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30 aprile 1954
30 aprile 1954
Art. 9.
Chiunque produce, pone in vendita o comunque offre al consumo quali formaggi con denominazioni di origine o tipiche riconosciute, formaggi che non hanno i requisiti prescritti per l'uso di tali denominazioni, e' punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a lire 100.000.
Se il colpevole abbia fatto uso, allo scopo di compiere la frode, di marchi individuali e commerciali o del Comitato nazionale, veri o contraffatti od in qualsiasi modo alterati o modificati, le pene come sopra comminate sono aumentate fino ad un terzo.
Se i formaggi considerati nella prima parte del presente articolo sono destinati alla vendita, o comunque, alla esportazione in Paese straniero, e come tali venduti, le pene sono aumentate fino alla meta'.
Se il fatto e' commesso da un produttore di formaggi con denominazione di origine riconosciuta, le pene sono aumentate fino ad un terzo.
Chiunque produce, pone in vendita o comunque offre al consumo quali formaggi con denominazioni di origine o tipiche riconosciute, formaggi che non hanno i requisiti prescritti per l'uso di tali denominazioni, e' punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a lire 100.000.
Se il colpevole abbia fatto uso, allo scopo di compiere la frode, di marchi individuali e commerciali o del Comitato nazionale, veri o contraffatti od in qualsiasi modo alterati o modificati, le pene come sopra comminate sono aumentate fino ad un terzo.
Se i formaggi considerati nella prima parte del presente articolo sono destinati alla vendita, o comunque, alla esportazione in Paese straniero, e come tali venduti, le pene sono aumentate fino alla meta'.
Se il fatto e' commesso da un produttore di formaggi con denominazione di origine riconosciuta, le pene sono aumentate fino ad un terzo.
Commentari • 4
- 1. Cassazione penale n. 4375/1997https://www.brocardi.it/ · 10.95101
[…]
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Giurisprudenza • 6
- 1. Cass. pen., sez. III, sentenza 11/11/1999, n. 14448Provvedimento: […] 4 - Non è invece prescritto il reato di cui all'art. 9 legge 125/1954, che - contrariamente a quanto asserito dal ricorrente - non ha natura contravvenzionale. […] Orbene, ai sensi dell'art. 9 della legge 125/1954 è punito con la reclusione sino a un anno e con la multa sino a lire 500.000 chiunque produce, pone in vendita o comunque offre al consumo quali formaggi con denominazione di origine o tipiche riconosciute, formaggi che non hanno i requisiti prescritti per l'uso di tali denominazioni. […]Leggi di più...
- concorso con il reato di cui all'art. 515 c.p·
- vendita con denominazione tipica di formaggio privo dei requisiti prescritti·
- assorbimento nel reato di cui all'art. 9 legge 125 del 1954·
- esclusione·
- prodotti alimentari (singoli prodotti)·
- produzione, commercio e consumo·
- formaggi e simili