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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 17/11/2025, n. 806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 806 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 957/2025
Udienza cartolare del 10-11-2025
Il giudice, viste le note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca in grado di appello, in persona del dott. IA UC, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado avverso la sentenza n. 47/2024 emessa dal Giudice di Pace di
Castelnuovo di Garfagnana il 24.9.2024 e pubblicata del 25.9.2024 promossa da:
(P.IVA in persona dei procuratori speciali, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa come da procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Calogero
AN ( ) e dall'Avv. Matteo Giarratana ( con C.F._1 C.F._2 studio in Milano, Via San Martino n. 19 e con domicilio digitale eletto alla seguente PEC
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- appellante -
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'avv. LU Biancardi ( CP_2 C.F._3 giusta procura alle liti in calce all'atto di citazione di primo grado ed elett.te dom.ta presso il suo studio in Napoli alla Via Mario Cosentino n. 7
-appellata -
Conclusioni delle parti
Per parte appellante: “Nel merito ed in via principale: in riforma della sentenza del Giudice di Pace di
Castelnuovo Garfagnana n. 47/2024, - accertare che nulla è dovuto da nei confronti Controparte_1 della IG.ra e, per l'effetto, rigettare la domanda del la stessa in quanto infondata in fatto ed CP_2 in diritto mandando completamente assolta da ogni e qualsivoglia pretesa Controparte_1 dell'appella a, accogliendo dunque le domande tutte proposte da in primo grado (già Controparte_1 richiamate nella descrizione dell'iter processuale) da ritenersi qui integralmente riproposte e non
rinunciate. - Per l'effetto, condannare l'appellata alla restituzione degli importi pagati in esecuzione della sentenza di primo grado. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite, oltre a rimborso forfettario oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge di entrambi i gradi del giudizio.”.
Per parte appellata: “Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto da avverso la sentenza n. 47/24 rg 411/23 del Giudice di CP_1 pace di Castelnuovo di Garfagnana. In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15% iva e cpa.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex artt. 316 c.p.c. conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di CP_2
Castelnuovo di Garfagnana, per sentirla condannare alla restituzione della Controparte_1 somma complessiva di € 1.032,00, oltre spese di lite.
Premesso di aver stipulato con UT SP (ora il contratto di cessione del Controparte_1 quinto n. 594254 del 11.6.2016 dell'importo totale di € 5.724,00 da estinguersi mediante n. 108 rate mensili, eccepiva, a fondamento della sua pretesa, l'usurarietà degli interessi pattuiti (con conseguente gratuità del mutuo e diritto alla restituzione di quanto pagato in eccedenza).
Specificamente, sosteneva che il contratto era “affetto” da “usura originaria” in quanto il “TAEG” indicato (19,04%) era superiore al tasso soglia usura (17,4875%) fissato nel trimestre di riferimento aprile-giugno 2016 per la categoria di rilevazione “Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio, classe di importo oltre 10ml (5.000 €)”.
Sulla base di tali premesse, chiedeva, quindi, di “Accertare che gli interessi pattuiti al momento della stipula del contratto superavano il tasso soglia del periodo e pertanto dichiarare la nullità della clausola e per l'effetto condannare la banca alla restituzione dei seguenti importi: interessi €
715,54; commissione accessorie € 143,10; spese € 550,00; rimborso € 373,32. Totale petitum €
1.035,32 che per ragioni di economia processuale si limita in € 1.032,00”.
Si costituiva in giudizio contestando in toto le doglianze avversarie e Controparte_1 chiedendo il rigetto della domanda. Esponeva, in fatto ed in diritto: che il riferimento al tasso soglia operato dall'attrice (17,4875%) era erroneo, in quanto il finanziamento era inferiore a € 5.000,00
(tasso soglia rilevato al momento della stipula, con riferimento alla categoria “prestito con cessione del quinto” inferiore a € 5000,00, pari a 19,200%), avendo previsto, quale importo finanziato, la corresponsione della somma di € 3.577,39 (€ 2.868,29 importo netto erogato, € 143,10 commissioni accessorie/provvigioni pagate all'intermediario, € 16,00 imposta di bollo, € 550,00 spese di istruttoria); che tutte le voci di costo risultavano analiticamente descritte nel contratto;
che, con la sottoscrizione del contratto, l'attrice si era impegnata a restituire gli importi finanziati mediante n. 108 rate mensili pari ad € 53,00 ciascuna, al TAN 11,34 %, con un TAEG del 19,04% ed un TEG pari al 18,84%; che UT S.p.A. aveva provveduto ad erogare alla cliente la somma finanziata, comprensiva delle provvigioni per l'intermediario finanziario (Races Finanziaria S.p.A) e dell'imposta di bollo, trattenendo le spese istruttorie;
che non era stata finanziata alcuna polizza assicurativa, avendo provveduto, la stessa UT, a pagare con risorse proprie i premi assicurativi;
che il mancato pagamento delle rate del finanziamento aveva comportato la decadenza dal beneficio del termine con contestuale obbligo, a carico della cliente di saldare in un'unica soluzione il debito residuo, anche per mezzo del TFR e di altre indennità (DPR 180/1950); che il datore di lavoro/terzo debitore ceduto aveva provveduto al pagamento di quanto richiesto;
che in materia di usura veniva in rilievo il TEG e non il TAEG;
che, in base alle istruzioni della Banca d'Italia in tema di usura, per i contratti di cessione del quinto la classe di importo veniva individuata in base al capitale finanziato (“montante lordo meno gli interessi”; punto B4 Istruzioni Bankitalia); che, nel caso concreto, sottraendo dal montante di € 5.724,00 gli interessi per € 2.146,61, veniva in rilievo un contratto di cessione con classe d'importo pari ad € 3.577,39. Formulava, infine, richiesta di anonimizzazione dei propri dati ex art. 52 D. Lgs. n. 196/2003 e succ. mod.
La causa veniva istruita con il solo esame della documentazione prodotta dalle parti e, all'esito, il
GdP di Castelnuovo di Garfagnana con la sentenza n. 47/2024 del 25.9.2024 così decideva nel giudizio NRG 411/2023: “In accoglimento della domanda attorea, accertata la natura usuraria della clausola del contratto per cui è causa contenente la pattuizione degli interessi corrispettivi e, conseguentemente, la nullità di detta clausola, condanna la convenuta , in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, alla ripetizione, in favore dell'attrice IG.ra , della somma CP_2 di € 1.032,00; 2) Rigetta la domanda convenuta di anonimizzazione ex art. 52 co. 1 D. Lgs. 30.6.2003 n. 196,
3) Rigetta la domanda convenuta di lite temeraria ex art. 96 co. 1 cpc;
4) Condanna la convenuta
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese processuali CP_1 sostenute dall'attrice IG.ra , che liquida nella misura complessiva di € 440,90, di cui € 397,90 CP_2 per complessivo compenso professionale ed € 43,00 per spese vive documentate, oltre Cap come per legge ed Iva se dovuta;
5) Dispone la distrazione delle spese di lite di cui al superiore punto 4) in favore dell'Avv.
LU DI, dichiaratosi antistatario ex art. 93 cpc”. impugna tale sentenza chiedendone la riforma sulla base di un unico motivo: Controparte_1
1) “Violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. L'omessa indagine sul tenore contrattuale”.
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello, in quanto infondato in CP_2 fatto ed in diritto, e la conferma integrale della sentenza impugnata. Senza alcuna attività istruttoria la causa è stata trattenuta in decisione con termine per note
(depositate dalla sola appellante).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente evidenziato che tutte le voci di costo del finanziamento risultano analiticamente descritte nel contratto, nel modulo di “Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori” e nella “Legenda” in calce allo stesso.
A definizione del giudizio di primo grado il GdP di Castelnuovo di Garfagnana, premettendo che ai fini del calcolo dell'usura rileva il TEG e non il TAEG, si è pronunciato nei termini di cui sopra sulla base della seguente motivazione (sostenuta da vari riferimenti giurisprudenziali): “Ai fini della determinazione del T.E.G. e, quindi, del tasso di interesse usurario, si tiene conto non solo del capitale finanziato (ossia erogato), ma anche delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito - computato al lordo delle commissioni accessorie, delle spese d'istruttoria, dei costi assicurativi, invero questi ultimi nella specie assenti, al netto di imposte e tasse - ed anche degli interessi corrispettivi pattuiti in sede di contratto di finanziamento 1.6.2016 e pari, come risulta pacifico inter partes, alla somma di € 2.146,61, ossia a quell'esatto ammontare che sarebbe stato rimborsato dall'attrice alla convenuta qualora il contratto fosse giunto alla sua scadenza naturale (€ 53,00 x 108 rate mensili: ved. contratto in atti). Ragion per cui all'importo netto erogato all'attrice, e pari alla somma di € 2.868,29, incrementato di € 143,13 a titolo di convenute commissioni accessorie e di € 550,00 a titolo di spese contrattuali d'istruttoria – ed al netto della somma di € 16,00 a titolo di marca da bollo – va aggiunta la somma di € 2.146,61 a titolo di interessi corrispettivi già esattamente determinati e quantificati alla firma stessa del contratto, per un montante complessivo di € 5.708,03 (€ 2.868,29 + € 143,13 + € 550,00 + € 2.146,61).
Poiché l'importo complessivo del contratto come sopra determinato (€ 5.708,03) è superiore alla soglia di €
5.000,00 costituente, in base alle rilevazioni trimestrali effettuate dalla Banca d'Italia per conto del
Ministero dell'Economia e delle Finanze, il discrimine tra due diverse e distinte classi d'importo dei prestiti con cessione del quinto (a seconda, appunto, che siano superiori o inferiori a € 5.000,00), il tasso soglia
(T.E.G.) applicabile al contratto di finanziamento intercorso in data 1.6.2016 fra l'attrice e la convenuta, in ragione del trimestre di riferimento (come detto, Giugno – Agosto 2016) e della classe d'importo superiore ad € 5.000,00, risultava pari al 17,4875% e non, come ritenuto dalla convenuta, pari al 19,200%, potendo e dovendo quest'ultimo tasso applicarsi ai soli finanziamenti di classe d'importo inferiore ad € 5.000,00”.
Il G.d.P, dunque, adottando tale sommatoria, ha ritenuto sussistente l'usura in considerazione del fatto che l'effettiva classe di importo relativa al contratto de quo era quella superiore a € 5.000,00
(che prevedeva un tasso soglia di 17,4875%). Tale metodologia di calcolo del TEG (c.d. “all inclusive”) non può ritenersi corretta in quanto conduce ad un risultato “palesemente inattendibile e fine a sé stesso”, dato che ogni verifica di tassi usurari va effettuata alla luce dei criteri sanciti nelle Istruzioni Banca d'Italia pro-tempore vigenti
(2009) quanto ad oneri e commissioni: (così Cass. n. 29794 del 19 novembre 2024) “A tal riguardo, pur senza voler attribuire alcuna valenza normativa alle Circolari della Banca d'Italia, rimane comunque il fatto che criteri di coerenza logica e metodologica, e quindi di equità giuridica, impongono di accedere al confronto tra il Teg applicato dalla singola banca e il tasso soglia del periodo, utilizzando la stessa metodologia di calcolo che la Banca d'Italia, ufficializzata nelle
Istruzioni, impone alle banche di rispettare…Il raffronto tra il TEG e il Tasso Soglia in tanto ha una sua logica e può considerarsi espressione di un procedimento corretto, in quanto il primo venga determinato in forza delle stesse formule matematiche utilizzate per determinare il TEGM
[indice di riferimento legislativamente previsto per stabilire l'usurarietà] e, conseguentemente, il tasso soglia, pena, diversamente ragionando, il procedere a una comparazione di valori tra di loro disomogenei, con conseguente risultato palesemente inattendibile e fine a sé stesso (per il principio cfr. Cass. 12965/2016; Cass. 22270/16)”.
Al punto B4) delle Istruzioni della Banca d'Italia è previsto che:
“Ogni singolo finanziamento (“rapporto”) deve essere attribuito alla relativa classe di importo sulla base dell'ammontare del fido accordato.
Per fido accordato si intende l'ammontare del fido utilizzabile dal cliente …
Nel caso di finanziamenti rientranti nelle categorie 3), 4), 6), 7), 8) e 10) la classe di importo deve essere individuata in base al capitale finanziato (per es. nei finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio si deve prendere in considerazione il montante lordo meno gli interessi)”.
Nel caso che ci occupa, posto che il prestito con cessione del quinto rientra nella Categoria 8, la classe di importo del contratto è inferiore a € 5000,00, essendo la somma totale finanziata/concessa al cliente pari ad € 3.577,39 (montante lordo € 5.724,00 meno € 2.146,61 interessi corrispettivi).
Il GdP, dunque, ha comparato il TEG contrattuale con un tasso soglia di riferimento sbagliato perché relativo ad un contratto superiore a € 5.000,00.
Alla luce delle su esposte considerazioni, si deve concludere che il TEG pattuito nel contratto per cui è causa non ha superato il tasso soglia rilevato alla data della stipula, con riferimento alla pertinente categoria “prestito con cessione del quinto” ed alla classe di importo “fino a € 5000,00”.
Conclusioni e spese Per tutto quanto sopra, in accoglimento totale dell'appello va riformata l'impugnata sentenza e l'appellato va condannato a rimborsare all'appellante le spese di lite di questo grado del giudizio che si liquidano secondo i parametri medi dello scaglione di riferimento, con esclusione della fase istruttoria non svolta, ed alla totale restituzione della somma pagata dall'appellante in esecuzione della sentenza di primo grado (doc. 3a e 3b allegati all'atto di appello).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente decidendo, accoglie l'appello proposto da CP_1
e per l'effetto, in totale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Castelnuovo di
[...]
Garfagnana n. 47/2024 del 25.9.2024, rigetta la domanda proposta da nei confronti di CP_2
Controparte_1 condanna parte appellata al pagamento, in favore di parte appellante, delle spese di lite del presente grado, liquidate in € 462,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e maggiorazione spese generali come per legge;
condanna parte appellata a restituire a parte appellante la somma complessiva di € 1.564,07, pagata in esecuzione della sentenza di primo grado.
Il Giudice
IA UC