Sentenza 17 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 17/01/2003, n. 620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 620 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2003 |
Testo completo
1. Reg. Gen. N. 4068/00 UD. 25.09.2002 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIAN ■ - 0 06 20/ 0 3LA SEZIONE 2a CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Cron 1333 Rep. 225 Dott. Franco PONTORIERI Presidente Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere rel. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere UFFICIO COPIE Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere Richiesta copia esecutiva dal Sig. CAMPEGIAN, Dott. Sergio DEL CORE Consigliere per diritti € 21,69 11.16.07.03 ha pronunciato la seguente IL CANCELLIERE SENTENZA Sul ricorso iscritto al n. 4068/00 proposto Oggetto: Manutenzione da del possesso. IO ER, elettivamente domiciliato in Roma, Via Monte Senario n. 98, presso lo studio dell'Avv. Pietro Magistri che lo difende come da procura a margine del ricorso. RICORRENTE R
contro
PO ON, PO LD e PO RU, quali CANCELLERIA eredi di BE IN, elettivamente domiciliate in Ro- ma, Via Luigi Mancinelli n. 60, presso lo studio dell'Avv. Clau- DI 1231/02 dio Prossomariti, difese dall'Avv. Alberto Campegiani come da procura a margine del controricorso. CONTRORICORRENTI per la cassazione della sentenza del Tribunale di Velletri n. 1074/99 del 03.08.1999 / 27.08.1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25.09.2002 dal Cons. Dott. Antonino Elefante. J Sentiti gli Avv.ti ER Magistri e Alberto Campegiani. Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen.le Dott. Renato Finocchi Ghersi che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 1074/99 del 03.08.1999 / 27.08.1999, il Tribunale di Velletri, in totale riforma dell'ordinanza-sentenza emessa dal Pretore di Velletri Albano Laziale il 20/21.05. - 1998, ordinava a ER AD di demolire il tetto a coppi ro- mani del fabbricato sito in Ariccia, Via Prataro n. 11, e a risar- cire ad EV RI il danno subito, che liquidava equitati- vamente in £.
1.000.000. Osservava il Tribunale che, di seguito al ricorso per denun- cia di nuova opera della RI contro l'AD, le parti ave- vano chiuso la vertenza con un atto transattivo, col quale la RI autorizzava l'AD a completare e tenere l'edificanda costruzione sul confine anche in violazione delle distanze le- gali a condizione, fra l'altro, che "L'attuale costruzione non 2 potrà in nessun modo essere sopraelevata". L'AD aveva, invece, successivamente sopraelevato la costruzione, sosti- tuendo l'originaria copertura "piana" con un tetto a coppi ro- mani alto mt. 2,40. Tale "sopraelevazione” si poneva in contra- sto con l'intervenuta transazione e comportava un disturbo apprezzabile allo stato di possesso di una servitù di “altius non tollendi", pattiziamente convenuta. Il Tribunale ravvisava poi il requisito dell' animus turbandi nella volontarietà dell'azione dell'AD, volta a modificare lo stato dell'altrui possesso e realizzata in spregio di un impegno assunto per iscritto. Infine riteneva del tutto irrilevante che la costruzione del tetto fosse stata autorizzata ovvero “imposta” dalla P.A., dato che le con- cessioni edilizie sono sempre rilasciate con salvezza dei diritti dei terzi e non valgono ad escludere l'illiceità dell'azione posta in essere in violazione dei rapporti tra privati. Contro tale sentenza ER AD ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di annullamento, illustrati da memoria. ON, LD e RU PO, quali eredi di EV RI, hanno resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Col primo motivo, deducendo violazione o falsa applica- zione di norme di diritto, sotto il profilo della erronea determi- nazione delle conseguenze giuridiche al caso concreto (art. 360 3 n. c.p.c.), il ricorrente assume che con la transazione del pre- cedente giudizio non si era costituita una servitù altius non tollendi. L'atto, comunque, non era stato registrato, né tra- scritto. In ogni caso il Tribunale avrebbe dovuto limitarsi a di- : sporre la riduzione a distanza di legge e non disporre la demo- lizione dell'intera copertura a tetto realizzata dall'AD.
2. Col secondo motivo, deducendo omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della
contro
- versia prospettati dalle parti (art. 360 n. 5 c.p.c.), il ricorrente censura l'impugnata sentenza per aver ritenuto sussistente l' animus turbandi e concesso la tutela possessoria, senza con- siderare: a) che l'AD, in base alla documentazione pro- dotta, aveva eseguito la costruzione in conformità dei provve- dimenti amministrativi senza commettere alcun illecito, con conseguente esclusione dell' animus turbandi;
b) che la sopra- elevazione, essendo stata ritenuta dal c.t.u. non apprezzabile né sotto l'aspetto tecnico-urbanistico né civilistico, in quanto non toglieva aria e luce, non rappresentava una situazione di lesione tale da consentire la tutela possessoria. I motivi, da esaminarsi congiuntamente in ragione della loro connessione, sono infondati. Invero è certo che, a seguito della transazione intervenuta tra le parti nel 1984, la RI ebbe il possesso di una servitù di altius non tollendi, sufficiente per esperire l'azione di nun- 4 ciazione e/o di molestia, anche a non voler considerare l' ac- cordo come atto costitutivo di una servitù. Con riguardo all' animus turbandi, premesso che in tema di turbativa o molestia è sufficiente la volontarietà del fatto com- piuto a detrimento dell'altrui possesso e la consapevolezza che esso realizza, contro la volontà del possessore, una modifica- zione o limitazione dell'esercizio di tale possesso, va osservato che nel caso specifico l'impugnata sentenza ha desunto il dolo dell'agente (anche a voler così configurare l'elemento psicologi- co, secondo la tesi sostenuta dal ricorrente in base a Cass. 22.11.1994 n. 9871), dalla consapevolezza dell'AD di co- struire il tetto in violazione del patto contrattuale, di cui alla transazione del 1984, essendo del tutto irrilevante l'ulteriore intento di conformarsi nella realizzazione dell'opera alle pre- scrizioni della pubblica amministrazione, i cui provvedimenti sono sempre rilasciati con salvezza del diritti dei terzi. Infine costituisce molestia o turbativa del possesso della servitù di altius non tollendi, tutelabile con l'azione di manu- tenzione, qualsiasi sopraelevazione (nella specie il tetto) che P sia attuata contro la volontà (espressa o presunta) del posses- sore, modificativa del precedente stato di fatto, dovendosi rav- visare in tale opera un ostacolo al possesso e un apprezzabile disturbo sicuramente continuo. 5 Il rimedio è la rimozione dell'opera non solo che viola le di- stanze legali, ma che turba il possesso della servitù. In base alle considerazioni svolte, il ricorso va rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al paga- mento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro. 1.170,000 compresi eltre Euro 1.000,00 per onorario. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2^ Se- zione Civile, il 25 settembre 2002. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Antonino Slifank Trance IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 17 GEN. 2003 IL CANCELLIERE C1 CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 28-5-2003 serie 4 al n. 20356 versate € 149.77 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Roberto Ricct