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Sentenza 11 agosto 2023
Sentenza 11 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/08/2023, n. 34883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34883 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sui ricorsi proposti da 1) NO MA n. a Napoli il 21/11/1983 2) RD AN n. ad Aversa il 9/10/1992 3) EN IO n. a Napoli il 13/9/1977 4) RD LE n. a Sant'AN il 18/10/1961 5) MB MI n. a Casandrino il 5/11/1978 avverso l'ordinanza resa dal Tribunale del Riesame di Napoli in data 28/3/2023 visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis;
udita la requisitoria del Sost. Proc.Gen. Ettore Pedicini che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
uditi i difensori, Avv. Beatrice Salegna per IN AR e BE AN e Avv. Raffaele MA per NB AN, i quali hanno illustrato i motivi, chiedendone l'accoglimento. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 34883 Anno 2023 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 07/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnato provvedimento il Tribunale di Napoli, in parziale accoglimento dell'appello del P.m. avverso l'ordinanza del Gip del locale Tribunale in data 8/4/2022, disponeva nei confronti degli odierni ricorrenti la misura della custodia cautelare in carcere in quanto gravemente indiziati: - IN AR dei delitti di cui ai capi A (art. 416 bis cod.pen.), P) e O) (artt. 10,12,14 L. n. 497/1974, 416bis.1 cod.pen.); -BE AN dei delitti di cui ai capi A) e O); EN IO dei delitti di cui ai capi A) e C) (art. 74 DPR 309/90); VE AL e MB AN del delitto sub C) (art. 74 DPR 309/90). 2. Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori degli indagati, i quali hanno dedotto: L'Avv. Beatrice Salegna nell'interesse di IN AR 2.1 la violazione di legge in relazione alla genericità ed aspecificità dell'atto di appello ex art. 310 cod.proc.pen. del P.M. nonché vizi della motivazione in relazione al capo A) e alla credibilità del collaboratore di giustizia brio. Il difensore sostiene che l'appello interposto dal P.m. doveva essere ritenuto inammissibile in quanto l'impugnante si è limitato a riprodurre le medesime argomentazioni svolte nella richiesta di misura cautelare senza rapportarsi criticamente alla motivazione reiettiva del GIP e senza addurre alcun elemento nuovo. Contesta, inoltre, la scelta del collegio cautelare di analizzare prioritariamente i reati-fine rispetto all'addebito associativo, apoditticamente affermando in relazione ai capi O) e P) della rubrica che il ricorrente ricopriva un ruolo di vertice nell'associazione camorristica e pervenendo al riconoscimento dell'aggravante ex art. 416bis.1 cod.pen. Il difensore assume che il tenore dell'imputazione sub A) corrisponde alla contestazione già elevata nell'ambito del proc. 8356/21, oggetto dell'ordinanza cautelare n. 135/2020, che nei confronti del prevenuto aveva escluso la gravità indiziaria per l'addebito associativo, vicenda che il Gip ha accuratamente scrutinato, confrontando le intercettazioni e le condotte in contestazione, escludendo che gli elementi indiziari fossero dotati della necessaria completezza e gravità e segnalando, altresì, la mancata impugnazione del precedente provvedimento di rigetto. L'ordinanza impugnata, nonostante le sollecitazioni difensive, ha omesso di motivare in ordine all'eccepito bis in idem cautelare sebbene gli indizi utilizzati nel presente procedimento siano gli stessi già negativamente valutatati in relazione alla precedente richiesta dell'anno 2020, ed ha attribuito al ricorrente un ruolo di vertice nel sodalizio in difetto di specifici riferimenti allo stesso, mai condannato per reati mafiosi, con 2 conseguente violazione dei principi enunziati in sede di legittimità in tema di partecipazione ad associazione ex art. 416 bis cod.pen. Il Gip, inoltre, ha negato la misura per l'addebito associativo dopo aver valutato anche le intercettazioni oggetto dell'informativa dei CC di Giugliano in data 16/9/2020, dalle quali emergono esclusivamente elementi indizianti in relazione alla detenzione della pistola addebitata al capo O) e al coinvolgimento nel traffico di stupefacenti non anche in relazione all'associazione camorristica. Il collegio cautelare si è limitato a richiamare succintamente le captazioni ritenute di rilievo indiziante, venendo meno all'obbligo di una più penetrante valutazione capace di superare lo scrutinio del primo giudice. Con riguardo al collaboratore IO l'ordinanza impugnata ne ha affermato la credibilità nonostante la rappresentata emersione nel corso del processo a carico del prevenuto per i fatti di cui all'ordinanza custodiale del 2020 di forti motivi di rancore del dichiarante nei confronti dello zio, odierno ricorrente. La difesa dubita, infine, che sulla scorta dei materiali acquisiti possa ravvisarsi la sussistenza di un vincolo associativo sostenuto da una struttura organizzata e volto alla realizzazione di un indeterminato programma criminoso;
2.2 il vizio di motivazione in relazione ai reati fine di cui ai capi P) e O), aggravati ex art. 416bis.1 cod.pen. Il difensore lamenta che il Tribunale cautelare, riconoscendo l'aggravante mafiosa in relazione al reato sub O), ha contraddetto le valutazioni effettuate in relazione allo stesso titolo con ordinanza dell'8/4/2022, in sede di riesame nei confronti dell'odierno ricorrente, avendo nell'occasione il collegio escluso la circostanza. Con riguardo al capo P) il difensore denunzia l'omessa motivazione, risultando del tutto trascurato il verbale di perquisizione dell'abitazione del ricorrente in data 26/5/2020, coincidente con il lasso temporale in cui, secondo la lettura delle intercettazioni, l'IN avrebbe dovuto detenere illecitamente una pistola. L'Avv. Beatrice Salegna nell'interesse di BE AN 3.1 due motivi articolati a sostegno del ricorso sono riproduttivi delle stesse censure esposte in relazione alla posizione del coindagato IN, che espressamente si richiamano, con minime interpolazioni intese ad evidenziare che la mafiosità del ricorrente è stata tratta dai legami intrattenuti con lo stesso IN. L'Avv. Mario IN nell'interesse di EN IO 4. La mancanza e manifesta contraddittorietà della motivazione. Secondo il ricorrente l'ordinanza impugnata ha ritenuto la gravità indiziaria con riguardo all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti sulla base del contenuto di due intercettazioni senza spiegare le ragioni per cui l'appellativo "gomorroidi" sarebbe riferibile ad EN IO e VE AL. Infatti, dalle dichiarazioni rese sul punto del collaboratore brio risulta che con il soprannome 3 di "gonnorroidi" venivano indicati da NO AN e IN AR gli affiliati del clan VE mentre le conversazioni indizianti vedono colloquiare soggetti diversi, estranei al clan camorristico contestato al capo A); 4.1 il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. La difesa lamenta che i giudici del riesame non hanno adeguatamente considerato il tempo trascorso dalla commissione dei fatti addebitati ed hanno giustificato in maniera illogica l'applicazione della custodia in carcere in luogo degli arresti domiciliari. L'Avv. Mario IN nell'interesse di VE AL 5.1a violazione dell'art. 273 cod.proc.pen. e l'illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza della gravità indiziaria. Il motivo espone censure sovrapponibili a quelle svolte nel primo motivo del ricorso EN, contestando la riferibilità al ricorrente e al suo gruppo del soprannome "gomorroidi", evidenziando che -secondo le dichiarazioni del collaboratore IO- simile appellativo era utilizzato dal NO e da IN AR, soggetti diversi dai colloquianti delle telefonate indizianti ed estranei all'addebito associativo sub A); 5.1 la violazione dell'art. 274 cod.proc.pen. e l'illogicità della motivazione in relazione alle esigenze cautelari. Il difensore assume che l'ordinanza impugnata è affetta da illogicità in quanto ha valorizzato al fine dell'adeguatezza della misura esclusivamente la storia criminale dell'indagato senza tener conto che lo stesso risulta immune da condanne per circa dieci anni. Inoltre, ai fini della valutazione del rischio di recidiva il collegio cautelare non ha considerato che le condotte ascritte interessano un assai breve lasso temporale. L'Avv. Raffaele MA nell'interesse di MB AN 6. La violazione dell'art. 273, commi 1 e 1 bis, cod.pen. e correlata illogicità della motivazione. Il difensore sostiene che il Tribunale del riesame ha ritenuto la gravità indiziaria in ordine al delitto associativo sub C) sulla base di due conversazioni telefoniche, dalle quali tuttavia non emerge la destinazione allo scopo delle somme asseritamente consegnate all'IN per l'acquisto di sostanza stupefacente mentre da ulteriori captazioni risulta che l'indagato sarebbe stato allontanato dal gruppo, pur fornendo la propria disponibilità a collaborare a singoli affari, emergenza atta a sostanziare eventualmente la violazione dell'art. 73 L.S. ma non l'addebito associativo sub C). Inoltre, le dichiarazioni rese al riguardo dal collaboratore IO circa l'acquis4to di ingenti quantitativi di droga insieme a SS ST e IN AR risultano generiche, non circostanziate ed esulano temporalmente dalla contestazione elevata in rubrica;
6.1 la violazione degli artt. 274 e 275 cod.proc.pen. e il vizio della motivazione per illogicità. Secondo il difensore l'ordinanza impugnata non ha tenuto conto che l'attività di spaccio si sarebbe arrestata nel 2019, non essendovi emergenze circa una prosecuzione della stessa in epoca successiva. 4 Aggiunge che il Tribunale ha valorizzato in punto di sussistenza del rischio di recidiva il preteso ruolo verticístico dell'indagato e i perduranti rapporti con il clan VE senza considerare l'incensuratezza del ricorrente e senza motivare circa l'adeguatezza della sola misura inframuraria, nonostante la relatività della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod.proc.pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di IN AR è nel complesso infondato, per taluni aspetti ai limiti dell'inammissibilità. 1.1 Con riguardo alla dedotta genericità dell'appello del P.m. v'è da rilevare che la doglianza è stata adeguatamente scrutinata dal collegio cautelare (pag. 31), il quale ha segnalato che insuperabili considerazioni logiche escludono l'esito propugnato dalla difesa giacché l'ordinanza del Gip, reiettiva della mozione cautelare, non ne ha in dettaglio chiarito le ragioni, rendendo una motivazione cumulativa e priva dell'analisi puntuale degli elementi addotti a sostegno della gravità indiziaria sicché è inesigibile un'analitica confutazione relativa alle singole posizioni da parte del P.m. impugnante. Al riguardo questa Corte ha condivisibilmente affermato che l'appello del P.M. avverso l'ordinanza di rigetto di misura cautelare, motivato con il mero richiamo al contenuto della originaria richiesta cautelare, è inammissibile perché non soddisfa i requisiti di specificità tranne che nel caso in cui, per motivi formali ritenuti assorbenti o per l'apoditticità della decisione del G.i.p, sia mancata qualsiasi valutazione della richiesta medesima (Sez. 6, n. 45948 del 29/10/2015, Rv. 265276-01). Il richiamato principio è del tutto coerente con l'affermazione di Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01, secondo cui l'onere di specificità a carico dell'impugnante è direttamente proporzionale alla specificità con cui le ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata sono state esposte nel provvedimento censurato. 1.2 Privo di pregio è il rilievo in ordine alla metodologia d'analisi dei materiali investigativi adottata dall'ordinanza impugnata in quanto la scelta di muovere dai delitti fine e non dall'addebito associativo costituisce un approccio valutativo del tutto legittimo, dovendo la coerenza e logicità del provvedimento commisurarsi alla correttezza dei criteri valutativi e al percorso argomentativo seguito. 1.3 Il collegio cautelare ( pag. 37) ha adeguatamente scrutinato il profilo relativo alla asserita preclusione discendente dall'ordinanza del Gip n. 135/2020, che aveva escluso la gravità indiziaria per la contestazione associativa, evidenziando che -oltre al ruolo di mandante dell'IN negli attentati dinamitardi ai danni di consiglieri comunali di S. AN- per cui è intervenuta sentenza di condanna, seppur non definitiva, la piattaforma indiziaria posta a base della nuova domanda cautelare risulta arricchita da varie 5 intercettazioni ambientali nelle quali l'indagato faceva espresso riferimento al proprio ruolo di capo clan, di cui il collegio ha richiamato i passaggi salienti. Dalle stesse emerge non solo che VIN non esitava a qualificarsi come "capo" della zona di S. AN ma intesseva discussioni con EN IO circa la gestione delle estorsioni sul territorio, il controllo delle elezioni nel Comune di Grumo Nevano, i rapporti intrattenuti con esponenti del clan Ranucci, la distribuzione di biglietti omaggio per la festa patronale a figli e mogli dei carcerati. L'ordinanza impugnata ha sottolineato che il quadro indiziario, già ben delineato dalle intercettazioni della primavera del 2019, è stato ulteriormente corroborato dagli esiti investigativi acquisiti nel primo semestre 2020 che hanno comportato l'emersione di elementi attestanti la perdurante posizione di primazia dell'IN all'interno del clan, la disponibilità di armi a servizio del sodalizio e la protratta attività nel campo delle estorsioni. Non hanno, pertanto, pregio i rilievi difensivi che contestano la qualifica apicale ascritta al prevenuto e assertivamente assumono l'identità del materiale scrutinato rispetto a quello oggetto del provvedimento reiettivo del Gip di cui all'ordinanza n. 135/2020, trascurando il novum costituito dalle captazioni del primo semestre del 2020, riassunto dai giudici cautelari alle pagg. 41/42 dell'ordinanza impugnata. 1.4 II Tribunale cautelare non ha mancato, inoltre, di rilevare che contribuiscono al consolidamento dell'apparato indiziario le dichiarazioni del collaboratore di giustizia IO IO, la cui pretesa inattendibilità il collegio ha persuasivamente confutato, evidenziando che le dichiarazioni dal medesimo rese sono assistite da credibilità intrinseca in considerazione dei legami parentali con l'IN oltre che del tutto coerenti con gli esiti captativi, con particolare riferimento ai rapporti intrattenuti dall'associazione con i clan limitrofi Cristiano e Amato-Pagano. Appaiono, dunque, del tutto generici i riferimenti difensivi alle ragioni di astio del collaboratore nei confronti del ricorrente, insuscettibili di incidere sulla tenuta logica dell'apparato indiziario per come ricostruito nell'ordinanza censurata. 1.5 Risultano, infine, prive di fondamento le doglianze difensive in ordine all'impossibilità di ravvisare nella specie gli estremi costitutivi della fattispecie associativa di stampo mafioso, attesa la puntuale ricostruzione effettuata dai giudici della cautela delle vicende dei tre clan camorristici storicamente insediati nella zona di S. AN e degli accadimenti giudiziari che hanno condotto sul finire del 2016 alla federazione degli elementi superstiti sotto l'egida del clan VE (pagg. 31/32). L'accertata presenza di una mera novazione strutturale del sodalizio, con adesione di elementi già storicamente affiliati ai clan dominanti sul territorio e la piena continuità nelle attività illecite attraverso il rinnovato esercizio della peculiare metodologia dà conto della sussistenza di elementi idonei a supportare il giudizio di gravità indiziaria formulato dall'ordinanza censurata per l'addebito sub A). 6 2. Quanto al delitto fine ascritto al capo O), l'appello del P.m. concerneva esclusivamente l'esclusione dell'aggravante ex art. 416bis.1 cod.pen. in relazione alla abusiva detenzione e al porto di una pistola completa di caricatore, poi rinvenuta presso l'abitazione dei fratelli BE. L'ordinanza impugnata ha ritenuto la sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione richiamando il ruolo del prevenuto e il passaggio dell'arma nelle mani di BE AN, soggetto dedito alla custodia delle armi del sodalizio, secondo quanto riferito dal collaboratore IO, rendendo una motivazione che è immune da vizi poiché adeguatamente argomentata in conformità alle risultanze acquisite. S'appalesa del tutto generico il rilievo, comunque manifestamente infondato, circa la difforme valutazione che il collegio avrebbe effettuato in ordine alla ravvisabilità della circostanza in sede di riesame, dovendo in via logica escludersi che la difesa, sul punto carente d'interesse, avesse mosso doglianza in ordine alla ritenuta insussistenza dell'aggravante da parte del provvedimento genetico. 2.1 Sfugge a censura anche la ritenuta gravità indiziaria in relazione al capo P) giacché, come evidenziato dal collegio cautelare, la detenzione di un'ulteriore arma da sparo da parte dell'indagato emerge nitidamente dalla conversazione del 26/5/2020, richiamata a pag. 12, nella quale, conversando con la moglie, le dava istruzioni su come disfarsi dell'arma in caso di controlli, precisando che "non ci sono i colpi". La complessiva infondatezza delle censure formulate impone il rigetto del ricorso dell'IN. 3. Con riguardo alla posizione di BE AN la comunanza delle doglianze rispetto al coindagato IN impone di richiamare le considerazioni già svolte nei paragrafi precedenti in ordine alla dedotta inammissibilità dell'appello del P.m., al bis in idem cautelare con riferimento all'ordinanza n. 135/2020, all'attendibilità del collaboratore IO, alla sussistenza degli estremi costitutivi del sodalizio ex art. 416 bis cod.pen. Deve aggiungersi con riguardo alla condotta partecipativa che l'ordinanza impugnata ha dato adeguato conto degli elementi che attestano l'intraneità del ricorrente al clan ( pag. 42/43) evidenziando, da un lato, le dichiarazioni del collaboratore IO, che lo ha descritto come da sempre legato ad IN AR con lo specifico compito di custodire le armi del capo clan e spesso anche di SS ST, oltre che dedito all'attività di spaccio, cui l'aveva introdotto;
dall'altro, richiamando i chiari contenuti della conversazione ambientale n. 438 del 25/3/2019, dalla quale emerge il disappunto del ricorrente per avere l'IN affiliato al gruppo esponenti di spicco appartenuti in passato a clan rivali con conseguente necessità di suddividere i proventi delle attività illecite. Il collegio cautelare ha, inoltre, chiarito che i propositi di abbandono del gruppo manifestati dal ricorrente nella cennata conversazione erano evidentemente rimasti senza 7 seguito se nel maggio 2020 il BE svolgeva ancora funzioni di custode delle armi conferite dal coindagato IN nella piena consapevolezza del ruolo apicale dallo stesso ricoperto nel clan. Del pari destituite di fondamento risultano le censure relative al capo O) in punto di sussistenza dell'aggravante ex art. 416bis.1 cod.pen., dovendo escludersi, per le ragioni già esposte in relazione alla posizione del coindagato, la ricorrenza di una contraddittorietà motivazionale rispetto alle statuizioni adottate in sede di riesame. V'è da aggiungere che l'ordinanza impugnata ha dato esaustivo conto delle ragioni che fondano la sussistenza della circostanza alle pagg. 11/ 12 e in relazione alle stesse la difesa non ha svolto alcuna specifica confutazione. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso nel complesso infondato deve essere rigettato, 4. I motivi proposti nell'interesse di EN IO e VE AL che revocano in dubbio la gravità indiziaria in relazione al capo C) sono contenutisticamente sovrapponibili e possono essere congiuntamente delibati. Le comuni censure s'appuntano sull'interpretazione delle conversazioni nn. 2328 e 2329 del 12/6/2019 e, in particolare, sull'identificazione nei prevenuti dei "gomorroidi", cui RO NO faceva riferimento nel corso della conversazione con IN LA avente ad oggetto l'approvvigionamento di sostanza stupefacente. L'ordinanza impugnata (pag. 55) ha dato conto che l'identificazione dei "gomorroidi" negli odierni prevenuti, già propugnata dalla P.g., trova riscontro nelle dichiarazioni del collaboratore IO secondo cui il termine veniva utilizzato da IN AR e NO AN per designare gli appartenenti al clan VE. Nondimeno, il difensore non considera che, secondo lo stralcio delle dichiarazioni di IO riportate in ricorso, erano EN IO, VE AL e tale LA ad occuparsi per conto del clan della vendita della cocaina, recandosi quotidianamente presso l'abitazione di IN AR o di SS ST per gli incombenti connessi allo spaccio. Pertanto, attesa la fluidità delle acquisizioni investigative e la coerenza delle dichiarazioni eteroaccusatorie dello IO rispetto alle emergenze captative, deve ritenersi acquisita allo stato una piattaforma indiziaria tale da giustificare il trattamento cautelare. 4.1 Con riguardo alle esigenze cautelari le doglianze proposte nell'interesse di VE AL sono manifestamente infondate. Il Tribunale cautelare (pag. 64) ha ravvisato nei confronti del prevenuto uno spiccato rischio di recidiva in ragione dell'elevatissimo numero di precedenti a suo carico per reati di estrema gravità, evidenziando, altresì, l'estrema spregiudicatezza criminale del ricorrente, evidenze con le quali la difesa non si rapporta criticamente allorché censura il difetto di attualità e concretezza delle esigenze di prevenzione 8 e la valutazione di esclusiva adeguatezza della custodia inframuraria, ampiamente giustificate dalla continuità delittuosa attestata dalla biografia penale del prevenuto. 4.2 Analogamente destituite di fondamento s'appalesano le doglianze svolte nell'interesse di EN IO. La difesa omette di considerare che il ricorrente è gravemente indiziato di appartenenza al clan camorristico VE, sebbene sul punto non siano state formulate censure in questa sede, sicché opera nella specie la doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod.proc.pen. L'ordinanza impugnata ha congruamente motivato al riguardo (pag. 64), escludendo la ravvisabilità di circostanze atte a smentire la sussistenza del rischio di recidiva, attesa la perdurante attività del sodalizio e l'assenza di segni di abbandono o allontanamento dallo stesso da parte del ricorrente. A tanto consegue la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi proposti nell'interesse di EN IO e VE AL. 5. Il primo motivo del ricorso nell'interesse di MB AN è inammissibile per genericità e perché tendente ad una rivalutazione delle risultanze captative a fronte di una valutazione del collegio cautelare priva di aporie e frizioni logiche. L'ordinanza impugnata (pag. 58), dopo aver passato in rassegna le conversazioni di maggiore portata indiziante, ha evidenziato come dalle stesse emerga che l'indagato acquistava usualmente rilevanti quantitativi di droga insieme all'IN e al SS. Segnalava in proposito le intercettazioni in data 30 aprile e 12 maggio 2019 nonché quelle del 28 e 29 maggio 2020, dalle quali consta l'attivazione da parte del prevenuto di un canale d'importazione dello stupefacente dalla Spagna. Siffatti esiti trovano conforto nelle dichiarazioni del collaboratore IO il quale, come ricordato dai giudici della cautela, ha riferito che il ricorrente, vicino al clan camorristico dei Cristiano, fin dal 2017 aveva acquistato insieme a SS ST e IN AR ingenti quantitativi di stupefacenti, poi ripartiti tra spacciatori di livello inferiore. 5.1 Ad esiti di inammissibilità deve pervenirsi anche in relazione al secondo motivo che censura la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari ex art. 274 lett. c) cod.proc.pen. nei confronti dell'indagato. Invero il Tribunale, pur dando atto dello stato di incensuratezza del ricorrente, ha rimarcato il prolungato ruolo di vertice ricoperto nell'associazione sub C), i perduranti legami con il reggente del clan VE, la ricerca di nuovi e proficui canali d'approvvigionamento emersa dalle intercettazioni della primavera del 2020, elementi attestanti una spiccata proclività delittuosa e una notevole intensità del dolo, atti a giustificare l'adozione del massimo presidio cautelare, in assenza di contrarie e pertinenti allegazioni difensive. 6. Alla luce delle considerazioni che precedono i ricorsi di IN AR e BE AN debbono essere rigettati con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese 9 Il Presidente processuali. I ricorsi di EN IO, VE AL e MB AN debbono essere, invece, dichiarati inammissibili con condanna dei proponenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi di IN AR e BE AN che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di EN IO, VE AL e MB AN che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. Esec. cod.proc.pen. Così deciso in Roma il 7 luglio 2023 Il Consigliere estensore
udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis;
udita la requisitoria del Sost. Proc.Gen. Ettore Pedicini che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
uditi i difensori, Avv. Beatrice Salegna per IN AR e BE AN e Avv. Raffaele MA per NB AN, i quali hanno illustrato i motivi, chiedendone l'accoglimento. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 34883 Anno 2023 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 07/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnato provvedimento il Tribunale di Napoli, in parziale accoglimento dell'appello del P.m. avverso l'ordinanza del Gip del locale Tribunale in data 8/4/2022, disponeva nei confronti degli odierni ricorrenti la misura della custodia cautelare in carcere in quanto gravemente indiziati: - IN AR dei delitti di cui ai capi A (art. 416 bis cod.pen.), P) e O) (artt. 10,12,14 L. n. 497/1974, 416bis.1 cod.pen.); -BE AN dei delitti di cui ai capi A) e O); EN IO dei delitti di cui ai capi A) e C) (art. 74 DPR 309/90); VE AL e MB AN del delitto sub C) (art. 74 DPR 309/90). 2. Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori degli indagati, i quali hanno dedotto: L'Avv. Beatrice Salegna nell'interesse di IN AR 2.1 la violazione di legge in relazione alla genericità ed aspecificità dell'atto di appello ex art. 310 cod.proc.pen. del P.M. nonché vizi della motivazione in relazione al capo A) e alla credibilità del collaboratore di giustizia brio. Il difensore sostiene che l'appello interposto dal P.m. doveva essere ritenuto inammissibile in quanto l'impugnante si è limitato a riprodurre le medesime argomentazioni svolte nella richiesta di misura cautelare senza rapportarsi criticamente alla motivazione reiettiva del GIP e senza addurre alcun elemento nuovo. Contesta, inoltre, la scelta del collegio cautelare di analizzare prioritariamente i reati-fine rispetto all'addebito associativo, apoditticamente affermando in relazione ai capi O) e P) della rubrica che il ricorrente ricopriva un ruolo di vertice nell'associazione camorristica e pervenendo al riconoscimento dell'aggravante ex art. 416bis.1 cod.pen. Il difensore assume che il tenore dell'imputazione sub A) corrisponde alla contestazione già elevata nell'ambito del proc. 8356/21, oggetto dell'ordinanza cautelare n. 135/2020, che nei confronti del prevenuto aveva escluso la gravità indiziaria per l'addebito associativo, vicenda che il Gip ha accuratamente scrutinato, confrontando le intercettazioni e le condotte in contestazione, escludendo che gli elementi indiziari fossero dotati della necessaria completezza e gravità e segnalando, altresì, la mancata impugnazione del precedente provvedimento di rigetto. L'ordinanza impugnata, nonostante le sollecitazioni difensive, ha omesso di motivare in ordine all'eccepito bis in idem cautelare sebbene gli indizi utilizzati nel presente procedimento siano gli stessi già negativamente valutatati in relazione alla precedente richiesta dell'anno 2020, ed ha attribuito al ricorrente un ruolo di vertice nel sodalizio in difetto di specifici riferimenti allo stesso, mai condannato per reati mafiosi, con 2 conseguente violazione dei principi enunziati in sede di legittimità in tema di partecipazione ad associazione ex art. 416 bis cod.pen. Il Gip, inoltre, ha negato la misura per l'addebito associativo dopo aver valutato anche le intercettazioni oggetto dell'informativa dei CC di Giugliano in data 16/9/2020, dalle quali emergono esclusivamente elementi indizianti in relazione alla detenzione della pistola addebitata al capo O) e al coinvolgimento nel traffico di stupefacenti non anche in relazione all'associazione camorristica. Il collegio cautelare si è limitato a richiamare succintamente le captazioni ritenute di rilievo indiziante, venendo meno all'obbligo di una più penetrante valutazione capace di superare lo scrutinio del primo giudice. Con riguardo al collaboratore IO l'ordinanza impugnata ne ha affermato la credibilità nonostante la rappresentata emersione nel corso del processo a carico del prevenuto per i fatti di cui all'ordinanza custodiale del 2020 di forti motivi di rancore del dichiarante nei confronti dello zio, odierno ricorrente. La difesa dubita, infine, che sulla scorta dei materiali acquisiti possa ravvisarsi la sussistenza di un vincolo associativo sostenuto da una struttura organizzata e volto alla realizzazione di un indeterminato programma criminoso;
2.2 il vizio di motivazione in relazione ai reati fine di cui ai capi P) e O), aggravati ex art. 416bis.1 cod.pen. Il difensore lamenta che il Tribunale cautelare, riconoscendo l'aggravante mafiosa in relazione al reato sub O), ha contraddetto le valutazioni effettuate in relazione allo stesso titolo con ordinanza dell'8/4/2022, in sede di riesame nei confronti dell'odierno ricorrente, avendo nell'occasione il collegio escluso la circostanza. Con riguardo al capo P) il difensore denunzia l'omessa motivazione, risultando del tutto trascurato il verbale di perquisizione dell'abitazione del ricorrente in data 26/5/2020, coincidente con il lasso temporale in cui, secondo la lettura delle intercettazioni, l'IN avrebbe dovuto detenere illecitamente una pistola. L'Avv. Beatrice Salegna nell'interesse di BE AN 3.1 due motivi articolati a sostegno del ricorso sono riproduttivi delle stesse censure esposte in relazione alla posizione del coindagato IN, che espressamente si richiamano, con minime interpolazioni intese ad evidenziare che la mafiosità del ricorrente è stata tratta dai legami intrattenuti con lo stesso IN. L'Avv. Mario IN nell'interesse di EN IO 4. La mancanza e manifesta contraddittorietà della motivazione. Secondo il ricorrente l'ordinanza impugnata ha ritenuto la gravità indiziaria con riguardo all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti sulla base del contenuto di due intercettazioni senza spiegare le ragioni per cui l'appellativo "gomorroidi" sarebbe riferibile ad EN IO e VE AL. Infatti, dalle dichiarazioni rese sul punto del collaboratore brio risulta che con il soprannome 3 di "gonnorroidi" venivano indicati da NO AN e IN AR gli affiliati del clan VE mentre le conversazioni indizianti vedono colloquiare soggetti diversi, estranei al clan camorristico contestato al capo A); 4.1 il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. La difesa lamenta che i giudici del riesame non hanno adeguatamente considerato il tempo trascorso dalla commissione dei fatti addebitati ed hanno giustificato in maniera illogica l'applicazione della custodia in carcere in luogo degli arresti domiciliari. L'Avv. Mario IN nell'interesse di VE AL 5.1a violazione dell'art. 273 cod.proc.pen. e l'illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza della gravità indiziaria. Il motivo espone censure sovrapponibili a quelle svolte nel primo motivo del ricorso EN, contestando la riferibilità al ricorrente e al suo gruppo del soprannome "gomorroidi", evidenziando che -secondo le dichiarazioni del collaboratore IO- simile appellativo era utilizzato dal NO e da IN AR, soggetti diversi dai colloquianti delle telefonate indizianti ed estranei all'addebito associativo sub A); 5.1 la violazione dell'art. 274 cod.proc.pen. e l'illogicità della motivazione in relazione alle esigenze cautelari. Il difensore assume che l'ordinanza impugnata è affetta da illogicità in quanto ha valorizzato al fine dell'adeguatezza della misura esclusivamente la storia criminale dell'indagato senza tener conto che lo stesso risulta immune da condanne per circa dieci anni. Inoltre, ai fini della valutazione del rischio di recidiva il collegio cautelare non ha considerato che le condotte ascritte interessano un assai breve lasso temporale. L'Avv. Raffaele MA nell'interesse di MB AN 6. La violazione dell'art. 273, commi 1 e 1 bis, cod.pen. e correlata illogicità della motivazione. Il difensore sostiene che il Tribunale del riesame ha ritenuto la gravità indiziaria in ordine al delitto associativo sub C) sulla base di due conversazioni telefoniche, dalle quali tuttavia non emerge la destinazione allo scopo delle somme asseritamente consegnate all'IN per l'acquisto di sostanza stupefacente mentre da ulteriori captazioni risulta che l'indagato sarebbe stato allontanato dal gruppo, pur fornendo la propria disponibilità a collaborare a singoli affari, emergenza atta a sostanziare eventualmente la violazione dell'art. 73 L.S. ma non l'addebito associativo sub C). Inoltre, le dichiarazioni rese al riguardo dal collaboratore IO circa l'acquis4to di ingenti quantitativi di droga insieme a SS ST e IN AR risultano generiche, non circostanziate ed esulano temporalmente dalla contestazione elevata in rubrica;
6.1 la violazione degli artt. 274 e 275 cod.proc.pen. e il vizio della motivazione per illogicità. Secondo il difensore l'ordinanza impugnata non ha tenuto conto che l'attività di spaccio si sarebbe arrestata nel 2019, non essendovi emergenze circa una prosecuzione della stessa in epoca successiva. 4 Aggiunge che il Tribunale ha valorizzato in punto di sussistenza del rischio di recidiva il preteso ruolo verticístico dell'indagato e i perduranti rapporti con il clan VE senza considerare l'incensuratezza del ricorrente e senza motivare circa l'adeguatezza della sola misura inframuraria, nonostante la relatività della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod.proc.pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di IN AR è nel complesso infondato, per taluni aspetti ai limiti dell'inammissibilità. 1.1 Con riguardo alla dedotta genericità dell'appello del P.m. v'è da rilevare che la doglianza è stata adeguatamente scrutinata dal collegio cautelare (pag. 31), il quale ha segnalato che insuperabili considerazioni logiche escludono l'esito propugnato dalla difesa giacché l'ordinanza del Gip, reiettiva della mozione cautelare, non ne ha in dettaglio chiarito le ragioni, rendendo una motivazione cumulativa e priva dell'analisi puntuale degli elementi addotti a sostegno della gravità indiziaria sicché è inesigibile un'analitica confutazione relativa alle singole posizioni da parte del P.m. impugnante. Al riguardo questa Corte ha condivisibilmente affermato che l'appello del P.M. avverso l'ordinanza di rigetto di misura cautelare, motivato con il mero richiamo al contenuto della originaria richiesta cautelare, è inammissibile perché non soddisfa i requisiti di specificità tranne che nel caso in cui, per motivi formali ritenuti assorbenti o per l'apoditticità della decisione del G.i.p, sia mancata qualsiasi valutazione della richiesta medesima (Sez. 6, n. 45948 del 29/10/2015, Rv. 265276-01). Il richiamato principio è del tutto coerente con l'affermazione di Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01, secondo cui l'onere di specificità a carico dell'impugnante è direttamente proporzionale alla specificità con cui le ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata sono state esposte nel provvedimento censurato. 1.2 Privo di pregio è il rilievo in ordine alla metodologia d'analisi dei materiali investigativi adottata dall'ordinanza impugnata in quanto la scelta di muovere dai delitti fine e non dall'addebito associativo costituisce un approccio valutativo del tutto legittimo, dovendo la coerenza e logicità del provvedimento commisurarsi alla correttezza dei criteri valutativi e al percorso argomentativo seguito. 1.3 Il collegio cautelare ( pag. 37) ha adeguatamente scrutinato il profilo relativo alla asserita preclusione discendente dall'ordinanza del Gip n. 135/2020, che aveva escluso la gravità indiziaria per la contestazione associativa, evidenziando che -oltre al ruolo di mandante dell'IN negli attentati dinamitardi ai danni di consiglieri comunali di S. AN- per cui è intervenuta sentenza di condanna, seppur non definitiva, la piattaforma indiziaria posta a base della nuova domanda cautelare risulta arricchita da varie 5 intercettazioni ambientali nelle quali l'indagato faceva espresso riferimento al proprio ruolo di capo clan, di cui il collegio ha richiamato i passaggi salienti. Dalle stesse emerge non solo che VIN non esitava a qualificarsi come "capo" della zona di S. AN ma intesseva discussioni con EN IO circa la gestione delle estorsioni sul territorio, il controllo delle elezioni nel Comune di Grumo Nevano, i rapporti intrattenuti con esponenti del clan Ranucci, la distribuzione di biglietti omaggio per la festa patronale a figli e mogli dei carcerati. L'ordinanza impugnata ha sottolineato che il quadro indiziario, già ben delineato dalle intercettazioni della primavera del 2019, è stato ulteriormente corroborato dagli esiti investigativi acquisiti nel primo semestre 2020 che hanno comportato l'emersione di elementi attestanti la perdurante posizione di primazia dell'IN all'interno del clan, la disponibilità di armi a servizio del sodalizio e la protratta attività nel campo delle estorsioni. Non hanno, pertanto, pregio i rilievi difensivi che contestano la qualifica apicale ascritta al prevenuto e assertivamente assumono l'identità del materiale scrutinato rispetto a quello oggetto del provvedimento reiettivo del Gip di cui all'ordinanza n. 135/2020, trascurando il novum costituito dalle captazioni del primo semestre del 2020, riassunto dai giudici cautelari alle pagg. 41/42 dell'ordinanza impugnata. 1.4 II Tribunale cautelare non ha mancato, inoltre, di rilevare che contribuiscono al consolidamento dell'apparato indiziario le dichiarazioni del collaboratore di giustizia IO IO, la cui pretesa inattendibilità il collegio ha persuasivamente confutato, evidenziando che le dichiarazioni dal medesimo rese sono assistite da credibilità intrinseca in considerazione dei legami parentali con l'IN oltre che del tutto coerenti con gli esiti captativi, con particolare riferimento ai rapporti intrattenuti dall'associazione con i clan limitrofi Cristiano e Amato-Pagano. Appaiono, dunque, del tutto generici i riferimenti difensivi alle ragioni di astio del collaboratore nei confronti del ricorrente, insuscettibili di incidere sulla tenuta logica dell'apparato indiziario per come ricostruito nell'ordinanza censurata. 1.5 Risultano, infine, prive di fondamento le doglianze difensive in ordine all'impossibilità di ravvisare nella specie gli estremi costitutivi della fattispecie associativa di stampo mafioso, attesa la puntuale ricostruzione effettuata dai giudici della cautela delle vicende dei tre clan camorristici storicamente insediati nella zona di S. AN e degli accadimenti giudiziari che hanno condotto sul finire del 2016 alla federazione degli elementi superstiti sotto l'egida del clan VE (pagg. 31/32). L'accertata presenza di una mera novazione strutturale del sodalizio, con adesione di elementi già storicamente affiliati ai clan dominanti sul territorio e la piena continuità nelle attività illecite attraverso il rinnovato esercizio della peculiare metodologia dà conto della sussistenza di elementi idonei a supportare il giudizio di gravità indiziaria formulato dall'ordinanza censurata per l'addebito sub A). 6 2. Quanto al delitto fine ascritto al capo O), l'appello del P.m. concerneva esclusivamente l'esclusione dell'aggravante ex art. 416bis.1 cod.pen. in relazione alla abusiva detenzione e al porto di una pistola completa di caricatore, poi rinvenuta presso l'abitazione dei fratelli BE. L'ordinanza impugnata ha ritenuto la sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione richiamando il ruolo del prevenuto e il passaggio dell'arma nelle mani di BE AN, soggetto dedito alla custodia delle armi del sodalizio, secondo quanto riferito dal collaboratore IO, rendendo una motivazione che è immune da vizi poiché adeguatamente argomentata in conformità alle risultanze acquisite. S'appalesa del tutto generico il rilievo, comunque manifestamente infondato, circa la difforme valutazione che il collegio avrebbe effettuato in ordine alla ravvisabilità della circostanza in sede di riesame, dovendo in via logica escludersi che la difesa, sul punto carente d'interesse, avesse mosso doglianza in ordine alla ritenuta insussistenza dell'aggravante da parte del provvedimento genetico. 2.1 Sfugge a censura anche la ritenuta gravità indiziaria in relazione al capo P) giacché, come evidenziato dal collegio cautelare, la detenzione di un'ulteriore arma da sparo da parte dell'indagato emerge nitidamente dalla conversazione del 26/5/2020, richiamata a pag. 12, nella quale, conversando con la moglie, le dava istruzioni su come disfarsi dell'arma in caso di controlli, precisando che "non ci sono i colpi". La complessiva infondatezza delle censure formulate impone il rigetto del ricorso dell'IN. 3. Con riguardo alla posizione di BE AN la comunanza delle doglianze rispetto al coindagato IN impone di richiamare le considerazioni già svolte nei paragrafi precedenti in ordine alla dedotta inammissibilità dell'appello del P.m., al bis in idem cautelare con riferimento all'ordinanza n. 135/2020, all'attendibilità del collaboratore IO, alla sussistenza degli estremi costitutivi del sodalizio ex art. 416 bis cod.pen. Deve aggiungersi con riguardo alla condotta partecipativa che l'ordinanza impugnata ha dato adeguato conto degli elementi che attestano l'intraneità del ricorrente al clan ( pag. 42/43) evidenziando, da un lato, le dichiarazioni del collaboratore IO, che lo ha descritto come da sempre legato ad IN AR con lo specifico compito di custodire le armi del capo clan e spesso anche di SS ST, oltre che dedito all'attività di spaccio, cui l'aveva introdotto;
dall'altro, richiamando i chiari contenuti della conversazione ambientale n. 438 del 25/3/2019, dalla quale emerge il disappunto del ricorrente per avere l'IN affiliato al gruppo esponenti di spicco appartenuti in passato a clan rivali con conseguente necessità di suddividere i proventi delle attività illecite. Il collegio cautelare ha, inoltre, chiarito che i propositi di abbandono del gruppo manifestati dal ricorrente nella cennata conversazione erano evidentemente rimasti senza 7 seguito se nel maggio 2020 il BE svolgeva ancora funzioni di custode delle armi conferite dal coindagato IN nella piena consapevolezza del ruolo apicale dallo stesso ricoperto nel clan. Del pari destituite di fondamento risultano le censure relative al capo O) in punto di sussistenza dell'aggravante ex art. 416bis.1 cod.pen., dovendo escludersi, per le ragioni già esposte in relazione alla posizione del coindagato, la ricorrenza di una contraddittorietà motivazionale rispetto alle statuizioni adottate in sede di riesame. V'è da aggiungere che l'ordinanza impugnata ha dato esaustivo conto delle ragioni che fondano la sussistenza della circostanza alle pagg. 11/ 12 e in relazione alle stesse la difesa non ha svolto alcuna specifica confutazione. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso nel complesso infondato deve essere rigettato, 4. I motivi proposti nell'interesse di EN IO e VE AL che revocano in dubbio la gravità indiziaria in relazione al capo C) sono contenutisticamente sovrapponibili e possono essere congiuntamente delibati. Le comuni censure s'appuntano sull'interpretazione delle conversazioni nn. 2328 e 2329 del 12/6/2019 e, in particolare, sull'identificazione nei prevenuti dei "gomorroidi", cui RO NO faceva riferimento nel corso della conversazione con IN LA avente ad oggetto l'approvvigionamento di sostanza stupefacente. L'ordinanza impugnata (pag. 55) ha dato conto che l'identificazione dei "gomorroidi" negli odierni prevenuti, già propugnata dalla P.g., trova riscontro nelle dichiarazioni del collaboratore IO secondo cui il termine veniva utilizzato da IN AR e NO AN per designare gli appartenenti al clan VE. Nondimeno, il difensore non considera che, secondo lo stralcio delle dichiarazioni di IO riportate in ricorso, erano EN IO, VE AL e tale LA ad occuparsi per conto del clan della vendita della cocaina, recandosi quotidianamente presso l'abitazione di IN AR o di SS ST per gli incombenti connessi allo spaccio. Pertanto, attesa la fluidità delle acquisizioni investigative e la coerenza delle dichiarazioni eteroaccusatorie dello IO rispetto alle emergenze captative, deve ritenersi acquisita allo stato una piattaforma indiziaria tale da giustificare il trattamento cautelare. 4.1 Con riguardo alle esigenze cautelari le doglianze proposte nell'interesse di VE AL sono manifestamente infondate. Il Tribunale cautelare (pag. 64) ha ravvisato nei confronti del prevenuto uno spiccato rischio di recidiva in ragione dell'elevatissimo numero di precedenti a suo carico per reati di estrema gravità, evidenziando, altresì, l'estrema spregiudicatezza criminale del ricorrente, evidenze con le quali la difesa non si rapporta criticamente allorché censura il difetto di attualità e concretezza delle esigenze di prevenzione 8 e la valutazione di esclusiva adeguatezza della custodia inframuraria, ampiamente giustificate dalla continuità delittuosa attestata dalla biografia penale del prevenuto. 4.2 Analogamente destituite di fondamento s'appalesano le doglianze svolte nell'interesse di EN IO. La difesa omette di considerare che il ricorrente è gravemente indiziato di appartenenza al clan camorristico VE, sebbene sul punto non siano state formulate censure in questa sede, sicché opera nella specie la doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod.proc.pen. L'ordinanza impugnata ha congruamente motivato al riguardo (pag. 64), escludendo la ravvisabilità di circostanze atte a smentire la sussistenza del rischio di recidiva, attesa la perdurante attività del sodalizio e l'assenza di segni di abbandono o allontanamento dallo stesso da parte del ricorrente. A tanto consegue la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi proposti nell'interesse di EN IO e VE AL. 5. Il primo motivo del ricorso nell'interesse di MB AN è inammissibile per genericità e perché tendente ad una rivalutazione delle risultanze captative a fronte di una valutazione del collegio cautelare priva di aporie e frizioni logiche. L'ordinanza impugnata (pag. 58), dopo aver passato in rassegna le conversazioni di maggiore portata indiziante, ha evidenziato come dalle stesse emerga che l'indagato acquistava usualmente rilevanti quantitativi di droga insieme all'IN e al SS. Segnalava in proposito le intercettazioni in data 30 aprile e 12 maggio 2019 nonché quelle del 28 e 29 maggio 2020, dalle quali consta l'attivazione da parte del prevenuto di un canale d'importazione dello stupefacente dalla Spagna. Siffatti esiti trovano conforto nelle dichiarazioni del collaboratore IO il quale, come ricordato dai giudici della cautela, ha riferito che il ricorrente, vicino al clan camorristico dei Cristiano, fin dal 2017 aveva acquistato insieme a SS ST e IN AR ingenti quantitativi di stupefacenti, poi ripartiti tra spacciatori di livello inferiore. 5.1 Ad esiti di inammissibilità deve pervenirsi anche in relazione al secondo motivo che censura la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari ex art. 274 lett. c) cod.proc.pen. nei confronti dell'indagato. Invero il Tribunale, pur dando atto dello stato di incensuratezza del ricorrente, ha rimarcato il prolungato ruolo di vertice ricoperto nell'associazione sub C), i perduranti legami con il reggente del clan VE, la ricerca di nuovi e proficui canali d'approvvigionamento emersa dalle intercettazioni della primavera del 2020, elementi attestanti una spiccata proclività delittuosa e una notevole intensità del dolo, atti a giustificare l'adozione del massimo presidio cautelare, in assenza di contrarie e pertinenti allegazioni difensive. 6. Alla luce delle considerazioni che precedono i ricorsi di IN AR e BE AN debbono essere rigettati con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese 9 Il Presidente processuali. I ricorsi di EN IO, VE AL e MB AN debbono essere, invece, dichiarati inammissibili con condanna dei proponenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi di IN AR e BE AN che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di EN IO, VE AL e MB AN che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. Esec. cod.proc.pen. Così deciso in Roma il 7 luglio 2023 Il Consigliere estensore