Sentenza 31 gennaio 2011
Massime • 1
Non è abnorme, e pertanto non è ricorribile per cassazione, l'ordinanza con la quale il G.i.p., all'esito dell'udienza camerale fissata sull'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione del P.M., ordini la formulazione dell'imputazione per un reato diverso da quello che aveva formato oggetto di iscrizione nel registro delle notizie di reato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 31/01/2011, n. 14565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14565 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 31/01/2011
Dott. IPPOLITO Francesco - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - N. 157
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 13963/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Trento;
nel procedimento penale nei confronti di:
S.M. ;
avverso l'ordinanza del g.i.p. del Tribunale di Trento, emessa in data 19/12/2009;
- letto il ricorso e il provvedimento impugnato;
- udita la relazione del cons. Dott. IPPOLITO Francesco;
- letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale Dott. DI POPOLO Angelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. All'esito di udienza camerale fissata sull'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero nei confronti di M..S. per il delitto di cui all'art. 570 c.p., il giudice per le indagini preliminari invitava il pubblico ministero a formulare imputazione in ordine ai reati previsti dagli artt. 388 e 570 c.p.. 2. Contro l'ordinanza ricorre per cassazione il pubblico ministero, deducendone l'abnormità per essere stata ordinata la formulazione d'imputazione per reato (art. 388 c.p.) diverso da quello che aveva formato oggetto d'iscrizione nell'apposto registro delle notizie di reato.
3. Il Collegio non ravvisa alcun profilo di abnormità nell'ordinanza impugnata, rientrando il provvedimento adottato nei poteri del g.i.p. di esaminare la notitia criminis e di rilevarne ogni possibile qualificazione giuridica anche in dissenso da quanto ritenuto dal pubblico ministero. Una volta formulata la richiesta di archiviazione, il thema decidendum non è vincolato dalla qualificazione dei fatti operata dall'organo d'accusa, ma si estende a tutte le risultanze processuali, da cui il giudice può ben trarre elementi per disporre la formulazione in ordine a ulteriori fatti di reato (cfr. Cass. S.U. n. 22909/2005, Minervini).
4. Esclusa l'abnormità del provvedimento, contro cui è prevista alcuna impugnazione, il ricorso va dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2011