CASS
Sentenza 10 marzo 2023
Sentenza 10 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/03/2023, n. 10145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10145 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto dal: PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Napoli nei confronti di: DE CA AR nato a [...] il [...] UN AL nato a [...] il [...] NE ST nato a [...] il [...] D'OR AN nato a [...] il [...] AR VA nato a [...] il [...] CA IO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 22/06/2022 del TRIBUNALE di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;
lette/sentite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 10145 Anno 2023 Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: BRUNO MARIAROSARIA Data Udienza: 10/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 2/8/2019, il Tribunale di Napoli rigettava l'istanza con la quale RI DE RO, LI NO, TO NE, NI D'NO, LV BA e NA CA chiedevano la sospensione e la revoca dell'ingiunzione a demolire emessa dalla locale Procura della Repubblica in forza di una sentenza di condanna pronunciata il 24/11/2000 (irr.. 24/12/2001) a carico di AV AN, dante causa degli istanti;
a giudizio del Tribunale, il condono rilasciato sugli immobili (sei unità immobiliari che facevano parte di un unico complesso di proprietà di AV AN) risultava illegittimo, in quanto fondato su una falsa dichiarazione di ultimazione dei lavori, essendone risultati alcuni successivi alla data del 31/12/1993, ultimo termine utile per accedere alla misura di cui alla I. n. 724 del 1994. Tali ulteriori opere, inoltre, non erano state rimosse, sì che i provvedimenti amministrativi rilasciati non costituivano ostacolo alla demolizione dei beni. Avverso tale provvedimento proponevano ricorso per cassazione gli interessati. La Corte di Cassazione, Sezione Terza, con sentenza n. 13622/20, annullava il provvedimento impugnato, osservando che il concetto di ultimazione delle opere deve essere tratto dall'art. 31, comma 2, I. n. 47 del 1985, espressamente richiamato nell'art. 39, I. n. 724 del 1994 in ragione del rinvio ai capi IV e V della stessa legge n. 47, che il medesimo articolo 31 contengono. Con riferimento alla sanatoria delle opere abusive, la norma in esame stabilisce che si intendono ultimati gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura, ovvero, quanto alle opere interne agli edifici già esistenti e a quelle non destinate alla residenza, quando esse siano state completate funzionalmente. A norma dell'art. 35, comma 13, I. n. 47 del 1985, peraltro, "Decorsi centoventi giorni dalla presentazione della domanda e, comunque, dopo il versamento della seconda rata dell'oblazione, il presentatore dell'istanza di concessione o autorizzazione in sanatoria può completare sotto la propria responsabilità le opere di cui all'articolo 31 non comprese tra quelle indicate dall'articolo 33. A tal fine l'interessato notifica al Comune il proprio intendimento, allegando perizia giurata ovvero documentazione avente data certa in ordine allo stato dei lavori abusivi, ed inizia i lavori non prima di trenta giorni dalla data della notificazione. L'avvenuto versamento della prima e della seconda rata, seguito da garanzia fideiussoria per il residuo, abilita gli istituti di credito a concedere mutui fondiari ed edilizi. I lavori per il completamento delle opere di cui all'articolo 32 possono essere eseguiti solo dopo che siano stati espressi i pareri delle competenti amministrazioni. I lavori per il completamento delle opere di cui al quarto comma dell'articolo 32 possono essere eseguiti solo dopo che sia stata dichiarata la disponibilità dell'ente proprietario a concedere l'uso del Suolo". La Corte di Cassazione ha quindi ritenuto, con riferimento al caso in esame, che l'ordinanza impugnata "negando la legittimità del condono ex lege n. 724 del 1994 sul solo presupposto della (pacifica) esecuzione di lavori anche oltre la data del 31/12/1993 - non ha compiuto un'adeguata valutazione delle opere', omettendo di verificare se le stesse potessero comunque ritenersi tempestivamente ultimate, nei rigorosi termini di cui all'art. 31 cit., o se potessero comunque rientrare nella previsione dell'art. 35 della stessa I. n. 47 del 1985"; ha ancora rilevato il mancato compiuto esame della documentazione prodotta dai ricorrenti in sede esecutiva, con particolare riguardo alla eventuale demolizione degli abusi, che si assumeva nelle more intervenuta. 2. Il Tribunale di Napoli, decidendo in sede di rinvio, con provvedimento del 22/6/2022, ha revocato l'ordine di demolizione emesso dal P.M. presso il Tribunale di Napoli. Nel provvedimento da ultimo citato il Tribunale ha osservato che, successivamente al 31/12/1993, non erano state realizzate opere di carattere strutturale, tali da incidere in maniera significativa sugli immobili per i quali era intervenuta concessione in sanatoria. Pur rilevando che nel periodo di tempo tra la presentazione della domanda di condono e quello dell'adozione del provvedimento di risposta da parte dell'amministrazione c:omunale le parti avevano realizzato altri interventi abusivi, ha ritenuto che tali opere, per le loro caratteristiche, non avrebbero potuto incidere sul provvedimento favorevole, non alterando in alcun modo il manufatto originario. In relazione, poi, agli unici interventi che avevano comportato un aumento della volumetria, realizzati da CA NA e BA LV, il Comune di Pozzuoli, c.on provvedimento del 6/12/2016, preso atto dell'avvenuto ripristino dello stato dei luoghi, aveva revocato l'ingiunzione al ripristino precedentemente adottata. Il Giudice ha quindi ritenuto che, in presenza di un valido e legittimo provvedimento di condono delle opere abusive, l'ingiunzione a demolire dovesse essere revocata, poiché si poneva in insanabile contrasto con l'autorizzazione in sanatoria rilasciata dal Comune. 3. Avverso il provvedimento emesso dal Tribunale di Napoli in sede di rinvio, ha proposto ricorso per cassazione il P.M. presso la Procura di Napoli, lamentando vizio di motivazione e violazione di legge. 3 Il giudice, lamenta l'esponente, non ha verificato la legittimità delle autorizzazioni in sanatoria rilasciate dal Comune di Pozzuoli, trascurando considerare la natura unitaria del complesso immobiliare oggetto dell'ordine di demolizione. Nel caso di specie, rappresenta, il diritto di proprietà in capo all'esecutata; all'atto della realizzazione delle opere abusive e della richiesta di condono, era unico ed indiviso, e la proposizione di plurime istanze di condono da parte di soggetti non legittimati, figli e nuora dell'esecutata - che, agli atti del Comune dì Pozzuoli, prot. n. 2093 del 03/02/2015, in allegato 2, risultavano meri "delegati alla richiesta" - ha integrato la violazione di legge per elusione del limite volumetrico stabilito. Invero, l'immobile, nella sua interezza, risulta essere superiore a 5000 mc ed anche le singole unità abitative non rispettano il limite di 750 mc (come pacificamente accertato nella relazione tecnica disposta dall'ufficio di Procura, in allegato 3 al ricorso, già offerta al giudice dell'esecuzione). Aggiunge come il Tribunale di Napoli, Sez. Terza (con diverso incidente di esecuzione promosso nell'ambito della medesima procedura, R.E.S.A., S.I.G.E. 2020/753) abbia già affrontato la specifica questione, pervenendo alla conclusione dell'illegittimità delle concessioni in sanatoria, sulla scorta delle risultanze della consulenza disposta dal P.M., attestante il mancato rispetto della volumetria consentita. 4. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Il difensore dei resistenti ha presentato memoria difensiva nella quale richiede che il ricorso del P.M. sia dichiarato inammissibile. Il P.M., all'esito dell'annullamento da parte della Corte di Cassazione dell'ordinanza di rigetto dell'incidente di esecuzione emessa dalla I sezione del Tribunale di Napoli, si legge nella memoria, si è limitato a prospettare l'esistenza di una relazione tecnica nell'ambito di altra procedura, dalla quale sarebbe risultata la non conformità delle volumetrie ai limiti previsti dalla L. 725/94. La procedura in questione, tuttavia, attiene ad immobile diverso da quello riguardante gli odierni interessati, procedura alla quale gli stessi evidentemente non hanno partecipato. Diversamente da quanto affermato dal Pubblico Ministero, dalla lettura delle concessioni rilasciate risultava per tabulas la conformità delle volumetrie assentite a quelle indicate dalla legge. Sotto questo profilo è evidentemente inammissibile la produzione fatta dal Pubblico Ministero, unitamente al ricorso, di un atto non contenuto nel fascicolo della procedura e, quindi, sopravvenuto alla decisione che si impugna. 4 Tale carenza istruttoria, non può certo essere superata attraverso lo strumento del ricorso per cassazione, che, come è noto non consente la rivalutazione di aspetti di merito o la produzione di nuove prove. Pertanto, sarebbe del tutto illegittima la tardiva produzione documentale allegata al ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei termini di seguito indicati. In punto di fatto, risulta dal provvedimento impugnato, dal ricorso e dai suoi allegati, che sono state presentate, successivamente alla realizzazione da parte di AV AN, proprietaria di una costruzione unitaria, condannata per la realizzazione di tale abuso, numero sei istanze di condono, tutte provenienti da familiari della AV, riguardanti altrettanti immobili in cui era stata suddivisa l'unità originaria. Il Comune di Pozzuoli ha rilasciato autorizzazioni in sanatoria riguardanti ciascuna delle unità immobiliari. Come rilevato dalla Procura nel ricorso, il giudice, nel verificare la legittimità del condono, ai fini della decisione sulla istanza di revoca dell'ordine di demolizione, ha valutato esclusivamente l'aspetto riguardante la cronologia degli interventi sulle unità immobiliari, trascurando di considerare il profilo riguardante la volumetria delle singolae unità e l'eventuale operazione di frazionamento illecito dell'originario complesso unitario. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, non è ammissibile il condono edilizio di una costruzione quando la richiesta di sanatoria sia presentata frazionando l'unità immobiliare in plurimi interventi edilizi, in quanto è illecito l'espediente di denunciare fittiziamente la realizzazione di plurime opere non collegate tra loro, quando, invece, le stesse risultano finalizzate alla realizzazione di un unico manufatto e sono ad esso funzionali, sì da costituire una costruzione unica (Sez. 3, n. 20420 del 08/04/2015, Esposito, Rv. 263639 - 01; si veda anche Sez. 3, n. 44596 del 20/05/2016, Boccia, Rv. 269280 - 01, per cui in materia di condono edilizio disciplinato dalla legge 24 novembre 1994, n. 724, ai fini della individuazione dei limiti stabiliti per la concedibilità della sanatoria, ogni edificio va inteso quale complesso unitario qualora faccia capo ad un unico soggetto legittimato alla proposizione della domanda di condono), con la conseguenza che le eventuali singole istanze presentate in relazione ai separati immobili che compongono un edificio concepito unitariamente, devono riferirsi ad un'unica concessione in sanatoria onde evitare l'elusione del limite legale di volumetria consentita). 5 Il medesimo orientamento è confermato dal Consiglio di Stato (cfr. sentenza n.933/2021), il quale ha più volte ribadito che il limite di 750 mc. previsto dalla legge per le nuove costruzioni non può essere eluso attraverso la ripartizione delle stesse in tante autonome unità. Nel caso in esame è mancata ogni valutazione sul superamento del limite volumetrico ammesso dalla legge sia in relazione all'intero complesso immobiliare, il quale originariamente faceva capo ad un unico soggetto, sia in relazione alle singole unità immobiliari onde verificare la legittimità dei titoli in sanatoria. Occorre rammentare come, ai sensi dell'art. 39, comma 1, prima parte, in particolare, le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente modificate da tale articolo, si applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 dicembre 1993, e che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria ovvero, indipendentemente dalla volumetria iniziale, un ampliamento superiore a 750 metri cubi. Le suddette disposizioni trovano altresì applicazione alle opere abusive realizzate nel termine di cui sopra relative a nuove costruzioni non superiori ai 750 metri cubi per singola richiesta di concessione edilizia in sanatoria. E' quindi dirimente una verifica, da attuarsi anche a mezzo di un ausiliario tecnico, che abbracci non solo l'epoca degli interventi edilizi, ma anche la loro consistenza volumetrica, aspetto del tutto negletto nella motivazione della ordinanza. 2. Sulla base di quanto precede l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli. Così deciso il 10 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il P esidente
lette/sentite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 10145 Anno 2023 Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: BRUNO MARIAROSARIA Data Udienza: 10/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 2/8/2019, il Tribunale di Napoli rigettava l'istanza con la quale RI DE RO, LI NO, TO NE, NI D'NO, LV BA e NA CA chiedevano la sospensione e la revoca dell'ingiunzione a demolire emessa dalla locale Procura della Repubblica in forza di una sentenza di condanna pronunciata il 24/11/2000 (irr.. 24/12/2001) a carico di AV AN, dante causa degli istanti;
a giudizio del Tribunale, il condono rilasciato sugli immobili (sei unità immobiliari che facevano parte di un unico complesso di proprietà di AV AN) risultava illegittimo, in quanto fondato su una falsa dichiarazione di ultimazione dei lavori, essendone risultati alcuni successivi alla data del 31/12/1993, ultimo termine utile per accedere alla misura di cui alla I. n. 724 del 1994. Tali ulteriori opere, inoltre, non erano state rimosse, sì che i provvedimenti amministrativi rilasciati non costituivano ostacolo alla demolizione dei beni. Avverso tale provvedimento proponevano ricorso per cassazione gli interessati. La Corte di Cassazione, Sezione Terza, con sentenza n. 13622/20, annullava il provvedimento impugnato, osservando che il concetto di ultimazione delle opere deve essere tratto dall'art. 31, comma 2, I. n. 47 del 1985, espressamente richiamato nell'art. 39, I. n. 724 del 1994 in ragione del rinvio ai capi IV e V della stessa legge n. 47, che il medesimo articolo 31 contengono. Con riferimento alla sanatoria delle opere abusive, la norma in esame stabilisce che si intendono ultimati gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura, ovvero, quanto alle opere interne agli edifici già esistenti e a quelle non destinate alla residenza, quando esse siano state completate funzionalmente. A norma dell'art. 35, comma 13, I. n. 47 del 1985, peraltro, "Decorsi centoventi giorni dalla presentazione della domanda e, comunque, dopo il versamento della seconda rata dell'oblazione, il presentatore dell'istanza di concessione o autorizzazione in sanatoria può completare sotto la propria responsabilità le opere di cui all'articolo 31 non comprese tra quelle indicate dall'articolo 33. A tal fine l'interessato notifica al Comune il proprio intendimento, allegando perizia giurata ovvero documentazione avente data certa in ordine allo stato dei lavori abusivi, ed inizia i lavori non prima di trenta giorni dalla data della notificazione. L'avvenuto versamento della prima e della seconda rata, seguito da garanzia fideiussoria per il residuo, abilita gli istituti di credito a concedere mutui fondiari ed edilizi. I lavori per il completamento delle opere di cui all'articolo 32 possono essere eseguiti solo dopo che siano stati espressi i pareri delle competenti amministrazioni. I lavori per il completamento delle opere di cui al quarto comma dell'articolo 32 possono essere eseguiti solo dopo che sia stata dichiarata la disponibilità dell'ente proprietario a concedere l'uso del Suolo". La Corte di Cassazione ha quindi ritenuto, con riferimento al caso in esame, che l'ordinanza impugnata "negando la legittimità del condono ex lege n. 724 del 1994 sul solo presupposto della (pacifica) esecuzione di lavori anche oltre la data del 31/12/1993 - non ha compiuto un'adeguata valutazione delle opere', omettendo di verificare se le stesse potessero comunque ritenersi tempestivamente ultimate, nei rigorosi termini di cui all'art. 31 cit., o se potessero comunque rientrare nella previsione dell'art. 35 della stessa I. n. 47 del 1985"; ha ancora rilevato il mancato compiuto esame della documentazione prodotta dai ricorrenti in sede esecutiva, con particolare riguardo alla eventuale demolizione degli abusi, che si assumeva nelle more intervenuta. 2. Il Tribunale di Napoli, decidendo in sede di rinvio, con provvedimento del 22/6/2022, ha revocato l'ordine di demolizione emesso dal P.M. presso il Tribunale di Napoli. Nel provvedimento da ultimo citato il Tribunale ha osservato che, successivamente al 31/12/1993, non erano state realizzate opere di carattere strutturale, tali da incidere in maniera significativa sugli immobili per i quali era intervenuta concessione in sanatoria. Pur rilevando che nel periodo di tempo tra la presentazione della domanda di condono e quello dell'adozione del provvedimento di risposta da parte dell'amministrazione c:omunale le parti avevano realizzato altri interventi abusivi, ha ritenuto che tali opere, per le loro caratteristiche, non avrebbero potuto incidere sul provvedimento favorevole, non alterando in alcun modo il manufatto originario. In relazione, poi, agli unici interventi che avevano comportato un aumento della volumetria, realizzati da CA NA e BA LV, il Comune di Pozzuoli, c.on provvedimento del 6/12/2016, preso atto dell'avvenuto ripristino dello stato dei luoghi, aveva revocato l'ingiunzione al ripristino precedentemente adottata. Il Giudice ha quindi ritenuto che, in presenza di un valido e legittimo provvedimento di condono delle opere abusive, l'ingiunzione a demolire dovesse essere revocata, poiché si poneva in insanabile contrasto con l'autorizzazione in sanatoria rilasciata dal Comune. 3. Avverso il provvedimento emesso dal Tribunale di Napoli in sede di rinvio, ha proposto ricorso per cassazione il P.M. presso la Procura di Napoli, lamentando vizio di motivazione e violazione di legge. 3 Il giudice, lamenta l'esponente, non ha verificato la legittimità delle autorizzazioni in sanatoria rilasciate dal Comune di Pozzuoli, trascurando considerare la natura unitaria del complesso immobiliare oggetto dell'ordine di demolizione. Nel caso di specie, rappresenta, il diritto di proprietà in capo all'esecutata; all'atto della realizzazione delle opere abusive e della richiesta di condono, era unico ed indiviso, e la proposizione di plurime istanze di condono da parte di soggetti non legittimati, figli e nuora dell'esecutata - che, agli atti del Comune dì Pozzuoli, prot. n. 2093 del 03/02/2015, in allegato 2, risultavano meri "delegati alla richiesta" - ha integrato la violazione di legge per elusione del limite volumetrico stabilito. Invero, l'immobile, nella sua interezza, risulta essere superiore a 5000 mc ed anche le singole unità abitative non rispettano il limite di 750 mc (come pacificamente accertato nella relazione tecnica disposta dall'ufficio di Procura, in allegato 3 al ricorso, già offerta al giudice dell'esecuzione). Aggiunge come il Tribunale di Napoli, Sez. Terza (con diverso incidente di esecuzione promosso nell'ambito della medesima procedura, R.E.S.A., S.I.G.E. 2020/753) abbia già affrontato la specifica questione, pervenendo alla conclusione dell'illegittimità delle concessioni in sanatoria, sulla scorta delle risultanze della consulenza disposta dal P.M., attestante il mancato rispetto della volumetria consentita. 4. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Il difensore dei resistenti ha presentato memoria difensiva nella quale richiede che il ricorso del P.M. sia dichiarato inammissibile. Il P.M., all'esito dell'annullamento da parte della Corte di Cassazione dell'ordinanza di rigetto dell'incidente di esecuzione emessa dalla I sezione del Tribunale di Napoli, si legge nella memoria, si è limitato a prospettare l'esistenza di una relazione tecnica nell'ambito di altra procedura, dalla quale sarebbe risultata la non conformità delle volumetrie ai limiti previsti dalla L. 725/94. La procedura in questione, tuttavia, attiene ad immobile diverso da quello riguardante gli odierni interessati, procedura alla quale gli stessi evidentemente non hanno partecipato. Diversamente da quanto affermato dal Pubblico Ministero, dalla lettura delle concessioni rilasciate risultava per tabulas la conformità delle volumetrie assentite a quelle indicate dalla legge. Sotto questo profilo è evidentemente inammissibile la produzione fatta dal Pubblico Ministero, unitamente al ricorso, di un atto non contenuto nel fascicolo della procedura e, quindi, sopravvenuto alla decisione che si impugna. 4 Tale carenza istruttoria, non può certo essere superata attraverso lo strumento del ricorso per cassazione, che, come è noto non consente la rivalutazione di aspetti di merito o la produzione di nuove prove. Pertanto, sarebbe del tutto illegittima la tardiva produzione documentale allegata al ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei termini di seguito indicati. In punto di fatto, risulta dal provvedimento impugnato, dal ricorso e dai suoi allegati, che sono state presentate, successivamente alla realizzazione da parte di AV AN, proprietaria di una costruzione unitaria, condannata per la realizzazione di tale abuso, numero sei istanze di condono, tutte provenienti da familiari della AV, riguardanti altrettanti immobili in cui era stata suddivisa l'unità originaria. Il Comune di Pozzuoli ha rilasciato autorizzazioni in sanatoria riguardanti ciascuna delle unità immobiliari. Come rilevato dalla Procura nel ricorso, il giudice, nel verificare la legittimità del condono, ai fini della decisione sulla istanza di revoca dell'ordine di demolizione, ha valutato esclusivamente l'aspetto riguardante la cronologia degli interventi sulle unità immobiliari, trascurando di considerare il profilo riguardante la volumetria delle singolae unità e l'eventuale operazione di frazionamento illecito dell'originario complesso unitario. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, non è ammissibile il condono edilizio di una costruzione quando la richiesta di sanatoria sia presentata frazionando l'unità immobiliare in plurimi interventi edilizi, in quanto è illecito l'espediente di denunciare fittiziamente la realizzazione di plurime opere non collegate tra loro, quando, invece, le stesse risultano finalizzate alla realizzazione di un unico manufatto e sono ad esso funzionali, sì da costituire una costruzione unica (Sez. 3, n. 20420 del 08/04/2015, Esposito, Rv. 263639 - 01; si veda anche Sez. 3, n. 44596 del 20/05/2016, Boccia, Rv. 269280 - 01, per cui in materia di condono edilizio disciplinato dalla legge 24 novembre 1994, n. 724, ai fini della individuazione dei limiti stabiliti per la concedibilità della sanatoria, ogni edificio va inteso quale complesso unitario qualora faccia capo ad un unico soggetto legittimato alla proposizione della domanda di condono), con la conseguenza che le eventuali singole istanze presentate in relazione ai separati immobili che compongono un edificio concepito unitariamente, devono riferirsi ad un'unica concessione in sanatoria onde evitare l'elusione del limite legale di volumetria consentita). 5 Il medesimo orientamento è confermato dal Consiglio di Stato (cfr. sentenza n.933/2021), il quale ha più volte ribadito che il limite di 750 mc. previsto dalla legge per le nuove costruzioni non può essere eluso attraverso la ripartizione delle stesse in tante autonome unità. Nel caso in esame è mancata ogni valutazione sul superamento del limite volumetrico ammesso dalla legge sia in relazione all'intero complesso immobiliare, il quale originariamente faceva capo ad un unico soggetto, sia in relazione alle singole unità immobiliari onde verificare la legittimità dei titoli in sanatoria. Occorre rammentare come, ai sensi dell'art. 39, comma 1, prima parte, in particolare, le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente modificate da tale articolo, si applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 dicembre 1993, e che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria ovvero, indipendentemente dalla volumetria iniziale, un ampliamento superiore a 750 metri cubi. Le suddette disposizioni trovano altresì applicazione alle opere abusive realizzate nel termine di cui sopra relative a nuove costruzioni non superiori ai 750 metri cubi per singola richiesta di concessione edilizia in sanatoria. E' quindi dirimente una verifica, da attuarsi anche a mezzo di un ausiliario tecnico, che abbracci non solo l'epoca degli interventi edilizi, ma anche la loro consistenza volumetrica, aspetto del tutto negletto nella motivazione della ordinanza. 2. Sulla base di quanto precede l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli. Così deciso il 10 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il P esidente