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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 27/10/2025, n. 3848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3848 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9651/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Sezione specializzata in materia di Imprese
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Rana Presidente Relatore dott. Raffaella Simone Giudice dott. Assunta Napoliello Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9651/2021 promossa da:
(C.F. , Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. MAGGIO MARCELLO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. MAGGIO MARCELLO
ATTORE/I contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._1
C.F. , Controparte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. BUONFRATE ANGELO, elettivamente domiciliato in VIA D'Aquino 166 74100 TARANTO presso il difensore avv. BUONFRATE ANGELO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 6.7.2021 il conveniva in giudizio Parte_1 [...]
e con le seguenti conclusioni: Controparte_1 Controparte_2
1) previo accertamento degli illeciti compiuti dalla sig.ra condannare Controparte_1 quest'ultima al pagamento in favore del della somma di € Parte_1 204.500,00 o di quell'altra accertanda nel corso del giudizio oltre rivalutazione ed interessi dal verificarsi dei danni all'effettivo soddisfo.
2) Previo accertamento degli illeciti compiuti dal sig. condannare quest'ultimo al Controparte_2 pagamento in favore del della somma di € 351.194,28 o di Parte_1 quell'altra somma accertanda nel corso del giudizio oltre rivalutazione e interessi dal verificarsi dei danni all'effettivo soddisfo.
3) Condannare, altresì, il sig. al pagamento dell'ulteriore somma di € 43.926,23, Controparte_2 oltre rivalutazione e interessi dal verificarsi dei danni fino all'effettivo soddisfo.
4) Condannare i convenuti al pagamento delle spese di lite”. Assumeva che i convenuti (succedutisi nella qualità di amministratori della società e, precisamente, dal 20.02.2014 al 03.10.2016 e dal 03.10.2016 fino alla data del fallimento Controparte_1
avevano posto in essere azioni dannose per la massa, come analiticamente Controparte_2 descritte dal curatore nella relazione ex art. 33 L.F..
Si costituivano in giudizio i convenuti chiedendo, in via pregiudiziale, volersi dichiarare l'inammissibilità della domanda proposta nei confronti del convenuto per mancanza Controparte_2 di autorizzazione ex art. 146 LF del Giudice Delegato;
gradatamente, in accoglimento dell'eccezione di nullità della citazione per omessa indicazione o per assoluta incertezza della causa petendi, fissare a parte attrice un temine perentorio per integrare le domande;
nel merito, rigettare le domande proposte da parte attrice nei confronti dei convenuti perché inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto con la condanna di parte attrice alla rifusione delle spese e al rimborso dei compensi di causa in favore delle parti convenute. Espletata l'ammessa prova per testi e precisate le conclusioni in modo conforme la causa era rimessa al collegio. I convenuti non depositavano memorie conclusionali o di replica.
La domanda è fondata. L'autorizzazione a promuovere l'azione anche nei confronti di è stata concessa dal Controparte_2
GD in ratifica con decreto del 13.2.2022. Si osserva poi che secondo Cass. 15 maggio 2013 n. 11751, “La nullità della citazione comminata dall'art. 164, comma 4, c.p.c. si produce solo quando "l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal numero 4 dell'art. 163 c.p.c., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nel'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese” (In senso conforme: Cass. civ., sez. III, 21 novembre 2008 n. 27670. Vedi anche: Cassazione civile 27 dicembre 2013 n. 28669 sez. I). Nella specie una piana lettura dell'atto introduttivo permette di concludere che tali parametri sono ampiamente rispettati.
Non è in discussione che la società fu costituita in data 20.02.2014 con Parte_1 atto per Notaio ed iscritta nel Registro delle Imprese il 28.02.2014 (pag. 12-13 della Persona_1 visura camerale) con la nomina di ad amministratore unico della stessa. Controparte_1
Le contestazioni mosse dalla curatela relativamente a questo primo periodo di gestione riguardano il fatto che nel primo esercizio (2014) la società subiva una perdita documentata di € 60.766,00 mentre il relativo bilancio veniva approvato dai soci solo in data 10.02.2016, in violazione di quanto disposto pagina 2 di 5 dall'art. 2478 bis co. 1 c.c. (il quale prevede il deposito entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale): si deliberò di riportare al nuovo esercizio la perdita di € 60.766,00 al fine della sua tempestiva copertura (la perdita non venne mai coperta né mai venne convocata alcuna assemblea anche se il capitale sociale della era di € 10.000,00). Parte_1
Non furono formalmente depositati altri bilanci ma ne risultano redatti altri: risulta dal bilancio 2016/2015 che nell'esercizio 2015 si maturava ulteriore perdita di € 143.734,00. Anche il 2016 si chiudeva con una rilevante perdita, pari ad € 104.102,00 ed anche questa volta, nonostante la nomina del nuovo amministratore, non veniva adottata alcuna iniziativa a tutela dei creditori e dei soci.
Invece al successore nominato nel 2016, si contesta fondatamente che non solo Controparte_2 non ha convocato l'assemblea ex art. 2484 c.c. per far deliberare lo scioglimento della società e la sua liquidazione, ma non assumeva alcuna iniziativa derivante dalla carica assunta e non adempiva agli obblighi previsti a suo carico dalla legge consentendo alla società di continuare ad esercitare la sua attività in modo non conservativo. I due anni successivi si chiudevano con ulteriori perdite, e precisamente: € 3.044,38 nel 2017 ed € 35.547,90 nel 2018 (vedi successivi bilanci non depositati all. 15 -16); perdite d'importo inferiore rispetto a quelle degli anni precedenti in quanto la
[...] aveva di fatto cessato (rectius: trasferito) la sua attività in favore della nuova società Parte_1 [...]
. Parte_2
In più, come documentato in atti, egli, in data 21.10.2016, stipulò con la nuova società (CM
Autoservice s.r.l.s), amministrata dalla moglie, un contratto mediante il quale veniva concesso in affitto a quest'ultima società “il complesso di beni, diritti e rapporti riconducibili all'esercizio delle attività di cui sopra. L'elenco dei beni strumentali facenti parte del presente contratto si allega al presente atto sotto la lettera A” . Il 7.11.2018 il contratto, rimasto inadempiuto quanto ai canoni, fu risolto amichevolmente ma le attrezzature aziendali furono trasferite, ai sensi dell'art. 1197 c.c., dalla società allo stesso ed al , in virtù dei titoli Controparte_2 Controparte_3 esecutivi in loro possesso, come si evince dalle scritture private sottoscritte dalle parti mediante le quali i predetti si facevano assegnare tutte le attrezzature a parziale copertura del proprio credito di lavoro nei confronti della Società.
I fatti relativi alle perdite ed al mancato scioglimento della società previa adozione di attività meramente conservative sono dimostrati documentalmente e non specificamente contestati.
Nel sistema vigente gli amministratori sono responsabili del loro operato nei confronti della società (artt. 2392-2393 c.c.), dei creditori sociali (art. 2394 c.c.) e nei confronti dei singoli soci e dei terzi (art. 2395 c.c.) e dunque anche nei confronti della curatela che può esercitare l'azione cumulativa ex art. 146 legge fall...
Gli amministratori sono responsabili nei confronti della società, con conseguente obbligo di risarcire i danni cagionati, nel caso in cui non adempiano i doveri, imposti loro dalla legge e dallo statuto, con l'ordinaria diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. Gli amministratori rispondono, dunque, non già quali mandatari, bensì in ragione della «diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze» e, quindi, sostanzialmente la diligenza esigibile dall'amministratore è quella dell'art. 1176 c.c., 2° comma, ragguagliata alle circostanze del caso. La responsabilità degli amministratori verso la società è di natura contrattuale in quanto trova la sua fonte nell'inadempimento dei doveri imposti dalla legge e dallo statuto con la conseguenza che la società che agisce è tenuta a provare esclusivamente l'esistenza di un danno imputabile ad inadempimento e non anche la colpa degli stessi, incombendo conseguentemente, in capo agli amministratori, al fine di andare esenti da responsabilità o di attenuare la stessa, l'onere di fornire la prova di assenza di colpa o di nesso causale tra condotta e danno. Il giudizio sulla diligenza dell'amministratore sebbene non possa investire le sue scelte di gestione può concernere l'omissione di quelle cautele, verifiche ed informazioni preventive, normalmente richieste per una scelta imprenditoriale di quel tipo, operata in quelle circostanze e con quelle condizioni.
pagina 3 di 5 Nella specie si rileva che è documentato al 31.12.2014, il momento della totale erosione del capitale sociale, a partire dal quale l'organo amministrativo della società avrebbe dovuto: predisporre le misure di scioglimento. Nessuna di tali deliberazioni è stata mai adottata e la società ha proseguito con la ordinaria attività
Ciò detto, in punto di quantificazione del danno l'attuale art. 2486 c.c. risolve il contrasto giurisprudenziale esistente in materia e l'obiettiva difficoltà di quantificare il danno prevedendo un criterio principale di determinazione del danno riconducibile al criterio della cd. differenza tra patrimoni netti e un criterio residuale, quello della differenza tra attivo e passivo fallimentare, previsto espressamente dal legislatore in caso di attivazione di procedura concorsuale e di scritture contabili mancanti o nel caso di scritture o irregolari o altre regioni che rendano impossibile determinare i netti patrimoniali. Il criterio dei netti patrimoniali comporta una comparazione tra la situazione patrimoniale alla data di ritenuta perdita del capitale sociale e la situazione patrimoniale fallimentare, considerando quale pregiudizio imputabile la differenza negativa che si registra, al netto degli oneri che sarebbero comunque maturati in caso di immediata messa in liquidazione della società e delle conseguenze che non avrebbero potuto essere soggettivamente percepite da parte di un diligente amministratore o sindaco.
Non essendo in questo caso determinabili con esattezza i netti patrimoniali a causa del fatto che non vi sono bilanci depositati salvo il primo e che non furono consegnati il libro inventari ed il libro dei verbali delle assemblee dei soci, oltre alle scritture contabili 2014 e 2015, il danno, in difetto di attivo, è determinato dall'intero passivo fallimentare di cui € 195.048,00 per le tempestive e € 64.326,00 per le tardive, pari pertanto ad € 259.374,00 complessivi di cui rispondono nella misura equa del 50% ciascuno i due amministratori.
Quanto invece al contratto di affitto d'azienda con la società ha operato Controparte_4 in assoluto conflitto d'interessi, in violazione dell'art. 2475 ter c.c., essendo il marito dell'amministratore unico della società affittuaria, oltre che a condizioni economiche del tutto svantaggiose per la (canone di affitto di azienda pattuito in soli € 1.000,00 oltre iva al mese). Il Pt_1
inoltre, non ha proceduto né al recupero dei canoni di affitto previsti contrattualmente né a CP_2 far rimborsare alla società, poi fallita, i canoni di locazione dei locali commerciali (infatti, inspiegabilmente, la non subentrava nel contratto di locazione commerciale). Per Parte_2 effetto della situazione contrattuale in essere, la società avrebbe dovuto avere ricavi nei predetti Pt_1 anni pari a € 24.000,00 per il 2017 (12.000,00 fitto d'azienda + 12.000,00 rimborso fitto locali) e 24.200,00 per il 2018 (€ 11.000,00 fitto d'azienda fino a novembre + € 13.200,00 per rimborso fitto locali fino a novembre). E, invece, tali importi si sono dimezzati in quanto la Parte_1 ha fatturato nel 2017 soltanto € 11.347,52, oltre IVA, e nel 2018 € 11.823,00, oltre IVA
[...] (incassandone solo € 6.896,75). Pertanto, a fronte di un potenziale ricavo di € 48.200,00, oltre IVA, la società ha incassato solamente l'importo di € 16.273,77 con una differenza, non incassata, di € 31.926,23, che costituisce un ulteriore danno provocato ai creditori che si cumula con quello relativo all'incasso di altri 12 canoni (dalla risoluzione e fino alla data di dichiarazione di fallimento) provocando un ulteriore danno di € 12.000,00. Alcuna giustificazione può essere desunta dal comportamento di taluni dipendenti infedeli, i quali peraltro dovevano essere adeguatamente vigilati e verso i quali, al più, potrebbe essere domandato un risarcimento danni.
Le spese di lite, liquidate come appresso, seguono la soccombenza e vanno distratte in favore dell'erario in quanto la procedura non ha fondi. Valore della causa: da € 260.001 a € 520.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 3.544,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 2.338,00 pagina 4 di 5 Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 5.206,00
Fase decisionale, valore minimo: € 3.082,00
Compenso tabellare € 14.170,00
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie la domanda, per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna i convenuti al risarcimento del danno pari a € 259.374,00, nella misura del 50% ciascuno, oltre interessi legali dalla domanda;
condanna inoltre il al risarcimento dell'ulteriore danno pari ad € 43.926,23, oltre interessi CP_2 legali dalla domanda;
Condanna altresì i convenuti in solido alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Erario, che liquida in € 14.170,00 per compensi, oltre r.s.g. 15% i.v.a., c.p.a.
Bari, 27 ottobre 2025
Il Presidente est. dott. Giuseppe Rana
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Sezione specializzata in materia di Imprese
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Rana Presidente Relatore dott. Raffaella Simone Giudice dott. Assunta Napoliello Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9651/2021 promossa da:
(C.F. , Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. MAGGIO MARCELLO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. MAGGIO MARCELLO
ATTORE/I contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._1
C.F. , Controparte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. BUONFRATE ANGELO, elettivamente domiciliato in VIA D'Aquino 166 74100 TARANTO presso il difensore avv. BUONFRATE ANGELO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 6.7.2021 il conveniva in giudizio Parte_1 [...]
e con le seguenti conclusioni: Controparte_1 Controparte_2
1) previo accertamento degli illeciti compiuti dalla sig.ra condannare Controparte_1 quest'ultima al pagamento in favore del della somma di € Parte_1 204.500,00 o di quell'altra accertanda nel corso del giudizio oltre rivalutazione ed interessi dal verificarsi dei danni all'effettivo soddisfo.
2) Previo accertamento degli illeciti compiuti dal sig. condannare quest'ultimo al Controparte_2 pagamento in favore del della somma di € 351.194,28 o di Parte_1 quell'altra somma accertanda nel corso del giudizio oltre rivalutazione e interessi dal verificarsi dei danni all'effettivo soddisfo.
3) Condannare, altresì, il sig. al pagamento dell'ulteriore somma di € 43.926,23, Controparte_2 oltre rivalutazione e interessi dal verificarsi dei danni fino all'effettivo soddisfo.
4) Condannare i convenuti al pagamento delle spese di lite”. Assumeva che i convenuti (succedutisi nella qualità di amministratori della società e, precisamente, dal 20.02.2014 al 03.10.2016 e dal 03.10.2016 fino alla data del fallimento Controparte_1
avevano posto in essere azioni dannose per la massa, come analiticamente Controparte_2 descritte dal curatore nella relazione ex art. 33 L.F..
Si costituivano in giudizio i convenuti chiedendo, in via pregiudiziale, volersi dichiarare l'inammissibilità della domanda proposta nei confronti del convenuto per mancanza Controparte_2 di autorizzazione ex art. 146 LF del Giudice Delegato;
gradatamente, in accoglimento dell'eccezione di nullità della citazione per omessa indicazione o per assoluta incertezza della causa petendi, fissare a parte attrice un temine perentorio per integrare le domande;
nel merito, rigettare le domande proposte da parte attrice nei confronti dei convenuti perché inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto con la condanna di parte attrice alla rifusione delle spese e al rimborso dei compensi di causa in favore delle parti convenute. Espletata l'ammessa prova per testi e precisate le conclusioni in modo conforme la causa era rimessa al collegio. I convenuti non depositavano memorie conclusionali o di replica.
La domanda è fondata. L'autorizzazione a promuovere l'azione anche nei confronti di è stata concessa dal Controparte_2
GD in ratifica con decreto del 13.2.2022. Si osserva poi che secondo Cass. 15 maggio 2013 n. 11751, “La nullità della citazione comminata dall'art. 164, comma 4, c.p.c. si produce solo quando "l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal numero 4 dell'art. 163 c.p.c., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nel'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese” (In senso conforme: Cass. civ., sez. III, 21 novembre 2008 n. 27670. Vedi anche: Cassazione civile 27 dicembre 2013 n. 28669 sez. I). Nella specie una piana lettura dell'atto introduttivo permette di concludere che tali parametri sono ampiamente rispettati.
Non è in discussione che la società fu costituita in data 20.02.2014 con Parte_1 atto per Notaio ed iscritta nel Registro delle Imprese il 28.02.2014 (pag. 12-13 della Persona_1 visura camerale) con la nomina di ad amministratore unico della stessa. Controparte_1
Le contestazioni mosse dalla curatela relativamente a questo primo periodo di gestione riguardano il fatto che nel primo esercizio (2014) la società subiva una perdita documentata di € 60.766,00 mentre il relativo bilancio veniva approvato dai soci solo in data 10.02.2016, in violazione di quanto disposto pagina 2 di 5 dall'art. 2478 bis co. 1 c.c. (il quale prevede il deposito entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale): si deliberò di riportare al nuovo esercizio la perdita di € 60.766,00 al fine della sua tempestiva copertura (la perdita non venne mai coperta né mai venne convocata alcuna assemblea anche se il capitale sociale della era di € 10.000,00). Parte_1
Non furono formalmente depositati altri bilanci ma ne risultano redatti altri: risulta dal bilancio 2016/2015 che nell'esercizio 2015 si maturava ulteriore perdita di € 143.734,00. Anche il 2016 si chiudeva con una rilevante perdita, pari ad € 104.102,00 ed anche questa volta, nonostante la nomina del nuovo amministratore, non veniva adottata alcuna iniziativa a tutela dei creditori e dei soci.
Invece al successore nominato nel 2016, si contesta fondatamente che non solo Controparte_2 non ha convocato l'assemblea ex art. 2484 c.c. per far deliberare lo scioglimento della società e la sua liquidazione, ma non assumeva alcuna iniziativa derivante dalla carica assunta e non adempiva agli obblighi previsti a suo carico dalla legge consentendo alla società di continuare ad esercitare la sua attività in modo non conservativo. I due anni successivi si chiudevano con ulteriori perdite, e precisamente: € 3.044,38 nel 2017 ed € 35.547,90 nel 2018 (vedi successivi bilanci non depositati all. 15 -16); perdite d'importo inferiore rispetto a quelle degli anni precedenti in quanto la
[...] aveva di fatto cessato (rectius: trasferito) la sua attività in favore della nuova società Parte_1 [...]
. Parte_2
In più, come documentato in atti, egli, in data 21.10.2016, stipulò con la nuova società (CM
Autoservice s.r.l.s), amministrata dalla moglie, un contratto mediante il quale veniva concesso in affitto a quest'ultima società “il complesso di beni, diritti e rapporti riconducibili all'esercizio delle attività di cui sopra. L'elenco dei beni strumentali facenti parte del presente contratto si allega al presente atto sotto la lettera A” . Il 7.11.2018 il contratto, rimasto inadempiuto quanto ai canoni, fu risolto amichevolmente ma le attrezzature aziendali furono trasferite, ai sensi dell'art. 1197 c.c., dalla società allo stesso ed al , in virtù dei titoli Controparte_2 Controparte_3 esecutivi in loro possesso, come si evince dalle scritture private sottoscritte dalle parti mediante le quali i predetti si facevano assegnare tutte le attrezzature a parziale copertura del proprio credito di lavoro nei confronti della Società.
I fatti relativi alle perdite ed al mancato scioglimento della società previa adozione di attività meramente conservative sono dimostrati documentalmente e non specificamente contestati.
Nel sistema vigente gli amministratori sono responsabili del loro operato nei confronti della società (artt. 2392-2393 c.c.), dei creditori sociali (art. 2394 c.c.) e nei confronti dei singoli soci e dei terzi (art. 2395 c.c.) e dunque anche nei confronti della curatela che può esercitare l'azione cumulativa ex art. 146 legge fall...
Gli amministratori sono responsabili nei confronti della società, con conseguente obbligo di risarcire i danni cagionati, nel caso in cui non adempiano i doveri, imposti loro dalla legge e dallo statuto, con l'ordinaria diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. Gli amministratori rispondono, dunque, non già quali mandatari, bensì in ragione della «diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze» e, quindi, sostanzialmente la diligenza esigibile dall'amministratore è quella dell'art. 1176 c.c., 2° comma, ragguagliata alle circostanze del caso. La responsabilità degli amministratori verso la società è di natura contrattuale in quanto trova la sua fonte nell'inadempimento dei doveri imposti dalla legge e dallo statuto con la conseguenza che la società che agisce è tenuta a provare esclusivamente l'esistenza di un danno imputabile ad inadempimento e non anche la colpa degli stessi, incombendo conseguentemente, in capo agli amministratori, al fine di andare esenti da responsabilità o di attenuare la stessa, l'onere di fornire la prova di assenza di colpa o di nesso causale tra condotta e danno. Il giudizio sulla diligenza dell'amministratore sebbene non possa investire le sue scelte di gestione può concernere l'omissione di quelle cautele, verifiche ed informazioni preventive, normalmente richieste per una scelta imprenditoriale di quel tipo, operata in quelle circostanze e con quelle condizioni.
pagina 3 di 5 Nella specie si rileva che è documentato al 31.12.2014, il momento della totale erosione del capitale sociale, a partire dal quale l'organo amministrativo della società avrebbe dovuto: predisporre le misure di scioglimento. Nessuna di tali deliberazioni è stata mai adottata e la società ha proseguito con la ordinaria attività
Ciò detto, in punto di quantificazione del danno l'attuale art. 2486 c.c. risolve il contrasto giurisprudenziale esistente in materia e l'obiettiva difficoltà di quantificare il danno prevedendo un criterio principale di determinazione del danno riconducibile al criterio della cd. differenza tra patrimoni netti e un criterio residuale, quello della differenza tra attivo e passivo fallimentare, previsto espressamente dal legislatore in caso di attivazione di procedura concorsuale e di scritture contabili mancanti o nel caso di scritture o irregolari o altre regioni che rendano impossibile determinare i netti patrimoniali. Il criterio dei netti patrimoniali comporta una comparazione tra la situazione patrimoniale alla data di ritenuta perdita del capitale sociale e la situazione patrimoniale fallimentare, considerando quale pregiudizio imputabile la differenza negativa che si registra, al netto degli oneri che sarebbero comunque maturati in caso di immediata messa in liquidazione della società e delle conseguenze che non avrebbero potuto essere soggettivamente percepite da parte di un diligente amministratore o sindaco.
Non essendo in questo caso determinabili con esattezza i netti patrimoniali a causa del fatto che non vi sono bilanci depositati salvo il primo e che non furono consegnati il libro inventari ed il libro dei verbali delle assemblee dei soci, oltre alle scritture contabili 2014 e 2015, il danno, in difetto di attivo, è determinato dall'intero passivo fallimentare di cui € 195.048,00 per le tempestive e € 64.326,00 per le tardive, pari pertanto ad € 259.374,00 complessivi di cui rispondono nella misura equa del 50% ciascuno i due amministratori.
Quanto invece al contratto di affitto d'azienda con la società ha operato Controparte_4 in assoluto conflitto d'interessi, in violazione dell'art. 2475 ter c.c., essendo il marito dell'amministratore unico della società affittuaria, oltre che a condizioni economiche del tutto svantaggiose per la (canone di affitto di azienda pattuito in soli € 1.000,00 oltre iva al mese). Il Pt_1
inoltre, non ha proceduto né al recupero dei canoni di affitto previsti contrattualmente né a CP_2 far rimborsare alla società, poi fallita, i canoni di locazione dei locali commerciali (infatti, inspiegabilmente, la non subentrava nel contratto di locazione commerciale). Per Parte_2 effetto della situazione contrattuale in essere, la società avrebbe dovuto avere ricavi nei predetti Pt_1 anni pari a € 24.000,00 per il 2017 (12.000,00 fitto d'azienda + 12.000,00 rimborso fitto locali) e 24.200,00 per il 2018 (€ 11.000,00 fitto d'azienda fino a novembre + € 13.200,00 per rimborso fitto locali fino a novembre). E, invece, tali importi si sono dimezzati in quanto la Parte_1 ha fatturato nel 2017 soltanto € 11.347,52, oltre IVA, e nel 2018 € 11.823,00, oltre IVA
[...] (incassandone solo € 6.896,75). Pertanto, a fronte di un potenziale ricavo di € 48.200,00, oltre IVA, la società ha incassato solamente l'importo di € 16.273,77 con una differenza, non incassata, di € 31.926,23, che costituisce un ulteriore danno provocato ai creditori che si cumula con quello relativo all'incasso di altri 12 canoni (dalla risoluzione e fino alla data di dichiarazione di fallimento) provocando un ulteriore danno di € 12.000,00. Alcuna giustificazione può essere desunta dal comportamento di taluni dipendenti infedeli, i quali peraltro dovevano essere adeguatamente vigilati e verso i quali, al più, potrebbe essere domandato un risarcimento danni.
Le spese di lite, liquidate come appresso, seguono la soccombenza e vanno distratte in favore dell'erario in quanto la procedura non ha fondi. Valore della causa: da € 260.001 a € 520.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 3.544,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 2.338,00 pagina 4 di 5 Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 5.206,00
Fase decisionale, valore minimo: € 3.082,00
Compenso tabellare € 14.170,00
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie la domanda, per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna i convenuti al risarcimento del danno pari a € 259.374,00, nella misura del 50% ciascuno, oltre interessi legali dalla domanda;
condanna inoltre il al risarcimento dell'ulteriore danno pari ad € 43.926,23, oltre interessi CP_2 legali dalla domanda;
Condanna altresì i convenuti in solido alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Erario, che liquida in € 14.170,00 per compensi, oltre r.s.g. 15% i.v.a., c.p.a.
Bari, 27 ottobre 2025
Il Presidente est. dott. Giuseppe Rana
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