Art. 2. 1. All' articolo 6, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943 , sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
",e comunque non inferiori a 24 ore settimanali".
Nota all'art. 2:
Il testo dell' art. 6 della legge n. 943/1986 , cosi' come modificato dal presente articolo, e' il seguente:
"Art. 6. - 1. Per l'avviamento con chiamata nominativa e per il passaggio diretto si applica la disciplina vigente per i lavoratori italiani.
2. L'assunzione di lavoratori extracomunitari da adibirsi ai servizi domestici avviene con richiesta nominativa. Ai predetti lavoratori l'autorizzazione di cui all'articolo 8, comma 3, puo' essere rilasciata anche per l'instaurazione di una pluralita' di rapporti che complessivamente assicurino un'occupazione a tempo pieno, e comunque non inferiori a 24 ore settimanali.
3. Gli studenti che frequentano gli istituti di istruzione italiani pubblici e privati, di ogni ordine e grado, possono richiedere l'autorizzazione a prestare attivita' lavorativa a tempo determinato, durante i loro studi, per un tempo non superiore alle cinquecento ore annuali. Essi vengono avviati al lavoro dopo i lavoratori extracomunitari gia' legalmente residenti in Italia e i lavoratori di cui alla lettera d) dell'articolo 5".
",e comunque non inferiori a 24 ore settimanali".
Nota all'art. 2:
Il testo dell' art. 6 della legge n. 943/1986 , cosi' come modificato dal presente articolo, e' il seguente:
"Art. 6. - 1. Per l'avviamento con chiamata nominativa e per il passaggio diretto si applica la disciplina vigente per i lavoratori italiani.
2. L'assunzione di lavoratori extracomunitari da adibirsi ai servizi domestici avviene con richiesta nominativa. Ai predetti lavoratori l'autorizzazione di cui all'articolo 8, comma 3, puo' essere rilasciata anche per l'instaurazione di una pluralita' di rapporti che complessivamente assicurino un'occupazione a tempo pieno, e comunque non inferiori a 24 ore settimanali.
3. Gli studenti che frequentano gli istituti di istruzione italiani pubblici e privati, di ogni ordine e grado, possono richiedere l'autorizzazione a prestare attivita' lavorativa a tempo determinato, durante i loro studi, per un tempo non superiore alle cinquecento ore annuali. Essi vengono avviati al lavoro dopo i lavoratori extracomunitari gia' legalmente residenti in Italia e i lavoratori di cui alla lettera d) dell'articolo 5".