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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/12/2025, n. 16879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16879 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 29559-2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Teresa Moretti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 29559/2024
promossa da:
nato in [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. Parte_1
GU VA;
Ricorrente
Contro
P.M.
Presso il Tribunale di Roma Resistente
OGGETTO: mutamento di sesso
motivi in fatto ed in diritto
Presso il Tribunale di Roma resistente
OGGETTO: mutamento di sesso
motivi in fatto ed in diritto
ha adito l'intestato Tribunale chiedendo di ordinarsi all'Ufficiale Parte_1 di Stato Civile di effettuare la rettificazione nel relativo registro mediante l'indicazione del sesso femminile e del nome “ ”, come precisato all'udienza del 03.12.2024, in Persona_1 sostituzione del nome ”. Parte_1 pagina 1 di 3 A sostegno della domanda ha dedotto che sin dall'infanzia, ha manifestato una chiara identità psicologica e comportamentale femminile, pur essendo biologicamente di sesso maschile. Questa incongruenza tra identità di genere e sesso assegnato alla nascita ha generato una profonda sofferenza personale e difficoltà di integrazione sociale.
Per questi motivi
ha intrapreso un percorso psicologico da novembre 2023 e una terapia ormonale femminilizzante a partire da ottobre 2010.
Dalla documentazione allegata al ricorso e segnatamente dalla relazione psicologica del SAIFIP -
Servizio per l'Adeguamento tra Identità Fisica e Identità Psichica - dell'Azienda Ospedaliera San
CA Forlanini di Roma in data 05 gennaio 2024 a firma del dott.ssa è emerso che Persona_2 parte ricorrente presenta un quadro caratterizzato da “Incongruenza di Genere”, secondo i criteri diagnostici del DSM-V, presenta infatti un'evidente identificazione con il genere femminile. Si rileva che si è sottoposta a terapia ormonale femminilizzante dal 2010 presso un endocrinologo privato (Dott. e a interventi di riassegnazione chirurgica di sesso. Da quando Per_3
si presenta al femminile, coerentemente con l'identità di genere a cui si sente di Per_1 appartenere, sono merse difficoltà poste dal possedere documenti anagrafici al maschile comportando ciò una limitazione alla libertà della persona.
Dalla relazione dell'endocrinologo del 09/10/2023 a firma del Dott. si rileva che Per_3 seguito del trattamento ormonale femminilizzante assunto dalla ricorrente la stessa ha subito cambiamenti fisici in senso femminile in maniera irreversibili e in misura e percentuale irrilevante, nonché tale terapia ha comportato anche la castrazione farmacologica.
Il contenuto delle relazioni sopra menzionate hanno trovato conferma anche nelle foto (v. note di trattazione scritta del 26.11.2024) che ritraggono la parte ricorrente e comprovano lo stato di femminilizzazione dalla stessa ormai irreversibilmente raggiunta.
Alla stregua di tali emergenze istruttorie, provenienti da un servizio qualificato e pubblico, si impone l'accoglimento della domanda attorea di rettificazione dei dati anagrafici della parte, nel senso di sostituire l'indicazione del sesso da “maschile ” a “femminile” nonché di sostituire il nome “ ” al nome “ .” Parte_1 Persona_1
A tale proposito, la giurisprudenza costituzionale e di legittimità ha chiarito che la possibilità di conseguire la rettifica degli atti dello stato civile non richiede il previo espletamento dell'intervento chirurgico diretto alla modifica dei caratteri sessuali primari. In tal senso v.
Consulta n. 221/2015 che pronunciatasi sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 164/1982 laddove stabilisce che “la rettificazione si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca a una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”, ha escluso che il requisito delle “intervenute
pagina 2 di 3 modificazioni dei caratteri sessuali” includa necessariamente la modifica dei caratteri sessuali primari mediante intervento chirurgico. Ciò perché, ove si richiedesse per la rettificazione necessariamente il trattamento chirurgico, si subordinerebbe irragionevolmente l'esercizio del fondamentale diritto all'identità di genere, un elemento quale il trattamento chirurgico, costituente invece “solo una delle possibili tecniche per effettuare l'adeguamento dei caratteri sessuali”.
Sulla stessa linea, la Suprema Corte ha chiarito che “alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del
1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del
d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari.
Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale”, ciò in quanto “l'interesse pubblico alla definizione certa dei generi, anche considerando le implicazioni che ne possono conseguire in ordine alle relazioni familiari e filiali, non richiede il sacrificio del diritto alla conservazione della propria integrità psico fisica sotto lo specifico profilo dell'obbligo dell'intervento chirurgico inteso come segmento non eludibile dell' avvicinamento del soma alla psiche”, fermo restando che “il riconoscimento giudiziale del diritto al mutamento di sesso non può che essere preceduto da un accertamento rigoroso del completamento di tale percorso individuale da compiere attraverso la documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici eseguiti dal richiedente, se necessario integrati da indagini tecniche officiose volte ad attestare
l'irreversibilità personale della scelta” (Cass. civ, Sez. 1, Sentenza n. 15138 del 20/07/2015).
In vista della natura del giudizio, le spese di lite sono dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, così provvede:
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile di Roma di procedere alla rettifica dell'atto di nascita di
[...]
, nel senso di sostituire l'indicazione del sesso da “maschile” a Parte_1
“femminile” e di sostituire il prenome da “ ” a “ ”; Parte_1 Persona_1
-manda all'Ufficiale di Stato Civile di Roma per quanto di competenza;
-spese di lite irripetibili.
Così deciso in Roma, 4 novembre 2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE dott.ssa Maria Teresa Moretti dott.ssa Marta Ienzi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Teresa Moretti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 29559/2024
promossa da:
nato in [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. Parte_1
GU VA;
Ricorrente
Contro
P.M.
Presso il Tribunale di Roma Resistente
OGGETTO: mutamento di sesso
motivi in fatto ed in diritto
Presso il Tribunale di Roma resistente
OGGETTO: mutamento di sesso
motivi in fatto ed in diritto
ha adito l'intestato Tribunale chiedendo di ordinarsi all'Ufficiale Parte_1 di Stato Civile di effettuare la rettificazione nel relativo registro mediante l'indicazione del sesso femminile e del nome “ ”, come precisato all'udienza del 03.12.2024, in Persona_1 sostituzione del nome ”. Parte_1 pagina 1 di 3 A sostegno della domanda ha dedotto che sin dall'infanzia, ha manifestato una chiara identità psicologica e comportamentale femminile, pur essendo biologicamente di sesso maschile. Questa incongruenza tra identità di genere e sesso assegnato alla nascita ha generato una profonda sofferenza personale e difficoltà di integrazione sociale.
Per questi motivi
ha intrapreso un percorso psicologico da novembre 2023 e una terapia ormonale femminilizzante a partire da ottobre 2010.
Dalla documentazione allegata al ricorso e segnatamente dalla relazione psicologica del SAIFIP -
Servizio per l'Adeguamento tra Identità Fisica e Identità Psichica - dell'Azienda Ospedaliera San
CA Forlanini di Roma in data 05 gennaio 2024 a firma del dott.ssa è emerso che Persona_2 parte ricorrente presenta un quadro caratterizzato da “Incongruenza di Genere”, secondo i criteri diagnostici del DSM-V, presenta infatti un'evidente identificazione con il genere femminile. Si rileva che si è sottoposta a terapia ormonale femminilizzante dal 2010 presso un endocrinologo privato (Dott. e a interventi di riassegnazione chirurgica di sesso. Da quando Per_3
si presenta al femminile, coerentemente con l'identità di genere a cui si sente di Per_1 appartenere, sono merse difficoltà poste dal possedere documenti anagrafici al maschile comportando ciò una limitazione alla libertà della persona.
Dalla relazione dell'endocrinologo del 09/10/2023 a firma del Dott. si rileva che Per_3 seguito del trattamento ormonale femminilizzante assunto dalla ricorrente la stessa ha subito cambiamenti fisici in senso femminile in maniera irreversibili e in misura e percentuale irrilevante, nonché tale terapia ha comportato anche la castrazione farmacologica.
Il contenuto delle relazioni sopra menzionate hanno trovato conferma anche nelle foto (v. note di trattazione scritta del 26.11.2024) che ritraggono la parte ricorrente e comprovano lo stato di femminilizzazione dalla stessa ormai irreversibilmente raggiunta.
Alla stregua di tali emergenze istruttorie, provenienti da un servizio qualificato e pubblico, si impone l'accoglimento della domanda attorea di rettificazione dei dati anagrafici della parte, nel senso di sostituire l'indicazione del sesso da “maschile ” a “femminile” nonché di sostituire il nome “ ” al nome “ .” Parte_1 Persona_1
A tale proposito, la giurisprudenza costituzionale e di legittimità ha chiarito che la possibilità di conseguire la rettifica degli atti dello stato civile non richiede il previo espletamento dell'intervento chirurgico diretto alla modifica dei caratteri sessuali primari. In tal senso v.
Consulta n. 221/2015 che pronunciatasi sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 164/1982 laddove stabilisce che “la rettificazione si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca a una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”, ha escluso che il requisito delle “intervenute
pagina 2 di 3 modificazioni dei caratteri sessuali” includa necessariamente la modifica dei caratteri sessuali primari mediante intervento chirurgico. Ciò perché, ove si richiedesse per la rettificazione necessariamente il trattamento chirurgico, si subordinerebbe irragionevolmente l'esercizio del fondamentale diritto all'identità di genere, un elemento quale il trattamento chirurgico, costituente invece “solo una delle possibili tecniche per effettuare l'adeguamento dei caratteri sessuali”.
Sulla stessa linea, la Suprema Corte ha chiarito che “alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del
1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del
d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari.
Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale”, ciò in quanto “l'interesse pubblico alla definizione certa dei generi, anche considerando le implicazioni che ne possono conseguire in ordine alle relazioni familiari e filiali, non richiede il sacrificio del diritto alla conservazione della propria integrità psico fisica sotto lo specifico profilo dell'obbligo dell'intervento chirurgico inteso come segmento non eludibile dell' avvicinamento del soma alla psiche”, fermo restando che “il riconoscimento giudiziale del diritto al mutamento di sesso non può che essere preceduto da un accertamento rigoroso del completamento di tale percorso individuale da compiere attraverso la documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici eseguiti dal richiedente, se necessario integrati da indagini tecniche officiose volte ad attestare
l'irreversibilità personale della scelta” (Cass. civ, Sez. 1, Sentenza n. 15138 del 20/07/2015).
In vista della natura del giudizio, le spese di lite sono dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, così provvede:
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile di Roma di procedere alla rettifica dell'atto di nascita di
[...]
, nel senso di sostituire l'indicazione del sesso da “maschile” a Parte_1
“femminile” e di sostituire il prenome da “ ” a “ ”; Parte_1 Persona_1
-manda all'Ufficiale di Stato Civile di Roma per quanto di competenza;
-spese di lite irripetibili.
Così deciso in Roma, 4 novembre 2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE dott.ssa Maria Teresa Moretti dott.ssa Marta Ienzi
pagina 3 di 3