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Sentenza 25 giugno 2024
Sentenza 25 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 25/06/2024, n. 663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 663 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO
r.g. 3065/2022
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati
Dr. Luciano Spina presidente
Dr.ssa Adriana De Tommaso giudice rel. dr.ssa Laura Di Bernardi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 3065/2022 r.g. introdotto con ricorso depositato il
14/12/2022 vertente
TRA
rappr. e dif. dall'avv. Paola Schivalocchi per Parte_1
delega in atti;
ricorrente
CONTRO
, rappr. e dif. dagli avv.ti Vittorio Amedeo Marinelli CP_1
e Valeria Giovannetti per delega in atti;
resistente e con l'intervento del PM conclusioni:
pagina 1 di 13 la ricorrente precisa le conclusioni come da foglio depositato il
12/3/2024: “Pronunciar sentenza di separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni: • autorizzare i coniugi a vivere separati;
• disporre l'affido condiviso dei figli minori a entrambi i genitori con collocazione di presso la madre, presso il padre e con collocazione PE CP_2
paritaria di;
Per_2
• i genitori trascorreranno con tutti e tre i figli un weekend alternato dal venerdì sera ore 20,00 alla domenica sera ore 21,00; ponti alternati, vacanze natalizie e pasquali alternate, nel rispetto dei turni lavorativi della madre;
nei mesi di luglio
e agosto due settimane alternate con ciascun genitore;
tenuto conto del calendario di lavoro su turni anche festivi della madre;
• la madre provvederà al mantenimento diretto del figlio minore , il PE
padre provvederà al mantenimento diretto di , nulla per il figlio CP_2 Per_2
che è autosufficiente;
• spese straordinarie obbligatorie da suddividersi al 50% fra i coniugi.
Ammettere le istanze istruttorie di cui alle memorie istruttorie autorizzate di data
10.10.2023 e di data 2.11.2023”.
Il resistente precisa le conclusioni come da memoria depositata il
12/3/2024: “Voglia l'On.le Tribunale da parte ricorrente adito,
• autorizzare i coniugi a vivere separati
• dichiarare la separazione personale dei coniugi sia da addebitare alla Sig.ra per intercorsa infedeltà coniugale in costanza di matrimonio;
Parte_1
• disporre l'affido condiviso dei figli minori a entrambi i genitori con collocazione di presso la madre ed e di presso il padre;
PE CP_2 Per_2
• disporre i genitori trascorrano con tutti e tre i figli un fine settimana alternato dal venerdì sera alla domenica sera, ponti alternati, vacanze natalizie e pasquali alternate, mesi di luglio e agosto due settimane anche non consecutive con entrambi i genitori;
• disporre i genitori concorrano in forma diretta al mantenimento di PE
(la madre) e di (il padre), mentre per , disponendo il mantenimento CP_2 Per_2
per in 300 euro mensili qualora non fosse più economicamente Per_2
indipendente.
pagina 2 di 13 • Disporre per la minore il monitoraggio presso i servizi sociali per il CP_2
tempo che il giudice riterrà opportuno.
• disporre l'autorizzazione il rilascio del passaporto dei coniugi e della figlia minore;
• disporre le spese straordinarie del figlio e di al 50% tra i PE CP_2
genitori in conformità a quanto previsto dal Protocollo di intesa del Tribunale di
Trento.
Con vittoria dei compensi professionali e delle spese. Salvo ogni altro diritto”. il PM nulla oppone alla separazione, per tacite conclusioni, giusta punto 2 protocollo PM-Tribunale del 14/3/2023; nel merito delle condizioni non conclude.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(nata il [...]) ha adito il tribunale con Parte_1
ricorso depositato il 14/12/2022 in cui ha chiesto la separazione dal marito (nato il [...]), sposato il 24/7/2008 nel CP_1
comune di Pieve di Bono, e dal quale ha avuto i figli nato a Per_2
Trento il 28/9/2006, nata a [...] il [...], e CP_2
, nato a [...] il [...]. Ha esposto che la serenità PE
della convivenza era venuta a mancare per la notevole differenza di età
e l'imposizione, da parte del marito, di patologiche dinamiche relazionali, essendo avvenuto più volte che dopo alcune CP_1
discussioni familiari, cambiasse la serratura quando lei usciva con il cane, intimandole di chiamare i carabinieri per rientrare, mentre in un'altra occasione, avendo saputo che il figlio maggiore faceva Per_2
uso di marijuana, aveva stilato una lista denominata “amici cannabis” inserendovi i nomi di amici del figlio, e da ciò vi erano state accuse di diffamazione verso di lei da parte di alcuni genitori e il figlio Per_2
aveva interrotto ogni rapporto con il padre. Ha aggiunto la ricorrente che aveva rifiutato ogni ipotesi di accordo di separazione CP_1
pagina 3 di 13 consensuale, facendo pressione perché lei rinunciasse all'assegno per il figlio accusandola di adulterio ed era giunto ad accusarla presso l'APS dove lei lavorava di furto di materiale medico per provocarne il licenziamento e renderla dipendente da lui. Ha chiesto determinarsi le condizioni della separazione con previsione di un assegno di mantenimento per il figlio , da collocare presso di lei, in € PE
350,00 al mese, da ridurre ad € 250,00 in caso di disoccupazione, e mantenimento diretto di da parte di ciascun genitore e, per il Per_2
caso di sua disoccupazione causata dalla falsa denuncia del marito la previsione a suo carico di un assegno di mantenimento per sé, di €
350,00 o la compartecipazione al canone di locazione, e di € 300,00 per il mantenimento di ciascun figlio.
Costituendosi in giudizio sin dalla fase presidenziale CP_1
ha contestato le deduzioni della ricorrente e ha chiesto che la
[...]
separazione fosse a lei addebitata perché era venuto a sapere che frequentava un altro uomo come gli era stato comunicato dalla moglie di costui, ed ha dedotto che prima del mese di agosto 2022 la relazione coniugale appariva salda e nulla lasciava presagire il tradimento;
ciò lo aveva gettato nello sconforto e in un momento di ira aveva inviato la segnalazione al datore di lavoro della moglie, da lui stesso poi definita oltremodo inopportuna e senza senso. Ha chiesto la determinazione delle condizioni della separazione con affido condiviso dei figli e previsione a carico di ciascuno del mantenimento, con determinazione dell'assegno di € 250,00 a suo carico per il mantenimento di
, collocato con la madre, ridotto ad € 150,00 per i periodi di PE
disoccupazione.
Resi i provvedimenti provvisori all'esito dell'udienza presidenziale, la causa è stata istruita con l'ascolto della minore pagina 4 di 13 acquisizioni documentali ed informativa dei Servizi sociali e CP_2
raccolta di prove testimoniali. Perviene in decisione sulle conclusioni come dianzi riportate.
Va pronunciata la separazione tra le parti, già separati di fatto dal dicembre 2022, per acclarata e incontestata intollerabilità della convivenza, in un ambito conflittuale connotato da reciproche recriminazioni.
Il resistente ha chiesto che la separazione sia addebitata alla moglie, per violazione del dovere coniugale di fedeltà, avendo la stessa intrecciato una relazione extraconiugale durante il matrimonio con colui il quale è divenuto l'attuale compagno (relazione ammessa dalla stessa nell'interpello). Pt_1
Si dispone in proposito della deposizione testimoniale di
[...]
moglie del compagno della ricorrente. Premesso che sua Tes_1
figlia e la figlia di ed erano compagne di scuola e Pt_1 CP_1
pertanto era una sua conoscente, la teste ha riferito di aver Pt_1
scoperto l'infedeltà del marito guardando il suo telefono, in quanto ivi era salvato il numero di telefono di (a lei noto), sotto un Parte_1
nominativo maschile;
andando a controllare la messaggistica scambiata tra suo marito e il titolare dell'utenza, aveva visto che vi erano appuntamenti e parole d'amore. La teste ha quindi dichiarato di aver poi parlato con dicendogli di essere la moglie dell'amante di CP_1
sua moglie, e che quegli le aveva riferito di aver avuto sospetti già da molti mesi. Sebbene la stessa teste non abbia potuto verificare direttamente di persona gli incontri tra i due, di cui le era stato riferito da terzi (i quali, in particolare, avrebbero notato l'auto di
[...]
e quella del marito della presso la casa di Pt_1 Tes_1
montagna usata dalla , quanto da lei riscontrato sul telefono Pt_1
pagina 5 di 13 del marito costituisce una prova inconfutabile di una relazione sentimentale in essere tra e suo marito nella seconda Parte_1
parte del 2022, quando i coniugi vivevano ancora Persona_3
insieme, e quindi della violazione, da parte di del Parte_1
dovere di fedeltà al coniuge, che comprende anche l'esclusiva dedizione affettiva di un coniuge nei confronti dell'altro e che è ad evidenza compromessa nel momento in cui uno di loro rivolge le sue attenzioni e i suoi pensieri amorosi, esplicitandoli, nei confronti di un terzo.
È noto l'insegnamento della S.C. (cfr. CASS. 16589/2015;
CASS. 20866/2021) secondo cui, in tema di separazione tra coniugi,
l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.
La ricorrente ha sul punto dedotto, nel resistere alla domanda di addebito, che la relazione tra lei e il marito era compromessa da tempo, per atteggiamenti impositivi da parte di questi, ostativi delle sue istanze di autonomia ed autoaffermazione ed ha in particolare esposto che nel corso di alcune discussioni familiari l'uomo, approfittando del momento in cui lei usciva per portare fuori il cane, cambiava la serratura della porta di casa così da lasciarla fuori.
pagina 6 di 13 Che il rapporto tra e fosse piuttosto burrascoso è CP_1 Pt_1
emerso anche dalle testimonianze di cugina di Testimone_2 [...]
e di sua collega;
in particolare ad Pt_1 Testimone_3 [...]
la ricorrente aveva riferito che aveva problemi con il marito, Tes_3
mentre la teste ha dichiarato di sapere che aveva Tes_2 Pt_1
problemi con il marito, dato che stessa le raccontava che Pt_1
qualcosa fra loro non funzionava, e di aver parlato anche con CP_1
dell'argomento, per cui la storia non andava; la teste ha ricordato che anni prima le aveva detto che sospettava infedeltà, non aveva CP_1
fiducia e che c'era la volontà di separarsi, anche se i due erano rimasti insieme tra alti e bassi, alternando momenti di amore a momenti in cui bisticciavano, come le volte in cui cambiava la serratura (e la CP_1
teste ha ricordato specificamente di avere assistito ad una di queste occasioni, nel 2021).
La stessa ricorrente ha prodotto le schermate di messagistica scambiata con il marito già prima della crisi, in cui lo stesso aveva fatto CP_1
riferimento alla separazione, nell'ambito di vari discorsi tra i due che non andavano d'accordo.
Ciò detto, per quanto la relazione coniugale fosse costellata da litigi e problemi, non può però affermarsi che l'affectio coniugalis fosse già venuta meno prima che venisse al corrente della CP_1
relazione extraconiugale della moglie, e che la convivenza tra i due, rimasti comunque insieme tra alti e bassi, fosse divenuta meramente formale.
Il resistente, sin dal momento della sua costituzione in giudizio nella fase presidenziale, ha anche prodotto le schermate dei messaggi scambiati sulla chat whatsapp con la moglie nell'estate del 2022 (cfr.
pagina 7 di 13 in particolare la messaggistica della chat di giugno e luglio 2022), con frasi appassionate dell'una nei confronti dell'altro e viceversa.
In merito alla valenza probatoria dei documenti prodotti dal resistente, premesso che nel nostro ordinamento vige il cd. principio di tipicità dei mezzi di prova, in base al quale possono avere accesso nel processo civile soltanto le prove espressamente previste e disciplinate dalla legge, l'art. 2712 c.c. prevede che le riproduzioni meccaniche, fotografiche, informatiche (CAD) o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime.
La S.C. si è già pronunciata nel senso del pieno valore probatorio per gli SMS e per le immagini contenute negli MMS, ritenute “elementi di prova” integrabili con altri elementi anche in caso di contestazione
(cfr. CASS. 9884/2005), chiarendo peraltro che in caso di disconoscimento della “fedeltà” del documento all'originale, rientrerebbe nei poteri del giudice accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (CASS.
866/2000 n. 866). Tali disposizioni normative sono conferenti con riguardo ai messaggi whatsapp ai quali peraltro, costituendo documenti informatici (ormai equiparati ai documenti tradizionali ai sensi della L. 40/08) a tutti gli effetti, si applicano tutte le norme in materia presenti nel nostro ordinamento.
Ebbene, in primo luogo la ricorrente non ha espresso disconoscimento di conformità rispetto all'originale delle schermate prodotte, in prima udienza o nella prima difesa utile successiva alla produzione, come suo onere, valendo il medesimo onere di pagina 8 di 13 tempestività previsto dall'art. 157, comma 2, c.p.c. con riferimento al rilievo del difetto di un requisito di forma-contenuto dell'atto processuale stabilito nell'interesse della parte (cfr. CASS. 5755/2023); in ogni caso, il disconoscimento, espressamente formulato solo in prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., è del tutto generico e non concludente;
la stessa ricorrente, in sede di interpello sul punto, non ha negato, ma ha risposto di non ricordare i messaggi.
I messaggi scambiati nell'estate 2022 testimoniano attrazione e sentimenti non sopiti nella coppia solo pochi mesi prima della disgregazione della famiglia;
da questi si desume che nonostante le difficoltà di funzionamento del rapporto e i pregressi cedimenti, la convivenza non era divenuta intollerabile, e le disfunzionalità del rapporto non avevano raggiunto il punto di non ritorno, come avvenuto solo quando ebbe conferma della relazione sentimentale della CP_1
moglie con l'uomo con cui è poi andata a vivere, quando mentre la crisi divenne irreversibile.
La separazione va quindi addebitata ad Parte_1
La coppia ha tre figli, due dei quali ancora minorenni;
il maggiore,
è anche divenuto autosufficiente nel corso del giudizio, Per_2
essendo entrato definitivamente nel mondo del lavoro;
abita attualmente con il padre.
Nell'attuale situazione, secondo il vigente regime, ambo i minori sono in affido condiviso;
la figlia abita con il padre, il figlio CP_2
con la madre. È stata prevista la frequentazione di ciascuno PE
dei minori a fine settimana alternati con ognuno dei genitori, in modo da assicurare la continuità di rapporti tra fratelli. Parimenti nel regime vigente è stata stabilita la suddivisione dei periodi di vacanza e dei pagina 9 di 13 ponti per ciascuno dei genitori. Sul punto le conclusioni delle parti convergono.
La figlia ha attraversato un'intensa crisi, a partire dai CP_2
momenti che hanno preceduto la separazione, chiudendosi totalmente alla madre;
la ragazza ha perso un anno di scuola e ha ripetuto la terza media. Anche attraverso il supporto psicologico e in affiancamento nello studio si è poi avuto un suo parziale ma incoraggiante recupero, secondo quanto riportato nella relazione del Servizio sociale dello scorso mese di gennaio. Permane tuttavia la chiusura nei confronti della madre, verso cui la minore ha perso la fiducia.
Per quanto riguarda il figlio , dalle comunicazioni tra PE
genitori nel corso del giudizio si evince una certa difficoltà nella permanenza con il padre nei giorni deputati.
Va innanzitutto confermato l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori, non evincendosi ragioni per derogare a tale regola. Entrambi eserciteranno quindi la responsabilità genitoriale, e assumeranno di comune accordo ogni decisione riguardante i figli minori, ivi incluse quelle di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
Stanti tuttavia i rilevati aspetti problematici, ritiene il collegio che sia opportuno interessare il Servizio sociale, già intervenuto riguardo alla situazione di Aurora, per verificare le relazioni parentali dei minori e rispettivamente della prima con la madre e CP_2 Controparte_3
del secondo con il padre, coadiuvando nell'attuazione di CP_1
un rapporto sereno e tutelante con il figlio , e supportando PE
la minore nel recupero della relazione con la madre. Va dato CP_2
quindi mandato in tal senso al Servizio territorialmente competente,
pagina 10 di 13 incaricato altresì del monitoraggio, con assegnazione del termine di 1 anno per il compimento degli incarichi affidati a supporto del nucleo in esame.
Dal punto di vista degli apporti economici al mantenimento dei minori, le parti concordano a che il padre si occupi del mantenimento diretto di e la madre di quello di;
la sostanziale CP_2 PE
equipollenza delle rispettive condizioni economiche dei genitori ì,
[...]
e operatrice socio-sanitaria, consentono siffatto CP_4 Pt_1
regime, che assicura a ciascuno dei minori un tenore di vita assimilabile a quello che avrebbe avuto la famiglia unita. Quanto alle spese straordinarie, si reputa congruo il recepimento delle linee guida del CNF 2017, sia nella individuazione delle spese da qualificare come straordinarie sia nel procedimento di decisione e rimborso del genitore che le ha inizialmente sostenute, come riportato in dispositivo, risultando utile il ricorso a tali linee guida per evitare l'insorgere di fraintendimenti e contrasti.
Stante l'esito della lite, che vede la soccombenza della ricorrente sulla domanda di addebito, ma la sostanziale coincidenza delle conclusioni delle parti su tutti gli altri profili, appare equo disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti per la metà, ponendosi la restante metà a carico della ricorrente, secondo i valori medi dello scaglione per cause di valore indeterminabile basso, non inferiore ad € 26.001,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto da con ricorso depositato il 14/12/2022 Parte_1
pagina 11 di 13 -Pronuncia la separazione personale di nata a [...] Parte_1
Trento (TN) il 21/3/1982, e , nato a [...], il CP_1
13/11/1964, con addebito a;
Parte_1
Dispone l'affido condiviso ad entrambi i genitori dei minori ed PE CP_5
Dispone la collocazione di presso la madre e la Controparte_3
collocazione di presso il padre, con mantenimento diretto CP_5
da parte di ciascun genitore del figlio minore con lui convivente;
Pone a carico dei genitori per la metà su ciascuno le spese straordinarie occorrenti per i figli ed , così regolamentate: CP_2 PE
spese mediche senza preventivo accordo:
a) visite specialistiche e cure prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, visite oculistiche e altri trattamenti sanitari erogati da strutture pubbliche;
c) ticket sanitari;
d) occhiali o lenti a contatto prescritti dallo specialista;
e) farmaci prescritti dal medico curante o dallo specialista, anche se non coperti dal servizio sanitario pubblico;
spese mediche con preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal servizio sanitario pubblico, ovvero previsti dal servizio sanitario nazionale, ma effettuati privatamente;
spese di studio senza preventivo accordo:
a) tasse per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno studio;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) costi per il trasporto pubblico;
spese di studio con preventivo accordo:
a) tasse per la frequentazione di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
spese extrascolastiche con preventivo accordo:
a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature;
d) spese per attività ludiche e ricreative;
e)
pagina 12 di 13 viaggi di studio in Italia e all'estero; f) stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) centro ricreativo estivo;
i) servizio di baby-sitter; tutte le spese straordinarie dovranno essere provate con la consegna, da parte del genitore che le avrà sostenute all'altro genitore, dei relativi documenti giustificativi;
in relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro a mezzo sms, email, fax, pec, dovrà manifestare un motivato dissenso, con lo stesso mezzo, entro 7 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
Dispone che genitori trascorrano con tutti e tre i figli un fine settimana alternato dal venerdì sera ore 20,00 alla domenica sera ore 21,00; ponti alternati, vacanze natalizie e pasquali alternate, nonché due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive;
Dispone l'intervento del Servizio sociale territorialmente competente a supporto delle relazioni parentali tra e il padre e tra Controparte_3
e la madre e il conseguente monitoraggio per la durata di CP_5
1 anno;
manda alla Cancelleria per l'inoltro al Servizio;
Compensa per ½ tra le parti le spese del giudizio e condanna Pt_1
a rifondere ad la restante metà delle spese stesse,
[...] CP_1
frazione che si liquida in € 3.808,00 quale compenso per la difesa, oltre al rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge.
Trento, 19/6/2024 il giudice est. Il presidente dr.ssa Adriana De Tommaso dr. Luciano Spina
pagina 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO
r.g. 3065/2022
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati
Dr. Luciano Spina presidente
Dr.ssa Adriana De Tommaso giudice rel. dr.ssa Laura Di Bernardi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 3065/2022 r.g. introdotto con ricorso depositato il
14/12/2022 vertente
TRA
rappr. e dif. dall'avv. Paola Schivalocchi per Parte_1
delega in atti;
ricorrente
CONTRO
, rappr. e dif. dagli avv.ti Vittorio Amedeo Marinelli CP_1
e Valeria Giovannetti per delega in atti;
resistente e con l'intervento del PM conclusioni:
pagina 1 di 13 la ricorrente precisa le conclusioni come da foglio depositato il
12/3/2024: “Pronunciar sentenza di separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni: • autorizzare i coniugi a vivere separati;
• disporre l'affido condiviso dei figli minori a entrambi i genitori con collocazione di presso la madre, presso il padre e con collocazione PE CP_2
paritaria di;
Per_2
• i genitori trascorreranno con tutti e tre i figli un weekend alternato dal venerdì sera ore 20,00 alla domenica sera ore 21,00; ponti alternati, vacanze natalizie e pasquali alternate, nel rispetto dei turni lavorativi della madre;
nei mesi di luglio
e agosto due settimane alternate con ciascun genitore;
tenuto conto del calendario di lavoro su turni anche festivi della madre;
• la madre provvederà al mantenimento diretto del figlio minore , il PE
padre provvederà al mantenimento diretto di , nulla per il figlio CP_2 Per_2
che è autosufficiente;
• spese straordinarie obbligatorie da suddividersi al 50% fra i coniugi.
Ammettere le istanze istruttorie di cui alle memorie istruttorie autorizzate di data
10.10.2023 e di data 2.11.2023”.
Il resistente precisa le conclusioni come da memoria depositata il
12/3/2024: “Voglia l'On.le Tribunale da parte ricorrente adito,
• autorizzare i coniugi a vivere separati
• dichiarare la separazione personale dei coniugi sia da addebitare alla Sig.ra per intercorsa infedeltà coniugale in costanza di matrimonio;
Parte_1
• disporre l'affido condiviso dei figli minori a entrambi i genitori con collocazione di presso la madre ed e di presso il padre;
PE CP_2 Per_2
• disporre i genitori trascorrano con tutti e tre i figli un fine settimana alternato dal venerdì sera alla domenica sera, ponti alternati, vacanze natalizie e pasquali alternate, mesi di luglio e agosto due settimane anche non consecutive con entrambi i genitori;
• disporre i genitori concorrano in forma diretta al mantenimento di PE
(la madre) e di (il padre), mentre per , disponendo il mantenimento CP_2 Per_2
per in 300 euro mensili qualora non fosse più economicamente Per_2
indipendente.
pagina 2 di 13 • Disporre per la minore il monitoraggio presso i servizi sociali per il CP_2
tempo che il giudice riterrà opportuno.
• disporre l'autorizzazione il rilascio del passaporto dei coniugi e della figlia minore;
• disporre le spese straordinarie del figlio e di al 50% tra i PE CP_2
genitori in conformità a quanto previsto dal Protocollo di intesa del Tribunale di
Trento.
Con vittoria dei compensi professionali e delle spese. Salvo ogni altro diritto”. il PM nulla oppone alla separazione, per tacite conclusioni, giusta punto 2 protocollo PM-Tribunale del 14/3/2023; nel merito delle condizioni non conclude.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(nata il [...]) ha adito il tribunale con Parte_1
ricorso depositato il 14/12/2022 in cui ha chiesto la separazione dal marito (nato il [...]), sposato il 24/7/2008 nel CP_1
comune di Pieve di Bono, e dal quale ha avuto i figli nato a Per_2
Trento il 28/9/2006, nata a [...] il [...], e CP_2
, nato a [...] il [...]. Ha esposto che la serenità PE
della convivenza era venuta a mancare per la notevole differenza di età
e l'imposizione, da parte del marito, di patologiche dinamiche relazionali, essendo avvenuto più volte che dopo alcune CP_1
discussioni familiari, cambiasse la serratura quando lei usciva con il cane, intimandole di chiamare i carabinieri per rientrare, mentre in un'altra occasione, avendo saputo che il figlio maggiore faceva Per_2
uso di marijuana, aveva stilato una lista denominata “amici cannabis” inserendovi i nomi di amici del figlio, e da ciò vi erano state accuse di diffamazione verso di lei da parte di alcuni genitori e il figlio Per_2
aveva interrotto ogni rapporto con il padre. Ha aggiunto la ricorrente che aveva rifiutato ogni ipotesi di accordo di separazione CP_1
pagina 3 di 13 consensuale, facendo pressione perché lei rinunciasse all'assegno per il figlio accusandola di adulterio ed era giunto ad accusarla presso l'APS dove lei lavorava di furto di materiale medico per provocarne il licenziamento e renderla dipendente da lui. Ha chiesto determinarsi le condizioni della separazione con previsione di un assegno di mantenimento per il figlio , da collocare presso di lei, in € PE
350,00 al mese, da ridurre ad € 250,00 in caso di disoccupazione, e mantenimento diretto di da parte di ciascun genitore e, per il Per_2
caso di sua disoccupazione causata dalla falsa denuncia del marito la previsione a suo carico di un assegno di mantenimento per sé, di €
350,00 o la compartecipazione al canone di locazione, e di € 300,00 per il mantenimento di ciascun figlio.
Costituendosi in giudizio sin dalla fase presidenziale CP_1
ha contestato le deduzioni della ricorrente e ha chiesto che la
[...]
separazione fosse a lei addebitata perché era venuto a sapere che frequentava un altro uomo come gli era stato comunicato dalla moglie di costui, ed ha dedotto che prima del mese di agosto 2022 la relazione coniugale appariva salda e nulla lasciava presagire il tradimento;
ciò lo aveva gettato nello sconforto e in un momento di ira aveva inviato la segnalazione al datore di lavoro della moglie, da lui stesso poi definita oltremodo inopportuna e senza senso. Ha chiesto la determinazione delle condizioni della separazione con affido condiviso dei figli e previsione a carico di ciascuno del mantenimento, con determinazione dell'assegno di € 250,00 a suo carico per il mantenimento di
, collocato con la madre, ridotto ad € 150,00 per i periodi di PE
disoccupazione.
Resi i provvedimenti provvisori all'esito dell'udienza presidenziale, la causa è stata istruita con l'ascolto della minore pagina 4 di 13 acquisizioni documentali ed informativa dei Servizi sociali e CP_2
raccolta di prove testimoniali. Perviene in decisione sulle conclusioni come dianzi riportate.
Va pronunciata la separazione tra le parti, già separati di fatto dal dicembre 2022, per acclarata e incontestata intollerabilità della convivenza, in un ambito conflittuale connotato da reciproche recriminazioni.
Il resistente ha chiesto che la separazione sia addebitata alla moglie, per violazione del dovere coniugale di fedeltà, avendo la stessa intrecciato una relazione extraconiugale durante il matrimonio con colui il quale è divenuto l'attuale compagno (relazione ammessa dalla stessa nell'interpello). Pt_1
Si dispone in proposito della deposizione testimoniale di
[...]
moglie del compagno della ricorrente. Premesso che sua Tes_1
figlia e la figlia di ed erano compagne di scuola e Pt_1 CP_1
pertanto era una sua conoscente, la teste ha riferito di aver Pt_1
scoperto l'infedeltà del marito guardando il suo telefono, in quanto ivi era salvato il numero di telefono di (a lei noto), sotto un Parte_1
nominativo maschile;
andando a controllare la messaggistica scambiata tra suo marito e il titolare dell'utenza, aveva visto che vi erano appuntamenti e parole d'amore. La teste ha quindi dichiarato di aver poi parlato con dicendogli di essere la moglie dell'amante di CP_1
sua moglie, e che quegli le aveva riferito di aver avuto sospetti già da molti mesi. Sebbene la stessa teste non abbia potuto verificare direttamente di persona gli incontri tra i due, di cui le era stato riferito da terzi (i quali, in particolare, avrebbero notato l'auto di
[...]
e quella del marito della presso la casa di Pt_1 Tes_1
montagna usata dalla , quanto da lei riscontrato sul telefono Pt_1
pagina 5 di 13 del marito costituisce una prova inconfutabile di una relazione sentimentale in essere tra e suo marito nella seconda Parte_1
parte del 2022, quando i coniugi vivevano ancora Persona_3
insieme, e quindi della violazione, da parte di del Parte_1
dovere di fedeltà al coniuge, che comprende anche l'esclusiva dedizione affettiva di un coniuge nei confronti dell'altro e che è ad evidenza compromessa nel momento in cui uno di loro rivolge le sue attenzioni e i suoi pensieri amorosi, esplicitandoli, nei confronti di un terzo.
È noto l'insegnamento della S.C. (cfr. CASS. 16589/2015;
CASS. 20866/2021) secondo cui, in tema di separazione tra coniugi,
l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.
La ricorrente ha sul punto dedotto, nel resistere alla domanda di addebito, che la relazione tra lei e il marito era compromessa da tempo, per atteggiamenti impositivi da parte di questi, ostativi delle sue istanze di autonomia ed autoaffermazione ed ha in particolare esposto che nel corso di alcune discussioni familiari l'uomo, approfittando del momento in cui lei usciva per portare fuori il cane, cambiava la serratura della porta di casa così da lasciarla fuori.
pagina 6 di 13 Che il rapporto tra e fosse piuttosto burrascoso è CP_1 Pt_1
emerso anche dalle testimonianze di cugina di Testimone_2 [...]
e di sua collega;
in particolare ad Pt_1 Testimone_3 [...]
la ricorrente aveva riferito che aveva problemi con il marito, Tes_3
mentre la teste ha dichiarato di sapere che aveva Tes_2 Pt_1
problemi con il marito, dato che stessa le raccontava che Pt_1
qualcosa fra loro non funzionava, e di aver parlato anche con CP_1
dell'argomento, per cui la storia non andava; la teste ha ricordato che anni prima le aveva detto che sospettava infedeltà, non aveva CP_1
fiducia e che c'era la volontà di separarsi, anche se i due erano rimasti insieme tra alti e bassi, alternando momenti di amore a momenti in cui bisticciavano, come le volte in cui cambiava la serratura (e la CP_1
teste ha ricordato specificamente di avere assistito ad una di queste occasioni, nel 2021).
La stessa ricorrente ha prodotto le schermate di messagistica scambiata con il marito già prima della crisi, in cui lo stesso aveva fatto CP_1
riferimento alla separazione, nell'ambito di vari discorsi tra i due che non andavano d'accordo.
Ciò detto, per quanto la relazione coniugale fosse costellata da litigi e problemi, non può però affermarsi che l'affectio coniugalis fosse già venuta meno prima che venisse al corrente della CP_1
relazione extraconiugale della moglie, e che la convivenza tra i due, rimasti comunque insieme tra alti e bassi, fosse divenuta meramente formale.
Il resistente, sin dal momento della sua costituzione in giudizio nella fase presidenziale, ha anche prodotto le schermate dei messaggi scambiati sulla chat whatsapp con la moglie nell'estate del 2022 (cfr.
pagina 7 di 13 in particolare la messaggistica della chat di giugno e luglio 2022), con frasi appassionate dell'una nei confronti dell'altro e viceversa.
In merito alla valenza probatoria dei documenti prodotti dal resistente, premesso che nel nostro ordinamento vige il cd. principio di tipicità dei mezzi di prova, in base al quale possono avere accesso nel processo civile soltanto le prove espressamente previste e disciplinate dalla legge, l'art. 2712 c.c. prevede che le riproduzioni meccaniche, fotografiche, informatiche (CAD) o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime.
La S.C. si è già pronunciata nel senso del pieno valore probatorio per gli SMS e per le immagini contenute negli MMS, ritenute “elementi di prova” integrabili con altri elementi anche in caso di contestazione
(cfr. CASS. 9884/2005), chiarendo peraltro che in caso di disconoscimento della “fedeltà” del documento all'originale, rientrerebbe nei poteri del giudice accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (CASS.
866/2000 n. 866). Tali disposizioni normative sono conferenti con riguardo ai messaggi whatsapp ai quali peraltro, costituendo documenti informatici (ormai equiparati ai documenti tradizionali ai sensi della L. 40/08) a tutti gli effetti, si applicano tutte le norme in materia presenti nel nostro ordinamento.
Ebbene, in primo luogo la ricorrente non ha espresso disconoscimento di conformità rispetto all'originale delle schermate prodotte, in prima udienza o nella prima difesa utile successiva alla produzione, come suo onere, valendo il medesimo onere di pagina 8 di 13 tempestività previsto dall'art. 157, comma 2, c.p.c. con riferimento al rilievo del difetto di un requisito di forma-contenuto dell'atto processuale stabilito nell'interesse della parte (cfr. CASS. 5755/2023); in ogni caso, il disconoscimento, espressamente formulato solo in prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., è del tutto generico e non concludente;
la stessa ricorrente, in sede di interpello sul punto, non ha negato, ma ha risposto di non ricordare i messaggi.
I messaggi scambiati nell'estate 2022 testimoniano attrazione e sentimenti non sopiti nella coppia solo pochi mesi prima della disgregazione della famiglia;
da questi si desume che nonostante le difficoltà di funzionamento del rapporto e i pregressi cedimenti, la convivenza non era divenuta intollerabile, e le disfunzionalità del rapporto non avevano raggiunto il punto di non ritorno, come avvenuto solo quando ebbe conferma della relazione sentimentale della CP_1
moglie con l'uomo con cui è poi andata a vivere, quando mentre la crisi divenne irreversibile.
La separazione va quindi addebitata ad Parte_1
La coppia ha tre figli, due dei quali ancora minorenni;
il maggiore,
è anche divenuto autosufficiente nel corso del giudizio, Per_2
essendo entrato definitivamente nel mondo del lavoro;
abita attualmente con il padre.
Nell'attuale situazione, secondo il vigente regime, ambo i minori sono in affido condiviso;
la figlia abita con il padre, il figlio CP_2
con la madre. È stata prevista la frequentazione di ciascuno PE
dei minori a fine settimana alternati con ognuno dei genitori, in modo da assicurare la continuità di rapporti tra fratelli. Parimenti nel regime vigente è stata stabilita la suddivisione dei periodi di vacanza e dei pagina 9 di 13 ponti per ciascuno dei genitori. Sul punto le conclusioni delle parti convergono.
La figlia ha attraversato un'intensa crisi, a partire dai CP_2
momenti che hanno preceduto la separazione, chiudendosi totalmente alla madre;
la ragazza ha perso un anno di scuola e ha ripetuto la terza media. Anche attraverso il supporto psicologico e in affiancamento nello studio si è poi avuto un suo parziale ma incoraggiante recupero, secondo quanto riportato nella relazione del Servizio sociale dello scorso mese di gennaio. Permane tuttavia la chiusura nei confronti della madre, verso cui la minore ha perso la fiducia.
Per quanto riguarda il figlio , dalle comunicazioni tra PE
genitori nel corso del giudizio si evince una certa difficoltà nella permanenza con il padre nei giorni deputati.
Va innanzitutto confermato l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori, non evincendosi ragioni per derogare a tale regola. Entrambi eserciteranno quindi la responsabilità genitoriale, e assumeranno di comune accordo ogni decisione riguardante i figli minori, ivi incluse quelle di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
Stanti tuttavia i rilevati aspetti problematici, ritiene il collegio che sia opportuno interessare il Servizio sociale, già intervenuto riguardo alla situazione di Aurora, per verificare le relazioni parentali dei minori e rispettivamente della prima con la madre e CP_2 Controparte_3
del secondo con il padre, coadiuvando nell'attuazione di CP_1
un rapporto sereno e tutelante con il figlio , e supportando PE
la minore nel recupero della relazione con la madre. Va dato CP_2
quindi mandato in tal senso al Servizio territorialmente competente,
pagina 10 di 13 incaricato altresì del monitoraggio, con assegnazione del termine di 1 anno per il compimento degli incarichi affidati a supporto del nucleo in esame.
Dal punto di vista degli apporti economici al mantenimento dei minori, le parti concordano a che il padre si occupi del mantenimento diretto di e la madre di quello di;
la sostanziale CP_2 PE
equipollenza delle rispettive condizioni economiche dei genitori ì,
[...]
e operatrice socio-sanitaria, consentono siffatto CP_4 Pt_1
regime, che assicura a ciascuno dei minori un tenore di vita assimilabile a quello che avrebbe avuto la famiglia unita. Quanto alle spese straordinarie, si reputa congruo il recepimento delle linee guida del CNF 2017, sia nella individuazione delle spese da qualificare come straordinarie sia nel procedimento di decisione e rimborso del genitore che le ha inizialmente sostenute, come riportato in dispositivo, risultando utile il ricorso a tali linee guida per evitare l'insorgere di fraintendimenti e contrasti.
Stante l'esito della lite, che vede la soccombenza della ricorrente sulla domanda di addebito, ma la sostanziale coincidenza delle conclusioni delle parti su tutti gli altri profili, appare equo disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti per la metà, ponendosi la restante metà a carico della ricorrente, secondo i valori medi dello scaglione per cause di valore indeterminabile basso, non inferiore ad € 26.001,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto da con ricorso depositato il 14/12/2022 Parte_1
pagina 11 di 13 -Pronuncia la separazione personale di nata a [...] Parte_1
Trento (TN) il 21/3/1982, e , nato a [...], il CP_1
13/11/1964, con addebito a;
Parte_1
Dispone l'affido condiviso ad entrambi i genitori dei minori ed PE CP_5
Dispone la collocazione di presso la madre e la Controparte_3
collocazione di presso il padre, con mantenimento diretto CP_5
da parte di ciascun genitore del figlio minore con lui convivente;
Pone a carico dei genitori per la metà su ciascuno le spese straordinarie occorrenti per i figli ed , così regolamentate: CP_2 PE
spese mediche senza preventivo accordo:
a) visite specialistiche e cure prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, visite oculistiche e altri trattamenti sanitari erogati da strutture pubbliche;
c) ticket sanitari;
d) occhiali o lenti a contatto prescritti dallo specialista;
e) farmaci prescritti dal medico curante o dallo specialista, anche se non coperti dal servizio sanitario pubblico;
spese mediche con preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal servizio sanitario pubblico, ovvero previsti dal servizio sanitario nazionale, ma effettuati privatamente;
spese di studio senza preventivo accordo:
a) tasse per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno studio;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) costi per il trasporto pubblico;
spese di studio con preventivo accordo:
a) tasse per la frequentazione di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
spese extrascolastiche con preventivo accordo:
a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature;
d) spese per attività ludiche e ricreative;
e)
pagina 12 di 13 viaggi di studio in Italia e all'estero; f) stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) centro ricreativo estivo;
i) servizio di baby-sitter; tutte le spese straordinarie dovranno essere provate con la consegna, da parte del genitore che le avrà sostenute all'altro genitore, dei relativi documenti giustificativi;
in relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro a mezzo sms, email, fax, pec, dovrà manifestare un motivato dissenso, con lo stesso mezzo, entro 7 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
Dispone che genitori trascorrano con tutti e tre i figli un fine settimana alternato dal venerdì sera ore 20,00 alla domenica sera ore 21,00; ponti alternati, vacanze natalizie e pasquali alternate, nonché due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive;
Dispone l'intervento del Servizio sociale territorialmente competente a supporto delle relazioni parentali tra e il padre e tra Controparte_3
e la madre e il conseguente monitoraggio per la durata di CP_5
1 anno;
manda alla Cancelleria per l'inoltro al Servizio;
Compensa per ½ tra le parti le spese del giudizio e condanna Pt_1
a rifondere ad la restante metà delle spese stesse,
[...] CP_1
frazione che si liquida in € 3.808,00 quale compenso per la difesa, oltre al rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge.
Trento, 19/6/2024 il giudice est. Il presidente dr.ssa Adriana De Tommaso dr. Luciano Spina
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