Sentenza 15 dicembre 2020
Massime • 1
In tema di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello proposto dall'ente che non abbia appellato la sentenza di primo grado, in quanto la regola sulla estensione delle impugnazioni di cui all'art. 72, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, implica l'estensione all'ente non appellante degli effetti favorevoli derivanti dall'eventuale accoglimento dell'appello dell'imputato del reato presupposto, ma non gli riconosce un autonomo diritto al ricorso per cassazione nell'ipotesi di mancato accoglimento dell'appello dell'imputato.
Commentario • 1
- 1. Ricorso per cassazione - Ente non appellanteFrancesco · https://www.osservatorio-231.it/ · 12 aprile 2021
La Corte di Cassazione penale, sez. IV, con sentenza del 15.12.2020, depositata in data 29.03.2021, n. 11688 si è pronunciata in relazione al ricorso per Cassazione depositato da un ente che tuttavia non aveva presentato appello. L'ente ricorrente era stato condannato in primo grado a seguito della commissione del reato di lesioni personali colpose contestato la legale rappresentante di una società per l'illecito di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 25-septies. La vicenda oggetto del giudizio, per come ricostruita nei gradi di merito, attiene all'infortunio occorso ad una persona che si trovava all'interno dell'officina di una società ove era giunta per far riparare un proprio camion. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/12/2020, n. 11688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11688 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2020 |
Testo completo
11688-21 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: FAUSTO IZZO Sent. n. sez. 1183/2020 - Presidente - UP 15/12/2020- SALVATORE DOVERE Relatore R.G.N. 35448/2019 MARIAROSARIA BRUNO DANIELE CENCI GIUSEPPE PAVICH ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: LL IO nato a [...] il [...] DIESEL CAR SRL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO D.LGS. 231/01 avverso la sentenza del 05/03/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SALVATORE DOVERE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA GIUSEPPINA FODARONI che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha parzialmente riformato quella emessa dal Tribunale di Modena nei confronti di RE DI, IT DI e la Centro Diesel Car s.r.l., giudicati, i primi due, responsabili del reato di lesioni personali colpose in danno di Pothpitiyage Don NI Chandana e la terza dell'illecito di cui all'art. 25-septies d.lgs. n. 231/2001, e pertanto condannati alle pene per ciascuno ritenute eque. Il giudice di secondo grado, infatti, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del IT per morte del medesimo e confermato nel resto la decisione impugnata. La vicenda oggetto del giudizio, per come ricostruita nei gradi di merito, attiene all'infortunio occorso il 19.9.2011 al Pothpitiyage nel mentre si trovava all'interno della officina della Centro Diesel Car s.r.l., ove era giunto per far riparare un proprio camion. Durante le operazioni di riparazione egli era stato colpito dalla cabina dell'automezzo che era stata sollevata con modalità non conformi a quanto previsto dal manuale operativo del produttore del mezzo, riportando le menzionate lesioni. Al RE, legale rappresentante della Centro Diesel Car s.r.l. era stato ascritto di non aver eseguito la valutazione dei rischi connessi alle operazioni lavorative consistenti nella riparazione della pompa idraulica di sollevamento della cabina dei camion e di non aver emanato disposizioni circa gli obblighi degli operai di attenersi ai manuali operativi delle macchine oggetto di intervento;
ed ancora, di aver omesso di vietare l'accesso di terzi all'officina e di aver omesso di somministrare la necessaria formazione all'operaio IN TO. Al IT, soggetto preposto, era stato rimproverato di aver disposto che la riparazione avvenisse con modalità difformi da quanto previsto dal manuale operativo e di aver permesso la presenza del cliente nell'area delle operazioni. Alla società veniva ascritto l'illecito di cui all'art. 25-septies perché dal reato presupposto essa aveva tratto vantaggio, consistito nel risparmio del denaro necessario allo svolgimento dell'attività di formazione e alla esecuzione della valutazione dei rischi.
2. Ha proposto ricorso per cassazione RE DI a mezzo del difensore avv. Lorenzo Muracchini deducendo con unitario motivo il vizio della motivazione. Lamenta che non sia stato considerato quanto dedotto con l'appello, ovvero che il giorno del sinistro il RE era assente e aveva delegato le funzioni di supervisione al IT;
che il RE aveva adottato tutti i presidi di sicurezza;
che non sia stato motivato in ordine alla ricorrenza nella specie del caso fortuito;
che non sia stato riconosciuto il carattere abnorme della condotta della persona H offesa;
che non siano state indicate le misure che l'imputato avrebbe dovuto adottare per evitare il sinistro;
che non sia stata adeguatamente motivato il giudizio sulla discrasia rilevabile tra le prime dichiarazioni della persona offesa e del TO e quelle rese in dibattimento.
3. A mezzo del difensore di fiducia, avv. Alessandro Zeppelli, ha proposto ricorso per cassazione la Centro Diesel Car s.r.l., lamentando con unitario motivo il vizio della motivazione, che viene così specificato: - la Corte di appello ha attribuito attendibilità alla persona offesa senza considerare che l'operatore che aveva tradotto quanto da questa detto poteva non essere infallibile e quindi poteva essere incorso in errore di interpretazione dell'altrui pensiero;
- è stata ritenuta l'attendibilità della persona offesa in ragione delle gravità delle lesioni e della vicinanza delle prime dichiarazioni al momento dell'incidente come se tali elementi fossero in grado di escludere l'approntamento di una verità di comodo;
si è attribuita maggiore attendibilità alla prima versione del teste TO perché la seconda poteva essere animata dall'intento di aiutare in ambito processuale il proprio datore di lavoro, come se i rapporti tra i due non fossero identici nei due momenti;
si è ritenuta la rilevanza causale della omessa formazione e della mancata osservanza del manuale operativo senza considerare che anche l'eventuale formazione avrebbe avuto contenuto necessariamente generico e quindi non avrebbe evitato l'evento; - è contraddittoria la negazione del dato storico della mancanza di scotimento della cabina da parte della persona offesa;
- è illogico ritenere connessa la imprudenza del TO consistita nel non assicurare solidamente la cabina del camion all'aver permesso la presenza della persona offesa nell'area delle operazioni e alla manovra imprudente di quest'ultima; - illogico è anche ritenere che la circostanza che il IT avesse invitato più volte la persona offesa ad allontanarsi dall'area riservata ai dipendenti della Diesel Car s.r.l. fosse indice di una irregolare prassi consolidata;
- illogico è ritenere sussistente il vantaggio dell'ente, posto che la semplice consultazione del manuale di officina da parte del TO sarebbe stata sufficiente ad evitare l'evento. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso del RE è inammissibile. Esso consiste nella mera riproposizione dei rilievi già posti in sede di appello e che la Corte di appello ha 2 considerato replicando con motivazione non manifestamente illogica ("È inammissibile a norma dell'art. 606, terzo comma, ultima parte, cod. proc. pen. il ricorso per cassazione nel quale venga riproposta una questione che abbia già formato oggetto di uno dei motivi di appello sui quali la Corte si è pronunciata in maniera esaustiva, senza errori logico - giuridici": Sez. 2, Sentenza n. 22123 del 08/02/2013, Panardi e altri, Rv. 255361 - 01); per altro verso si tratta di affermazioni di dati fattuali in aperta opposizione all'accertamento operato dai giudici di merito. Tale da sottendere la sollecitazione di una ricostruzione alternativa dei fatti, preclusa a questa Corte. L'inammissibilità del ricorso non consente di rilevare la estinzione del reato per decorrenza del termine massimo di prescrizione. Con una serie di pronunce emesse in tema di ricorso per cassazione diretto unicamente a far valere la prescrizione, le SS.UU. di questa Corte hanno affermato l'inammissibilità del ricorso che intenda far valere la prescrizione verificatasi dopo il giudizio di appello, nel tempo intercorrente alla celebrazione del giudizio di legittimità (Sez. U, n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219531). Quel che rileva in questa sede è il principio secondo il quale "la intervenuta formazione di un giudicato sostanziale, derivante dalla formazione di un atto di impugnazione invalido...preclude ogni possibilità, sia di far valere una causa di non punibilità precedentemente maturata, sia di rilevarla di ufficio". Infatti "l'intrinseca incapacità dell'atto invalido di accedere davanti al giudice della impugnazione" comporta che il fatto storico (nella specie: il decorso del tempo necessario a prescrivere il reato) rimanga giuridicamente irrilevante, atteso che, comunque, il giudicato (sostanziale) - proprio per la inammissibilità del ricorso che non dà ingresso alla fase di legittimità si è già formato" (Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164). Tale orientamento è stato da ultimo ribadito, allorquando le Sezioni Unite hanno statuito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare d'ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609 comma secondo, cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello, ma non rilevata né eccepita in quella sede e neppure dedotta con i motivi di ricorso (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 25/03/2016, Ricci, Rv. 266818).
5. Il ricorso dell'ente è parimenti inammissibile. Occorre considerare che l'ente, pur condannato in primo grado, non propose appello avverso la sentenza, che fu impugnata unicamente dagli imputati. Il IT formulò anche un motivo che atteneva alla responsabilità dell'ente, H 3 contestando che esso avesse ricavato un vantaggio dalla condotta concretante il reato presupposto. L'aver omesso di impugnare la sentenza di secondo grado preclude all'ente di proporre ricorso per cassazione avverso la medesima. Va considerata, al riguardo, l'autonomia della posizione dell'ente da quella della persona fisica autrice del reato presupposto;
autonomia che è in primo luogo di carattere sostanziale ma che si riflette sul diritto di impugnazione, riconosciuto autonomamente all'uno e all'altra. Ciò rende valevole anche nel caso di specie il principio, più volte formulato da questa Corte, secondo il quale l'art. 587 comma primo cod. proc. pen., che consente al coimputato non impugnante (o che abbia proposto impugnazione inammissibile) di partecipare al procedimento di impugnazione promosso da altro imputato, giovandosi della impugnazione di quest'ultimo, non attribuisce all'imputato non appellante un autonomo diritto a proporre ricorso per cassazione, nell'ipotesi di mancato accoglimento dei motivi presentati dall'imputato ritualmente appellante;
invero, l'effetto estensivo della impugnazione tende semplicemente ad assicurare la "par condicio" degli imputati che si trovino in situazioni identiche, ma non determina una riammissione nei termini prescritti per la impugnazione (Sez. 2, n. 2349 del 10/01/2006 - dep. 19/01/2006, Dalipi ed altro, Rv. 23315201). Nel caso dell'ente il tema si propone in termini analoghi, alla luce delle previsioni degli artt. 71 e 72 d.lgs. n. 231/2001. A mente dell'art. 71, contro la sentenza che applica sanzioni amministrative diverse da quelle interdittive l'ente può proporre impugnazione nei casi e nei modi stabiliti per l'imputato del reato dal quale dipende l'illecito amministrativo. Contro la sentenza che applica una o più sanzioni interdittive, l'ente può sempre proporre appello anche se questo non è ammesso per l'imputato del reato dal quale dipende l'illecito amministrativo. Si coglie qui l'autonomo diritto dell'ente ad impugnare la sentenza che gli applica sanzioni. L'art. 72, dal canto suo, dispone che le impugnazioni proposte dall'imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo e dall'ente, giovano, rispettivamente, all'ente e all'imputato, purché non fondate su motivi esclusivamente personali. Si tratta di una disposizione analoga a quella recata dall'art. 587 cod. proc. pen. e che sostiene il principio secondo il quale, in caso di condanna dell'imputato nel giudizio di appello che non abbia visto anche l'ente farsi appellante, questo non può proporre ricorso per cassazione, giacchè l'art. 72 d.lgs. n. 231/2001 permette di estendere all'ente non impugnante gli effetti favorevoli conseguiti H 4 dall'impugnazione presentata dall'imputato, ma non gli riconosce un autonomo diritto al ricorso per cassazione, con eversione della catena devolutiva. Interrogandosi intorno alla identificabilità di un interesse ad impugnare dell'imputato nei confronti del quale è stato dichiarato non doversi procedere per estinzione di un reato presupposto della responsabilità dell'ente e nei confronti del quale non siano state emesse statuizioni civili, la VI sezione (n. 41768 del 22/06/2017, P.G., P.C. in proc. TT e altri, Rv. 27128701) ha affermato, in modo del tutto condivisibile, che "la regola della prevalenza del rilievo della causa estintiva del reato su quello concernente un vizio di motivazione o una nullità, salvo che non risulti evidente la prova dell'innocenza dell'imputato, resta ferma nei confronti degli imputati persone fisiche anche per le ipotesi in cui i reati dichiarati estinti per prescrizione costituiscano il presupposto della responsabilità amministrativa di un ente a norma del d.lgs. n. 231 del 2001, almeno quando a carico di detti imputati non vi siano statuizioni civili". L'affermazione interessa in questa sede perché evidenzia come già la Corte di appello avrebbe dovuto rilevare la mancanza di interesse della persona fisica a proporre motivi che attenevano unicamente all'ente giacché non investivano la sussistenza e l'attribuibilità alla persona fisica del reato presupposto;
ed interessa perché attesta la autonomia anche processuale delle posizioni dell'ente e della persona fisica autrice del reato presupposto. Ben osserva, la VI sezione, che "l'imputato persona fisica autore del reato presupposto, anche quando sia rappresentante legale e socio della persona giuridica, non è legittimato, né ha interesse ad impugnare il capo della sentenza relativo all'affermazione di responsabilità amministrativa dell'ente, per effetto della limitazione soggettiva a proporre impugnazione prevista dall'art. 71 del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 nonché, contestualmente, del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione (Sez. 5, n. 50102 del 22/09/2015, D'Errico, Rv. 265587). Inoltre, un più ampio interesse giuridicamente apprezzabile per l'imputato persona fisica nelle ipotesi di sentenza di prescrizione e contestuale dichiarazione di responsabilità dell'ente non può discendere da considerazioni concernenti le conseguenze economiche indirette o riflesse per la sua posizione di socio o di amministratore a seguito dell'irrogazione delle sanzioni previste dal d.lgs. n. 231 del 2001". Da un canto l'ente è soggetto distinto dal socio o dall'amministratore, e, quando vanta personalità giuridica, è anche dotato di piena autonomia patrimoniale (per questo rilievo v. ancora Sez. 5, D'Errico, cit.). In secondo luogo, dal principio formulato da Sez. U, n. 40109 del 18/07/2013 - dep. 27/09/2013, Sciortino, Rv. 25608701 deriva che le conseguenze indirette derivanti all'imputato persona fisica dall'irrogazione delle sanzioni previste dal d.lgs. n. 231 del 2001, in quanto appartenenti ad un ambito patrimoniale o comunque extra-penale, non 5H integrano il fatto costitutivo di un interesse idoneo a determinare «una riapertura del tema penale». Né va trascurato che a ritenere inapplicabile il principio valevole per il caso di imputato persona fisica autore di un reato dichiarato prescritto con sentenza priva di conseguenze civili, solo perché il fatto è presupposto della responsabilità amministrativa di un ente, si determinerebbe una disparità di trattamento a favore di tale imputato persona fisica, "rispetto a quella riconosciuta, sempre in sede penale, all'imputato persona fisica autore di un reato dichiarato prescritto con sentenza implicante conseguenze civili, ma non concernente un reato presupposto, nonostante anche il primo faccia valere interessi di natura patrimoniale e comunque non sia legittimato ad impugnare per conto dell'ente". Nell'argomentare la soluzione rinvenuta, la VI sezione ha altresì rilevato che "la disciplina in materia di impugnazioni di cui al d.lgs. n. 231 del 2001 non mira a creare assoluta identità di posizioni tra imputato persona fisica ed ente, bensì, come rileva la Relazione ministeriale, ad «evitare, fin dove possibile, l'insorgere di un possibile contrasto di giudicati tra l'accertamento penale e quello relativo all'illecito amministrativo dipendente dal medesimo reato», nonché a garantire alla persona giuridica «la più ampia possibilità di impugnare pronunce applicative delle sanzioni interdittive»>". Ed ancora, dopo aver nuovamente rammentato che per effetto di quanto previsto dall'art. 71 del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 nonché del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, l'unico soggetto legittimato ad impugnare il capo della sentenza relativo all'affermazione di responsabilità amministrativa dell'ente, è solo quest'ultimo, anche quando l'imputato persona fisica autore del reato sia anche rappresentante legale e, insieme, socio della persona giuridica (Sez. 5, n. 50102 del 22/09/2015, D'Errico, Rv. 265587), la Corte ha precisato che la rilevanza dell'interesse dell'ente non può essere recuperata in ragione della regola sulla estensione delle impugnazioni di cui all'art. 72 d.lgs. n. 231/2001, perché, secondo la giurisprudenza di legittimità, la regola generale in materia, dettata dall'art. 587 cod. proc. pen., implica l'estensione, all'imputato non impugnante sul punto, degli effetti favorevoli derivanti dall'accoglimento del motivo di natura oggettiva dedotto dal coimputato, ma non, invece, l'estensione da un coimputato all'altro dei motivi di impugnazione, con conseguente dovere da parte del giudice di esaminarli (cfr. Sez. 6, n. 21739 del 29/01/2016, Tarantini, Rv. 266917, nonché Sez. 1, n. 44319 del 30/09/2014, Gargiulo, Rv. 261697). In altri termini, le impugnazioni dell'imputato persona fisica e dell'ente sono e restano tra di loro indipendenti: è solo l'eventuale risultato positivo che si estende per evitare giudicati contrastanti che potrebbero imporre la revisione della sentenza dichiarativa di responsabilità nei confronti dell'ente, a norma dell'art. 73 d.lgs. n. 231 del 2001. In ogni caso, comunque, appare eccentrico, da un punto di vista del sistema normativo, ipotizzare che il legislatore abbia prefigurato l'ammissibilità degli esiti dell'impugnazione proposta da un soggetto in funzione dell'interesse di un distinto soggetto, dotato di propri ed autonomi poteri di impugnazione. Resta quindi confermato che l'ente ricorrente, non avendo proposto appello avverso la sentenza di condanna, non può giovarsi a tal fine dell'impugnazione proposta dall'imputato, poiché effetti estensivi si sarebbero prodotti solo nel caso di accoglimento dell'appello e sul piano della comunicazione degli esiti della pronuncia, non già su quello del recupero della impugnabilità di una pronuncia ormai esitata nel giudicato, essendo stati definiti tutti i punti della regiudicanda. Ne consegue, come scritto in apertura, l'inammissibilità del ricorso.
6. Segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di duemila euro ciascuno alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15/12/2020. IlPrésidente Il Consigliere estensore Fausto Izz Salvatore/Dovere 3 O DEPOORTON IA oggi, 29 MAR. 2021 brene Calendo་་ ་ IL FURTIONATIO CIUDIZIARIO 7