Sentenza 13 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/08/2025, n. 29496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29496 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO LO;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale FERDINANDO LIGNOLA, che ha chiesto di rigettare i ricorsi. 1. Con sentenza emessa il 19 febbraio 2024, il Tribunale di Enna – per quanto qui di interesse – aveva condannato RI TT e CA IO VA per i reati di cui agli artt. 56-640-bis (capo 1), 76 d.P.R. n. 445 del 2000, 40-483 cod. pen. (capo 2) e 479-476, comma 2, cod. pen. (capo 3). Penale Sent. Sez. 5 Num. 29496 Anno 2025 Presidente: LL SA Relatore: LO PIERANGELO Data Udienza: 27/06/2025 2 Con sentenza pronunziata il 9 dicembre 2024, la Corte di appello di SS ha parzialmente riformato la pronuncia di primo grado, dichiarando l’estinzione dei reati di cui ai capi 1 e 2 e rideterminando il trattamento sanzionatorio. Secondo la Corte di appello, CA IO VA, nella qualità di legale rappresentante del Centro di assistenza agricola “CAA Eurocaa Enna 006”, e RI TT, nella qualità di operatore del predetto centro, nel ricevere la «Domanda unica di pagamento» dell'azienda agricola di RI Alessio, relativa alla campagna 2015, e nel formare la scheda di valutazione, avrebbero falsamente attestato la correttezza formale e la completezza documentale della domanda. In particolare, avrebbero falsamente attestato che la domanda contenesse gli allegati posti a fondamento della richiesta dei fondi comunitari e che gli stessi fossero depositati presso gli uffici del “C.A.A.”. Il RI, in realtà, non sarebbe stato un imprenditore agricolo e non avrebbe avuto i requisiti richiesti per l'ottenimento dei contributi comunitari (tra i quali anche quello di essere titolare di alcuni fondi), che, invece, nella domanda in questione aveva rappresentato di avere e di documentare con presunti allegati. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo dei loro difensori di fiducia. 3. Il ricorso di CA IO VA si compone di sei motivi (sebbene il ricorrente, per errore, ne numera solo cinque). 3.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione, di erronea applicazione della legge penale e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 125, 192 e 546 cod. proc. pen. e 43, 56, 640-bis e 476 cod. pen. Lamenta la carenza di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, sostenendo che la Corte di appello avrebbe limitato la sua valutazione al solo reato «residuo», di cui agli artt. 479-476, comma 2, cod. pen., quando, invece, sarebbe stato necessario valutare tutti e tre i reati originariamente contestati, per valutare la sussistenza del «fine ultimo», che sarebbe stato quello di percepire indebitamente i contributi comunitari. 3.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione, di erronea applicazione della legge penale e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 125, 192 e 546 cod. proc. pen. e 56, 640-bis e 476 cod. pen. Sostiene che la Corte di appello non avrebbe adeguatamente motivato in ordine alla tesi della difesa, secondo la quale la documentazione in questione potrebbe essere stata smarrita nel trasferimento di essa dal “C.A.A.” di Enna a quello di SS. 3 3.3. Con un terzo motivo, deduce i vizi di motivazione, di erronea applicazione della legge penale e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 125, 192 e 546 cod. proc. pen. e 493 e 476 cod. pen. Sostiene che mancherebbe il necessario requisito soggettivo richiesto per integrazione del reato di falso contestato, non essendo l’imputato legato da rapporto di pubblico impiego allo Stato o ad altro ente pubblico. L’imputato, invero, sarebbe legato solo al Centro di assistenza agricola di Enna e i “C.A.A.” sarebbero dei soggetti di diritto privato. 3.4. Con un quarto motivo, deduce i vizi di motivazione, di erronea applicazione della legge penale e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 125, 192 e 546 cod. proc. pen. e 476 cod. pen. Contesta la natura fidefacente dell'atto, sostenendo che non vi sarebbe alcuna norma che attribuisca ai “C.A.A.” il potere di attribuire a un atto la «massima certezza, eliminabile solo con l'accoglimento della querela di falso o con sentenza penale». Né si potrebbe fa riferimento all’art. 25 comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, atteso che tale norma non sarebbe riferibile ai “C.A.A.”. L’intervento dei “C.A.A.” sarebbe limitato al «mero controllo della regolarità formale della documentazione e delle dichiarazioni rilasciate dall'imprenditore agricolo». Gli operatori dei “C.A.A.” si limiterebbero a raccogliere la documentazione e le dichiarazioni, senza avere alcun potere di accertare la genuinità delle stesse. D'altronde, se i poteri dei “C.A.A.” non fossero stati così limitati, non sarebbe stato necessario attribuire agli organi ispettivi della “A.G.E.A.” gli ampi poteri di verifica e controllo previsti dalla normativa di settore. 3.5. Con un quinto motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 74, 78 e 185 cod. pen. e 546 cod. proc. pen. Contesta la legittimazione dell'associazione “Cittadinanza Sicilia Onlus” a costituirsi parte civile, sostenendo che i giudici di merito non avrebbero dimostrato che l’ente fosse effettivamente portatore di un interesse specifico, tutelato dalla norma incriminatrice. 3.6. Con un sesto motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 165 cod. pen. e 546 cod. proc. pen. Contesta la subordinazione della pena sospesa al risarcimento del danno, sostenendo che la Corte di appello non avrebbe valutato le condizioni economiche dell'imputato, che non sarebbero state «floride», come desumibile dal fatto che l’imputato avrebbe presentato istanza di liquidazione del patrocinio a spese dello Stato. 4 4. Il ricorso di RI TT si compone di un unico motivo, con il quale deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale e di inosservanza di norme processuali, in relazione all’art. 476 cod. pen. Contesta la natura fidefacente dell'atto, sostenendo che non vi sarebbe alcuna norma che riconosca fede privilegiata alle attestazioni dei “C.A.A.”. 5. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di rigettare i ricorsi. 6. L’avv. Fabio Armeli Iapichino, per RI TT, ha presentato conclusioni scritte con le quali ha chiesto di accogliere il ricorso. 7. L’avv. Eliana Maccarrone, per la parte civile, ha presentato conclusioni scritte con le quali ha chiesto di rigettare il ricorso. 1. Entrambi i ricorsi devono essere rigettati. 1.1. Il primo motivo del ricorso del CA è inammissibile. La deduzione del ricorrente – secondo il quale la Corte di appello non avrebbe adeguatamente valutato tutti e tre i reati originariamente contestati, per verificare la sussistenza del fine ultimo, che sarebbe stato quello di percepire indebitamente i contributi comunitari – risulta manifestamente infondata. Al riguardo, va rilevato che la Corte di appello era tenuta a motivare con riferimento al reato per il quale intervenuta condanna, ossia quello di cui agli artt. 479-476, comma 2, cod. pen., per configurare il quale «è sufficiente il dolo generico, da ritenersi sussistente in presenza della falsa attestazione, contenuta nell'atto, di un accertamento in realtà mai compiuto» (Sez. 5, n. 12547 del 08/11/2018, Sirianni, Rv. 276505; Sez. 6, n. 39010 del 10/04/2013, Baglivo, Rv. 256594). 1.2. Il secondo motivo del ricorso del CA è inammissibile. Con esso, il ricorrente ha articolato alcune censure che, pur essendo state da lui riferite alla categorie dei vizi di motivazione, di erronea applicazione della legge penale e di inosservanza di norme processuali, non evidenziano alcuna effettiva violazione di legge né travisamenti di prova o vizi di manifesta logicità emergenti dal testo della sentenza, ma sono, invece, dirette a ottenere una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie e un inammissibile sindacato sulla ricostruzione 5 dei fatti operata dalla Corte di appello (cfr. Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano). Va, in ogni caso, rilevato che la Corte di appello ha valutato la tesi alternativa prospettata dalla difesa, rilevando come essa fosse «puramente assertiva» e priva pure del benché minimo «principio di prova». Sotto tale profilo, la decisione della Corte territoriale si pone in linea con la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale una diversa ricostruzione dei fatti può assumere rilevanza solo se basata su elementi concreti, desunti da dati acquisiti al processo e non meramente ipotetici o congetturali (cfr. Sez. 5, n. 18999 del 19/02/2014, C., Rv. 260409; Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019, Mannile, Rv. 278237). Ebbene, nel caso in esame, la difesa si era limitata a prospettare un'ipotesi alternativa meramente «possibile», senza rappresentare alcun elemento di fatto che potesse attribuirle concretezza. 1.3. Il terzo motivo del ricorso del CA è infondato. I giudici di merito, invero, hanno correttamente attribuito all’imputato la qualità di incaricato di pubblico servizio, osservando che i “C.A.A.” operano in funzione della convenzione stipulata con “l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura”, alla quale l'art. 2 del decreto legislativo 165 del 27.5.1999, ha espressamente attribuito la natura di ente di diritto pubblico. Ne «consegue che, nel momento in cui la “A.G.E.A.” trasferisce i suoi poteri ai “C.A.A.”, questi ultimi di fatto si sostituiscono alla “A.G.E.A.” e pertanto rivestono lo status di incaricati di pubblico servizio» (Sez. 2, n. 21411 del 25/03/2021, Natoli, n.m.). 1.4. Il quarto motivo del ricorso del CA e l’unico motivo del ricorso del RI – che possono essere trattati congiuntamente, essendo relativi alla medesima questione – sono infondati. La Corte di appello, invero, ha correttamente rilevato che la norma espressamente attributiva della fidefacenza è l’art. 25, comma 2, del decreto- legge 9 febbraio 2012, n. 5 (disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), secondo il quale «i dati relativi alla azienda agricola contenuti nel fascicolo aziendale elettronico di cui all'articolo 9 del d.P.R. 1° dicembre 1999, n. 503, e all'articolo 13, del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, fanno fede nei confronti delle pubbliche amministrazioni per i rapporti che il titolare della azienda agricola instaura ed intrattiene con esse anche per il tramite dei centri autorizzati di assistenza agricola di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n.165, e successive modificazioni, che ne curano la tenuta e l'aggiornamento». La Corte territoriale, poi, ha posto in rilievo che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, il controllo effettuato dagli operatori dei “C.A.A.” non era solo di natura formale, atteso che l'art.
3-bis, comma 3, d.lgs. n. 165 del 1999, 6 espressamente disponeva che, «per le attività di cui al comma 1, i Centri hanno, in particolare, la responsabilità della identificazione del produttore e dell'accertamento del titolo di conduzione dell'azienda, della corretta immissione dei dati, del rispetto per quanto di competenza delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1287/95 e n. 1663/95, nonché la facoltà di accedere alle banche dati del SIAN, esclusivamente per il tramite di procedure di interscambio dati». 1.5. Il quinto motivo del ricorso del CA è inammissibile. Esso, invero, è privo di specificità, in quanto meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagina 6 della sentenza), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato. In particolare, la Corte di appello ha posto in rilievo che l'associazione “Cittadinanza Sicilia Onlus”, oltre a perseguire la promozione dei diritti sociali e politici (sia a livello nazionale che comunitario), aveva come specifica finalità la lotta agli sprechi delle risorse pubbliche e alla corruzione. L’ente, inoltre, risultava effettivamente impegnato nel territorio siciliano proprio per combattere gli sprechi e la corruzione nonché per promuovere i suddetti diritti. 1.6. Il sesto motivo del ricorso del CA è inammissibile. Va, invero, rilevato che, nel caso in esame, l’importo liquidato a titolo di risarcimento del danno era di euro 4.000,00. Ebbene, a fronte di un importo non eccessivo, il ricorrente non ha neppure dedotto in maniera specifica il fatto che l’imputato non avesse risorse adeguate a risarcire il danno liquidato, limitandosi genericamente a sostenere che le condizioni economiche dell’imputato non sarebbero state «floride». Il motivo, dunque, si presenta privo della necessaria specificità intrinseca, non avendo il ricorrente neppure dedotto, in maniera chiara e precisa, la mancanza del requisito che avrebbe precluso l’applicazione dell’istituto in questione, limitandosi, in sostanza, genericamente a dolersi della decisione assunta dal giudice. 2. Al rigetto dei ricorsi, consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Nulla deve essere liquidato in favore della parte civile, atteso che l’attività difensiva della parte si è esaurita nella redazione delle conclusioni scritte, depositate il giorno prima dell’udienza fissata e, dunque, oltre il termine perentorio previsto dall'art. 611, comma 1, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 5, n. 25035 del 16/03/2023, Popescu, Rv. 284875).
P.Q.M.
7 Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Nulla per spese alla parte civile. Così deciso, il 27 giugno 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente NG IL OS LO