Sentenza 19 settembre 2001
Massime • 1
Non integra il reato di furto la condotta di chi prenda dalle mani del vigile urbano il bollettario delle contravvenzioni al codice della strada e ne strappi immediatamente il primo foglio, in quanto l'azione di impossessamento svolge un ruolo prodromico rispetto a quella di danneggiamento e difetta il dolo specifico del fine di lucro.
Commentario • 1
- 1. enciclopedia giuridicaAccesso limitatoSimone Marani · https://www.altalex.com/ · 23 maggio 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/09/2001, n. 40351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40351 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PASCQUALE TROJANO - Presidente - del 19/09/2001
1. Dott. GIOVANNI CASO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. LUCIANO DERIU " N. 1007
3. Dott. FRANCESCO SERPICO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. CARLO PICCININNI " N. 5977/2001
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AL LD AB
avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze del 20/11/2000;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. F. SERPICO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del SPG Dott. A. FRASSO che ha concluso per: rigetto del ricorso;
Udito il difensore avv. D. LOMBARDO che ha concluso per: accogliersi il ricorso;
0 S S E R V A
Sull'appello proposto da AL LD AB avverso la sentenza del Tribunale di Pistoia del 22/10/1999 che, dichiaratolo colpevole dei reati di resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale ingiuria e minaccia aggravata in danno del V.U. LI Patrizia, furto aggravato e danneggiamento aggravato del bollettario per contravvenzioni al C.d.S., unificati detti reati in continuazione, lo aveva condannato alla pena di mesi dieci reclusione, oltre al risarcimento danni e spese alla costituita parte civile a cui veniva riconosciuta una provvisionale provvisoriamente esecutiva di lire duemilioni e veniva revocata la pena sospesa concessa all'imputato con precedenti sentenze, la Corte di Appello di Firenze, con sentenza del 20/11/2000, in parziale riforma del giudizio di 1^ grado, dichiarava il reato di minaccia grave assorbito in quello di resistenza a pubblico ufficiale e, per l'effetto, riduceva la pena a mesi nove e giorni 15 di reclusione, con aggravio di ulteriori spese in favore della parte civile, confermando, nel resto, l'impugnata sentenza.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per Cassazione il AL deducendo, sostanzialmente ed in sintesi, a motivi di gravame personalmente compilati e sottoscritti:
1) Difetto di giurisdizione nei giudizi di 1^ e 2^ grado, avendo il Presidente del Tribunale di Pistoia, a fronte di numerose e ripetute "astensioni" dei giudici di tale Ufficio giudiziario, rinviato numerose volte il processo a carico del ricorrente per impossibilità a comporre il Collegio giudicante, omettendo di trasmettere gli atti al giudice competente (Tribunale di Bologna) ex art. 43 co. 2 in relazione all'art. 11 c.p.p., ed in tal modo determinandosi una patente violazione del principio del giudice naturale, rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento;
2) Violazione dell'art. 37 co. 2^ c.p.p. avendo la Corte d'Appello decidente emesso la sentenza, nonostante due dei suoi componenti fossero stati formalmente ricusati dal ricorrente con dichiarazione depositata in cancelleria appena nota la ragione della ricusazione;
3) Violazione del diritto d difesa, avendo il Presidente del Collegio giudicante allontanato il ricorrente dall'aula di udienza, impedendogli il diritto di intervento in merito alle imputazioni mossegli;
4) Mancanza di motivazione in merito alle risultanze offerte dalla prova a discarico, all'attendibilità della persona offesa e sulla valutazione dell'effettivo stato dei luoghi onde poter ricostruire e con esattezza la vicenda in esame, quanto al delitto di resistenza pubblico ufficiale.
5) Difetto e manifesta illogicità della motivazione in merito alla ritenuta sussistenza del delitto di lesioni, non configurabile per assenza di qualsiasi alterazione anatomica o di riduzione della funzionalità da parte della persona offesa, con denegata rinnovazione del dibattimento per approfondire gli aspetti della questione attraverso prova generica e specifica;
6) Esclusione dell'imputazione sub c) per la totale abrogatio criminis di essa, ex art. 18 L. 205/99;
7) Erronea applicazione della legge penale in ordine ai reati di furto (capo D)) e danneggiamento (capo E)) aggravati che, stante le modalità dei fatti, andavano ritenuti come assorbiti nello sviluppo modale del reato di resistenza a pubblico ufficiale;
8) Mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine al delitto di furto ed a quello di danneggiamento, non configurabili per difetto di profitto e di dolo per il primo e per inidoneità dell'azione a distruggere, la cosa mobile per il secondo;
9) Erronea applicazione ed inosservanza della legge penale in punto di pena, avendo i giudici di appello supinamente confermato il giudizio di quelli di 1^ grado anche sulla quantificazione della pena;
10) Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale sulle questioni attinenti gli interessi civili per mancanza di presupposti legittimanti la condanna del ricorrente a risarcimento danni anche morali alla costituita parte civile ed all'immotivato riconoscimento alla stessa della provvisionale, con altrettanto immotivato ed erroneo rigetto delle richieste risarcitorie avanzate dall'imputato nei confronti della stessa parte civile;
11) Richiesta di sospensione dell'esecuzione della condanna civile in pendenza di ricorso per cassazione ex art. 612 c.p.p.;
12) Inosservanza ed erronea applicazione della legge per la revoca della pena sospesa ex art. 168 c.p., di cui non ricorrevano i presupposti per difetto di decorrenza dei termini di legge. Pur dando atto del solerte impegno del ricorrente nel proporre di persona questioni in fatto e diritto di eterogenea portata, spazianti su tutto il "thema decidendum", ritiene la Corte che, prescindendo da taluni aspetti del suo argomentare, talora ripetitivi, e tal'altro non pertinenti, si imponga, in ogni caso, una puntuale ancorché sintetica risposta ai motivi di ricorso in rito e nel merito dedotti. Il motivo sub 1) è manifestamente infondato, posto che denuncia un difetto di giurisdizione non configurabile nella specie, dovendosi attribuire la momentanea impossibilità a costituire il collegio giudicante nel tribunale di Pistoia ad altrettanto temporanea indisponibilità dei relativi magistrati, sicché correttamente il Presidente ha provveduto d'ufficio a disporre rinvii del processo in esame, onde assicurare fra tanto, secondo il criterio tabellare dell'Ufficio, la concreta possibilità di formazione del collegio giudicante. Del tutto inconferente, pertanto, il richiamo all'art. 43 co. 2^ c.p.p. che trova corretta applicazione in caso del tutto diverso, per la accertata astensione o ricusazione del giudice che non consenta di procedere alla sua sostituzione prevista dal co. 1^ con altro magistrato dello stesso ufficio designato secondo le leggi e l'ordinamento giudiziario.
Solo in tal caso, infatti, il procedimento è rimesso al giudice egualmente competente per materia determinato ex art. 11 c.p.p.. Parimenti infondato è il motivo sub 2), posto che, come inequivocamente risulta dall'esame degli atti (cfr. verbale udienza del 20/11/2000), l'istanza di ricusazione è pervenuta mentre la Corte si tratteneva in camera di consiglio per deliberare, dopo aver ritualmente dichiarato chiuso il dibattimento di 2^ grado. Tanto basta ad affermare la tardività della presentazione dell'istanza di ricusazione per una causa divenuta nota nel corso dell'udienza (come nella specie) dovendosi ribadire che, in ossequio a quanto disposto dall'art. 38 co. 2 c.p.p., il termine dell'udienza, inteso come "epilogo" della stessa, coincide con la chiusura del dibattimento e conseguente ritiro del giudice in camera di consiglio per la deliberazione (cfr. in termini, tra le altre Cass. pen, Sez. 1^, 16/7/1997, n. 4217, RV. 208407; idem, 26/3/1997, n. PP3, RV. 207185; Sez. 6^, 5/3/98, n. 424, RV. 210078). Peraltro, la dichiarazione di ricusazione di cui è richiamo da parte del ricorrente è stata dichiarata inammissibile dalla competente A.G., come vi è traccia in atti, per cui la emessa decisione, pur se pronunciata in asserita violazione del divieto di cui all'art. 37 co. 2^ c.p.p. (come sostiene il ricorrente), può ritenersi nulla solo nel caso in cui la dichiarazione di ricusazione sia stata accolta, mentre conserva piena validità tutte le volte che la ricusazione (come nel caso de quo) sia dichiarata inammissibile o sia stata rigettata.
Come rilevato da questa Corte a SS.UU. (cfr. sentenza 12/5/1995, Romanelli), il divieto cennato, infatti, integra un "temparaneo" difetto di potere giurisdizionale", limitato alla possibilità di pronunciare il provvedimento conclusivo e condizionato all'accoglimento o rigetto della dichiarazione di ricusazione, con la conseguenza che la valutazione di validità o meno della decisione irritualmente adottata avviene "secundum eventum" (cfr. anche in termini di Cass. pen. Sez. 6^, del 18/01/2000, n. 275 Anello). Nel caso concreto, dunque, la decisione della Corte oggetto dell'odierno ricorso, è stata, in ogni caso, validamente pronunciata. Anche il motivo sub 3) è manifestamente infondato, posto che come inequivocamente risulta dall'esame della trascrizione integrale del verbale dell'udienza del 22/11/2000 (cfr. foll. 271, ss. gg.) il presidente della Corte ha fatto buon governo della facoltà conferitagli dall'art. 494 co. 1^ ult. p., stante il comportamento dell'imputato nel corso delle sue dichiarazioni spontanee. Il motivo sub 4) è inammissibile perché, si risolve sostanzialmente in censure in punto di fatto di aspetti della vicenda in esame, riservati esclusivamente al giudice di merito, la cui decisione sul punto, come emerge dal testo dell'impugnata sentenza (foll. 7 ss. gg.), è supportata da esaustiva motivazione, improntata a corretti canoni logico-giuridici.
Infondato è il motivo sub 5) posto che risulta pacifico in atti, secondo quanto emerge dal testo della decisione impugnata, che la LI ebbe a riportare "contusioni al collo ed alla spalla dx" come da referto del pronto soccorso, sicché, come esattamente si deduce dai giudici della Corte territoriale (cfr. fol. 8), non vi è dubbio che il fatto commesso dal ricorrente integri il reato di lesioni e non già quello di sole percosse. In proposito va ribadito il principio secondo cui il reato di percosse si configura quando la violenza abbia prodotto al soggetto passivo soltanto sensazione dolorosa fisicamente apprezzabile, senza però, che si determinino conseguenze patologiche di alcun genere, rientrando i "postumi" nella sfera di malattia;
questa infatti, nella fattispecie della lesione, rappresenta un'alterazione apprezzabile ancorché temporanea, della piena funzionalità del soggetto passivo, anche in assenza di lesioni anatomicamente riscontrabili (cfr. Cass. pen. Sez. 5^, 19/1/1999 n. 714, RV. 212156). Pertanto, se, come nella specie, la violenza fisica abbia, prodotto alterazioni organiche o funzionali, sia pure di modesta entità e durata, quali ecchimosi, contusioni, escoriazioni, anche se limitate ad una ristretta zona di tessuti, sia in presenza del delitto di lesioni.
Quanto al motivo sub 6), nel richiamare i termini della decisione di questa corte suprema a SS.UU. (cfr. sentenza 27/6/2001 n. 29023/01, Avitabile) in tema di "abrogatio criminis" dell'art. 341 c.p. ex art.18 L. 205/99, l'espansione della norma preesistente (quella dell'art. 594 in relazione all'art 61 n. 10 c.p.) trova piena applicazione nella specie, ove si consideri che la LI all'udienza del 22/11/1999 innanzi al Tribunale di Pistoia ha espressamente dichiarato di proporre querela per detto reato di ingiuria (cfr. relativo verbale in atti), i cui elementi costitutivi appaiono motivatamente evidenziati dai giudici di merito non solo secondo l'accusa della donna, ma anche secondo le stesse ammissioni dell'imputato di cui vi è traccia nella sentenza impugnata (cfr. foll. 6 e 7), con richiamo al verbale audioregistrato dell'udienza dibattimentale del 16/4/1999 (cfr. foll. 159 ss. gg.). Tanto vale ad escludere, in termini di intuitiva evidenza, anche ogni ipotesi di non punibilità ex art. 599 co. 2 c.p., cui ha fatto riferimento il ricorrente.
In relazione al motivo sub 7), risulta offerta motivata risposta dai giudici della Corte territoriale, come vi è traccia in sentenza (cfr. fol. 8), essendo estranee alla previsione normativa dell'art 337 c.p., le condotte tipicizzanti i reati di furto e danneggiamento per diversità ontologica di queste rispetto a quella del delitto di resistenza a p.u..
Quanto al motivo sub 8), è fondato il rilievo in merito alla non configurabilità del delitto di furto, posto che, avuto riguardo all'aspetto attinente il profitto ed il dolo, in relazione alle modalità della vicenda, rispetto alla condotta dell'imputato, va piuttosto ritenuto assorbito nel delitto di danneggiamento il fatto di aver preso il blocco dei sommari processi verbali, di cui un foglio è stato immediatamente stracciato;
proprio perché, come, del resto, emerge in termini di palmare evidenza dallo stesso capo di imputazione sub D), l'azione di impossessamento assume un significato prodromico a quella del danneggiamento e non assume autonoma valenza criminogena, proprio l'imminente collegamento materiale e psicologico con il reato sub E). Quest'ultimo, invece, come esattamente rilevato, dai giudici di merito viene a trovare piena configurazione anche quando, come nella specie, la res non risulta distrutta, sufficiente essendo anche un parziale deterioramento di essa (quale si determina nello strappare un foglio dal blocco dei sommari p.v.). Va, pertanto, annullata senza rinvio la sentenza limitatamente al reato di furto di cui al capo D), perché ritenuto assorbito nel reato di danneggiamento aggravato.
Consegue l'eliminazione della relativa pena di giorni quindici di reclusione (secondo il calcolo dosimetrico di cui vi è traccia in sentenza, in rapporto all'aumento di pena per la ritenuta continuazione), così determinandosi la residua pena complessiva in mesi nove di reclusione.
Il motivo sub 9) è inammissibile per difetto del requisito della specificità ex art. 581 lett. c) c.p.p., sostanziandosi in una generica doglianza complessiva dei criteri di valutazione operati dai giudici di merito per l'affermazione di colpevolezza del ricorrente in ordine ai reati ascrittigli e per la quantificazione del relativo trattamento sanzionatorio.
Il motivo sub 10) è manifestamente infondato, avendo i giudici del merito ampiamente rappresentato le ragioni di palese riflesso di danno anche morale sulla persona della vittima in relazione alla condotta del ricorrente, con intuibile anche implicito, ragionevole fondamento della disposta provvisionale immediatamente esecutiva, in merito a cui, peraltro, non è ammissibile impugnazione. Singolare, poi, a tacer d'altro, la ribadita richiesta risarcitoria avanzata dal ricorrente nei confronti della parte civile, come, del resto, in termini di manifesta infondatezza, l'hanno già valutata i giudici della Corte territoriale (cfr. fol.
9-10 sentenza impugnata). Anche il motivo sub 11) è manifestamente infondato, non ricorrendo affatto, nella specie, per assenza di ragionevoli, apprezzabili e significativi elementi di riscontro, le condizioni legittimanti l'invocata pronuncia ex art. 612 c.p.p.. Infine, va rigettato il motivo sub 12), posto che i giudici di merito di 1^ e 2^ grado hanno correttamente operato in tema di revoca della pena sospesa, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 168 c.p., come puntualmente dedotto nella sentenza impugnata (cfr. foll. 10 e 11). Al riguardo, giova richiamare l'indirizzo di questa Corte, secondo cui il beneficio della sospensione condizionale della pena non può esse revocato per effetto di una successiva sentenza di patteggiamento, non contenendo quest'ultima quell'accertamento di responsabilità che costituisce imprescindibile presupposto per la revoca disciplinata dall'art. 168 co. 1^ n. 1 c.p.. Al contrario, se, come nella specie, il beneficio in parola risulta già concesso per pena patteggiata (sentenza 27/4/93 del GUP Pistoia), non solo non può essere reiterato in relazione a successiva sentenza, anche di patteggiamento, per fatto anteriormente commesso, da cui derivi l'applicazione di pena che, cumulata con la precedente, superi i limiti fissati dall'art. 163 c.p., ma - nelle medesime condizioni - va addirittura revocato tale beneficio, in quanto sia il divieto della sua ulteriore concessione ex art. 164 co. 2 n. 1 c.p., sia la revoca per condanna sopravvenuta ex art. 168 co. 1^ n. 2 c.p. prescindono dalla natura del provvedimento, che vi abbia dato causa facendo esclusivo riferimento alla circostanza che una pena sia stata inflitta, ancorché con sentenza di patteggiamento, di cui, pertanto, deve tenersi conto ai predetti fini (cfr. Cass. pen. SS.UU., 3/5/2001 RV 218526; Sez.5^, 26/4/2001, n. 1637, RV 218722;
Sez. 4^, 31/1/2000, n. 4662, RV 216518). In conclusione, a prescindere dalla parziale fondatezza del motivo sub 8) per quanto attiene il delitto di furto, ritenuto da, questa Corte assorbito in quello di danneggiamento aggravato con eliminazione di relativa pena, secondo i termini di annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza limitatamente a tale aspetto, come innanzi precisati (cfr. infra fol. 8-9), il ricorso, per tutto il resto è infondato e va rigettato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di furto di cui al capo D), ritenuto assorbito nel reato di danneggiamento aggravato, eliminando la relativa pena di giorni quindici di reclusione e determina la residua pena complessiva in mesi nove di reclusione.
Così deciso in Roma, il 19 settembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2001