Articolo 9 della Legge 24 dicembre 1974, n. 713
Articolo 8Articolo 10
Versione
31 gennaio 1975
Art. 9.
I tassi agevolati annui di interesse da applicare sui finanziamenti previsti dalla presente legge sono quelli stabiliti ai sensi e per gli effetti dell' articolo 1 della legge 17 agosto 1974, n. 397 .
I tassi agevolati per i finanziamenti alle imprese artigiane di cui all'articolo 2 della presente legge sono stabiliti come segue:
per le zone depresse del Mezzogiorno, di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523 :
4 per cento;
per le zone depresse del Centro-Nord, di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 614 : 5 per cento;
per le rimanenti zone: 6 per cento.
I tassi agevolati di interesse stabiliti dal presente articolo si applicano ai finanziamenti per i quali si stipula il contralto a norma della presente legge.
Entrata in vigore il 31 gennaio 1975