Sentenza 5 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 05/01/2001, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2001 |
Testo completo
colobrest 3 0 I 3 A 1 S D 5 . S , T . A O R T L N г 001 20 /01 , A L ' A L O 3 S L B 7 REPUBBLICA ITALIANA E - E I P во 8 S D D - р I I 1 A S N IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 1 T N G S E O E O S P G A CORTE SUPREMA DICASS. I Oggetto D G M A I E E O , L Risoluzione affitto A T O D T R I A E T agrario L R T S I L I N D Magistrati: E Composta dagli G E E D S O R E R.G.N. 11719/98 - Presidente - Dott. Ugo FAVARA Dott. Giuliano Consigliere LUCENTINI Cron.123 Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI - Rep. Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere Ud. 08/06/00 CALABRESE Rel. Consigliere Dott. Donato ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SEN TENZA Richiesta cop RE dal Sig. sul ricorso proposto da: (3000 per diritti. IC NUNZIATO, domiciliato in ROMA presso LA 2001 CANCELLIERE5 9 CORTE DI CASSAZIONE, presso lo studio dell'avvocato FARANDA COSTANTINO, che lo difende, giusta delega in atti;
CANCELLERIA - ricorrente
contro
OL US E IC NA, elettivamente domiciliati in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, CORTE SUPREMA DI CASSAZION UFFICIO COPIE difesi dall'avvocato PRINCIOTTA SALVATORE, che lo Richiesta copia studi dal Sig. difende, giusta delega in atti;
per critti L.3000 2000 - controricorrenti CANCELLIER 1147 avverso la sentenza n. 77/98 della Corte d'Appello di E VARIE DCV 101111 MESSINA, emessa il 26/2/1998, depositata il 13/03/98; RG. 130/1997; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/06/00 dal Consigliere Dott. Donato CALABRESE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 3-10.3.1997 il Tribunale di Patti Sezione specializzata agraria rigettava il ricorso proposto da RD NZ, proprietario di diver- si spezzoni di terreno in S. Angelo di Brolo, nei con- fronti della sorella RD EL e del cognato ни IO IU TI, al fine di ottenere il ri- lascio dei predetti fondi, che il ricorrente assumeva essere abusivamente detenuti dai detti coniugi, i qua- li non avevano corrisposto la quota dei prodotti spet- tantigli, né avevano chiesto la conversione in affitto del rapporto agrario. Rilevava il primo giudice che con raccomandata del 24.4.1983 i RD-IO avevano comunicato a RD NZ la loro decisione di convertire in affitto il rapporto agrario, ai sensi e per gli effet- ti dell'art. 25 1. n. 203/1982, e che il RD 2 NZ non aveva contestato alle controparti con le formalità dovute l'inadempimento contrattuale, per cui la domanda di risoluzione non aveva formato oggetto di tentativo di conciliazione. Proposto appello dal RD, la Corte d'appello di Messina Sezione specializzata agraria con senten- za 26.2-13.3.1998 rigettava il gravame. Per la cassazione di tale sentenza lo stesso Ric- ciardo NZ ha proposto ricorso, affidato a tre motivi. Hanno resistito IO IU RD Ange- lina con controricorso. Jen MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo il ricorrente denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.), deducendo di avere contestato in sede penale, proponendo querela nei confronti dei coniugi IO e RD, l'inadempimento, con il risultato che co- storo furono ritenuti responsabili di appropriazione indebita ai danni del querelante "per la fruttifica- zione non corrispostagli e fatta propria da contropar- te". Inoltre con lettera racc. n. 2141 esso RD NZ invitò i detti coniugi "a lasciare liberi i terreni per la fine del 30.11.1991” e tale richiesta 3 reiterò con lettera racc. n. 1541 del 13.3.1992. Il motivo non è fondato. I giudici di merito, infatti, avendo accertato 1' omessa contestazione dell'indempimento addebitato agli affittuari, ex art. 5 della legge n. 203/1982, coerentemente hanno disatteso la domanda di risoluzio- ne del contratto di affitto proposta dall'odierno ri- corrente. E' principio di diritto regolante la materia agra- ria che dalla previa contestazione ex art. 5 cit., fly prevista con specifico riferimento alla risoluzione del contratto agrario, non si può invero assolutamente prescindere, giacché essa è volta a permettere la sa- natoria delle inadempienze da parte del conduttore del fondo ed a realizzare, quindi, quel riequilibrio del rapporto contrattuale che elimina in radice ogni pos- sibilità di controversia giudiziaria, incidendo perciò direttamente sul piano sostanziale. Per questa sua peculiare finalità, di tendere cioè ad una pacifica eliminazione della inadempienza ripri- stinandosi il rapporto nel suo stato originario, la contestazione prevista dalla legge speciale agraria - come vorrebbe non può, dunque, essere surrogata l'odierno ricorrente - dalla proposizione da parte del concedente di querela in relazione ai fatti del rite- nuto inadempimento, rilevando questa per altro e di- verso fine, atteso che con tale atto il querelante si limita a togliere un ostacolo processuale al promovi- mento dell'azione penale nei confronti di un soggetto dal cui comportamento (reato) si sente offeso, e non a far continuare normalmente (ovvero eliminato il fatto- inadempimento) un rapporto privato fra le parti. Con incensurabile apprezzamento di fatto la Corte territoriale ha, poi, altresì escluso, ai fini indica- ti della necessaria preventiva contestazione da parte del concedente, qualsiasi rilevanza della comunicazio- ne del RD in data 13.3.1992, essa invero den esprimendo l'intenzione dello stesso di chiedere giu- dizialmente il rilascio dei terreni detenuti dai co- niugi IO. Va negata, pertanto, ogni possibilità di fungibi- lità delle due comunicazioni, dal momento che l'una (quella ex art. 5 1. 203/82) rappresenta un mezzo che delimita l'inadempimento per la risoluzione e l'altra (quella ex art. 46 stessa legge) si caratterizza esclusivamente come filtro riduttivo dell'azione giu- diziaria, che in tema di risoluzione presuppone logi- camente un inadempimento non sanato (o non sanabile). Né pare del resto assurgere alla detta funzione la richiamata - in ricorso "lettera raccomandata n. 5 2141", poiché con essa il ricorrente assume di avere "invitato" i medesimi coniugi "a lasciare liberi i terreni per la fine del 30.11.1991", il cui significa- to è di certo diverso da quello della lettera racco- mandata ex art. 5, e quindi non integra una circostan- za che, ove presa in esame, avrebbe potuto portare ad una diversa decisione. Inammissibili, a loro volta, sono il secondo moti- vo col quale è denunciata violazione dell'art. 29 1. n.203/1982 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., non avendo IO e RD EL dato la prova - se- di dedicare all'attività agrico- condo il ricorrente - Jen la nel podere o fondo oggetto del contratto o in altri da loro condotti meno dei 2/3 del proprio tempo di la- voro complessivo;
ed il terzo motivo col quale, denun- ciando violazione dell'art. 31 1. 203/82 in riferimen- to all'art. 360 n. 3 c.p.c., il ricorrente deduce che i propri spezzoni di terreno non erano e non sono tali da costituire una unità produttiva idonea. Le doglianze sono come si è detto inammissibili perché attengono a questioni che vengono dedotte per la prima volta in questa sede, in quanto sulle stesse non si è mai discusso tra le parti, e quindi nuove. Non risulta, infatti, sulla scorta della impugnata sentenza, che il RD abbia avanzato opposizione 6 alla conversione del rapporto operata dai detti coniugi con raccomandata del 24.3.1983, quale accertata dai giudici di merito. Conclusivamente il primo motivo va rigettato e gli altri due vanno dichiarati inammissibili. Le spese di questo giudizio di Cassazione seguono le regole della soccombenza e sono liquidate a carico del ricorrente come da dispositivo.
P.Q.M.
La corte rigetta il primo motivo e dichiara inam- missibili il secondo e terzo motivo. Condanna il ri- corrente alle spese, liquidate in L...21.000 $ , oltre gli onorari, liquidati in L.
1.000.000. Così deciso, 1'8.6.2000. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE fonato Calabrese Ups favara Depositato in Cancelleria ILCANNY EC1 - 5 GEN. 2001 Concetta p endola OGGI, IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA (Concetta A mendola) 3 3 5 0 1 . . N T A S R 3 S A 7 ' - A L T 8 , L - E 1 A S 1 D E I P S E S I N G I E N G S D G E I A O L A T A S O A D O T L P E T L I , E M R O I I D R D A T S D I O 7 G E E T R N E S E