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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 14/11/2025, n. 1510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1510 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 135/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonino Fazio, magistrato in applicazione ex DL 117/2025,
letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta ex art. 127-ter c.p.c. all'udienza cartolare del 13.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 135/2023 promossa da:
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
) elettivamente domiciliati in VIA BENTIVEGNA 185 C.F._2
CORLEONE presso il Difensore UC AN
opponenti contro
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._3
VIA B. MATTARELLA 138 BAGHERIA presso il Difensore AN IA
MARIA
opposto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 121, 132
c.p.c.; 46 e 118 disp. att. c.p.c.. Esposto il fatto nelle sue linee essenziali.
1. La vicenda riguarda un terreno sito in Marineo (PA), contrada Branno, identificato catastalmente al foglio 22, particella 70, e può essere così sintetizzata.
I sigg.ri e agivano contro il sig. nel giudizio n. R.G. Pt_1 Parte_2 CP_1
60071/2013 Tribunale di Termini Imerese, rivendicando la proprietà del predetto fondo e sostenendo di averlo ricevuto in donazione dal sig. con atto Persona_1
notarile del 2012. Il sig. resisteva e proponeva domanda riconvenzionale di CP_1
usucapione, affermando di possedere il terreno da oltre un trentennio in modo continuativo, pacifico ed esclusivo. Il Tribunale, con sentenza n. 750/2016, accoglieva la domanda di rivendicazione dei sigg.ri e e rigettava la domanda di Pt_1 Parte_2
usucapione del per difetto di prova (contrarie essendo le risultanze CP_1
dell'istruttoria svolta).
Il sig. proponeva appello e la Corte d'Appello di Palermo, con CP_1
sentenza n. 1635/2019, confermava il rigetto della domanda riconvenzionale di usucapione del ma riformava la sentenza di primo grado rigettando la CP_1
domanda di rivendicazione proposta da e e a tanto si determinava Pt_1 Parte_2
rilevando che questi ultimi non avevano dimostrato l'appartenenza del bene al loro dante causa. La Corte osservava che “nessun passaggio della sentenza contiene, invero,
l'affermazione della raggiunta prova del possesso ventennale degli attori e/o dei loro danti
causa” e che " nell'invocare l'usucapione dell'immobile, ha contestato in Controparte_1
maniera specifica l'appartenenza in origine del bene al dante causa degli attori”.
A questo punto il azionava la sentenza della Corte d'Appello come CP_1
titolo esecutivo per il rilascio forzoso dell'immobile, notificando in data 27 dicembre pagina 2 di 5 2022, copia esecutiva della sentenza unitamente ad atto di precetto per il rilascio del fondo. I coniugi reagivano proponendo il presente giudizio di Parte_3
opposizione all'esecuzione con atto di citazione del 13 gennaio 2023.
2. Adducono come primo motivo di opposizione l'inesistenza del diritto azionato, sostenendo di essere loro i legittimi proprietari del bene, pervenuto per donazione dal sig. con atto notarile regolarmente registrato. Persona_1
Come secondo motivo eccepiscono l'insussistenza di un valido titolo esecutivo,
posto che la sentenza della Corte d'Appello, pur rigettando la loro domanda di rivendicazione, non attribuisce alcun diritto al sig. avendo confermato il CP_1
rigetto della domanda di usucapione.
Resiste il chiedendo in via riconvenzionale l'accertamento del proprio CP_1
diritto di proprietà sull'immobile, sostenendo che la sentenza della Corte d'Appello
ha accertato la mancanza di legittimazione degli opponenti. Chiede al riguardo l'integrazione del contraddittorio con il terzo sig. , n.q. erede di Controparte_2 [...]
e originario proprietario del bene. In subordine chiede di essere Persona_1
reintegrato nel possesso del bene di cui sarebbe stato spogliato.
Resistono i coniugi Parte_3
3. Il primo motivo di opposizione è inammissibile, mentre il secondo è infondato.
È pacifico il principio per cui con l'opposizione all'esecuzione nei confronti di titolo esecutivo giudiziale possono essere dedotti solo fatti modificativi, impeditivi, estintivi successivi al giudicato, non essendo ammissibile introdurre surrettiziamente un riesame del titolo al di fuori della sede processuale (impugnazione) tipicamente a ciò
dedicata (cfr. Cass. 28.01.1988 n. 766; 13.06.2017 n. 14636, ex multis).
Ne discende che della sentenza della Corte d'Appello può e devesi prendere atto, ritenendo definitivamente accertato:
pagina 3 di 5 1. che gli odierni opponenti non siano legittimi proprietari del bene, non avendo provato l'acquisto in base a valido titolo e in particolare non essendo provata la continuità delle trascrizioni;
il bene proveniva dalla successione di Per_2
(deceduto nel 1996), cui succedevano ex lege e
[...] Persona_3 [...]
successivamente (deceduta nel 1980) Persona_1 Persona_3
lasciava la sua quota a non è stata documentata alcuna Persona_1
accettazione dell'eredità e dunque manca la continuità delle trascrizioni che renderebbe non opponibile al l'atto di acquisto degli odierni CP_1
opponenti (donazione); questo perché avendo acquistato sostanzialmente a non
domino alcun diritto di proprietà è in capo a loro riconoscibile, per il noto principio per cui nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet;
2. che il non è proprietario del bene, essendo stata rigettata la domanda CP_1
di usucapione.
Questo vuol dire che, allo stato, il deve ritenersi possessore del bene e in CP_1
quanto tale prevale. Rammenta la Cassazione, al riguardo, che “Il rigore della regola
secondo cui chi agisce in rivendicazione deve provare la sussistenza del proprio diritto di
proprietà o di altro diritto reale sul bene anche attraverso i propri danti causa, fino a risalire a
un acquisto a titolo originario o dimostrando il compimento dell'usucapione, non riceve
attenuazione per il fatto che la controparte proponga domanda riconvenzionale ovvero
eccezione di usucapione, in quanto chi è convenuto nel giudizio di rivendicazione non ha
l'onere di fornire alcuna prova, potendo avvalersi del principio "possideo quia possideo", anche
nel caso in cui opponga un proprio diritto di dominio sulla cosa rivendicata, dal momento che
tale difesa non implica alcuna rinuncia alla più vantaggiosa posizione di possessore.”
(Cassazione civile sez. II, 19/08/2019, n.21457; enfasi aggiunte). In quanto possessore può dunque legittimamente chiedere il rilascio del bene, in forza del titolo esecutivo costituito dalla sentenza della Corte d'Appello di Palermo che ha accertato sia che i pagina 4 di 5 coniugi non sono proprietari del bene, sia che il pur non Parte_3 CP_1
essendo proprietario non essendo maturata usucapione è comunque possessore.
Irrilevante sul punto era la chiamata in causa del terzo , n.q. Controparte_2
erede di giustamente ritenuta dal precedente Istruttore Persona_1
inammissibile “anche avuto riguardo alla carenza di documentazione attestante la
legittimazione passiva del terzo”. Se infatti l'oggetto del giudizio è da ritenersi funzionalmente limitato alla contestazione del diritto del creditore di agire in
executivis, il fatto che la legittimità dell'azione esecutiva derivi dall'accertato possesso rende inammissibile in questa sede processuale, e comunque superfluo,
l'accertamento di un diritto poziore ma che condurrebbe al medesimo risultato.
Ne discende il rigetto dell'opposizione e, di contro, l'inammissibilità della domanda riconvenzionale principale;
accolta invece la subordinata. La sussistenza di profili di soccombenza reciproca implica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta l'opposizione;
Dichiara inammissibile la domanda di accertamento del diritto di proprietà svolta dal in via riconvenzionale;
CP_1
Compensa integralmente le spese.
Termini Imerese, 14 novembre 2025
Il Giudice
dott. Antonino Fazio
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonino Fazio, magistrato in applicazione ex DL 117/2025,
letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta ex art. 127-ter c.p.c. all'udienza cartolare del 13.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 135/2023 promossa da:
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
) elettivamente domiciliati in VIA BENTIVEGNA 185 C.F._2
CORLEONE presso il Difensore UC AN
opponenti contro
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._3
VIA B. MATTARELLA 138 BAGHERIA presso il Difensore AN IA
MARIA
opposto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 121, 132
c.p.c.; 46 e 118 disp. att. c.p.c.. Esposto il fatto nelle sue linee essenziali.
1. La vicenda riguarda un terreno sito in Marineo (PA), contrada Branno, identificato catastalmente al foglio 22, particella 70, e può essere così sintetizzata.
I sigg.ri e agivano contro il sig. nel giudizio n. R.G. Pt_1 Parte_2 CP_1
60071/2013 Tribunale di Termini Imerese, rivendicando la proprietà del predetto fondo e sostenendo di averlo ricevuto in donazione dal sig. con atto Persona_1
notarile del 2012. Il sig. resisteva e proponeva domanda riconvenzionale di CP_1
usucapione, affermando di possedere il terreno da oltre un trentennio in modo continuativo, pacifico ed esclusivo. Il Tribunale, con sentenza n. 750/2016, accoglieva la domanda di rivendicazione dei sigg.ri e e rigettava la domanda di Pt_1 Parte_2
usucapione del per difetto di prova (contrarie essendo le risultanze CP_1
dell'istruttoria svolta).
Il sig. proponeva appello e la Corte d'Appello di Palermo, con CP_1
sentenza n. 1635/2019, confermava il rigetto della domanda riconvenzionale di usucapione del ma riformava la sentenza di primo grado rigettando la CP_1
domanda di rivendicazione proposta da e e a tanto si determinava Pt_1 Parte_2
rilevando che questi ultimi non avevano dimostrato l'appartenenza del bene al loro dante causa. La Corte osservava che “nessun passaggio della sentenza contiene, invero,
l'affermazione della raggiunta prova del possesso ventennale degli attori e/o dei loro danti
causa” e che " nell'invocare l'usucapione dell'immobile, ha contestato in Controparte_1
maniera specifica l'appartenenza in origine del bene al dante causa degli attori”.
A questo punto il azionava la sentenza della Corte d'Appello come CP_1
titolo esecutivo per il rilascio forzoso dell'immobile, notificando in data 27 dicembre pagina 2 di 5 2022, copia esecutiva della sentenza unitamente ad atto di precetto per il rilascio del fondo. I coniugi reagivano proponendo il presente giudizio di Parte_3
opposizione all'esecuzione con atto di citazione del 13 gennaio 2023.
2. Adducono come primo motivo di opposizione l'inesistenza del diritto azionato, sostenendo di essere loro i legittimi proprietari del bene, pervenuto per donazione dal sig. con atto notarile regolarmente registrato. Persona_1
Come secondo motivo eccepiscono l'insussistenza di un valido titolo esecutivo,
posto che la sentenza della Corte d'Appello, pur rigettando la loro domanda di rivendicazione, non attribuisce alcun diritto al sig. avendo confermato il CP_1
rigetto della domanda di usucapione.
Resiste il chiedendo in via riconvenzionale l'accertamento del proprio CP_1
diritto di proprietà sull'immobile, sostenendo che la sentenza della Corte d'Appello
ha accertato la mancanza di legittimazione degli opponenti. Chiede al riguardo l'integrazione del contraddittorio con il terzo sig. , n.q. erede di Controparte_2 [...]
e originario proprietario del bene. In subordine chiede di essere Persona_1
reintegrato nel possesso del bene di cui sarebbe stato spogliato.
Resistono i coniugi Parte_3
3. Il primo motivo di opposizione è inammissibile, mentre il secondo è infondato.
È pacifico il principio per cui con l'opposizione all'esecuzione nei confronti di titolo esecutivo giudiziale possono essere dedotti solo fatti modificativi, impeditivi, estintivi successivi al giudicato, non essendo ammissibile introdurre surrettiziamente un riesame del titolo al di fuori della sede processuale (impugnazione) tipicamente a ciò
dedicata (cfr. Cass. 28.01.1988 n. 766; 13.06.2017 n. 14636, ex multis).
Ne discende che della sentenza della Corte d'Appello può e devesi prendere atto, ritenendo definitivamente accertato:
pagina 3 di 5 1. che gli odierni opponenti non siano legittimi proprietari del bene, non avendo provato l'acquisto in base a valido titolo e in particolare non essendo provata la continuità delle trascrizioni;
il bene proveniva dalla successione di Per_2
(deceduto nel 1996), cui succedevano ex lege e
[...] Persona_3 [...]
successivamente (deceduta nel 1980) Persona_1 Persona_3
lasciava la sua quota a non è stata documentata alcuna Persona_1
accettazione dell'eredità e dunque manca la continuità delle trascrizioni che renderebbe non opponibile al l'atto di acquisto degli odierni CP_1
opponenti (donazione); questo perché avendo acquistato sostanzialmente a non
domino alcun diritto di proprietà è in capo a loro riconoscibile, per il noto principio per cui nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet;
2. che il non è proprietario del bene, essendo stata rigettata la domanda CP_1
di usucapione.
Questo vuol dire che, allo stato, il deve ritenersi possessore del bene e in CP_1
quanto tale prevale. Rammenta la Cassazione, al riguardo, che “Il rigore della regola
secondo cui chi agisce in rivendicazione deve provare la sussistenza del proprio diritto di
proprietà o di altro diritto reale sul bene anche attraverso i propri danti causa, fino a risalire a
un acquisto a titolo originario o dimostrando il compimento dell'usucapione, non riceve
attenuazione per il fatto che la controparte proponga domanda riconvenzionale ovvero
eccezione di usucapione, in quanto chi è convenuto nel giudizio di rivendicazione non ha
l'onere di fornire alcuna prova, potendo avvalersi del principio "possideo quia possideo", anche
nel caso in cui opponga un proprio diritto di dominio sulla cosa rivendicata, dal momento che
tale difesa non implica alcuna rinuncia alla più vantaggiosa posizione di possessore.”
(Cassazione civile sez. II, 19/08/2019, n.21457; enfasi aggiunte). In quanto possessore può dunque legittimamente chiedere il rilascio del bene, in forza del titolo esecutivo costituito dalla sentenza della Corte d'Appello di Palermo che ha accertato sia che i pagina 4 di 5 coniugi non sono proprietari del bene, sia che il pur non Parte_3 CP_1
essendo proprietario non essendo maturata usucapione è comunque possessore.
Irrilevante sul punto era la chiamata in causa del terzo , n.q. Controparte_2
erede di giustamente ritenuta dal precedente Istruttore Persona_1
inammissibile “anche avuto riguardo alla carenza di documentazione attestante la
legittimazione passiva del terzo”. Se infatti l'oggetto del giudizio è da ritenersi funzionalmente limitato alla contestazione del diritto del creditore di agire in
executivis, il fatto che la legittimità dell'azione esecutiva derivi dall'accertato possesso rende inammissibile in questa sede processuale, e comunque superfluo,
l'accertamento di un diritto poziore ma che condurrebbe al medesimo risultato.
Ne discende il rigetto dell'opposizione e, di contro, l'inammissibilità della domanda riconvenzionale principale;
accolta invece la subordinata. La sussistenza di profili di soccombenza reciproca implica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta l'opposizione;
Dichiara inammissibile la domanda di accertamento del diritto di proprietà svolta dal in via riconvenzionale;
CP_1
Compensa integralmente le spese.
Termini Imerese, 14 novembre 2025
Il Giudice
dott. Antonino Fazio
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