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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 12/12/2025, n. 2781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2781 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
821/2024
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Torre Annunziata
Sezione civile
Il dott. Amleto Pisapia, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile iscritta al n. 821/2024 del ruolo generale dei procedimenti civili
tra
in persona del proprio legale rappr. pro tempore, rappr e difesa dagli Parte_1
avv.ti Di Giulio e Pagliara
attore
e
EO d'SO e , rappr e difesi dall'avv. de Fusco CP_1
UI d'SO, rappr e difesa dall'avv. Cacchione
convenuto
Svolgimento del giudizio e motivi della decisione
è creditore dell'importo, pari a € 17mila in virtù di un rapporto di Parte_1
fornitura di cui alle fatture analiticamente individuate agli atti ed emesse nel corso del 2008 (cui ha fatto seguito anche l'emissione di una cambiale con scadenza del 1 2012), nei confronti di EO d'SO, accertato con sentenza 2010/2023 emessa da questo ufficio in data 7 luglio 2023, in virtù del quale impugna l'atto di compravendita, posto in essere in data 27 dicembre 2019 a mezzo del notaio (rep. Per_1
9446/racc.7210) avente ad oggetto l'immobile ubicato in Vico Equense, loc. Monte
Faito via della fattoria snc, posto in essere da (sorella del debitore), Persona_2
venditore, in favore di (moglie del debitore), acquirente, ma con CP_1
pagamento del corrispettivo (pattuito in € 50mila) eseguito EO D'SO, debitore,
a mezzo compensazione del contro – credito da questi vantato nei confronti della parte – venditrice (configurando, secondo l'assunto attoreo, come donazione indiretta dell'immobile verso l'altra parte), a mezzo dell'azione revocatoria e, in subordine, della simulazione relativa soggettiva (interposizione fittizia di CP_1
, in luogo di EO d'SO) agendo verso le parti di questo rapporto trilaterale
[...]
(tutti avvinti dal vincolo di parentela e coniugio) che, nel costituirsi in giudizio, eccepiscono il difetto dello status di debitore in capo alle parti prive, in tal modo, di legittimazione passiva (unico debitore è, infatti, EO d'SO, e non già la parte – venditrice, per cui il bene immobile non poteva costituire oggetto della garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 cc) nonché l'assenza dei presupposti (oggettivi e soggettivi) per l'accoglimento della domanda.
Nessuna attività istruttoria è stata compiuta.
All'udienza del 6 novembre 2025, il Tribunale si riserva per la decisione.
La domanda di revocazione è fondata, assorbendo l'altra, subordinata, di simulazione.
Oggetto del giudizio è l'impugnazione dell'atto di compravendita, posto in essere in data 27 dicembre 2019 da , parte venditrice, e , parte Persona_2 CP_1
acquirente, avente ad oggetto l'immobile descritto in premessa con il pagamento del
2 corrispettivo, pattuito in € 50mila, a mezzo di compensazione con il
contro
- credito vantato dal terzo intervenuto (EO d'SO) nei confronti della prima, quale solvens ex art. 1180 cc, rispetto ad una compravendita posta in essere da soggetti apparentemente estranei al rapporto creditorio sottostante al giudizio. E' noto l'istituto del pagamento del terzo ex art. 1180 cc (pagamento libero, spontaneo ed unilaterale del terzo in nome proprio ed in assenza di ogni incarico da parte del debitore, non rientrando nella nozione di terzo il solvens che agisce in nome e per conto del debitore in virtù di un rapporto di rappresentanza o di altra convenzione od accordo) anche a mezzo della compensazione, come nella fattispecie avvenuto, avente fondamento nel rapporto sottostante con il debitore, senza che il terzo sia, automaticamente, abilitato alla ripetizione del quantum nei confronti del debitore se non prova l'esistenza di un rapporto sottostante in virtù del quale il pagamento si stato effettuato (Cass. 8 novembre 2007 n. 23292) e senza escludere lo spirito di liberalità (animus donandi) o, quantomeno, la gratuità dell'atto stante l'assenza di corrispettivo per il solvens che possa giustificare l'operato di questi (infatti, in mancanza della controprestazione in favore del solvens, si presume che l'atto sia stato compiuto gratuitamente, pagando il terzo, per definizione, un debito non proprio e non prevedendo la struttura del negozio nessuna controprestazione in suo favore secondo Cass. 21 ottobre 2019 n. 26856 e Cass. 7 marzo 2016 n. 4454). Nel caso in esame, EO d'SO è intervenuto nell'atto per il pagamento del corrispettivo di acquisto dell'immobile compravenduto da , beneficiaria, cui l'immobile CP_1
è stato trasferito, realizzando, in tal modo, l'atto così congegnato, la causa di una donazione indiretta dell'immobile in sé e non del danaro messo a disposizione (infatti, in caso di acquisto di un immobile con danaro proprio del disponente ma con intestazione ad altro soggetto che il disponente stesso abbia inteso beneficiare, la vendita costituisce un mero strumento formale di trasferimento della proprietà del bene per l'attuazione di un complesso procedimento di arricchimento del
3 destinatario, per cui si ha donazione indiretta non già del danaro ma dell'immobile, poiché quest'ultimo è il bene che entra nel patrimonio del beneficiario cfr, ex plurimis,
Cass. 30 dicembre 2020 n. 29924 e Cass. 30 maggio 2017 n. 13619), senza, per ciò solo, che si altera lo schema tipico della donazione, che è pur sempre quello di un atto con il quale si arricchisce una persona attraverso il depauperamento di un'altra, con la sola particolarità del mezzo attraverso il quale si ottiene il doppio effetto di arricchimento e di depauperamento, costituito da una modalità indiretta ovvero i beni donati non entrano nel patrimonio del donante, il quale pertanto non si depaupera di un bene che non è mai stato acquisito al suo patrimonio bensì quello che depaupera il suo patrimonio è il denaro occorrente per l'acquisto, quello sì uscito dal suo patrimonio (come ben messo in evidenza da Trib. Salerno 6 maggio 2016 che ha precisato come, ai fini della comprensione della complessiva operazione, occorra guardare soprattutto alla reale intenzione delle parti che è quella dell'arricchimento del destinatario della liberalità con l'attribuzione del bene, attuata con modalità indirette attraverso la messa a disposizione del denaro, occorrente per l'acquisto degli immobili).
Alla stregua di quanto precede, non può non richiamarsi l'orientamento secondo cui, per le finalità del presente giudizio, l'azione revocatoria ben può avere ad oggetto la donazione indiretta che il debitore (EO d'SO) abbia compiuto in favore degli acquirenti del bene ) da un terzo ( ), fornendogli il denaro CP_1 Persona_2
necessario per la relativa compravendita (cfr Cass. 13 giugno 2023 n. 16680, con riferimento ad una fattispecie che ben può attagliarsi al caso in esame in cui è stata confermata la sentenza di merito che aveva accolto la domanda revocatoria dell'atto con cui la moglie e i figli del debitore avevano acquistato da un terzo, rispettivamente,
l'usufrutto e la nuda proprietà di un immobile, con denaro messo a disposizione dal marito e padre degli stessi, che ha statuito anche come “la natura gratuita dell'operazione rende irrilevante la sussistenza della consapevolezza del pregiudizio
4 arrecato al creditore in capo al terzo beneficiato. Per contro, il debitore era ovviamente consapevole del pregiudizio che con l'atto arrecava alle ragioni creditorie.”). In pratica, è irrilevante l'assenza della qualità di debitori in capo ad ogni parte del negozio, non essendo un elemento costitutivo dell'azione revocatoria che ogni autore dell'atto pregiudizievole per i creditori sia, a sua volta, debitore (si pensi all'azione revocatoria intrapresa avverso una ordinaria compravendita posta in essere dal debitore che si depaupera del proprio patrimonio, con pregiudizio dei creditori, in favore di un terzo - acquirente del tutto estraneo al rapporto obbligatorio che subisce, anzi, l'aggressione esecutiva dei creditori dell'altro, una volta accolta la domanda, e cui l'ordinamento riconosce il rimedio della ripetizione dell'indebito cfr art. 2902 cc).
Né assume rilievo la circostanza che ad essere colpito dall'azione giudiziaria sia un bene immobile giammai appartenuto al debitore (EO d'SO) e, come tale insuscettibile di provocare il depauperamento del patrimonio di questi ed il venir meno della garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 cc con pregiudizio dei creditori atteso che, da una parte, la reale volontà delle parti è di attribuire l'immobile e non il denaro occorrente per il loro acquisto, sicché non si può donare se non qualcosa che rientri nella sfera giuridica di chi compie l'atto di liberalità, laddove, dall'altra, concerne la natura stessa della donazione indiretta che non costituisce un istituto giuridico a sé, ma una usuale donazione posta in essere con modalità indirette, con la conseguenza che valgono le stesse regole applicabili per le donazioni tout court di talché, anche per essa, vale la regola che non si possa che donare qualcosa che appartenga al donante, non essendo consentito, con la donazione indiretta, la donazione di beni altrui.
Dunque, ammettendo astrattamente l'esperimento del rimedio nei confronti dell'atto di compravendita per tutte le ragioni illustrate, non può non rilevarsi la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'azione revocatoria di cui all'art. 2901 cc, tanto quelli soggettivi (qualità di creditore, scientia damni nel debitore che si
5 sostanzia nella generica ma effettiva consapevolezza del danno che egli arreca ai creditori, nonché – irrilevante allorché trattasi di impugnazione di atto gratuito - il consilium fraudis in capo al terzo consistente nella generica conoscenza del pregiudizio che l'atto a titolo oneroso posto in essere dal debitore arreca alle ragioni dei creditori) quanto oggettivi (eventus damni ovvero il compimento di un atto che non determini necessariamente l'insolvenza del debitore ma renda soltanto più difficoltosa l'eventuale futura soddisfazione del creditore).
La qualità di debitore è indubbia e altrettanto indubbiamente risale ad epoca molto anteriore al compimento dell'atto pregiudizievole (2019) attesa l'emissione delle fatture nel 2008 nonché la stessa cambiale nel 2012 per l'importo poi riconosciuto con sentenza emessa da questo ufficio nel 2023, per cui è del tutto fuori luogo discorre della necessità probatoria di dimostrare la dolosa pre – ordinazione dell'atto secondo il regime probatorio aggravo di cui all'art. 2901 cc allorché l'atto pregiudizievole precede il sorgere del credito, atteso che tutti gli elementi costitutivi e genetici del credito si sono realizzate anteriormente.
Parimenti per il carattere pregiudizievole dell'atto compiuto (eventus damni) che si sostanzia nella incapienza del patrimonio del debitore (EO d'SO) rispetto alle ragioni del ceto creditorio in ordine al quale l'onere probatorio del creditore si restringe alla dimostrazione della variazione patrimoniale, senza che sia necessario provare l'entità e la natura del patrimonio del debitore dopo l'atto di disposizione, non potendo il creditore valutarne compiutamente le caratteristiche, dovendo, per contro, il debitore provare l'insussistenza dell'eventus damni ovvero l'insussistenza del rischio di una più incerta e difficile del credito in ragione delle ampie residualità patrimoniali del debitore medesimo in rapporto all'entità della complessa situazione debitoria che risultino tali da non esporre ad apprezzabile rischio il soddisfacimento del credito e, dunque, che, nonostante l'atto di disposizione, il suo patrimonio ha conservato valore e caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni
6 del creditore senza difficoltà (Cass. 09/19234, Cass. 07/7767, Cass. 06/15265, Cass.
05/27718, Cass. 05/19963, Cass. 04/15257 nonché, infine, Cass. 03/11471; nel merito,
Trib, Milano 22 maggio 2019 “In tema di azione revocatoria ordinaria, non essendo richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta
o difficile il soddisfacimento del credito, incombe al convenuto che eccepisca la mancanza dell'"eventus damni" l'onere di provare l'insussistenza del predetto rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali”): sul punto, ovvero sull'esistenza di dette residualità patrimoniali, nulla ha riferito EO d'SO per cui anche sotto questo profilo l'azione è meritevole di accoglimento.
Sotto i profili soggettivi dell'azione, essi sono costituiti dalla generica consapevolezza del pregiudizio arrecato ai creditori (riduzione della consistenza patrimoniale) intesa come effettiva consapevolezza del carattere pregiudizievole del comportamento del debitore che investa genericamente la riduzione della consistenza del patrimonio in pregiudizio dei creditori complessivamente considerati (dolo generico, come previsione del pregiudizio ai creditori, non occorrendo il dolo specifico ovvero la consapevole volontà di pregiudicare le ragioni dei creditori cfr, per il debitore, Cass.
11/3676, Cass. 10/21338, Cass. 08/24757, Cass. 05/10430, Cass. 05/7104, Cass.
04/20813, Cass. 04/19131, Cass. 02/2792 ed infine, Cass. 00/7262 nonché, per il terzo, allorché l'atto sia a titolo oneroso, che sia genericamente consapevole della diminuzione patrimoniale del debitore, Cass. 11/17327, Cass. 08/11577, Cass.
07/1068, Cass, 07/17867, Cass. 04/13330 ed infine Cass. 00/2762) il cui il cui accertamento, come noto, può avvenire mediante presunzioni, gravi precise e concordanti (cfr Cass. 12 febbraio 2020 che afferma il principio generale secondo cui
“La conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonchè, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore, la
7 relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato” richiamando precedenti analoghi espressi da Cass. 19/16221, Cass.
19/1286, Cass. 13/22591, Cass. 11/17327, Cass. 09/5359 secondo cui “La prova della
“participatio fraudis” del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente”, Cass. 08/13404 che cita, a titolo esemplificativo, la sperequazione tra prezzo e valore di mercato del bene, Cass. 08/11577, Cass.
07/3470, Cass. 07/1068, Cass. 06/9367 nonché Cass. 06/5105; nel merito, App.
Genova 3 novembre 2020, nonché, tra i contributi più recenti ma significativi per completezza, Trib. Latina 7 settembre 2020 per cui “La prova della presenza della scientia fraudis si può raggiungere seguendo tre diverse direttrici: a) presunzioni oggettive, consistenti nella palese - o comunque agevolmente conoscibile - esistenza di posizioni debitorie del disponente: protesti, pignoramenti, ecc.; b) presunzioni derivanti dalle modalità dell'atto negoziale, quali il mancato pagamento del prezzo;
la non congruità dello stesso;
il pagamento dilazionato al di fuori dei criteri di normalità, ecc;
c) presunzioni soggettive, date dal rapporto di parentela tra le parti oppure da rapporti di cointeressenza in affari (soci, imprese comuni, ecc.). In particolare, la prova della partecipatio fraudis del terzo necessaria ai fini dell'accoglimento della azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici”, Trib. Spoleto 1 gennaio 2020 “In tema di azione revocatoria, la consapevolezza dell'evento dannoso da parte del terzo contraente - prevista quale condizione dell'azione dall'art. 2901, comma primo, n. 2, cod. civ. - consiste nella
8 generica conoscenza del pregiudizio che l'atto posto in essere dal debitore può arrecare alle ragioni dei creditori, non essendo necessaria la collusione tra terzo e debitore;
d'altra parte, il requisito della "scientia damni" può essere provato per presunzioni, da intendersi, nel caso di specie, proprio in considerazione del richiamato rapporto di parentela e del periodo in cui l'atto è stato stipulato” e, meno recentemente, Trib. Bari 30 novembre 2018 “Nel caso di atto dispositivo posto in essere successivamente al sorgere del credito, per integrare l'elemento soggettivo dell'azione revocatoria, è sufficiente che le parti abbiano la mera consapevolezza del pregiudizio che la diminuzione della garanzia patrimoniale generica può arrecare alle ragioni dei creditori, a prescindere da ogni elemento fraudolento. La prova della conoscenza da parte del debitore e del terzo acquirente del pregiudizio, consilium fraudis, così come la partecipatio fraudis del terzo, possono essere fornite anche tramite presunzioni semplici” nonché, ancora, Trib. Salerno 18 febbraio 2014 secondo cui “la prova di tali elementi può essere pacificamente fornita attraverso presunzioni che possono fondarsi su molteplici elementi quali, ad esempio, i rapporti di amicizia e parentela tra debitore e terzo, prezzo di vendita inferiore al valore effettivo del bene, acquisto con un unico atto di una pluralità di beni”) e detta prova presuntiva che può ritenersi raggiunta soprattutto allorché tra il solvens ed il beneficiario vi sia un rapporto di parentela e/o di coniugio (il requisito soggetto - consilium fraudis - può ritenersi sussistente per effetto dello stretto vincolo di parentela che costituiscono fattore rilevante di valutazione ex Cass. 09//5359 secondo cui “La prova della
“participatio fraudis” del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente” e Cass. 08/25016), come nel caso in esame in cui,
9 sebbene il profilo soggettivo non sia rilevante atteso che la prova non sia necessaria stante la gratuità dell'attribuzione patrimoniale (occorrendo tutelare “qui certat de damno vitando” rispetto a “qui certat de lucro captando”), è coniuge di CP_1
EO d'SO, per cui ben può presumersi che conosca la situazione patrimoniale
(ed i debiti) di questo, ponendo fine ad ogni indagine sul punto. Irrilevante lo scrutinio sulla posizione del venditore ( , sorella del debitore) estranea al rapporto Persona_2
di liberalità la quale ha avuto rapporti contrattuali esclusivamente con il debitore – donante e né essa era tenuta a conoscere le motivazioni di questi a non intestarsi gli immobili, pur avendo fornito la provvista, preferendo intestarli ad altri al fine di sottrarli alla aggressione dei propri creditori, non occorrendo la partecipatio fraudis del terzo - venditore, del tutto estraneo al rapporto di liberalità e parte di una normale compravendita di immobili, per la quale risulta essere stata regolarmente pagata
(sebbene con il meccanismo della compensazione, liberandosi di un debito verso il solvens) ed in questa sede citata solo per mera integrità del contraddittorio (non occorrendo nemmeno rivolgere ad essa alcuna domanda di revocatoria ordinaria) e detta estraneità al rapporto fraudolento si riverbera anche sulla statuizione sulle spese di lite che interesserà, logicamente, solo gli autori dell'atto pregiudizievole atteso che, infatti, l'atto posto in essere costituisce un atto complesso, formato da almeno due componenti ovvero la prima consistente nella vendita dell'immobile da a e la seconda consistente nella donazione dello stesso Persona_2 CP_1
immobile da EO d'SO all'acquirente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base alla
Tabella 2 “Giudizi di cognizione ordinaria e sommaria innanzi il Tribunale” di cui al regolamento 55/2014 (soglia di valore compresa fino a € 26mila, pari all'importo complessivo del credito azionato), in base al parametro di cui all'art. 5 (secondo cui
“nei giudizi per azioni revocatorie, per la determinazione del valore della controversia si ha riguardo all'entita' economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione
10 e' diretta”) ed in relazione all'attività svolta (studio ed introduzione della controversia, istruttoria nonché decisoria) ovvero, dunque, pari a € 5.077,00, oltre voci accessorie, poste a carico di EO d'SO nonché , parti del rapporto fraudolento. CP_1
P.Q.M.
pronunciando sulla domanda proposta, così dispone:
- accoglie la domanda revocatoria di cui all'art. 2901 cc e, per l'effetto, dichiara l'inopponibilità nei confronti di in persona del proprio legale Parte_1
rappr. pro tempore, attore, dell'atto di disposizione costituito dalla compravendita posta in essere in data 27 dicembre 2019 a mezzo del notaio
[...]
(rep. 9446/racc.7210) avente ad oggetto l'immobile ubicato in Vico Per_1
Equense, loc. Monte Faito via della fattoria snc, posto in essere da Persona_2
(sorella del debitore), venditore, in favore di (moglie del CP_1
debitore), acquirente, con condanna al pagamento delle spese di lite pari a €
5.077,00, oltre voci accessorie, oltre a € 237,00 (CU), poste a carico, ed in solido, di EO d'SO e e compensazione di ogni altra spese d lite CP_1
- ordina al Conservatore dei registri immobiliari (ora Agenzia del Territorio) competente l'annotazione della presente sentenza in margine alla trascrizione dell'atto di trasferimento del predetto bene.
Torre Annunziata, 10 dicembre 2025
Il giudice dott. Amleto Pisapia
11
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Torre Annunziata
Sezione civile
Il dott. Amleto Pisapia, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile iscritta al n. 821/2024 del ruolo generale dei procedimenti civili
tra
in persona del proprio legale rappr. pro tempore, rappr e difesa dagli Parte_1
avv.ti Di Giulio e Pagliara
attore
e
EO d'SO e , rappr e difesi dall'avv. de Fusco CP_1
UI d'SO, rappr e difesa dall'avv. Cacchione
convenuto
Svolgimento del giudizio e motivi della decisione
è creditore dell'importo, pari a € 17mila in virtù di un rapporto di Parte_1
fornitura di cui alle fatture analiticamente individuate agli atti ed emesse nel corso del 2008 (cui ha fatto seguito anche l'emissione di una cambiale con scadenza del 1 2012), nei confronti di EO d'SO, accertato con sentenza 2010/2023 emessa da questo ufficio in data 7 luglio 2023, in virtù del quale impugna l'atto di compravendita, posto in essere in data 27 dicembre 2019 a mezzo del notaio (rep. Per_1
9446/racc.7210) avente ad oggetto l'immobile ubicato in Vico Equense, loc. Monte
Faito via della fattoria snc, posto in essere da (sorella del debitore), Persona_2
venditore, in favore di (moglie del debitore), acquirente, ma con CP_1
pagamento del corrispettivo (pattuito in € 50mila) eseguito EO D'SO, debitore,
a mezzo compensazione del contro – credito da questi vantato nei confronti della parte – venditrice (configurando, secondo l'assunto attoreo, come donazione indiretta dell'immobile verso l'altra parte), a mezzo dell'azione revocatoria e, in subordine, della simulazione relativa soggettiva (interposizione fittizia di CP_1
, in luogo di EO d'SO) agendo verso le parti di questo rapporto trilaterale
[...]
(tutti avvinti dal vincolo di parentela e coniugio) che, nel costituirsi in giudizio, eccepiscono il difetto dello status di debitore in capo alle parti prive, in tal modo, di legittimazione passiva (unico debitore è, infatti, EO d'SO, e non già la parte – venditrice, per cui il bene immobile non poteva costituire oggetto della garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 cc) nonché l'assenza dei presupposti (oggettivi e soggettivi) per l'accoglimento della domanda.
Nessuna attività istruttoria è stata compiuta.
All'udienza del 6 novembre 2025, il Tribunale si riserva per la decisione.
La domanda di revocazione è fondata, assorbendo l'altra, subordinata, di simulazione.
Oggetto del giudizio è l'impugnazione dell'atto di compravendita, posto in essere in data 27 dicembre 2019 da , parte venditrice, e , parte Persona_2 CP_1
acquirente, avente ad oggetto l'immobile descritto in premessa con il pagamento del
2 corrispettivo, pattuito in € 50mila, a mezzo di compensazione con il
contro
- credito vantato dal terzo intervenuto (EO d'SO) nei confronti della prima, quale solvens ex art. 1180 cc, rispetto ad una compravendita posta in essere da soggetti apparentemente estranei al rapporto creditorio sottostante al giudizio. E' noto l'istituto del pagamento del terzo ex art. 1180 cc (pagamento libero, spontaneo ed unilaterale del terzo in nome proprio ed in assenza di ogni incarico da parte del debitore, non rientrando nella nozione di terzo il solvens che agisce in nome e per conto del debitore in virtù di un rapporto di rappresentanza o di altra convenzione od accordo) anche a mezzo della compensazione, come nella fattispecie avvenuto, avente fondamento nel rapporto sottostante con il debitore, senza che il terzo sia, automaticamente, abilitato alla ripetizione del quantum nei confronti del debitore se non prova l'esistenza di un rapporto sottostante in virtù del quale il pagamento si stato effettuato (Cass. 8 novembre 2007 n. 23292) e senza escludere lo spirito di liberalità (animus donandi) o, quantomeno, la gratuità dell'atto stante l'assenza di corrispettivo per il solvens che possa giustificare l'operato di questi (infatti, in mancanza della controprestazione in favore del solvens, si presume che l'atto sia stato compiuto gratuitamente, pagando il terzo, per definizione, un debito non proprio e non prevedendo la struttura del negozio nessuna controprestazione in suo favore secondo Cass. 21 ottobre 2019 n. 26856 e Cass. 7 marzo 2016 n. 4454). Nel caso in esame, EO d'SO è intervenuto nell'atto per il pagamento del corrispettivo di acquisto dell'immobile compravenduto da , beneficiaria, cui l'immobile CP_1
è stato trasferito, realizzando, in tal modo, l'atto così congegnato, la causa di una donazione indiretta dell'immobile in sé e non del danaro messo a disposizione (infatti, in caso di acquisto di un immobile con danaro proprio del disponente ma con intestazione ad altro soggetto che il disponente stesso abbia inteso beneficiare, la vendita costituisce un mero strumento formale di trasferimento della proprietà del bene per l'attuazione di un complesso procedimento di arricchimento del
3 destinatario, per cui si ha donazione indiretta non già del danaro ma dell'immobile, poiché quest'ultimo è il bene che entra nel patrimonio del beneficiario cfr, ex plurimis,
Cass. 30 dicembre 2020 n. 29924 e Cass. 30 maggio 2017 n. 13619), senza, per ciò solo, che si altera lo schema tipico della donazione, che è pur sempre quello di un atto con il quale si arricchisce una persona attraverso il depauperamento di un'altra, con la sola particolarità del mezzo attraverso il quale si ottiene il doppio effetto di arricchimento e di depauperamento, costituito da una modalità indiretta ovvero i beni donati non entrano nel patrimonio del donante, il quale pertanto non si depaupera di un bene che non è mai stato acquisito al suo patrimonio bensì quello che depaupera il suo patrimonio è il denaro occorrente per l'acquisto, quello sì uscito dal suo patrimonio (come ben messo in evidenza da Trib. Salerno 6 maggio 2016 che ha precisato come, ai fini della comprensione della complessiva operazione, occorra guardare soprattutto alla reale intenzione delle parti che è quella dell'arricchimento del destinatario della liberalità con l'attribuzione del bene, attuata con modalità indirette attraverso la messa a disposizione del denaro, occorrente per l'acquisto degli immobili).
Alla stregua di quanto precede, non può non richiamarsi l'orientamento secondo cui, per le finalità del presente giudizio, l'azione revocatoria ben può avere ad oggetto la donazione indiretta che il debitore (EO d'SO) abbia compiuto in favore degli acquirenti del bene ) da un terzo ( ), fornendogli il denaro CP_1 Persona_2
necessario per la relativa compravendita (cfr Cass. 13 giugno 2023 n. 16680, con riferimento ad una fattispecie che ben può attagliarsi al caso in esame in cui è stata confermata la sentenza di merito che aveva accolto la domanda revocatoria dell'atto con cui la moglie e i figli del debitore avevano acquistato da un terzo, rispettivamente,
l'usufrutto e la nuda proprietà di un immobile, con denaro messo a disposizione dal marito e padre degli stessi, che ha statuito anche come “la natura gratuita dell'operazione rende irrilevante la sussistenza della consapevolezza del pregiudizio
4 arrecato al creditore in capo al terzo beneficiato. Per contro, il debitore era ovviamente consapevole del pregiudizio che con l'atto arrecava alle ragioni creditorie.”). In pratica, è irrilevante l'assenza della qualità di debitori in capo ad ogni parte del negozio, non essendo un elemento costitutivo dell'azione revocatoria che ogni autore dell'atto pregiudizievole per i creditori sia, a sua volta, debitore (si pensi all'azione revocatoria intrapresa avverso una ordinaria compravendita posta in essere dal debitore che si depaupera del proprio patrimonio, con pregiudizio dei creditori, in favore di un terzo - acquirente del tutto estraneo al rapporto obbligatorio che subisce, anzi, l'aggressione esecutiva dei creditori dell'altro, una volta accolta la domanda, e cui l'ordinamento riconosce il rimedio della ripetizione dell'indebito cfr art. 2902 cc).
Né assume rilievo la circostanza che ad essere colpito dall'azione giudiziaria sia un bene immobile giammai appartenuto al debitore (EO d'SO) e, come tale insuscettibile di provocare il depauperamento del patrimonio di questi ed il venir meno della garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 cc con pregiudizio dei creditori atteso che, da una parte, la reale volontà delle parti è di attribuire l'immobile e non il denaro occorrente per il loro acquisto, sicché non si può donare se non qualcosa che rientri nella sfera giuridica di chi compie l'atto di liberalità, laddove, dall'altra, concerne la natura stessa della donazione indiretta che non costituisce un istituto giuridico a sé, ma una usuale donazione posta in essere con modalità indirette, con la conseguenza che valgono le stesse regole applicabili per le donazioni tout court di talché, anche per essa, vale la regola che non si possa che donare qualcosa che appartenga al donante, non essendo consentito, con la donazione indiretta, la donazione di beni altrui.
Dunque, ammettendo astrattamente l'esperimento del rimedio nei confronti dell'atto di compravendita per tutte le ragioni illustrate, non può non rilevarsi la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'azione revocatoria di cui all'art. 2901 cc, tanto quelli soggettivi (qualità di creditore, scientia damni nel debitore che si
5 sostanzia nella generica ma effettiva consapevolezza del danno che egli arreca ai creditori, nonché – irrilevante allorché trattasi di impugnazione di atto gratuito - il consilium fraudis in capo al terzo consistente nella generica conoscenza del pregiudizio che l'atto a titolo oneroso posto in essere dal debitore arreca alle ragioni dei creditori) quanto oggettivi (eventus damni ovvero il compimento di un atto che non determini necessariamente l'insolvenza del debitore ma renda soltanto più difficoltosa l'eventuale futura soddisfazione del creditore).
La qualità di debitore è indubbia e altrettanto indubbiamente risale ad epoca molto anteriore al compimento dell'atto pregiudizievole (2019) attesa l'emissione delle fatture nel 2008 nonché la stessa cambiale nel 2012 per l'importo poi riconosciuto con sentenza emessa da questo ufficio nel 2023, per cui è del tutto fuori luogo discorre della necessità probatoria di dimostrare la dolosa pre – ordinazione dell'atto secondo il regime probatorio aggravo di cui all'art. 2901 cc allorché l'atto pregiudizievole precede il sorgere del credito, atteso che tutti gli elementi costitutivi e genetici del credito si sono realizzate anteriormente.
Parimenti per il carattere pregiudizievole dell'atto compiuto (eventus damni) che si sostanzia nella incapienza del patrimonio del debitore (EO d'SO) rispetto alle ragioni del ceto creditorio in ordine al quale l'onere probatorio del creditore si restringe alla dimostrazione della variazione patrimoniale, senza che sia necessario provare l'entità e la natura del patrimonio del debitore dopo l'atto di disposizione, non potendo il creditore valutarne compiutamente le caratteristiche, dovendo, per contro, il debitore provare l'insussistenza dell'eventus damni ovvero l'insussistenza del rischio di una più incerta e difficile del credito in ragione delle ampie residualità patrimoniali del debitore medesimo in rapporto all'entità della complessa situazione debitoria che risultino tali da non esporre ad apprezzabile rischio il soddisfacimento del credito e, dunque, che, nonostante l'atto di disposizione, il suo patrimonio ha conservato valore e caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni
6 del creditore senza difficoltà (Cass. 09/19234, Cass. 07/7767, Cass. 06/15265, Cass.
05/27718, Cass. 05/19963, Cass. 04/15257 nonché, infine, Cass. 03/11471; nel merito,
Trib, Milano 22 maggio 2019 “In tema di azione revocatoria ordinaria, non essendo richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta
o difficile il soddisfacimento del credito, incombe al convenuto che eccepisca la mancanza dell'"eventus damni" l'onere di provare l'insussistenza del predetto rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali”): sul punto, ovvero sull'esistenza di dette residualità patrimoniali, nulla ha riferito EO d'SO per cui anche sotto questo profilo l'azione è meritevole di accoglimento.
Sotto i profili soggettivi dell'azione, essi sono costituiti dalla generica consapevolezza del pregiudizio arrecato ai creditori (riduzione della consistenza patrimoniale) intesa come effettiva consapevolezza del carattere pregiudizievole del comportamento del debitore che investa genericamente la riduzione della consistenza del patrimonio in pregiudizio dei creditori complessivamente considerati (dolo generico, come previsione del pregiudizio ai creditori, non occorrendo il dolo specifico ovvero la consapevole volontà di pregiudicare le ragioni dei creditori cfr, per il debitore, Cass.
11/3676, Cass. 10/21338, Cass. 08/24757, Cass. 05/10430, Cass. 05/7104, Cass.
04/20813, Cass. 04/19131, Cass. 02/2792 ed infine, Cass. 00/7262 nonché, per il terzo, allorché l'atto sia a titolo oneroso, che sia genericamente consapevole della diminuzione patrimoniale del debitore, Cass. 11/17327, Cass. 08/11577, Cass.
07/1068, Cass, 07/17867, Cass. 04/13330 ed infine Cass. 00/2762) il cui il cui accertamento, come noto, può avvenire mediante presunzioni, gravi precise e concordanti (cfr Cass. 12 febbraio 2020 che afferma il principio generale secondo cui
“La conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonchè, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore, la
7 relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato” richiamando precedenti analoghi espressi da Cass. 19/16221, Cass.
19/1286, Cass. 13/22591, Cass. 11/17327, Cass. 09/5359 secondo cui “La prova della
“participatio fraudis” del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente”, Cass. 08/13404 che cita, a titolo esemplificativo, la sperequazione tra prezzo e valore di mercato del bene, Cass. 08/11577, Cass.
07/3470, Cass. 07/1068, Cass. 06/9367 nonché Cass. 06/5105; nel merito, App.
Genova 3 novembre 2020, nonché, tra i contributi più recenti ma significativi per completezza, Trib. Latina 7 settembre 2020 per cui “La prova della presenza della scientia fraudis si può raggiungere seguendo tre diverse direttrici: a) presunzioni oggettive, consistenti nella palese - o comunque agevolmente conoscibile - esistenza di posizioni debitorie del disponente: protesti, pignoramenti, ecc.; b) presunzioni derivanti dalle modalità dell'atto negoziale, quali il mancato pagamento del prezzo;
la non congruità dello stesso;
il pagamento dilazionato al di fuori dei criteri di normalità, ecc;
c) presunzioni soggettive, date dal rapporto di parentela tra le parti oppure da rapporti di cointeressenza in affari (soci, imprese comuni, ecc.). In particolare, la prova della partecipatio fraudis del terzo necessaria ai fini dell'accoglimento della azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici”, Trib. Spoleto 1 gennaio 2020 “In tema di azione revocatoria, la consapevolezza dell'evento dannoso da parte del terzo contraente - prevista quale condizione dell'azione dall'art. 2901, comma primo, n. 2, cod. civ. - consiste nella
8 generica conoscenza del pregiudizio che l'atto posto in essere dal debitore può arrecare alle ragioni dei creditori, non essendo necessaria la collusione tra terzo e debitore;
d'altra parte, il requisito della "scientia damni" può essere provato per presunzioni, da intendersi, nel caso di specie, proprio in considerazione del richiamato rapporto di parentela e del periodo in cui l'atto è stato stipulato” e, meno recentemente, Trib. Bari 30 novembre 2018 “Nel caso di atto dispositivo posto in essere successivamente al sorgere del credito, per integrare l'elemento soggettivo dell'azione revocatoria, è sufficiente che le parti abbiano la mera consapevolezza del pregiudizio che la diminuzione della garanzia patrimoniale generica può arrecare alle ragioni dei creditori, a prescindere da ogni elemento fraudolento. La prova della conoscenza da parte del debitore e del terzo acquirente del pregiudizio, consilium fraudis, così come la partecipatio fraudis del terzo, possono essere fornite anche tramite presunzioni semplici” nonché, ancora, Trib. Salerno 18 febbraio 2014 secondo cui “la prova di tali elementi può essere pacificamente fornita attraverso presunzioni che possono fondarsi su molteplici elementi quali, ad esempio, i rapporti di amicizia e parentela tra debitore e terzo, prezzo di vendita inferiore al valore effettivo del bene, acquisto con un unico atto di una pluralità di beni”) e detta prova presuntiva che può ritenersi raggiunta soprattutto allorché tra il solvens ed il beneficiario vi sia un rapporto di parentela e/o di coniugio (il requisito soggetto - consilium fraudis - può ritenersi sussistente per effetto dello stretto vincolo di parentela che costituiscono fattore rilevante di valutazione ex Cass. 09//5359 secondo cui “La prova della
“participatio fraudis” del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente” e Cass. 08/25016), come nel caso in esame in cui,
9 sebbene il profilo soggettivo non sia rilevante atteso che la prova non sia necessaria stante la gratuità dell'attribuzione patrimoniale (occorrendo tutelare “qui certat de damno vitando” rispetto a “qui certat de lucro captando”), è coniuge di CP_1
EO d'SO, per cui ben può presumersi che conosca la situazione patrimoniale
(ed i debiti) di questo, ponendo fine ad ogni indagine sul punto. Irrilevante lo scrutinio sulla posizione del venditore ( , sorella del debitore) estranea al rapporto Persona_2
di liberalità la quale ha avuto rapporti contrattuali esclusivamente con il debitore – donante e né essa era tenuta a conoscere le motivazioni di questi a non intestarsi gli immobili, pur avendo fornito la provvista, preferendo intestarli ad altri al fine di sottrarli alla aggressione dei propri creditori, non occorrendo la partecipatio fraudis del terzo - venditore, del tutto estraneo al rapporto di liberalità e parte di una normale compravendita di immobili, per la quale risulta essere stata regolarmente pagata
(sebbene con il meccanismo della compensazione, liberandosi di un debito verso il solvens) ed in questa sede citata solo per mera integrità del contraddittorio (non occorrendo nemmeno rivolgere ad essa alcuna domanda di revocatoria ordinaria) e detta estraneità al rapporto fraudolento si riverbera anche sulla statuizione sulle spese di lite che interesserà, logicamente, solo gli autori dell'atto pregiudizievole atteso che, infatti, l'atto posto in essere costituisce un atto complesso, formato da almeno due componenti ovvero la prima consistente nella vendita dell'immobile da a e la seconda consistente nella donazione dello stesso Persona_2 CP_1
immobile da EO d'SO all'acquirente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base alla
Tabella 2 “Giudizi di cognizione ordinaria e sommaria innanzi il Tribunale” di cui al regolamento 55/2014 (soglia di valore compresa fino a € 26mila, pari all'importo complessivo del credito azionato), in base al parametro di cui all'art. 5 (secondo cui
“nei giudizi per azioni revocatorie, per la determinazione del valore della controversia si ha riguardo all'entita' economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione
10 e' diretta”) ed in relazione all'attività svolta (studio ed introduzione della controversia, istruttoria nonché decisoria) ovvero, dunque, pari a € 5.077,00, oltre voci accessorie, poste a carico di EO d'SO nonché , parti del rapporto fraudolento. CP_1
P.Q.M.
pronunciando sulla domanda proposta, così dispone:
- accoglie la domanda revocatoria di cui all'art. 2901 cc e, per l'effetto, dichiara l'inopponibilità nei confronti di in persona del proprio legale Parte_1
rappr. pro tempore, attore, dell'atto di disposizione costituito dalla compravendita posta in essere in data 27 dicembre 2019 a mezzo del notaio
[...]
(rep. 9446/racc.7210) avente ad oggetto l'immobile ubicato in Vico Per_1
Equense, loc. Monte Faito via della fattoria snc, posto in essere da Persona_2
(sorella del debitore), venditore, in favore di (moglie del CP_1
debitore), acquirente, con condanna al pagamento delle spese di lite pari a €
5.077,00, oltre voci accessorie, oltre a € 237,00 (CU), poste a carico, ed in solido, di EO d'SO e e compensazione di ogni altra spese d lite CP_1
- ordina al Conservatore dei registri immobiliari (ora Agenzia del Territorio) competente l'annotazione della presente sentenza in margine alla trascrizione dell'atto di trasferimento del predetto bene.
Torre Annunziata, 10 dicembre 2025
Il giudice dott. Amleto Pisapia
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