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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. V, sentenza 05/02/2026, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 364/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 5, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LENTO AURORA, Giudice monocratico in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3028/2024 depositato il 11/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica 3 Agrigento - 93023600849
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO n. 2023_001480 CONTR.CONS.BON. 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Le parti insistono nelle richieste in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso RG n. 3028/2024, notificato il 5 luglio 2024 e depositato l'11 settembre 2024, la signora
Ricorrente_1 ha chiesto l'annullamento, vinte le spese con distrazione, della cartella di pagamento n. 291
2023 030650039000, notificata il 20 giugno 2024, con cui l'Agenzia delle Entrate Riscossione, per conto del
Consorzio di bonifica n. 3 di Agrigento ha chiesto il pagamento della somma di € 164,88, a titolo di quote consortili 2018.
Ha dedotto i seguenti motivi: insussistenza potere impositivo;
inesistenza obbligo contributivo;
carenza di motivazione;
omessa notifica atto prodromico;
prescrizione.
In data 20 gennaio 2025 si è costituito in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione che ha depositato una memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso, poiché infondato, vinte le spese.
In data 15 ottobre 2025 si è costituito in giudizio il Consorzio di bonifica n. 3 di Agrigento che ha depositato una memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso, poiché infondato, vinte le spese.
All'udienza del 4 febbraio 2026, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va affermata la legittimazione passiva dell'Agenzia delle entrate Riscossione, in quanto agente della riscossione che ha adottato l'atto impugnato, e del Consorzio di bonifica n. 3 di Agrigento, in quanto ente impositore.
Ciò posto, il ricorso va accolto in quanto è fondata l'assorbente censura di carenza di motivazione.
Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (da ultimo Cass. Civile, sez. trib., 17 agosto
2023, n. 24733 con ampi richiami), il potere impositivo dei Consorzi di bonifica risulta legittimamente esercitato, qualora, da un lato, il contributo sia richiesto ai proprietari di immobili ricadenti nel comprensorio soggetto alla competenza del Consorzio stesso, dall'altro, l'importo addebitato nell'atto impositivo sia quantificato tenendo conto della specifica utilità conseguita dal singolo consorziato per effetto delle opere realizzate nel comprensorio (vedi Cass., 3 luglio 2019, n. 17759).
I proprietari di fondi agricoli situati nell'ambito di un comprensorio di bonifica acquisiscono la qualità obbligata di consorziati-contribuenti, dovendo concorrere a sostenere gli oneri finanziari derivanti dall'esercizio delle funzioni istituzionali e dei compiti del consorzio di bonifica, tanto che pacificamente il contributo in oggetto viene qualificato come onere reale.
Sono, tuttavia, chiamati a concorrere alle spese del consorzio solo i proprietari degli immobili situati nel perimetro di contribuenza, quale sottoinsieme del comprensorio di bonifica, reso pubblico con il mezzo della trascrizione, ex R.D. n. 215 del 1933, art. 58 (in questo senso Cass., n. 13167 del 2014, Cass. 20 giugno
2019, n. 16524).
Sotto il profilo probatorio, se il vantaggio ritratto dal proprietario dell'immobile dall'attività di bonifica rappresenta l'elemento caratterizzante del presupposto impositivo del contributo consortile, tuttavia, tutte le volte in cui vi sia un piano di classifica, approvato dalla competente Autorità regionale, recante i criteri di riparto della contribuenza degli immobili compresi nel comprensorio di bonifica, la regola generale di distribuzione dell'onere della prova circa l'effettivo conseguimento di un beneficio è ribaltata, secondo un consolidato orientamento di legittimità, con la conseguenza che spetta al contribuente dimostrare di non aver goduto alcun vantaggio.
In assenza di tali requisiti, grava, invece, sul consorzio l'onere di provare che il contribuente sia proprietario di un immobile sito nel comprensorio, nonché il conseguimento, da parte del suo fondo, di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite (ex multis Cass. n. 11431/2022, n. 20359/2021, Cass., 19 aprile 2019, n.
11076; Cass., 18 aprile 2018, n. 9511, Rv. 647836 - 01; Cass., 23 marzo 2012, n. 4671, Rv. 621748 - 01;
Cass., 21 luglio 2010, n. 17066, Rv. 614684 - 01; Cass., 25 febbraio 2009, n. 4513, Rv. 606857 - 01; Cass.,
Sez. U,30 ottobre 2008, n. 26009, Rv. 605257 - 01).
Nel caso di specie, la cartella: non indica il perimetro di contribuenza;
non richiama alcun piano di classifica;
non specifica il beneficio diretto e specifico;
non consente alcuna verifica sul quantum richiesto.
I dati riportati non sono idonei ad assolvere l'onere motivazionale.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di I grado di Agrigento, sezione quinta, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l'Agenzia delle entrate Riscossione al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali che liquida in complessivi € 100,00 (cento) oltre oneri accessori, se e in quanto dovuti, da distrarre al procuratore antistatario.
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio del 4 febbraio 2026.
Il giudice monocratico
AU EN
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 5, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LENTO AURORA, Giudice monocratico in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3028/2024 depositato il 11/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica 3 Agrigento - 93023600849
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO n. 2023_001480 CONTR.CONS.BON. 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Le parti insistono nelle richieste in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso RG n. 3028/2024, notificato il 5 luglio 2024 e depositato l'11 settembre 2024, la signora
Ricorrente_1 ha chiesto l'annullamento, vinte le spese con distrazione, della cartella di pagamento n. 291
2023 030650039000, notificata il 20 giugno 2024, con cui l'Agenzia delle Entrate Riscossione, per conto del
Consorzio di bonifica n. 3 di Agrigento ha chiesto il pagamento della somma di € 164,88, a titolo di quote consortili 2018.
Ha dedotto i seguenti motivi: insussistenza potere impositivo;
inesistenza obbligo contributivo;
carenza di motivazione;
omessa notifica atto prodromico;
prescrizione.
In data 20 gennaio 2025 si è costituito in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione che ha depositato una memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso, poiché infondato, vinte le spese.
In data 15 ottobre 2025 si è costituito in giudizio il Consorzio di bonifica n. 3 di Agrigento che ha depositato una memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso, poiché infondato, vinte le spese.
All'udienza del 4 febbraio 2026, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va affermata la legittimazione passiva dell'Agenzia delle entrate Riscossione, in quanto agente della riscossione che ha adottato l'atto impugnato, e del Consorzio di bonifica n. 3 di Agrigento, in quanto ente impositore.
Ciò posto, il ricorso va accolto in quanto è fondata l'assorbente censura di carenza di motivazione.
Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (da ultimo Cass. Civile, sez. trib., 17 agosto
2023, n. 24733 con ampi richiami), il potere impositivo dei Consorzi di bonifica risulta legittimamente esercitato, qualora, da un lato, il contributo sia richiesto ai proprietari di immobili ricadenti nel comprensorio soggetto alla competenza del Consorzio stesso, dall'altro, l'importo addebitato nell'atto impositivo sia quantificato tenendo conto della specifica utilità conseguita dal singolo consorziato per effetto delle opere realizzate nel comprensorio (vedi Cass., 3 luglio 2019, n. 17759).
I proprietari di fondi agricoli situati nell'ambito di un comprensorio di bonifica acquisiscono la qualità obbligata di consorziati-contribuenti, dovendo concorrere a sostenere gli oneri finanziari derivanti dall'esercizio delle funzioni istituzionali e dei compiti del consorzio di bonifica, tanto che pacificamente il contributo in oggetto viene qualificato come onere reale.
Sono, tuttavia, chiamati a concorrere alle spese del consorzio solo i proprietari degli immobili situati nel perimetro di contribuenza, quale sottoinsieme del comprensorio di bonifica, reso pubblico con il mezzo della trascrizione, ex R.D. n. 215 del 1933, art. 58 (in questo senso Cass., n. 13167 del 2014, Cass. 20 giugno
2019, n. 16524).
Sotto il profilo probatorio, se il vantaggio ritratto dal proprietario dell'immobile dall'attività di bonifica rappresenta l'elemento caratterizzante del presupposto impositivo del contributo consortile, tuttavia, tutte le volte in cui vi sia un piano di classifica, approvato dalla competente Autorità regionale, recante i criteri di riparto della contribuenza degli immobili compresi nel comprensorio di bonifica, la regola generale di distribuzione dell'onere della prova circa l'effettivo conseguimento di un beneficio è ribaltata, secondo un consolidato orientamento di legittimità, con la conseguenza che spetta al contribuente dimostrare di non aver goduto alcun vantaggio.
In assenza di tali requisiti, grava, invece, sul consorzio l'onere di provare che il contribuente sia proprietario di un immobile sito nel comprensorio, nonché il conseguimento, da parte del suo fondo, di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite (ex multis Cass. n. 11431/2022, n. 20359/2021, Cass., 19 aprile 2019, n.
11076; Cass., 18 aprile 2018, n. 9511, Rv. 647836 - 01; Cass., 23 marzo 2012, n. 4671, Rv. 621748 - 01;
Cass., 21 luglio 2010, n. 17066, Rv. 614684 - 01; Cass., 25 febbraio 2009, n. 4513, Rv. 606857 - 01; Cass.,
Sez. U,30 ottobre 2008, n. 26009, Rv. 605257 - 01).
Nel caso di specie, la cartella: non indica il perimetro di contribuenza;
non richiama alcun piano di classifica;
non specifica il beneficio diretto e specifico;
non consente alcuna verifica sul quantum richiesto.
I dati riportati non sono idonei ad assolvere l'onere motivazionale.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di I grado di Agrigento, sezione quinta, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l'Agenzia delle entrate Riscossione al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali che liquida in complessivi € 100,00 (cento) oltre oneri accessori, se e in quanto dovuti, da distrarre al procuratore antistatario.
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio del 4 febbraio 2026.
Il giudice monocratico
AU EN