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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 17/03/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3893/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Tribunale di Tivoli, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Beatrice Ruperto, letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 3893 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2020 tra in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv. Giulio Simeone opponente e in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli CP_1 avv.ti Andrea Palazzolo e Maria Francesca Simeoni opposta
CONCLUSIONI: per parte opponente: “previa revoca del d.i. opposto:
1. accertato il corretto e comunque incolpevole comportamento dell'opponente nell'esecuzione della scrittura transattiva dell'11.12.2019 intercorsa con la dichiararsi l'inefficacia e l'infondatezza del d.i. opposto;
2. in ogni caso, dichiarare l'avvenuto CP_1 adempimento della transazione intercorsa in data 11.12.2019 e quindi, che null'altro è dovuto dalla
[...] nei confronti della 3. accertato e considerato il comportamento processuale Parte_1 CP_1 osservato da sin dalla proposizione del ricorso monitorio come lesivo del precetto previsto dall'art. CP_1
96, 1° c., c.p.c., condannare l'opposta al risarcimento dei danni causati all'opponente, da liquidarsi sulla base delle prove assunte in sede processuale e comunque, ricorrendo alla determinazione equitativa;
in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari nella misura maggiorata prevista dal comma 1-bis dell'art. 4 del d.m. 55/2014 per la redazione degli atti con le tecniche informatiche ivi previste.” per parte opposta: “Voglia Ill.mo Tribunale adìto, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, previo rigetto dell'opposizione infondata in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in comparsa di costituzione e risposta, condannare al pagamento della somma pari ad € 11.545,99, quale differenza tra il debito riconosciuto con la Parte_1 scrittura privata dell'11/12/2019 per € 194.545,99 e la minor somma versata, anche nelle more del procedimento di opposizione, per € 183.000,00. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1132/2020, Parte_1 richiesto ed ottenuto da nei suoi confronti per l'importo di euro 185.545,99, oltre CP_1 interessi come da domanda e spese della fase monitoria, sul presupposto dell'inadempimento della scrittura di riconoscimento del debito intercorsa tra le parti in data 11.12.2019, rassegnando le seguenti conclusioni: “previa revoca del d.i. opposto:
1. accertato il corretto e comunque incolpevole comportamento dell'opponente nell'esecuzione della scrittura transattiva dell'11.12.2019 intercorsa con la dichiararsi l'inefficacia CP_1
e l'infondatezza del d.i. opposto;
2. in ogni caso, determinare l'importo effettivo del debito residuale in capo alla nei confronti della tenuto conto dei versamenti eseguiti dalla Parte_1 CP_1 prima fino alla data di iscrizione del d.i. opposto e comunque, fino all'emananda sentenza;
3. in caso di dichiarata indisponibilità della alla rinegoziazione della scrittura intercorsa con la CP_1 [...]
valutati gli artt. 1374, 1366 e 1375 c.c. ed ogni altra previsione legislativa assunta anche in relazione Parte_1 allo stato d'emergenza conseguente alla pandemia da COVID 19, rideterminare le condizioni di adempimento del debito residuale come accertato in corso di giudizio;
4. accertato e considerato il comportamento processuale osservato da sin dalla proposizione del ricorso monitorio come lesivo del precetto previsto dall'art. 96 c.p.c., CP_1 condannare l'opposta al risarcimento dei danni causati all'opponente, da liquidarsi sulla base delle prove assunte in sede processuale e comunque, ricorrendo alla determinazione equitativa;
in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari nella misura maggiorata prevista dal comma 1-bis dell'art. 4 del d.m. 55/2014 per la redazione degli atti con le tecniche informatiche ivi previste.”.
A sostegno dell'opposizione, ha infatti allegato, eccepito e dedotto:
- l'illegittimità e l'infondatezza del decreto ingiuntivo per erronea determinazione del debito transatto, stante la mancata sottrazione dal credito originario degli acconti già percepiti, nonché per erronea quantificazione delle rate pagate alla data di proposizione del ricorso monitorio;
- l'inapplicabilità del punto 5 della scrittura transattiva avente ad oggetto il riconoscimento del debito ed il relativo piano di dilazione e rientro, stante l'emergenza sanitaria da Covid-19 che avrebbe determinato, in applicazione del principio di equità, l'obbligo dei contraenti a rinegoziare le condizioni contrattuali precedentemente pattuite;
- il puntale adempimento delle obbligazioni assunte con la scrittura transattiva ricognitiva, mediante pagamento delle rate previste alle scadenze, avendo ridotto il pagamento delle rate pattuite soltanto per i mesi da marzo ad agosto 2020, in piena emergenza Covid, con i flussi di cassa azzerati, versando tuttavia a settembre 2020, in due soluzioni, la somma complessiva di € 24.700,00;
- l'insussistenza, dunque, dell'inadempimento imputato ovvero l'assenza di colpa nell'inesatta esecuzione contrattuale.
2. Si è costituita in giudizio l'opposta, formulando le seguenti conclusioni: “: a) in via preliminare, accertata la decadenza dal beneficio di dilazione in ragione del dedotto inadempimento, concedere la provvisoria esecutorietà del 2 decreto ingiuntivo opposto, per la minor somma ad oggi non corrisposta e pari ad € 96.945,99, in quanto il relativo credito è fondato su prova scritta costituita da atto di riconoscimento del debito, mai disconosciuto;
b) nel merito, rigettare
l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”
In particolare, parte opposta ha sostenuto:
- l'infondatezza delle ragioni prospettate con l'opposizione poiché, dopo aver cumulato negli anni
2017-2018 e 2019 un debito pari ad € 194.545,99, parte opponente aveva dapprima stipulato un piano di rientro con la previsione del versamento mensile di un importo pari ad € 6.100,00, salvo poi versare per 6 mensilità consecutive (da marzo ad agosto 2020), una somma inferiore, senza richiedere preventivamente alcuna rinegoziazione dell'accordo, riprendendo, infine, ad effettuare i versamenti come stabiliti nella transazione, solo dopo la notifica del decreto ingiuntivo, a partire dal mese di settembre 2020;
- la corretta applicazione dell'art. 5 della transazione stipulata tra le parti, agendo in via monitoria a seguito della condotta inadempiente reiterata per tre mensilità consecutive;
- l'insussistenza di sproporzione tra l'obbligazione assunta e il vantaggio acquisito, posto che la prestazione da parte opposta era già stata integralmente adempiuta;
- l'assenza di uno stato di indisponibilità economica della come dimostrato dal suo stesso Parte_1 contegno a seguito della ricezione della notifica del decreto ingiuntivo opposto, avendo versato a settembre 2020 una somma quattro volte superiore rispetto alla rata concordata e riprendendo financo regolarmente al pagamento delle rate mensili stabilite.
3. All'esito dell'udienza del 26.03.2021 il Giudice, rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, ha concesso alle parti i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c.
Respinta l'istanza proposta dalla parte convenuta ai sensi dell'art. 186-ter c.p.c., la causa è stata chiamata all'udienza del 26.11.2024, sostituita dal deposito di note scritte di trattazione, per la precisazione delle conclusioni ed è stata dunque trattenuta in decisione, con termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
4. Venendo al merito, l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la pretesa creditoria della parte opposta (che è attore sostanziale) con la richiesta di ingiunzione, nonché le eccezioni e difese fatte valere dall'opponente (che è convenuto sostanziale), mantenendo ferme le ordinarie regole del riparto dell'onere probatorio, per cui graverà sul creditore che agisce per l'adempimento o per censurare l'inadempimento della controparte la prova della fonte negoziale o legale del suo titolo, mentre incomberà sul debitore opponente l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa o l'impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile (cfr. Cass. Civ. SS.UU. n. 13533/01, Cass. Civ. n. 2387/04 e Cass. Civ. n. 3373/10).
Dall'applicazione di tali principi discende che è onere dell'opponente - attore solo in senso formale e 3 convenuto in senso sostanziale - eccepire l'inesistenza del credito azionato, ovvero l'avvenuto adempimento dell'obbligazione.
La conferma del decreto ingiuntivo è quindi collegata, nel giudizio di opposizione, non tanto a un giudizio di legalità e controllo riferito esclusivamente al momento della sua emanazione, quanto piuttosto a un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza e alla validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione (Cass. Civ. n. 10503/13), sicché non assume rilievo in questa sede la doglianza circa l'erronea indicazione, nel ricorso monitorio, delle rate effettivamente corrisposte alla data di proposizione del decreto ingiuntivo.
Ciò posto, il decreto ingiuntivo è stato emesso per la somma di euro 185.545,99, oltre interessi, in relazione all'atto di riconoscimento del debito sottoscritto il 11 dicembre 2019, in forza del quale la si era obbligata a restituire alla società opposta la somma di 194.545,99 euro, Parte_1 secondo un piano di dilazione che prevedeva “il pagamento di € 5.000,00 oltre IVA al 22% (€ 6.100,00), entro e non oltre il giorno 20 di ciascun mese, per 31 rate, nonché rata finale di saldo per € 5.445,99” (vd. doc. 4 opposizione a d.i. e doc. 5 comparsa di costituzione e risposta).
A fronte di una posizione debitoria pari ad euro 194.545,99, riconosciuta con la scrittura privata, risulta che parte opponente abbia corrisposto, prima della presentazione del ricorso monitorio e in pendenza del presente giudizio, la somma complessiva di euro 187.847,99, procedendo al versamento mensile (a far data dal 13.12.2019) di un importo pari ad € 6.100,00, versando poi per 6 mensilità consecutive (da marzo ad agosto 2020), € 3.000,00, per poi versare, a seguito della notifica del decreto ingiuntivo, la somma di € 18.600,00, il 18.9.2020, e l'ulteriore somma pari ad € 6.100,00, in data 21.09.2020, riprendendo ad effettuare versamenti mensili sino al maggio 2022 (come pacificamente riconosciuto anche dall'opposta, cfr. comparsa conclusionale , di euro 6.100,00, salvo ultima rata di CP_1 euro 4.847,99 (cfr. memoria di replica parte opponente), adempiendo così solo parzialmente a quanto pattuito con la scrittura transattiva di debito.
Non merita, difatti, di essere accolta l'eccezione di parte opponente in ordine all'errata determinazione del credito derivante dalla scrittura transattiva.
Al riguardo, si osserva che nella premessa dell'atto transattivo è stabilito che “la è Parte_1 debitrice della in ragione della fornitura di prodotti medicali per la somma complessiva pari ad CP_1 CP_1
€ 194.545,99 (centonovantaquattromilacinquecentoquarantacinque/99), come da elenco fatture che di seguito si riporta, alle quali devono essere sottratti gli acconti già versati per € 6.698,00 (seimilaseicentonovantotto/00)” e considerato che dall'”Importo tot.” dell'elenco delle fatture indicate (cfr. all. 4 atto di citazione), relative agli importi ancora da corrispondere, risulta già scomputata la somma di euro 6.698,00, appare evidente che tale somma non dovesse essere ulteriormente decurtata dal debito residuo pari ad euro 194.545,99.
4 A conferma, infatti, nell'atto di transazione le parti hanno pattuito la corresponsione di n. 31 rate da €
6.100,00, oltre alla rata finale per € 5.445,99, per giungere così al pagamento di un importo complessivo di euro 194.545,99.
Ne consegue, dunque, che la somma da corrispondere in virtù dell'atto transattivo sia stata esattamente individuata nel suo ammontare. Parte opponente, viceversa, non ha fornito prova di aver adempiuto integralmente all'obbligazione assunta con l'atto di transazione di ricognizione di debito sottoscritta con la società opposta.
Al parziale adempimento del debito, fa quindi seguito la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna dell'opponente al pagamento della somma residua pari ad euro 6.698,00 effettivamente ancora dovuta.
Quanto all'eccezione di inapplicabilità della clausola prevista nel punto 5 della transazione, la stessa è infondata e deve essere respinta.
Parte opponente lamenta, nel caso di specie, l'errata applicazione della decadenza del beneficio del termine stante l'assenza dei presupposti previsti dall'art. 1186 c.c.
Il punto 5 della transazione così recita “la dichiara di concedere il piano di dilazione sopra indicato CP_1
e, sotto la condizione del puntuale pagamento delle rate contenute nel piano di rientro del debito, si asterrà dal procedere con azioni giudiziarie, con espresso avvertimento che in caso di mancato pagamento di anche solo una delle rate stabilite, la società creditrice potrà esperire ogni azione necessaria al recupero dell'intera somma.”.
Ebbene, le parti hanno espressamente pattuito, in deroga alla disciplina codicistica, la possibilità di richiedere, in seguito al mancato pagamento puntuale anche di una sola delle rate previste nel piano, la restituzione immediata dell'intero debito, senza attendere l'ordinario pagamento rateale.
Alla luce di quanto stabilito e sottoscritto dalle parti, deve ritenersi che la clausola controversa sia valida ed efficace e pertanto la richiesta di pagamento sull'intero debito è fondata e legittima.
Va qui ricordato, peraltro, che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “la disposizione dell'art.
1186 c.c., che consente al creditore di esigere immediatamente la prestazione anche quando per essa sia stato stabilito un termine nell'interesse del debitore, se questo è divenuto insolvente o ha diminuito per fatto proprio le garanzie o non ha dato le garanzie promesse, può essere derogata dalle parti o dalla disciplina particolare dei singoli contratti.” (ex multis
Cass. Civ. n. 2411/2022; Cass. Civ. n. 20042/2020; Cass. Civ. n. 9307/1994).
Infine, nel caso in esame, non meritano di essere valorizzate le doglianze di parte opponente in ordine alla richiesta di inapplicabilità della clausola prevista al punto 5 della transazione, in ragione della sopravvenuta alterazione dell'equilibrio originario delle prestazioni contrattuali in conseguenza della nota emergenza pandemica.
Si evidenzia come la normativa emergenziale derivante dalla diffusione del COVID 19 abbia configurato la possibilità di “rinegoziazione” dei contratti soltanto con riferimento a specifici settori economici, così come si ricava, a titolo esemplificativo, dall'art. 216, 1 c. 2 c. del c.d. Decreto Rilancio in ordine al comparto sportivo;
il Tribunale, in assenza di copertura normativa o di clausole pattizie che
5 prevedano l'obbligo di rinegoziazione a carico delle parti, da cui si desuma almeno il criterio di riparto dei relativi rischi, non può fare applicazione del c.d. criterio della buona fede integrativa al fine di addivenire a una rimodulazione degli obblighi negoziali a carico dei contraenti, salvo incorrere nella violazione dell'autonomia contrattuale delle parti, costituente limite insuperabile anche per il giudice
(Trib. Pordenone, 28 ottobre 2021; Trib. Biella 17 marzo 2021).
Inoltre, la mera deduzione di un calo del fatturato in conseguenza della pandemia, in assenza di ogni allegazione, non può comportare l'assolvimento dell'onere probatorio, trattandosi di conseguenza che deve essere rigorosamente dimostrata, sia nella sua oggettiva portata (la crisi economica sopravvenuta) che con riferimento al rapporto di causalità con quella che ne viene indicato essere la fonte;
sebbene la pandemia costituisca “fatto notorio”, altro è la necessaria dimostrazione del nesso di causalità tra detto evento e gli effetti dedotti, in ragione dei quali l'equilibrio tra le corrispettive prestazioni sarebbe stato turbato.
Alla luce di quanto esposto, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e parte opponente deve essere condannata al pagamento della somma residua pari ad euro 6.698,00.
5. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ex DM n. 55/2014 agg. al DM n. 147/2022, seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte opponente.
P.Q.M.
- revoca il decreto ingiuntivo n. 1132/2020 emesso dal Tribunale di Tivoli e condanna parte opponente al pagamento in favore della parte opposta della somma di euro 6.698,00 oltre interessi al tasso legale dalla domanda;
- condanna l'opponente alla refusione, in favore di parte opposta, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 5.077,00, oltre accessori di legge.
Si comunichi.
Addì, 17.03.2025
Il Giudice dott.ssa Beatrice Ruperto
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Tribunale di Tivoli, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Beatrice Ruperto, letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 3893 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2020 tra in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv. Giulio Simeone opponente e in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli CP_1 avv.ti Andrea Palazzolo e Maria Francesca Simeoni opposta
CONCLUSIONI: per parte opponente: “previa revoca del d.i. opposto:
1. accertato il corretto e comunque incolpevole comportamento dell'opponente nell'esecuzione della scrittura transattiva dell'11.12.2019 intercorsa con la dichiararsi l'inefficacia e l'infondatezza del d.i. opposto;
2. in ogni caso, dichiarare l'avvenuto CP_1 adempimento della transazione intercorsa in data 11.12.2019 e quindi, che null'altro è dovuto dalla
[...] nei confronti della 3. accertato e considerato il comportamento processuale Parte_1 CP_1 osservato da sin dalla proposizione del ricorso monitorio come lesivo del precetto previsto dall'art. CP_1
96, 1° c., c.p.c., condannare l'opposta al risarcimento dei danni causati all'opponente, da liquidarsi sulla base delle prove assunte in sede processuale e comunque, ricorrendo alla determinazione equitativa;
in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari nella misura maggiorata prevista dal comma 1-bis dell'art. 4 del d.m. 55/2014 per la redazione degli atti con le tecniche informatiche ivi previste.” per parte opposta: “Voglia Ill.mo Tribunale adìto, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, previo rigetto dell'opposizione infondata in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in comparsa di costituzione e risposta, condannare al pagamento della somma pari ad € 11.545,99, quale differenza tra il debito riconosciuto con la Parte_1 scrittura privata dell'11/12/2019 per € 194.545,99 e la minor somma versata, anche nelle more del procedimento di opposizione, per € 183.000,00. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1132/2020, Parte_1 richiesto ed ottenuto da nei suoi confronti per l'importo di euro 185.545,99, oltre CP_1 interessi come da domanda e spese della fase monitoria, sul presupposto dell'inadempimento della scrittura di riconoscimento del debito intercorsa tra le parti in data 11.12.2019, rassegnando le seguenti conclusioni: “previa revoca del d.i. opposto:
1. accertato il corretto e comunque incolpevole comportamento dell'opponente nell'esecuzione della scrittura transattiva dell'11.12.2019 intercorsa con la dichiararsi l'inefficacia CP_1
e l'infondatezza del d.i. opposto;
2. in ogni caso, determinare l'importo effettivo del debito residuale in capo alla nei confronti della tenuto conto dei versamenti eseguiti dalla Parte_1 CP_1 prima fino alla data di iscrizione del d.i. opposto e comunque, fino all'emananda sentenza;
3. in caso di dichiarata indisponibilità della alla rinegoziazione della scrittura intercorsa con la CP_1 [...]
valutati gli artt. 1374, 1366 e 1375 c.c. ed ogni altra previsione legislativa assunta anche in relazione Parte_1 allo stato d'emergenza conseguente alla pandemia da COVID 19, rideterminare le condizioni di adempimento del debito residuale come accertato in corso di giudizio;
4. accertato e considerato il comportamento processuale osservato da sin dalla proposizione del ricorso monitorio come lesivo del precetto previsto dall'art. 96 c.p.c., CP_1 condannare l'opposta al risarcimento dei danni causati all'opponente, da liquidarsi sulla base delle prove assunte in sede processuale e comunque, ricorrendo alla determinazione equitativa;
in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari nella misura maggiorata prevista dal comma 1-bis dell'art. 4 del d.m. 55/2014 per la redazione degli atti con le tecniche informatiche ivi previste.”.
A sostegno dell'opposizione, ha infatti allegato, eccepito e dedotto:
- l'illegittimità e l'infondatezza del decreto ingiuntivo per erronea determinazione del debito transatto, stante la mancata sottrazione dal credito originario degli acconti già percepiti, nonché per erronea quantificazione delle rate pagate alla data di proposizione del ricorso monitorio;
- l'inapplicabilità del punto 5 della scrittura transattiva avente ad oggetto il riconoscimento del debito ed il relativo piano di dilazione e rientro, stante l'emergenza sanitaria da Covid-19 che avrebbe determinato, in applicazione del principio di equità, l'obbligo dei contraenti a rinegoziare le condizioni contrattuali precedentemente pattuite;
- il puntale adempimento delle obbligazioni assunte con la scrittura transattiva ricognitiva, mediante pagamento delle rate previste alle scadenze, avendo ridotto il pagamento delle rate pattuite soltanto per i mesi da marzo ad agosto 2020, in piena emergenza Covid, con i flussi di cassa azzerati, versando tuttavia a settembre 2020, in due soluzioni, la somma complessiva di € 24.700,00;
- l'insussistenza, dunque, dell'inadempimento imputato ovvero l'assenza di colpa nell'inesatta esecuzione contrattuale.
2. Si è costituita in giudizio l'opposta, formulando le seguenti conclusioni: “: a) in via preliminare, accertata la decadenza dal beneficio di dilazione in ragione del dedotto inadempimento, concedere la provvisoria esecutorietà del 2 decreto ingiuntivo opposto, per la minor somma ad oggi non corrisposta e pari ad € 96.945,99, in quanto il relativo credito è fondato su prova scritta costituita da atto di riconoscimento del debito, mai disconosciuto;
b) nel merito, rigettare
l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”
In particolare, parte opposta ha sostenuto:
- l'infondatezza delle ragioni prospettate con l'opposizione poiché, dopo aver cumulato negli anni
2017-2018 e 2019 un debito pari ad € 194.545,99, parte opponente aveva dapprima stipulato un piano di rientro con la previsione del versamento mensile di un importo pari ad € 6.100,00, salvo poi versare per 6 mensilità consecutive (da marzo ad agosto 2020), una somma inferiore, senza richiedere preventivamente alcuna rinegoziazione dell'accordo, riprendendo, infine, ad effettuare i versamenti come stabiliti nella transazione, solo dopo la notifica del decreto ingiuntivo, a partire dal mese di settembre 2020;
- la corretta applicazione dell'art. 5 della transazione stipulata tra le parti, agendo in via monitoria a seguito della condotta inadempiente reiterata per tre mensilità consecutive;
- l'insussistenza di sproporzione tra l'obbligazione assunta e il vantaggio acquisito, posto che la prestazione da parte opposta era già stata integralmente adempiuta;
- l'assenza di uno stato di indisponibilità economica della come dimostrato dal suo stesso Parte_1 contegno a seguito della ricezione della notifica del decreto ingiuntivo opposto, avendo versato a settembre 2020 una somma quattro volte superiore rispetto alla rata concordata e riprendendo financo regolarmente al pagamento delle rate mensili stabilite.
3. All'esito dell'udienza del 26.03.2021 il Giudice, rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, ha concesso alle parti i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c.
Respinta l'istanza proposta dalla parte convenuta ai sensi dell'art. 186-ter c.p.c., la causa è stata chiamata all'udienza del 26.11.2024, sostituita dal deposito di note scritte di trattazione, per la precisazione delle conclusioni ed è stata dunque trattenuta in decisione, con termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
4. Venendo al merito, l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la pretesa creditoria della parte opposta (che è attore sostanziale) con la richiesta di ingiunzione, nonché le eccezioni e difese fatte valere dall'opponente (che è convenuto sostanziale), mantenendo ferme le ordinarie regole del riparto dell'onere probatorio, per cui graverà sul creditore che agisce per l'adempimento o per censurare l'inadempimento della controparte la prova della fonte negoziale o legale del suo titolo, mentre incomberà sul debitore opponente l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa o l'impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile (cfr. Cass. Civ. SS.UU. n. 13533/01, Cass. Civ. n. 2387/04 e Cass. Civ. n. 3373/10).
Dall'applicazione di tali principi discende che è onere dell'opponente - attore solo in senso formale e 3 convenuto in senso sostanziale - eccepire l'inesistenza del credito azionato, ovvero l'avvenuto adempimento dell'obbligazione.
La conferma del decreto ingiuntivo è quindi collegata, nel giudizio di opposizione, non tanto a un giudizio di legalità e controllo riferito esclusivamente al momento della sua emanazione, quanto piuttosto a un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza e alla validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione (Cass. Civ. n. 10503/13), sicché non assume rilievo in questa sede la doglianza circa l'erronea indicazione, nel ricorso monitorio, delle rate effettivamente corrisposte alla data di proposizione del decreto ingiuntivo.
Ciò posto, il decreto ingiuntivo è stato emesso per la somma di euro 185.545,99, oltre interessi, in relazione all'atto di riconoscimento del debito sottoscritto il 11 dicembre 2019, in forza del quale la si era obbligata a restituire alla società opposta la somma di 194.545,99 euro, Parte_1 secondo un piano di dilazione che prevedeva “il pagamento di € 5.000,00 oltre IVA al 22% (€ 6.100,00), entro e non oltre il giorno 20 di ciascun mese, per 31 rate, nonché rata finale di saldo per € 5.445,99” (vd. doc. 4 opposizione a d.i. e doc. 5 comparsa di costituzione e risposta).
A fronte di una posizione debitoria pari ad euro 194.545,99, riconosciuta con la scrittura privata, risulta che parte opponente abbia corrisposto, prima della presentazione del ricorso monitorio e in pendenza del presente giudizio, la somma complessiva di euro 187.847,99, procedendo al versamento mensile (a far data dal 13.12.2019) di un importo pari ad € 6.100,00, versando poi per 6 mensilità consecutive (da marzo ad agosto 2020), € 3.000,00, per poi versare, a seguito della notifica del decreto ingiuntivo, la somma di € 18.600,00, il 18.9.2020, e l'ulteriore somma pari ad € 6.100,00, in data 21.09.2020, riprendendo ad effettuare versamenti mensili sino al maggio 2022 (come pacificamente riconosciuto anche dall'opposta, cfr. comparsa conclusionale , di euro 6.100,00, salvo ultima rata di CP_1 euro 4.847,99 (cfr. memoria di replica parte opponente), adempiendo così solo parzialmente a quanto pattuito con la scrittura transattiva di debito.
Non merita, difatti, di essere accolta l'eccezione di parte opponente in ordine all'errata determinazione del credito derivante dalla scrittura transattiva.
Al riguardo, si osserva che nella premessa dell'atto transattivo è stabilito che “la è Parte_1 debitrice della in ragione della fornitura di prodotti medicali per la somma complessiva pari ad CP_1 CP_1
€ 194.545,99 (centonovantaquattromilacinquecentoquarantacinque/99), come da elenco fatture che di seguito si riporta, alle quali devono essere sottratti gli acconti già versati per € 6.698,00 (seimilaseicentonovantotto/00)” e considerato che dall'”Importo tot.” dell'elenco delle fatture indicate (cfr. all. 4 atto di citazione), relative agli importi ancora da corrispondere, risulta già scomputata la somma di euro 6.698,00, appare evidente che tale somma non dovesse essere ulteriormente decurtata dal debito residuo pari ad euro 194.545,99.
4 A conferma, infatti, nell'atto di transazione le parti hanno pattuito la corresponsione di n. 31 rate da €
6.100,00, oltre alla rata finale per € 5.445,99, per giungere così al pagamento di un importo complessivo di euro 194.545,99.
Ne consegue, dunque, che la somma da corrispondere in virtù dell'atto transattivo sia stata esattamente individuata nel suo ammontare. Parte opponente, viceversa, non ha fornito prova di aver adempiuto integralmente all'obbligazione assunta con l'atto di transazione di ricognizione di debito sottoscritta con la società opposta.
Al parziale adempimento del debito, fa quindi seguito la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna dell'opponente al pagamento della somma residua pari ad euro 6.698,00 effettivamente ancora dovuta.
Quanto all'eccezione di inapplicabilità della clausola prevista nel punto 5 della transazione, la stessa è infondata e deve essere respinta.
Parte opponente lamenta, nel caso di specie, l'errata applicazione della decadenza del beneficio del termine stante l'assenza dei presupposti previsti dall'art. 1186 c.c.
Il punto 5 della transazione così recita “la dichiara di concedere il piano di dilazione sopra indicato CP_1
e, sotto la condizione del puntuale pagamento delle rate contenute nel piano di rientro del debito, si asterrà dal procedere con azioni giudiziarie, con espresso avvertimento che in caso di mancato pagamento di anche solo una delle rate stabilite, la società creditrice potrà esperire ogni azione necessaria al recupero dell'intera somma.”.
Ebbene, le parti hanno espressamente pattuito, in deroga alla disciplina codicistica, la possibilità di richiedere, in seguito al mancato pagamento puntuale anche di una sola delle rate previste nel piano, la restituzione immediata dell'intero debito, senza attendere l'ordinario pagamento rateale.
Alla luce di quanto stabilito e sottoscritto dalle parti, deve ritenersi che la clausola controversa sia valida ed efficace e pertanto la richiesta di pagamento sull'intero debito è fondata e legittima.
Va qui ricordato, peraltro, che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “la disposizione dell'art.
1186 c.c., che consente al creditore di esigere immediatamente la prestazione anche quando per essa sia stato stabilito un termine nell'interesse del debitore, se questo è divenuto insolvente o ha diminuito per fatto proprio le garanzie o non ha dato le garanzie promesse, può essere derogata dalle parti o dalla disciplina particolare dei singoli contratti.” (ex multis
Cass. Civ. n. 2411/2022; Cass. Civ. n. 20042/2020; Cass. Civ. n. 9307/1994).
Infine, nel caso in esame, non meritano di essere valorizzate le doglianze di parte opponente in ordine alla richiesta di inapplicabilità della clausola prevista al punto 5 della transazione, in ragione della sopravvenuta alterazione dell'equilibrio originario delle prestazioni contrattuali in conseguenza della nota emergenza pandemica.
Si evidenzia come la normativa emergenziale derivante dalla diffusione del COVID 19 abbia configurato la possibilità di “rinegoziazione” dei contratti soltanto con riferimento a specifici settori economici, così come si ricava, a titolo esemplificativo, dall'art. 216, 1 c. 2 c. del c.d. Decreto Rilancio in ordine al comparto sportivo;
il Tribunale, in assenza di copertura normativa o di clausole pattizie che
5 prevedano l'obbligo di rinegoziazione a carico delle parti, da cui si desuma almeno il criterio di riparto dei relativi rischi, non può fare applicazione del c.d. criterio della buona fede integrativa al fine di addivenire a una rimodulazione degli obblighi negoziali a carico dei contraenti, salvo incorrere nella violazione dell'autonomia contrattuale delle parti, costituente limite insuperabile anche per il giudice
(Trib. Pordenone, 28 ottobre 2021; Trib. Biella 17 marzo 2021).
Inoltre, la mera deduzione di un calo del fatturato in conseguenza della pandemia, in assenza di ogni allegazione, non può comportare l'assolvimento dell'onere probatorio, trattandosi di conseguenza che deve essere rigorosamente dimostrata, sia nella sua oggettiva portata (la crisi economica sopravvenuta) che con riferimento al rapporto di causalità con quella che ne viene indicato essere la fonte;
sebbene la pandemia costituisca “fatto notorio”, altro è la necessaria dimostrazione del nesso di causalità tra detto evento e gli effetti dedotti, in ragione dei quali l'equilibrio tra le corrispettive prestazioni sarebbe stato turbato.
Alla luce di quanto esposto, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e parte opponente deve essere condannata al pagamento della somma residua pari ad euro 6.698,00.
5. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ex DM n. 55/2014 agg. al DM n. 147/2022, seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte opponente.
P.Q.M.
- revoca il decreto ingiuntivo n. 1132/2020 emesso dal Tribunale di Tivoli e condanna parte opponente al pagamento in favore della parte opposta della somma di euro 6.698,00 oltre interessi al tasso legale dalla domanda;
- condanna l'opponente alla refusione, in favore di parte opposta, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 5.077,00, oltre accessori di legge.
Si comunichi.
Addì, 17.03.2025
Il Giudice dott.ssa Beatrice Ruperto
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