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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 761 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 761/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 1, riunita in udienza il 17/02/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SOCCI ANGELO MATTEO, Presidente
VASATURO IMMACOLATAMA, AT
PICCIRILLI ED MA, Giudice
in data 17/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6937/2024 depositato il 11/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF903M201217 IRAP
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 792/2025 depositato il
18/02/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 14/10/2024 all'Agenzia delle Entrate - DP di Salerno, depositato in data 11/11/2024 ed iscritto al n. 6937/2024 del RGR, la soc. La Ricorrente_1 srl, come in atti rappresentata e difesa, impugnava l'avviso di accertamento n. TF903M201217-2024 per IRES/IRAP/IVA anno 2019, emesso sulla scorta dell'attività di indagine espletata dalla sezione di Polizia Giudiziaria della GdF presso il Tribunale di Nocera
Inferiore, da cui era emerso che la società non aveva contabilizzato costi per il personale per euro 18.284,04; inoltre dalle banche dati in uso all'AdE risultavano 4 C.U. trasmesse con l'indicazione dei redditi di lavoro dipendente erogati nell'anno 2019.
La mancata compilazione del prospetto A dell'ISA e l'indicazione di un costo non corrispondente a quello effettivamente sostenuto aveva determinato un punteggio di affidabilità pari a 9,52, non corretto;
infatti, inserendo il totale dei costi per lavoro dipendente nel Mod. ISA il punteggio si modificava in 8,31.
L'ufficio aveva ritenuto verosimile che, a fronte della mancata esposizione in bilancio e contabilizzazione del costo per il personale, la società avesse provveduto al pagamento delle retribuzioni utilizzando proventi in nero, e, verificata così la ricorrenza di presupposti gravi, precisi e concordanti, aveva determinato il reddito ed il Volume d'affari della società ai sensi degli artt. 39, co.1 lett. d del DPR 600/73 e 54 co. 2 del DPR 633/72.
Il punteggio di 8,31, infatti, secondo quanto stabilito dal Provvedimento del 30/4/2020 dell'AdE, non consentiva di beneficiare dell'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'art.39, comma 1, lettera d) del dpr 600/1973 ed all'art.54, comma 2, del dpr 633/1972.
L'Ufficio l'AdE, quindi, con l'atto suindicato aveva:
- accertato ai fini IRES, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera d), un maggior reddito di € 74.658,52;
- accertato ai fini IRAP un maggior valore della produzione netta di € 74.658,52, ai sensi degli artt. 5, 11 e art. 25 del D. Lgs 446/1997;
- recuperato ai fini IVA, ai sensi dell'art.54, comma 5, del D.P.R. 633/1972 l'imposta dovuta di € 2.986,34 sui maggiori ricavi accertati,
richiedendo il pagamento di complessivi 52.938,37 tra maggiori imposte, sanzioni ed interessi.
In particolare, l'Ufficio aveva applicato la percentuale di incidenza media dei costi di funzionamento sui ricavi
(calcolata al 92%), estrapolata da un campione di 70 società operanti nel medesimo settore nella provincia di Salerno, ai costi di funzionamento della Società (inclusi i maggiori costi del personale), determinando così
i maggiori ricavi non dichiarati e conseguentemente il maggior reddito di impresa, nonché la maggiore IVA dovuta.
La ricorrente chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato per i seguenti motivi:
1. carenza di motivazione per errata determinazione della percentuale di incidenza, che al limite sarebbe stata pari al 90,58% e non al 92%.
2. violazione del provvedimento del Direttore dell'AdE prot. n. 183037/2020 del 30/4/2020, richiamato nell'atto impositivo, per esclusione dai benefici premiali che invece per il 2019 dovevano essere riconosciuti anche ai contribuenti che presentavano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell'applicazione degli ISA per i periodi d'imposta 2018 e 2019.
La ricorrente evidenziava che, anche a voler considerare la rettifica del punteggio 2019 in 8,31, il punteggio
2018 era pari a 10, quindi la media semplice era pari a 9,155, con conseguente esclusione per il 2019 degli accertamenti basati su presunzioni di cui all'art.39, comma 1, lettera d) del dpr 600/73.
3. infondatezza della contestazione, secondo la quale da costi non registrati poteva desumersi l'esistenza di ricavi a nero, poichè la mancata registrazione del costo del personale aveva comportato il maggior pagamento di imposte per l'anno 2019,
con condanna alle spese di lite da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – DP di Salerno che controdeduceva a tutte le eccezioni di parte, ribadendo quanto esposto nella parte motiva dell'atto impositivo e rappresentando, in particolare, che:
- la ricorrente non giustificava il diverso valore della percentuale di incidenza dei costi sui ricavi;
- l'eccezione di illegittimo disconoscimento dei benefici premiali era infondata perché la ricorrente assumeva il punteggio ISA per il 2018 pari a 10, ma tale punteggio era stato ottenuto sulla base delle stesse carenze e difformità rilevate per l'anno 2019: infatti, anche dai dati esposti nel Mod. ISA per l'anno 2018 si evinceva che la società non aveva dipendenti (Quadro A) e pur tuttavia risultavano retribuzioni per lavoro dipendente per € 2.480,00 (Quadro F rigo 20). Inoltre, dalle CU inviate per lo stesso anno non risultava corrisposto alcun emolumento per lavoro dipendente.
L'Agenzia ne deduceva che anche il punteggio di affidabilità del 2018 era stato falsato.
Concludeva, chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che il ricorso è fondato, e pertanto va accolto.
Ciò in quanto è assolutamente fondata l'eccezione di illegittimità del disconoscimento del beneficio premiale di cui alla lettera d) del comma 11 dell'articolo 9-bis del DL 50/2017 ed al provvedimento del Direttore dell'AdE prot. n. 183037/2020, che ha individuato i livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta 2019 cui
é collegato il beneficio in questione.
Dall'ISA anno 2018 della ricorrente risulta un indice pari a 10 e la media semplice con l'indice 2019, anche rettificato, è superiore a 9: ne discende che l'Ufficio, in mancanza di un avviso di accertamento da cui risulti l'errata compilazione dell'ISA 2018 e la rettifica dell'indice di affidabilità del 2018, con conseguente, diverso, calcolo della media semplice degli indici 2018-2019, non poteva emettere nei confronti della società ricorrente un accertamento per il 2019 basato sulle presunzioni semplici di cui all'art. 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del dpr 600/1973, e all'art. 54, secondo comma, secondo periodo, del dpr 633/1972. L'atto impugnato, pertanto, va annullato.
Le affermazioni contenute nelle controdeduzioni, secondo le quali anche nel 2018 la compilazione dell'ISA sarebbe stata falsata non è sorretta da alcuna valida prova, bensì da mere illazioni, senza considerare che non è dato conoscere i costi del personale che si pretenderebbero non contabilizzati, mentre l'accertamento emesso per l'anno 2019 si fonda sull'attività espletata dalla sezione di Polizia Giudiziaria della GdF. Assorbita ogni altra eccezione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 4.000,00 oltre accessori come per legge e rimborso del c.u.t..
P.Q.M.
LA CORTE ACCOGLIE IL RICORSO E ANNULLA L' ATTO IMPUGNATO. CONDANNA LA RESISTENTE
AL PAGAMENTO DELLE SPESE CHE LIQUIDA IN EURO 4.000,00 OLTRE ACCESSORI E RIMBORSO
CONTRIBUTO UNIFICATO. SPESE DA DISTRARSI.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 1, riunita in udienza il 17/02/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SOCCI ANGELO MATTEO, Presidente
VASATURO IMMACOLATAMA, AT
PICCIRILLI ED MA, Giudice
in data 17/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6937/2024 depositato il 11/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF903M201217 IRAP
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 792/2025 depositato il
18/02/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 14/10/2024 all'Agenzia delle Entrate - DP di Salerno, depositato in data 11/11/2024 ed iscritto al n. 6937/2024 del RGR, la soc. La Ricorrente_1 srl, come in atti rappresentata e difesa, impugnava l'avviso di accertamento n. TF903M201217-2024 per IRES/IRAP/IVA anno 2019, emesso sulla scorta dell'attività di indagine espletata dalla sezione di Polizia Giudiziaria della GdF presso il Tribunale di Nocera
Inferiore, da cui era emerso che la società non aveva contabilizzato costi per il personale per euro 18.284,04; inoltre dalle banche dati in uso all'AdE risultavano 4 C.U. trasmesse con l'indicazione dei redditi di lavoro dipendente erogati nell'anno 2019.
La mancata compilazione del prospetto A dell'ISA e l'indicazione di un costo non corrispondente a quello effettivamente sostenuto aveva determinato un punteggio di affidabilità pari a 9,52, non corretto;
infatti, inserendo il totale dei costi per lavoro dipendente nel Mod. ISA il punteggio si modificava in 8,31.
L'ufficio aveva ritenuto verosimile che, a fronte della mancata esposizione in bilancio e contabilizzazione del costo per il personale, la società avesse provveduto al pagamento delle retribuzioni utilizzando proventi in nero, e, verificata così la ricorrenza di presupposti gravi, precisi e concordanti, aveva determinato il reddito ed il Volume d'affari della società ai sensi degli artt. 39, co.1 lett. d del DPR 600/73 e 54 co. 2 del DPR 633/72.
Il punteggio di 8,31, infatti, secondo quanto stabilito dal Provvedimento del 30/4/2020 dell'AdE, non consentiva di beneficiare dell'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'art.39, comma 1, lettera d) del dpr 600/1973 ed all'art.54, comma 2, del dpr 633/1972.
L'Ufficio l'AdE, quindi, con l'atto suindicato aveva:
- accertato ai fini IRES, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera d), un maggior reddito di € 74.658,52;
- accertato ai fini IRAP un maggior valore della produzione netta di € 74.658,52, ai sensi degli artt. 5, 11 e art. 25 del D. Lgs 446/1997;
- recuperato ai fini IVA, ai sensi dell'art.54, comma 5, del D.P.R. 633/1972 l'imposta dovuta di € 2.986,34 sui maggiori ricavi accertati,
richiedendo il pagamento di complessivi 52.938,37 tra maggiori imposte, sanzioni ed interessi.
In particolare, l'Ufficio aveva applicato la percentuale di incidenza media dei costi di funzionamento sui ricavi
(calcolata al 92%), estrapolata da un campione di 70 società operanti nel medesimo settore nella provincia di Salerno, ai costi di funzionamento della Società (inclusi i maggiori costi del personale), determinando così
i maggiori ricavi non dichiarati e conseguentemente il maggior reddito di impresa, nonché la maggiore IVA dovuta.
La ricorrente chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato per i seguenti motivi:
1. carenza di motivazione per errata determinazione della percentuale di incidenza, che al limite sarebbe stata pari al 90,58% e non al 92%.
2. violazione del provvedimento del Direttore dell'AdE prot. n. 183037/2020 del 30/4/2020, richiamato nell'atto impositivo, per esclusione dai benefici premiali che invece per il 2019 dovevano essere riconosciuti anche ai contribuenti che presentavano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell'applicazione degli ISA per i periodi d'imposta 2018 e 2019.
La ricorrente evidenziava che, anche a voler considerare la rettifica del punteggio 2019 in 8,31, il punteggio
2018 era pari a 10, quindi la media semplice era pari a 9,155, con conseguente esclusione per il 2019 degli accertamenti basati su presunzioni di cui all'art.39, comma 1, lettera d) del dpr 600/73.
3. infondatezza della contestazione, secondo la quale da costi non registrati poteva desumersi l'esistenza di ricavi a nero, poichè la mancata registrazione del costo del personale aveva comportato il maggior pagamento di imposte per l'anno 2019,
con condanna alle spese di lite da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – DP di Salerno che controdeduceva a tutte le eccezioni di parte, ribadendo quanto esposto nella parte motiva dell'atto impositivo e rappresentando, in particolare, che:
- la ricorrente non giustificava il diverso valore della percentuale di incidenza dei costi sui ricavi;
- l'eccezione di illegittimo disconoscimento dei benefici premiali era infondata perché la ricorrente assumeva il punteggio ISA per il 2018 pari a 10, ma tale punteggio era stato ottenuto sulla base delle stesse carenze e difformità rilevate per l'anno 2019: infatti, anche dai dati esposti nel Mod. ISA per l'anno 2018 si evinceva che la società non aveva dipendenti (Quadro A) e pur tuttavia risultavano retribuzioni per lavoro dipendente per € 2.480,00 (Quadro F rigo 20). Inoltre, dalle CU inviate per lo stesso anno non risultava corrisposto alcun emolumento per lavoro dipendente.
L'Agenzia ne deduceva che anche il punteggio di affidabilità del 2018 era stato falsato.
Concludeva, chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che il ricorso è fondato, e pertanto va accolto.
Ciò in quanto è assolutamente fondata l'eccezione di illegittimità del disconoscimento del beneficio premiale di cui alla lettera d) del comma 11 dell'articolo 9-bis del DL 50/2017 ed al provvedimento del Direttore dell'AdE prot. n. 183037/2020, che ha individuato i livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta 2019 cui
é collegato il beneficio in questione.
Dall'ISA anno 2018 della ricorrente risulta un indice pari a 10 e la media semplice con l'indice 2019, anche rettificato, è superiore a 9: ne discende che l'Ufficio, in mancanza di un avviso di accertamento da cui risulti l'errata compilazione dell'ISA 2018 e la rettifica dell'indice di affidabilità del 2018, con conseguente, diverso, calcolo della media semplice degli indici 2018-2019, non poteva emettere nei confronti della società ricorrente un accertamento per il 2019 basato sulle presunzioni semplici di cui all'art. 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del dpr 600/1973, e all'art. 54, secondo comma, secondo periodo, del dpr 633/1972. L'atto impugnato, pertanto, va annullato.
Le affermazioni contenute nelle controdeduzioni, secondo le quali anche nel 2018 la compilazione dell'ISA sarebbe stata falsata non è sorretta da alcuna valida prova, bensì da mere illazioni, senza considerare che non è dato conoscere i costi del personale che si pretenderebbero non contabilizzati, mentre l'accertamento emesso per l'anno 2019 si fonda sull'attività espletata dalla sezione di Polizia Giudiziaria della GdF. Assorbita ogni altra eccezione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 4.000,00 oltre accessori come per legge e rimborso del c.u.t..
P.Q.M.
LA CORTE ACCOGLIE IL RICORSO E ANNULLA L' ATTO IMPUGNATO. CONDANNA LA RESISTENTE
AL PAGAMENTO DELLE SPESE CHE LIQUIDA IN EURO 4.000,00 OLTRE ACCESSORI E RIMBORSO
CONTRIBUTO UNIFICATO. SPESE DA DISTRARSI.