Sentenza 1 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/08/2002, n. 11479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11479 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2002 |
Testo completo
Aula B S 1479 /02 REPUBBLICA ITALIANA In nome de opo La Corte Supr a di Cassatione Sezione Lavoro composta dai seguenti Magistrati: Oggetto: Prev.soc. dr. Vincenzo Mileo Presidente R.G.n. 5996/2000 dr. Bruno D'Angelo Consigliere Cron. 29087 dr. Donato Figurelli Consigliere rel. Rep. dr. Natale Capitanio Consigliere Ud. 30.05.2002 Consiglieredr. Aldo De Matteis ha pronunciato la seguente прим SEN TENZA sul ricorso proposto da: IS GA nato a [...] il [...] ed ivi re- * sidente in via della Concordia n. 68, rappresentato e difeso dall'avv. Bruno Di Stefano del Foro di Catania, giusta procura speciale a margine del ricorso, e domici- liato presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, ricorrente;
CON TRO Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante prof. Massimo Paci, rappresentato e difeso congiuntamente o separata- mente dagli avv. Carlo De Angelis e Michele Di Lullo, -1- 2539 con i quali è elettivamente domiciliato in Roma alla via della Frezza n. 17 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto medesimo, giusta procura speciale in calce alla copia notificata del ricorso, resistente con procura;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Catania in data 26 novembre 10 dicembre 1999, n. 4562/99, n. 5130/97 R.G.; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Donato Figurelli nella pubblica udienza del 30 maggio 2002; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Ge- nerale dr. Riccardo Fuzio, che ha concluso per l'accogli- mento del ricorso. -2 Svolgimento del processo. Con ricorso al Pretore, ciudice del lavoro, di Catania de- positato il 28 ottobre 1996 il signor GA PU, pre- messo di aver presentato in data 24 luglio 1991 domanda di pensione ai superstiti con esito negativo, chiedeva il rico- noscimento in sede giudiziale del proprio diritto alla pen- sione di reversibilità del defunto genitore PU SE;
in subordine chiedeva che gli venisse riconosciuto l'asse- giugno gno di cui all'art. 1 della legge 12 giuɖno 1984 n. 222. Instauratosi il contraddittorio l'INPS contestava quanto de- dotto dal ricorrente, rilevando l'insussistenza delle condi- zioni legittimanti la concessione della chiesta pensione di reversibilità. Disposta ed espletata consulenza medico-legale il Pretore, _con sentenza in data 4 novembre 1997, dichiarava il diritto del ricorrente di ricevere la pensione di reversibilità del proprio defunto genitore dalla data della domanda amministra- tiva, con gli interessi legali sui ratei maturati. Avverso tale sentenza proponeva appello l'INPS, lamentando la erroneità della consulenza medico-legale sulla quale il decidente aveva fondato la propria pronuncia. Ripristinatosi il contraddittorio, il PU contestava quanto dedotto dall'INPS con il proposto gravame, di cui chiedeva pertanto il rigetto siccome infondato, con con- danna dell'appellante al pagamento delle spese del giudi- 3 - zio da distrarsi in favore del procuratore anticipatario. Quindi, disposta ed espletata nuova consulenza medico-le gale e poi ulteriore consulenza collegiale, con senten- za in data 26 novembre 10 dicembre 1999 il Tribunale di Catania accoglieva l'appello e respingeva le domande pro- poste in primo grado dal PU. Osservava il Tribunale che, sulla base della consulenza tecnica di ufficio espletata in grado di appello e della successiva consulenza collegiale, il PU era in condi- zioni di svolgere un'attività di tipo sedentario, limita- ta a lavori che non richiedevano la stazione eretta o la deambulazione protratte, situazione esistente anche all'e- found poca della morte del di lui genitore%; che pertanto le pato- logie riscontrate non avevano determinato una assoluta e permanente impossibilità in capo al ricorrente di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Avverso detta sentenza, con atto notificato il 17 marzo 2000, affi-il PU ha proposto ricorso per cassazione, dato ad un unico complesso motivo,e illustrato da memoria. L'INPS ha depositato solo procura speciale. Motivi della decisione. Con l'unico motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 22 1. n. 903/65 e dell'art. 8 1. n. 222/84; omessa ed insufficiente motivazione in relazione al- l'art. 360 n. 5 c.p.c.
4. Il PU deduce la carenza ed ingiustizia del giudizio ed del Tribunale, il vizio della sentenza impugnata per in- completo esame delle infermità dedotte, per omessa consi- derazione della prova documentale, per mancata precisa- zione della valenza sintomatologica dei dedotti fatti secondari;
che, secondo il Tribunale, il lavoratore a- vrebbe dovuto espletare la presunta attività di tipo seden- tario in condizioni del tutto particolari, certamente usu- ranti ed aggravate dal peggioramento non rilevato dell'i- pertensione, in maniera del tutto marginale e non utile%;B прив che era stato omesso il concorrente esame dei fattori extra biologici (soggettivi e socio economici), tra i quali la scarsa scolarità del ricorrente, analfabeta;
che non erano state indicate quali attività il ricorrente potesse svolgere in tali condizioni;
che il Tribunale aveva apoditticamente l'insussistenza di inabilità anche all'epoca del-affermato la morte del padre del ricorrente, ma che, come risultava dalla documentazione non esaminata dal FR , già anni prima del decesso del genitore il ricorrente era stato di- chiarato totalmente inabile dalla Commissione Provinciale Inabili Civili (16.2.1968) e dalla Commissione di prima i- stanza (17.12.1985). Subordinatamente il ricorrente deduce comunque il mancato riconoscimento dell'assegno d'invalidità di cui all'art. 1 della legge 12.6.1984 n. 222, invalidità dedotta anche in -- 5 - grado di appello a fronte dell'impugnazione dell'INPS. Come si evince invero dal contesto del ricorso,il PU richiama in fatto la richiesta subordinata di riconosci- mento dell'assegno ordinario di invalidità e si duole co- munque implicitamente dell'omessa pronunzia del Tribunale sulla domanda subordinata. Ciò detto, si osserva che sono infondate le censure con le quali il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento deldel proprio diritto alla pensione di reversibilità defunto genitore PU SE. Come risulta infatti dalla sentenza impugnata, i risultati della consulenza tecnica d'ufficio effettuata in grado di appello e della successiva consulenza collegiale eseguita a seguito dei ri- lievi mossi dall'appellato alla precedente consulenza, hanno evidenziato che il PU, sebbene affetto da esiti di poliomelite anteriore acuta con paralisi flaccida dell'arto inferiore destro, ipoplastico e dismorfico a livello arti- colare, nonchè da scoliosi dorso-lombare destro-convessa e cisti sebacee multiple, è tuttavia in condizioni di svol- gere un'attività di tipo sedentario, limitata a lavori che non richiedono la stazione eretta o la deambulazione pro- tratte;
ed hanno altresì precisato i detti consulenti di ufficio che tale situazione, riscontrata a carico dell'ap- pellato, esisteva anche all'epoca della morte del di lui genitore. -6- Ed il Tribunale ha condiviso correttamente la predetta valutazione, in quanto fondata su una congrua disamina della documentazione esistente e sorretta da adeguata motivazione. Il Tribunale ha pertanto escluso che le pa- tologie riscontrate abbiano determinato una "assoluta" e "permanente" impossibilità in capo al ricorrente di svol- gere qualsiasi attività lavorativa. A fronte di tale argomentata motivazione del Tribunale, relativa alla richiesta pensione di reversibilità, il ricorrente ha formulato solo generiche censure, che non valgono ad infirmare le conclusioni delle richiamate consu- lenze tecniche, e si risolvono sostanzialmente in una valutazione delle infermità (e delle conseguenze delle stesse) difforme da quella fatta propria dal Tribunale sulla base delle ragionate considerazioni dei tecnici predetti. Va invece accolta la censura con la quale il ricorrente si duole della mancata pronuncia del Tribunale sulla richiesta la quale non subordinata di assegno ordinario di invalidità, risulta oggetto di alcama valutazione da parte del giudice di appello. In definitiva pertanto il ricorso va accolto per quanto di ragione, con cassazione della sentenza impugnata in rela- zione alla censura accolta, e rinvio per nuovo esame ad altro giudice - indicato in dispositivo -, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
7- 1 La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Messina, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 30 maggio 2002. Il Presidente (dr. Mileo) incense Miles Il Consigliere estensore рисfor to Figmell (dr. Donato Figurelli IL SANC IUERE zau S 1 PGC 2002 3 3 5 0 1 . . N A T S R 3 S I Blizanco A 7 A ' - D L T , 8 , L - O E 1 A L D S 1 L E I O P S E S B N I G I E N G D S G E I A O L A T A S O A D O T L P E T L I , M E I R O I D R A D T D S I O E G T E R N E S E -8-