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Sentenza 15 febbraio 2024
Sentenza 15 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/02/2024, n. 6772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6772 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EL EA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;
sulle conclusioni del Pubblico Ministero Penale Sent. Sez. 4 Num. 6772 Anno 2024 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: CENCI DANIELE Data Udienza: 23/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di Bologna il 13 gennaio 2023 ha integralmente confermato la sentenza, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Ferrara il 3 marzo 2021, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto AN LE responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 7, del d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285, per essersi rifiutato di sottoporsi alla seconda prova del test alcolinnetrico, fatto commesso 1'8 maggio 2018, in conseguenza condannandolo alle pene, principale ed accessoria, di giustizia. 2. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi a cinque motivi. 2.1. Con il primo motivo censura violazione e falsa applicazione dell'art. 186 del d.lgs. n. 285 del 1992. Ribadita la tesi difensiva, già sostenuta nei gradi di merito ma disattesa dai decidenti, della improvvisa crisi di asma che ha colpito, tra il primo e il secondo controllo, il ricorrente, che si era mosso in auto proprio per procurarsi il farmaco "Vento/in", si sottolinea comunque la già raggiunta sufficienza, ai fini della contestazione della violazione della lett. b) del comma 2 dell'art. 186 del codice della strada, dell'esito del "precursore" e del primo controllo, cui l'imputato si è spontaneamente sottoposto, non essendovi, in realtà, obbligo di legge di effettuare due verifiche e, conseguentemente, di sottoporsi ad entrambe: da qui la irrilevanza-inutilità del supposto rifiuto, che tale - si ribadisce - ad avviso della Difesa non è. Si sottolinea, inoltre, la più favorevole disciplina sanzionatoria, anche sotto il profilo delle conseguenze del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. b), erroneamente non contestato, rispetto a quello, invece erroneamente contestato e ritenuto, di cui all'art. 186, comma 7, del codice della strada. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia mancanza, contradddittorietà e/o manifesta illogicità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto avere l'imputato inscenato un malore subito dopo il primo controllo, avendo disatteso il contributo del sanitario dott. Claudio Pasquini, escusso sul punto in primo grado, ed apparendo illogica tale supposta messa in scena, che, a rigore, ove fosse tale (cioè, appunto, una messa in scena), l'imputato avrebbe potuto e dovuto porre in essere prima di sottoporsi a qualsiasi esame. 2.3. Con il terzo motivo la Difesa si duole della ritenuta violazione dell'art. 62-bis cod. pen e di vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, richieste e negate con motivazione che si stima essere erronea ed illegittima. 2.4. Con il quarto motivo critica la sentenza nella parte in cui ha omesso di applicare la sospensione condizionale della pena (art. 163 cod. pen.), specialmente sottolineandosi essersi estinto per buon esito della messa alla prova il reato precedentemente commesso dall'imputato. 2.5. Infine, l'ultimo motivo ha ad oggetto la dedotta inosservanza o erronea applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., di cui ricorrerebbero i presupposti nel caso di specie. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 3. Il P.G. della Corte di cassazione nella requisitoria scritta del 28 ottobre 2023 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Premesso che il reato si prescriverà non prima dell'8 novembre 2024, il ricorso è manifestamente infondato per le seguenti ragioni. 2. Tutti i motivi, a ben vedere, sono meramente reiterativi di motivi e di argomenti già svolti in appello e già tutti disattesi con motivazione che risulta non illogica né incongrua. In particolare, quanto ai primi due motivi di ricorso, relativi all'affermazione di responsabilità dell'imputato, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio per cui integra il reato di cui all'art. 186, comma 7, del codice della strada (rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici), la condotta di colui che, pur essendosi sottoposto alla prima prova del relativo test, rifiuti di eseguire la seconda, in - quanto, ai fini del perfezionamento della fattispecie criminosa in questione, è sufficiente che il soggetto rifiuti di completare l'iter degli accertamenti previsti, i quali constano di due prove da effettuarsi a breve distanza l'una dall'altra (cfr. Sez. 6, n. 15967 del 08/03/2016, Rv. 266994; v. già Sez. 4, n. 45919 del 03/04/2013, Hochrainer, Rv. 257540). Ebbene, mediante una formale denuncia di vizio di motivazione, si richiede sostanzialmente una - non consentita - rivisitazione delle risultanze processuali, mentre la Corte di appello ha evidenziato gli elementi di responsabilità a carico dell'imputato rilevando, con motivazione logica, la infondatezza della tesi difensiva non supportata da adeguati riscontri e non chiarita nemmeno dallo stesso imputato (pp.
6-7 della sentenza di appello). Quanto al terzo ed al quarto motivo, entrambi in tema di trattamento sanzionatorio, immune da vizi sindacabili in sede di legittimità appare la dosimetria ritenuta dal Giudice di appello che, con valutazione che ha tenuto conto del disvalore della condotta e della gravità del fatto, in assenza di elementi favorevoli rilevanti, ha negato, ampiamente argomentando sul punto, le circostanze attenuanti generiche e la prevedibilità di astensione futura dall'illecito. Infine, in relazione all'ultimo motivo, alla argomentata esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. (cfr. pp.
7-8 della sentenza impugnata), il ricorrente si limita a contrapporre la propria, opposta, valutazione al riguardo. 4 3. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, che è indicata in dispositivo.
P.Q.M
. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/11/2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;
sulle conclusioni del Pubblico Ministero Penale Sent. Sez. 4 Num. 6772 Anno 2024 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: CENCI DANIELE Data Udienza: 23/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di Bologna il 13 gennaio 2023 ha integralmente confermato la sentenza, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Ferrara il 3 marzo 2021, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto AN LE responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 7, del d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285, per essersi rifiutato di sottoporsi alla seconda prova del test alcolinnetrico, fatto commesso 1'8 maggio 2018, in conseguenza condannandolo alle pene, principale ed accessoria, di giustizia. 2. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi a cinque motivi. 2.1. Con il primo motivo censura violazione e falsa applicazione dell'art. 186 del d.lgs. n. 285 del 1992. Ribadita la tesi difensiva, già sostenuta nei gradi di merito ma disattesa dai decidenti, della improvvisa crisi di asma che ha colpito, tra il primo e il secondo controllo, il ricorrente, che si era mosso in auto proprio per procurarsi il farmaco "Vento/in", si sottolinea comunque la già raggiunta sufficienza, ai fini della contestazione della violazione della lett. b) del comma 2 dell'art. 186 del codice della strada, dell'esito del "precursore" e del primo controllo, cui l'imputato si è spontaneamente sottoposto, non essendovi, in realtà, obbligo di legge di effettuare due verifiche e, conseguentemente, di sottoporsi ad entrambe: da qui la irrilevanza-inutilità del supposto rifiuto, che tale - si ribadisce - ad avviso della Difesa non è. Si sottolinea, inoltre, la più favorevole disciplina sanzionatoria, anche sotto il profilo delle conseguenze del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. b), erroneamente non contestato, rispetto a quello, invece erroneamente contestato e ritenuto, di cui all'art. 186, comma 7, del codice della strada. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia mancanza, contradddittorietà e/o manifesta illogicità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto avere l'imputato inscenato un malore subito dopo il primo controllo, avendo disatteso il contributo del sanitario dott. Claudio Pasquini, escusso sul punto in primo grado, ed apparendo illogica tale supposta messa in scena, che, a rigore, ove fosse tale (cioè, appunto, una messa in scena), l'imputato avrebbe potuto e dovuto porre in essere prima di sottoporsi a qualsiasi esame. 2.3. Con il terzo motivo la Difesa si duole della ritenuta violazione dell'art. 62-bis cod. pen e di vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, richieste e negate con motivazione che si stima essere erronea ed illegittima. 2.4. Con il quarto motivo critica la sentenza nella parte in cui ha omesso di applicare la sospensione condizionale della pena (art. 163 cod. pen.), specialmente sottolineandosi essersi estinto per buon esito della messa alla prova il reato precedentemente commesso dall'imputato. 2.5. Infine, l'ultimo motivo ha ad oggetto la dedotta inosservanza o erronea applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., di cui ricorrerebbero i presupposti nel caso di specie. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 3. Il P.G. della Corte di cassazione nella requisitoria scritta del 28 ottobre 2023 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Premesso che il reato si prescriverà non prima dell'8 novembre 2024, il ricorso è manifestamente infondato per le seguenti ragioni. 2. Tutti i motivi, a ben vedere, sono meramente reiterativi di motivi e di argomenti già svolti in appello e già tutti disattesi con motivazione che risulta non illogica né incongrua. In particolare, quanto ai primi due motivi di ricorso, relativi all'affermazione di responsabilità dell'imputato, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio per cui integra il reato di cui all'art. 186, comma 7, del codice della strada (rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici), la condotta di colui che, pur essendosi sottoposto alla prima prova del relativo test, rifiuti di eseguire la seconda, in - quanto, ai fini del perfezionamento della fattispecie criminosa in questione, è sufficiente che il soggetto rifiuti di completare l'iter degli accertamenti previsti, i quali constano di due prove da effettuarsi a breve distanza l'una dall'altra (cfr. Sez. 6, n. 15967 del 08/03/2016, Rv. 266994; v. già Sez. 4, n. 45919 del 03/04/2013, Hochrainer, Rv. 257540). Ebbene, mediante una formale denuncia di vizio di motivazione, si richiede sostanzialmente una - non consentita - rivisitazione delle risultanze processuali, mentre la Corte di appello ha evidenziato gli elementi di responsabilità a carico dell'imputato rilevando, con motivazione logica, la infondatezza della tesi difensiva non supportata da adeguati riscontri e non chiarita nemmeno dallo stesso imputato (pp.
6-7 della sentenza di appello). Quanto al terzo ed al quarto motivo, entrambi in tema di trattamento sanzionatorio, immune da vizi sindacabili in sede di legittimità appare la dosimetria ritenuta dal Giudice di appello che, con valutazione che ha tenuto conto del disvalore della condotta e della gravità del fatto, in assenza di elementi favorevoli rilevanti, ha negato, ampiamente argomentando sul punto, le circostanze attenuanti generiche e la prevedibilità di astensione futura dall'illecito. Infine, in relazione all'ultimo motivo, alla argomentata esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. (cfr. pp.
7-8 della sentenza impugnata), il ricorrente si limita a contrapporre la propria, opposta, valutazione al riguardo. 4 3. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, che è indicata in dispositivo.
P.Q.M
. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/11/2023.