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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 11/12/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 88/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente Relatore dott. Marianna Serrao Giudice dott. Marta Dell'Unto Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_1
(P.I./ C.F. )
[...] C.F._1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 6.11.2025, vantando un credito di € Parte_1
50.000,00, oltre interessi e spese di procedura, in forza di decreto ingiuntivo non opposto, successivo atto di precetto e intervento nella procedura di espropriazione immobiliare RGE
40/2023 del Tribunale di Siena, cui è stata riunita la procedura RGE 65/2023, chiedeva che questo Tribunale dichiarasse aperta la liquidazione giudiziale di
[...]
potendosi desumere dalla complessiva esposizione debitoria ri- Controparte_1 sultante dagli importi azionati dai numerosi creditori intervenuti nella suddetta procedura, nonché dalla cessazione di ogni attività a partire dal 20.12.2024 e dalla successiva cancella- zione dal registro delle imprese, avvenuta il 23.12.2024, lo stato di insolvenza.
La parte debitrice era ritualmente convocata a mezzo di PEC consegnata in data
11.11.2025.
All'udienza fissata il debitore non si costituiva seppure ritualmente citato.
Su delega del Collegio, il Giudice relatore svolgeva le attività previste dagli artt. 40 e ss.
CCII, e quindi rimetteva la causa alla decisione del Tribunale.
1 Ritiene il Collegio, sulla base delle risultanze processuali, che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda di apertura della liquidazione giudiziale ricorrendo i requisiti prescritti dall'art.121 CCII, atteso che:
• questo Tribunale è territorialmente competente, ai sensi degli artt. 27 ss. CCII, in quanto la sede legale dell'impresa si trova nel circondario;
• all'imprenditore è stato ritualmente notificato a mezzo PEC il ricorso e relativo decreto di fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 40 CCII;
• i limiti temporali per la dichiarazione di liquidazione giudiziale posti dall'art. 33 CCII so- no stati rispettati, in quanto l'impresa è stata cancellata dal registro delle imprese in data
23.12.2024;
• parte debitrice è un imprenditore commerciale, costituito in forma di impresa individuale, esercente l'attività di “vendita automobili nuove ed usate e per conto terzi” (v. visura came- rale in atti);
• l'impresa è assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale in ragione del docu- mentato superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 2, comma primo lett. d) CCII;
in particolare, emerge dall'importo vantato dall'odierno ricorrente unitamente ai crediti azionati dal creditore procedente e dagli ulteriori creditori intervenuti nelle procedure di esecuzione immobiliare RGE 40/2023 e 65/2023 la sussistenza di debiti per un importo su- periore a € 500.000,00.
Ad ogni modo, la parte debitrice avrebbe dovuto sollevare la contestazione circa il possesso congiunto dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma primo lett. d) CCII, nei modi e nei termini indicati nel decreto di convocazione e, comunque, previsti dall'art. 41 comma
4° CCII oppure, al più tardi, in sede di audizione avanti il GD, fornendo altresì prova degli elementi addotti a sostegno della eccezione, essendo di ciò onerata (cfr. art. 121 CCII); in- vece, nel caso concreto, nulla di tutto ciò si è verificato in quanto la resistente neppure è comparsa in udienza.
• i debiti del debitore, scaduti e non pagati, superano di gran lunga la soglia di € 30.000 prevista dall'art. 49 n. 5 CCII, così come emerge dal ricorso e dalle informazioni raccolte
(sussistono anche ulteriori procedure esecutive in corso);
• Lo stato d'insolvenza della parte resistente, ovverosia la sua incapacità di soddisfare re- golarmente le proprie obbligazioni, emerge:
2 1. dal mancato pagamento del debito verso l'odierna ricorrente per € 50.000,00 oltre inte- ressi e spese di procedura, fondato su titolo non contestato e già infruttuosamente azionato mediante esecuzione immobiliare, cui si sommano gli ulteriori crediti azionati con atti di intervento individuale nelle già menzionate procedure esecutive;
2. dalla situazione debitoria nei confronti di Agenzia delle Entrate per carichi pendenti relativi alle imposte dirette, all'IVA e alle imposte indirette sugli affari e ad altri tributi indiretti pari a € 7.628,00 e nei confronti dell' pari a complessivi € 11.383,76, di CP_2 cui € 10.189,88 già trasmessi ad , quale desumibile dalle Controparte_3 note informative acquisite agli atti del procedimento;
3. dalle informative pervenute dalle cancellerie delle esecuzioni e dei procedimenti moni- tori del Tribunale in sede, attestanti rispettivamente l'esistenza, nell'ultimo triennio, di quattro procedure di esecuzione mobiliare e due di esecuzione immobiliare a carico della debitrice (v. informative esecuzioni mobiliari e immobiliari in atti) e l'emissione, nell'ultimo biennio, di otto decreti ingiuntivi verso la stessa (v. informativa contenzio- so civile in atti);
4. dall'avvenuta cancellazione dell'impresa dal registro delle imprese.
In conclusione, sussistono tutti i presupposti di legge per l'apertura della liquidazione giu- diziale nei confronti della resistente.
Per quanto attiene alla nomina del curatore, si considera idoneo allo svolgimento di tali funzioni il professionista, in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCII, indicato in di- spositivo, il quale, tenuto conto degli incarichi in corso, alla luce delle pregresse esperien- ze, dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi già predisposti, risulta allo stato in grado di svolgere l'incarico nel rispetto dei termini di cui all'art. 213 CCI.
P.Q.M.
Dichiara aperta la liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
(P.I./ C.F. ) con sede in TORRITA DI Controparte_1 C.F._1
SIENA, VIA MAZZINI 30/32.
Nomina il dott. Gianmarco Marinai Giudice Delegato per la procedura.
Nomina curatore il dott. che farà pervenire la propria accettazione entro 2 Persona_1 giorni dalla comunicazione.
3 Autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria, degli enti previdenziali e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre co- pia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 mag- gio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad accedere al Pubblico Registro Automobilistico;
5) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri interme- diari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
6) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Ordina al debitore, qualora non lo abbia già fatto a norma dell'articolo 39 CCII, di deposi- tare in cancelleria entro 3 giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, non- ché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale
Stabilisce che l'esame dello stato passivo abbia luogo dinanzi al giudice delegato all'udienza del 16.4.2026 alle ore 11:00.
Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della impresa sottoposta a liquidazione giudiziale nonché ai soggetti titolari d'ipoteca iscritta sui beni compresi nella procedura per debiti altrui termine fino a 30 giorni prima dell'udienza per la presentazione delle domande di insinuazione nei modi di legge (art. 201 CCII)
Autorizza, in assenza di fondi, la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali.
Dispone che la presente sentenza, entro il giorno successivo al suo deposito, venga comu- nicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al curatore e al P.M. nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Siena, nella camera di consiglio del 10/12/2025.
4 Il Presidente relatore dott. Gianmarco Marinai
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente Relatore dott. Marianna Serrao Giudice dott. Marta Dell'Unto Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_1
(P.I./ C.F. )
[...] C.F._1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 6.11.2025, vantando un credito di € Parte_1
50.000,00, oltre interessi e spese di procedura, in forza di decreto ingiuntivo non opposto, successivo atto di precetto e intervento nella procedura di espropriazione immobiliare RGE
40/2023 del Tribunale di Siena, cui è stata riunita la procedura RGE 65/2023, chiedeva che questo Tribunale dichiarasse aperta la liquidazione giudiziale di
[...]
potendosi desumere dalla complessiva esposizione debitoria ri- Controparte_1 sultante dagli importi azionati dai numerosi creditori intervenuti nella suddetta procedura, nonché dalla cessazione di ogni attività a partire dal 20.12.2024 e dalla successiva cancella- zione dal registro delle imprese, avvenuta il 23.12.2024, lo stato di insolvenza.
La parte debitrice era ritualmente convocata a mezzo di PEC consegnata in data
11.11.2025.
All'udienza fissata il debitore non si costituiva seppure ritualmente citato.
Su delega del Collegio, il Giudice relatore svolgeva le attività previste dagli artt. 40 e ss.
CCII, e quindi rimetteva la causa alla decisione del Tribunale.
1 Ritiene il Collegio, sulla base delle risultanze processuali, che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda di apertura della liquidazione giudiziale ricorrendo i requisiti prescritti dall'art.121 CCII, atteso che:
• questo Tribunale è territorialmente competente, ai sensi degli artt. 27 ss. CCII, in quanto la sede legale dell'impresa si trova nel circondario;
• all'imprenditore è stato ritualmente notificato a mezzo PEC il ricorso e relativo decreto di fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 40 CCII;
• i limiti temporali per la dichiarazione di liquidazione giudiziale posti dall'art. 33 CCII so- no stati rispettati, in quanto l'impresa è stata cancellata dal registro delle imprese in data
23.12.2024;
• parte debitrice è un imprenditore commerciale, costituito in forma di impresa individuale, esercente l'attività di “vendita automobili nuove ed usate e per conto terzi” (v. visura came- rale in atti);
• l'impresa è assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale in ragione del docu- mentato superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 2, comma primo lett. d) CCII;
in particolare, emerge dall'importo vantato dall'odierno ricorrente unitamente ai crediti azionati dal creditore procedente e dagli ulteriori creditori intervenuti nelle procedure di esecuzione immobiliare RGE 40/2023 e 65/2023 la sussistenza di debiti per un importo su- periore a € 500.000,00.
Ad ogni modo, la parte debitrice avrebbe dovuto sollevare la contestazione circa il possesso congiunto dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma primo lett. d) CCII, nei modi e nei termini indicati nel decreto di convocazione e, comunque, previsti dall'art. 41 comma
4° CCII oppure, al più tardi, in sede di audizione avanti il GD, fornendo altresì prova degli elementi addotti a sostegno della eccezione, essendo di ciò onerata (cfr. art. 121 CCII); in- vece, nel caso concreto, nulla di tutto ciò si è verificato in quanto la resistente neppure è comparsa in udienza.
• i debiti del debitore, scaduti e non pagati, superano di gran lunga la soglia di € 30.000 prevista dall'art. 49 n. 5 CCII, così come emerge dal ricorso e dalle informazioni raccolte
(sussistono anche ulteriori procedure esecutive in corso);
• Lo stato d'insolvenza della parte resistente, ovverosia la sua incapacità di soddisfare re- golarmente le proprie obbligazioni, emerge:
2 1. dal mancato pagamento del debito verso l'odierna ricorrente per € 50.000,00 oltre inte- ressi e spese di procedura, fondato su titolo non contestato e già infruttuosamente azionato mediante esecuzione immobiliare, cui si sommano gli ulteriori crediti azionati con atti di intervento individuale nelle già menzionate procedure esecutive;
2. dalla situazione debitoria nei confronti di Agenzia delle Entrate per carichi pendenti relativi alle imposte dirette, all'IVA e alle imposte indirette sugli affari e ad altri tributi indiretti pari a € 7.628,00 e nei confronti dell' pari a complessivi € 11.383,76, di CP_2 cui € 10.189,88 già trasmessi ad , quale desumibile dalle Controparte_3 note informative acquisite agli atti del procedimento;
3. dalle informative pervenute dalle cancellerie delle esecuzioni e dei procedimenti moni- tori del Tribunale in sede, attestanti rispettivamente l'esistenza, nell'ultimo triennio, di quattro procedure di esecuzione mobiliare e due di esecuzione immobiliare a carico della debitrice (v. informative esecuzioni mobiliari e immobiliari in atti) e l'emissione, nell'ultimo biennio, di otto decreti ingiuntivi verso la stessa (v. informativa contenzio- so civile in atti);
4. dall'avvenuta cancellazione dell'impresa dal registro delle imprese.
In conclusione, sussistono tutti i presupposti di legge per l'apertura della liquidazione giu- diziale nei confronti della resistente.
Per quanto attiene alla nomina del curatore, si considera idoneo allo svolgimento di tali funzioni il professionista, in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCII, indicato in di- spositivo, il quale, tenuto conto degli incarichi in corso, alla luce delle pregresse esperien- ze, dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi già predisposti, risulta allo stato in grado di svolgere l'incarico nel rispetto dei termini di cui all'art. 213 CCI.
P.Q.M.
Dichiara aperta la liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
(P.I./ C.F. ) con sede in TORRITA DI Controparte_1 C.F._1
SIENA, VIA MAZZINI 30/32.
Nomina il dott. Gianmarco Marinai Giudice Delegato per la procedura.
Nomina curatore il dott. che farà pervenire la propria accettazione entro 2 Persona_1 giorni dalla comunicazione.
3 Autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria, degli enti previdenziali e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre co- pia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 mag- gio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad accedere al Pubblico Registro Automobilistico;
5) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri interme- diari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
6) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Ordina al debitore, qualora non lo abbia già fatto a norma dell'articolo 39 CCII, di deposi- tare in cancelleria entro 3 giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, non- ché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale
Stabilisce che l'esame dello stato passivo abbia luogo dinanzi al giudice delegato all'udienza del 16.4.2026 alle ore 11:00.
Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della impresa sottoposta a liquidazione giudiziale nonché ai soggetti titolari d'ipoteca iscritta sui beni compresi nella procedura per debiti altrui termine fino a 30 giorni prima dell'udienza per la presentazione delle domande di insinuazione nei modi di legge (art. 201 CCII)
Autorizza, in assenza di fondi, la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali.
Dispone che la presente sentenza, entro il giorno successivo al suo deposito, venga comu- nicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al curatore e al P.M. nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Siena, nella camera di consiglio del 10/12/2025.
4 Il Presidente relatore dott. Gianmarco Marinai
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