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Articolo 10 della Legge 27 gennaio 1962, n. 7
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Articolo 9
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Legge 27 gennaio 1962, n. 7
Articolo 10 della Legge 27 gennaio 1962, n. 7
Versione
22 febbraio 1962
Art. 10.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 22 febbraio 1962
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