'interno della quale operava stabilmente anche NN AG, sia pur con un ruolo subordinato rispetto al padre, costituiscono un quadro indiziario coerente, con riferimento al quale il ricorrente ha articolato meri argomenti difensivi tesi ad avvalorare la stesi della inconsapevolezza dell'attività svolta. Si tratta, tuttavia, di una mera prospettazione alternativa e non coerente con il quadro di fatto descritto nell'ordinanza impugnata, nella misura in cui prospetta una sostanziale estraneità del ricorrente rispetto all'attività societaria che mal si concilia con il suo stabile inserimento in tale contesto lavorativo. 5. Alla luce di tali considerazioni, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio limitatamente alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria in ordine ai reati di cui ai capi 1) e 128), nonché in relazione alle esigenze cautelari, con conseguente rigetto dei restanti motivi di ricorso.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata in relazione ai reati di cui ai capi 1) e 128), nonché in relazione alle esigenze cautelari e rinvia per nuovo esame su tali capi e punti al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod.proc.pen. Rigetta nel resto il ricorso. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.att. cod.proc.pen. Così deciso il 4 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Pre4cente