CASS
Sentenza 26 ottobre 2023
Sentenza 26 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/10/2023, n. 43529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43529 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AN SI nato a [...] il [...] avverso il decreto del 23/09/2022 del GIUD. SORVEGLIANZA di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;
lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto la riqualificazione delkimpugnazione in reclamo ex art. 69-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, e la conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Milano. Penale Sent. Sez. 1 Num. 43529 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: CAPPUCCIO DANIELE Data Udienza: 28/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con provvedimento del 23 settembre 2022, il Magistrato di sorveglianza di Milano ha dichiarato non luogo a provvedere sul reclamo presentato da LE SI avverso quello con cui, 1'11 maggio 2022, il Consiglio di disciplina della Casa di Reclusione di Milano-Opera gli ha irrogato la sanzione disciplinare dell'esclusione dalle attività in comune. Ha, in proposito, rilevato che SI, avendo completamente espiato, il 7 luglio 2022, la pena, non può più beneficiare, in relazione a quel titolo detentivo, della liberazione anticipata, sicché è venuto meno il suo interesse a sindacare in sede giurisdizionale la sussistenza delle condizioni per l'esercizio del potere disciplinare, che è imprescindibilmente legato alla possibilità di fruire della liberazione anticipata, previo l'accertamento, influenzato anche dall'eventuale commissione di illeciti disciplinari, della partecipazione del detenuto all'opera di rieducazione. 2. LE SI propone, con l'assistenza dell'avv. Maria Teresa A. Pintus, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con cui eccepisce violazione di legge sul rilievo che l'ammissibilità del proposto reclamo prescinde dalla possibilità di beneficiare della liberazione anticipata. Rileva, al riguardo, che, al netto della possibilità di ottenere la liberazione anticipata anche in relazione ad altri titoli detentivi, egli mantiene interesse ad impugnare la sanzione disciplinare, il cui annullamento potrebbe preludere alla formulazione di una richiesta risarcitoria in sede civile e che, comunque, costituisce fattore incidente sulla sua eventuale sottoposizione a regime di detenzione differenziati, oltre che, come accaduto proprio nel luglio 2022, sull'applicazione a suo carico di misure cautelari. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto la riqualificazione dell'impugnazione in reclamo ex art. 69-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, e la conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Milano. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto. 2. Il provvedimento impugnato, formalmente qualificato come ordinanza, risulta essere stato emesso senza la previa instaurazione del contraddittorio, ciò 2 che, in materia di reclamo avverso provvedimenti disciplinari, presuppone la ricorrenza delle condizioni previste dall'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., sub specie di manifesta inammissibilità dell'impugnazione. In tal senso depone, invero, il combinato disposto degli artt. 69, comma 6, legge 26 luglio 1975, n. 354, che assegna al Magistrato di sorveglianza il compito di provvedere, a norma dell'art. 35-bis, sui reclami dei detenuti e degli internati concernenti «le condizioni di esercizio del potere disciplinare, la costituzione e la competenza dell'organo disciplinare, la contestazione degli addebiti e la facoltà di discolpa», nonché, nel caso di irrogazione delle sanzioni più gravose, di vagliare il merito dei provvedimenti adottati, e del comma 1 del menzionato art. 35-bis, a mente del quale «Il procedimento relativo al reclamo di cui all'articolo 69, comma 6, si svolge ai sensi degli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale» e «Salvi i casi di manifesta inammissibilità della richiesta della richiesta a norma dell'articolo 666, comma 2, del codice di procedura penale, il magistrato di sorveglianza fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso» al reclamante ed all'amministrazione interessata. Il corretto inquadramento procedurale dell'istituto induce il convincimento che il Magistrato di sorveglianza, nel pronunziarsi in termini di non luogo a provvedere per carenza di interesse, abbia, in sostanza, stimato la manifesta inammissibilità del reclamo, tale da legittimare una decisione non preceduta dall'instaurazione del contraddittorio e dalla fissazione di apposita udienza. Ora, il Magistrato di sorveglianza, nel sancire la carenza di interesse di SI a sindacare la sanzione disciplinare, ha compiuto una valutazione che, lungi dal discendere in via diretta ed automatica da quanto da lui prospettato, ha costituito il portato del potere discrezionale riconosciuto a fronte della formulata richiesta e che, peraltro, ha preso in espressa considerazione solo l'incidenza del provvedimento impugnato sulla eventuale concessione di periodi di liberazione anticipata e non anche gli ulteriori profili di interferenza tra l'irrogazione della sanzione disciplinare e la condizione personale, processuale o detentiva dell'istante, il quale, in caso di fissazione e svolgimento dell'udienza in camera di consiglio, li avrebbe potuti sottoporre alla valutazione dell'organo decidente;
ferma restando, ovviamente, la piana libertà di apprezzamento delle questioni dedotte. Così facendo, il Magistrato di sorveglianza si è determinato in sostanziale violazione del principio, da tempo costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «In tema di procedimento di sorveglianza, il decreto di inammissibilità per manifesta infondatezza può 3 essere emesso "de plano", ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., soltanto qualora l'istanza manchi dei requisiti posti direttamente dalla legge e la presa d'atto di tale mancanza non richieda accertamenti di tipo cognitivo né valutazioni discrezionali» (Sez. 1, n. 32279 del 29/03/2018, Focoso, Rv. 273714 - 01; Sez. 1, n. 40974 del 14/10/2011, Cecere, Rv. 251490 - 01; Sez. 1, n. 277 del 13/01/2000, Angemi, Rv. 215368 - 01). 3. L'attivazione della procedura de plano al di fuori delle condizioni di legge impone, in conclusione, l'annullamento senza rinvio del ,provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti al Magistrato di sorveglianza di Milano per l'ulteriore corso, ovvero per la nuova trattazione, nel contraddittorio tra le parti, del reclamo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Magistrato di sorveglianza di Milano per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 28 giugno 2023.
lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto la riqualificazione delkimpugnazione in reclamo ex art. 69-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, e la conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Milano. Penale Sent. Sez. 1 Num. 43529 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: CAPPUCCIO DANIELE Data Udienza: 28/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con provvedimento del 23 settembre 2022, il Magistrato di sorveglianza di Milano ha dichiarato non luogo a provvedere sul reclamo presentato da LE SI avverso quello con cui, 1'11 maggio 2022, il Consiglio di disciplina della Casa di Reclusione di Milano-Opera gli ha irrogato la sanzione disciplinare dell'esclusione dalle attività in comune. Ha, in proposito, rilevato che SI, avendo completamente espiato, il 7 luglio 2022, la pena, non può più beneficiare, in relazione a quel titolo detentivo, della liberazione anticipata, sicché è venuto meno il suo interesse a sindacare in sede giurisdizionale la sussistenza delle condizioni per l'esercizio del potere disciplinare, che è imprescindibilmente legato alla possibilità di fruire della liberazione anticipata, previo l'accertamento, influenzato anche dall'eventuale commissione di illeciti disciplinari, della partecipazione del detenuto all'opera di rieducazione. 2. LE SI propone, con l'assistenza dell'avv. Maria Teresa A. Pintus, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con cui eccepisce violazione di legge sul rilievo che l'ammissibilità del proposto reclamo prescinde dalla possibilità di beneficiare della liberazione anticipata. Rileva, al riguardo, che, al netto della possibilità di ottenere la liberazione anticipata anche in relazione ad altri titoli detentivi, egli mantiene interesse ad impugnare la sanzione disciplinare, il cui annullamento potrebbe preludere alla formulazione di una richiesta risarcitoria in sede civile e che, comunque, costituisce fattore incidente sulla sua eventuale sottoposizione a regime di detenzione differenziati, oltre che, come accaduto proprio nel luglio 2022, sull'applicazione a suo carico di misure cautelari. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto la riqualificazione dell'impugnazione in reclamo ex art. 69-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, e la conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Milano. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto. 2. Il provvedimento impugnato, formalmente qualificato come ordinanza, risulta essere stato emesso senza la previa instaurazione del contraddittorio, ciò 2 che, in materia di reclamo avverso provvedimenti disciplinari, presuppone la ricorrenza delle condizioni previste dall'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., sub specie di manifesta inammissibilità dell'impugnazione. In tal senso depone, invero, il combinato disposto degli artt. 69, comma 6, legge 26 luglio 1975, n. 354, che assegna al Magistrato di sorveglianza il compito di provvedere, a norma dell'art. 35-bis, sui reclami dei detenuti e degli internati concernenti «le condizioni di esercizio del potere disciplinare, la costituzione e la competenza dell'organo disciplinare, la contestazione degli addebiti e la facoltà di discolpa», nonché, nel caso di irrogazione delle sanzioni più gravose, di vagliare il merito dei provvedimenti adottati, e del comma 1 del menzionato art. 35-bis, a mente del quale «Il procedimento relativo al reclamo di cui all'articolo 69, comma 6, si svolge ai sensi degli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale» e «Salvi i casi di manifesta inammissibilità della richiesta della richiesta a norma dell'articolo 666, comma 2, del codice di procedura penale, il magistrato di sorveglianza fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso» al reclamante ed all'amministrazione interessata. Il corretto inquadramento procedurale dell'istituto induce il convincimento che il Magistrato di sorveglianza, nel pronunziarsi in termini di non luogo a provvedere per carenza di interesse, abbia, in sostanza, stimato la manifesta inammissibilità del reclamo, tale da legittimare una decisione non preceduta dall'instaurazione del contraddittorio e dalla fissazione di apposita udienza. Ora, il Magistrato di sorveglianza, nel sancire la carenza di interesse di SI a sindacare la sanzione disciplinare, ha compiuto una valutazione che, lungi dal discendere in via diretta ed automatica da quanto da lui prospettato, ha costituito il portato del potere discrezionale riconosciuto a fronte della formulata richiesta e che, peraltro, ha preso in espressa considerazione solo l'incidenza del provvedimento impugnato sulla eventuale concessione di periodi di liberazione anticipata e non anche gli ulteriori profili di interferenza tra l'irrogazione della sanzione disciplinare e la condizione personale, processuale o detentiva dell'istante, il quale, in caso di fissazione e svolgimento dell'udienza in camera di consiglio, li avrebbe potuti sottoporre alla valutazione dell'organo decidente;
ferma restando, ovviamente, la piana libertà di apprezzamento delle questioni dedotte. Così facendo, il Magistrato di sorveglianza si è determinato in sostanziale violazione del principio, da tempo costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «In tema di procedimento di sorveglianza, il decreto di inammissibilità per manifesta infondatezza può 3 essere emesso "de plano", ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., soltanto qualora l'istanza manchi dei requisiti posti direttamente dalla legge e la presa d'atto di tale mancanza non richieda accertamenti di tipo cognitivo né valutazioni discrezionali» (Sez. 1, n. 32279 del 29/03/2018, Focoso, Rv. 273714 - 01; Sez. 1, n. 40974 del 14/10/2011, Cecere, Rv. 251490 - 01; Sez. 1, n. 277 del 13/01/2000, Angemi, Rv. 215368 - 01). 3. L'attivazione della procedura de plano al di fuori delle condizioni di legge impone, in conclusione, l'annullamento senza rinvio del ,provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti al Magistrato di sorveglianza di Milano per l'ulteriore corso, ovvero per la nuova trattazione, nel contraddittorio tra le parti, del reclamo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Magistrato di sorveglianza di Milano per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 28 giugno 2023.