Sentenza 11 febbraio 2009
Massime • 2
La modalità di notificazione all'imputato non detenuto mediante consegna al difensore di fiducia di cui all'art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen., non è applicabile alla fase esecutiva nel caso di prima notificazione da eseguirsi dopo l'instaurazione della stessa.
La determinazione del domicilio dichiarato o eletto opera solo nel giudizio di cognizione sino alla conclusione irrevocabile dello stesso e non si estende pertanto al giudizio di esecuzione.
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- 1. La nuova disciplina dell’esecuzione della pena pecuniaria (seconda parte) di Claudia TerracinaClaudia Terracina · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Sommario (seconda parte): 9. La notifica dell'ordine/ingiunzione e il ruolo del difensore. - 10. Il termine di pagamento e la richiesta di rateizzazione. - 11. L'accertamento del pagamento o del mancato pagamento e la trasmissione degli atti al magistrato di sorveglianza per la conversione. - 12. L'esecuzione di pene concorrenti. - 13. Il condannato irreperibile. - 14. l'irreperibilità e la estinzione della pena pecuniaria per decorso del tempo. - 15. Entrata in vigore della riforma. - 16.L'esecuzione europea. 9. La notifica dell'ordine/ingiunzione e il ruolo del difensore L'ordine/ingiunzione di cui all'art. 660 c.p.p. ai sensi del secondo comma va notificato al condannato e al suo …
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Il decorso del tempo ai fini dell'estinzione della pena detentiva, ai sensi dell'art. 172 c.p., comma 4, ha inizio il giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile e si interrompe con la carcerazione del condannato. Esso comincia nuovamente a decorrere se il condannato, una volta iniziata la esecuzione della pena mediante la carcerazione, vi si sottragga volontariamente con condotta di evasione. Il quarto e l'art. 172 c.p., comma 5, individuano tre diversi momenti di decorrenza del termine dell'estinzione: il giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile (comma 4, prima parte), quello in cui il condannato si è sottratto volontariamente alla esecuzione già iniziata della pena …
Leggi di più… - 4. Giudizio di esecuzione e diritto alla conoscenza del procedimento: riflessioni de iure condito e de iure condendoErsi Bozheku · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 17 luglio 2025
Sommario: 1. Premessa. – 2. L'avviso di fissazione dell'udienza nel giudizio di esecuzione. – 3. Quali regole per le notifiche in executivis? 4. La notifica del primo atto nel procedimento di cognizione…e in quello di esecuzione. – 5. Le condizioni per una notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza a mezzo del servizio postale. – 6. Quid iuris nell'impossibilità di una notifica a mani? – 7. Una soluzione interpretativa in attesa del legislatore. ABSTRACT Il contributo affronta il tema della necessaria conoscenza, da parte dell'interessato, dell'atto di vocatio in ius nel giudizio di esecuzione penale. Dopo aver ricostruito il sistema delle notifiche alla luce delle modifiche …
Leggi di più… - 5. La nuova disciplina dell’esecuzione della pena pecuniaria (seconda parte) di Claudia TerracinaClaudia Terracina · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 17 aprile 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/02/2009, n. 14930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14930 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente - del 11/02/2009
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 253
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 31169/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di TO SA, nato a [...] il 14 novembre del 1945;
avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione presso il tribunale di Napoli del 3 aprile del 2008;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Ciro Petti;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio Galasso, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. letti il ricorso e l'ordinanza denunciata.
osserva quanto segue:
IN FATTO E DIRITTO
Il tribunale di Napoli, in composizione monocratica, rigettava l'istanza avanzata nell'interesse di TO SA diretta ad ottenere la revoca dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo emesso dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli in esecuzione della sentenza di condanna inflitta dal predetto tribunale e divenuta irrevocabile il 6 maggio del 2006. Ricorre per cassazione l'TO per mezzo del proprio difensore denunciando la violazione dell'art. 178 c.p.p., lett. c) nonché omessa motivazione sul punto per avere il giudice dell'esecuzione celebrato l'udienza nonostante che l'interessato non fosse stato ritualmente citato e nonostante vi fosse esplicita richiesta di rinvio da parte del difensore.
Il ricorso, come rilevato dallo stesso procuratore generale presso questa corte, va accolto.
Nella fase di esecuzione devono considerarsi estese al soggetto interessato, in quanto praticabili, tutte le garanzie previste per l'imputato nel procedimento di cognizione;
conseguentemente anche le notifiche devono essere eseguite con l'osservanza di tutte le disposizioni dettate con riguardo all'imputato (Cass. N. 7412 del 2006). L'elezione o la dichiarazione di domicilio effettuata nel giudizio di cognizione non si estende automaticamente a quello di esecuzione, il principio fissato nell'art. 164 c.p.p., in base al quale la determinazione del domicilio dichiarato o eletto è valida in ogni stato e grado del giudizio, salvo le due eccezioni (che non riguardano il processo esecutivo) indicate nella norma stessa, opera solo nel giudizio di cognizione e cessa di avere effetto nel momento in cui il giudizio di cognizione si conclude con sentenza irrevocabile;
e ciò perché la fase dell'esecuzione è diversa da quella della cognizione per forma e contenuto (cfr Cass. 23 novembre 1998 Petrera, cass n 46037 del 2003). Da ciò consegue che nel giudizio di esecuzione non trova applicazione la disposizione di cui all'art. 157, comma 8 bis, se si tratta della prima notificazione dopo l'instaurazione del giudizio di esecuzione ovvero quella di cui all'art. 161 c.p.p., comma 4, se il condannato non ha dichiarato o eletto domicilio nel processo di esecuzione.
Nella fattispecie la notificazione effettuata al difensore era irrituale perché era la prima notificazione eseguita dopo l'instaurazione del processo esecutivo e, quindi, non potevano essere applicate le norme dianzi richiamate.
L'omessa citazione del condannato nel giudizio di esecuzione determina una nullità assoluta ex art. 178 c.p.p., lett. c) e art.179 c.p.p..
P.Q.M.
La corte Letto l'art. 623 c.p.p.;
Annulla L'ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Napoli. Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2009