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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 10/06/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE così composto: dott. Michele Cappai Presidente dott. Francesco Maria Ciaralli Giudice dott.ssa Beatrice Ruperto Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1092 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
C.F. , con l'Avv. Parte_1 C.F._1
TT PA, giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
C.F. , con l'Avv. Controparte_1 C.F._2
TT PA, giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI
All'udienza del 27.5.2025 le parti precisavano congiuntamente le conclusioni come da verbale di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 13.3.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo eli mutuo rispetto.
2. II signor corrisponderà a titolo eli mantenimento, la somma eli CP_1
€400,00, in favore della figlia , oltre le spese straordinarie Persona_1 al 50%, quali la retta universitaria, testi universitari, salute, vacanze, viaggi, qui indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo e comunque come da
Protocollo del Tribunale, con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici di costo della vita calcolati dall' ISTAT. II Sig. CP_1 si impegna a versare alla Sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese, Pt_1 2
l'importo del suddetto mantenimento pari ad €400,00 mediante bonifico bancario su conto corrente intestato alla al seguente IBAN: Pt_1
[...].
3. La casa coniugale sita in Guidonia Montecelio, Via G. Garibaldi, n.192, di proprietà esclusiva della Sig.ra verrà assegnata alla medesima, Pt_1 con la quale la figlia sarà collocata in via privilegiata, con tutto quanto in essa contenuto. II Sig. alla data di deposito del presente ricorso, CP_1 se ne è già allontanato, portando via i propri effetti e beni personali. Per_
4. La figlia manterrà la residenza ed avrà il domicilio privilegiato con la madre in Guidonia Montecelio in Via G. Garibaldi n. 192;
5. II Sig. e la Sig.ra allo stato attuale Controparte_1 Parte_1 sono cointestatari al 50% di un immobile sito in Calopezzati (CS) e tale immobile rimarrà nella disponibilità di entrambi.
6. In costanza di matrimonio i coniugi hanno acquistato, in comunione dei beni, un'autovettura Audi Q 5 Tg. EK539WM. II Sig. che CP_1 tratterrà per se tale autoveicolo, si impegna a versare alla Sig.ra Pt_1
l'importo di €5.000,00, corrispondente alla metà del valore del medesimo, al momento del passaggio di proprietà, facendosi carico delle relative spese. I coniugi hanno, altresì, acquistato, in comunione dei beni, un motociclo
Yamaha Tg. DE46447, non più marciante, che verrà rottamato. La sig.ra essendone l'intestataria, provvederà al pagamento delle spese per Pt_1 la rottamazione del motociclo, nonché al pagamento dei bolli arretrati. II Sig. si impegna a restituire alla Sig.ra la metà degli importi CP_1 Pt_1 corrispondenti ai suddetti pagamenti;
7. In costanza di matrimonio i coniugi hanno contratto un mutuo la cui estinzione avverrà il 29 Marzo 2027, poiché la rata mensile pari ad €900,00 viene addebitata sul conto corrente personale del Sig. la Sig.ra CP_1 si impegna a versare, in favore del l'importo di €450,00, Pt_1 CP_1 corrispondente al 50% della rata, mediante bonifico bancario da effettuarsi entro il giorno 10 di ogni mese;
” All'udienza del 28.5.2025 i coniugi hanno confermato le condizioni concordate, ad eccezione della condizione n. 6 relativa all'autovettura sulla quale le parti hanno già provveduto.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Diritto
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c.
La domanda congiunta dei coniugi può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla figlia maggiorenne non economicamente indipendente e ai rapporti economici.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi la pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1092/2025 R.G.A.C.: 3 dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
C.F. e C.F. C.F._1 Controparte_1
; C.F._2
Omologa le condizioni di separazione e provvede in conformità alle condizioni indicate in ricorso, ad eccezione della condizione n. 6 relativa all'autovettura sulla quale le parti hanno già provveduto, trascritte in motivazione;
Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369. spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio virtuale teams del 30.5.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Beatrice Ruperto
Il Presidente
Dott. Michele Cappai
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE così composto: dott. Michele Cappai Presidente dott. Francesco Maria Ciaralli Giudice dott.ssa Beatrice Ruperto Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1092 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
C.F. , con l'Avv. Parte_1 C.F._1
TT PA, giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
C.F. , con l'Avv. Controparte_1 C.F._2
TT PA, giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI
All'udienza del 27.5.2025 le parti precisavano congiuntamente le conclusioni come da verbale di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 13.3.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo eli mutuo rispetto.
2. II signor corrisponderà a titolo eli mantenimento, la somma eli CP_1
€400,00, in favore della figlia , oltre le spese straordinarie Persona_1 al 50%, quali la retta universitaria, testi universitari, salute, vacanze, viaggi, qui indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo e comunque come da
Protocollo del Tribunale, con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici di costo della vita calcolati dall' ISTAT. II Sig. CP_1 si impegna a versare alla Sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese, Pt_1 2
l'importo del suddetto mantenimento pari ad €400,00 mediante bonifico bancario su conto corrente intestato alla al seguente IBAN: Pt_1
[...].
3. La casa coniugale sita in Guidonia Montecelio, Via G. Garibaldi, n.192, di proprietà esclusiva della Sig.ra verrà assegnata alla medesima, Pt_1 con la quale la figlia sarà collocata in via privilegiata, con tutto quanto in essa contenuto. II Sig. alla data di deposito del presente ricorso, CP_1 se ne è già allontanato, portando via i propri effetti e beni personali. Per_
4. La figlia manterrà la residenza ed avrà il domicilio privilegiato con la madre in Guidonia Montecelio in Via G. Garibaldi n. 192;
5. II Sig. e la Sig.ra allo stato attuale Controparte_1 Parte_1 sono cointestatari al 50% di un immobile sito in Calopezzati (CS) e tale immobile rimarrà nella disponibilità di entrambi.
6. In costanza di matrimonio i coniugi hanno acquistato, in comunione dei beni, un'autovettura Audi Q 5 Tg. EK539WM. II Sig. che CP_1 tratterrà per se tale autoveicolo, si impegna a versare alla Sig.ra Pt_1
l'importo di €5.000,00, corrispondente alla metà del valore del medesimo, al momento del passaggio di proprietà, facendosi carico delle relative spese. I coniugi hanno, altresì, acquistato, in comunione dei beni, un motociclo
Yamaha Tg. DE46447, non più marciante, che verrà rottamato. La sig.ra essendone l'intestataria, provvederà al pagamento delle spese per Pt_1 la rottamazione del motociclo, nonché al pagamento dei bolli arretrati. II Sig. si impegna a restituire alla Sig.ra la metà degli importi CP_1 Pt_1 corrispondenti ai suddetti pagamenti;
7. In costanza di matrimonio i coniugi hanno contratto un mutuo la cui estinzione avverrà il 29 Marzo 2027, poiché la rata mensile pari ad €900,00 viene addebitata sul conto corrente personale del Sig. la Sig.ra CP_1 si impegna a versare, in favore del l'importo di €450,00, Pt_1 CP_1 corrispondente al 50% della rata, mediante bonifico bancario da effettuarsi entro il giorno 10 di ogni mese;
” All'udienza del 28.5.2025 i coniugi hanno confermato le condizioni concordate, ad eccezione della condizione n. 6 relativa all'autovettura sulla quale le parti hanno già provveduto.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Diritto
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c.
La domanda congiunta dei coniugi può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla figlia maggiorenne non economicamente indipendente e ai rapporti economici.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi la pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1092/2025 R.G.A.C.: 3 dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
C.F. e C.F. C.F._1 Controparte_1
; C.F._2
Omologa le condizioni di separazione e provvede in conformità alle condizioni indicate in ricorso, ad eccezione della condizione n. 6 relativa all'autovettura sulla quale le parti hanno già provveduto, trascritte in motivazione;
Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369. spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio virtuale teams del 30.5.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Beatrice Ruperto
Il Presidente
Dott. Michele Cappai