TRIB
Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 17/11/2025, n. 1509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1509 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3133/2025
Tribunale di Firenze Sezione Lavoro SENTENZA
e sig.ra , in qualità di esercenti la potestà Parte_1 Parte_2 genitoriale del minore , con l'Avv. BROTINI DANIELE Persona_1
RICORRENTI contro
, con i funzionari dott.ssa e dott. CP_1 Controparte_2 Controparte_3
RESISTENTE
I ricorrenti ha chiesto l'accertamento tecnico preventivo ai fini del riconoscimento dei requisiti sanitari per ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile grave al 100% e il beneficio dell'indennità di accompagnamento di cui alla L. 18/1980 a favore del figlio minore. All'atto della costituzione in giudizio l' ha dedotto e documentato di aver provveduto in data CP_1
5.11.2025 a pronunciare una dichiarazione di autotutela, con cui l' ha riconosciuto il CP_4 requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento a far data dalla domanda amministrativa. All'udienza odierna i ricorrenti hanno chiesto pronunciarsi sentenza di cessazione della materia del contendere, con vittoria di spese. L' ha insistito nella richiesta di pronuncia della cessazione CP_1 della materia del contendere, con compensazione almeno parziale delle spese.
Alla luce di quanto sopra, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Quanto al regolamento delle spese di lite, parte ricorrente ha insistito per la condanna al pagamento delle spese nei confronti dell' in virtù del principio della soccombenza virtuale. CP_1
Alla luce della coincidenza tra l'oggetto della domanda e quanto riconosciuto in sede di autotutela dall' poiché tale esito è successivo e consequenziale alla tutela svolta in sede giudiziale, si CP_1 ritiene che per il principio della soccombenza virtuale l' debba essere condannato al CP_1 pagamento delle spese di lite, sulla base delle voci di tariffa per l'attività ridotta effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara cessata definitivamente la materia del contendere fra le parti.
Condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate nella misura di € 650,00, oltre CP_1 rimborso spese generali 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione a favore del procuratore. Sentenza resa ex articolo 429 cpc, pubblicata con lettura ed allegazione al verbale.
Firenze 17/11/2025
Il Giudice onorario dott. Massimo Carrattieri
Ai sensi dell'art. 52 D. Lgs. 196/2003, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.
Tribunale di Firenze Sezione Lavoro SENTENZA
e sig.ra , in qualità di esercenti la potestà Parte_1 Parte_2 genitoriale del minore , con l'Avv. BROTINI DANIELE Persona_1
RICORRENTI contro
, con i funzionari dott.ssa e dott. CP_1 Controparte_2 Controparte_3
RESISTENTE
I ricorrenti ha chiesto l'accertamento tecnico preventivo ai fini del riconoscimento dei requisiti sanitari per ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile grave al 100% e il beneficio dell'indennità di accompagnamento di cui alla L. 18/1980 a favore del figlio minore. All'atto della costituzione in giudizio l' ha dedotto e documentato di aver provveduto in data CP_1
5.11.2025 a pronunciare una dichiarazione di autotutela, con cui l' ha riconosciuto il CP_4 requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento a far data dalla domanda amministrativa. All'udienza odierna i ricorrenti hanno chiesto pronunciarsi sentenza di cessazione della materia del contendere, con vittoria di spese. L' ha insistito nella richiesta di pronuncia della cessazione CP_1 della materia del contendere, con compensazione almeno parziale delle spese.
Alla luce di quanto sopra, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Quanto al regolamento delle spese di lite, parte ricorrente ha insistito per la condanna al pagamento delle spese nei confronti dell' in virtù del principio della soccombenza virtuale. CP_1
Alla luce della coincidenza tra l'oggetto della domanda e quanto riconosciuto in sede di autotutela dall' poiché tale esito è successivo e consequenziale alla tutela svolta in sede giudiziale, si CP_1 ritiene che per il principio della soccombenza virtuale l' debba essere condannato al CP_1 pagamento delle spese di lite, sulla base delle voci di tariffa per l'attività ridotta effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara cessata definitivamente la materia del contendere fra le parti.
Condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate nella misura di € 650,00, oltre CP_1 rimborso spese generali 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione a favore del procuratore. Sentenza resa ex articolo 429 cpc, pubblicata con lettura ed allegazione al verbale.
Firenze 17/11/2025
Il Giudice onorario dott. Massimo Carrattieri
Ai sensi dell'art. 52 D. Lgs. 196/2003, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.