Articolo 10 della Legge 27 gennaio 1962, n. 7
Articolo 9
Versione
22 febbraio 1962
Art. 10.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 22 febbraio 1962