Sentenza 4 aprile 2016
Massime • 1
La sentenza con cui il giudice per l'udienza preliminare dichiari la propria incompetenza territoriale, disponendo la trasmissione degli atti al pubblico ministero, non è ricorribile per cassazione, nemmeno per abnormità, attesa l'espressa previsione dell'art. 568, comma secondo, cod. proc. pen. e lo specifico procedimento per risolvere i conflitti di competenza stabilito dall'art. 28 cod. proc. pen.
Commentario • 1
- 1. Sentenza d’incompetenza e potere d’impugnazione della parte civile: la nomofilachia fa sentire la sua voce nel caso IlvaErsi Bozheku · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 14 luglio 2025
Cass. pen., Sez. I, sent. 27.1.2025, n. 2970 – Pres. Siani Abstract: A fronte di un ricorso mediante il quale veniva sollevata questione di legittimità costituzionale degli articoli 11 e 568, co. 2, c.p.p. in relazione agli articoli 3, 24, 25, co. 1, e 111 Cost., l'organo nomofilattico fissa i parametri interpretativi in tema d'impugnabilità della sentenza che decide sulla competenza. La scelta assunta dal legislatore con l'art. 568, co. 2, c.p.p. non cede a critiche di irragionevolezza, perseguendo quell'interesse di ordine pubblico in materia di competenza che risponde ai criteri di naturalità e precostituzione del giudice e che, conseguentemente, soddisfa i crismi del giusto processo. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/04/2016, n. 33281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33281 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2016 |
Testo completo
332 8 1/ 1 6 81 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 04/04/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA 1051 Dott. MARIA VESSICHELLI - Presidente - N. Dott. FRANCESCA MORELLI - Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 43946/2015 Dott. ROSSELLA CATENA - Consigliere - Dott. GRAZIA MICCOLI Consigliere - - Rel. Consigliere - Dott. ALFREDO GUARDIANO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AB IO N. IL 21/04/1949 avverso la sentenza n. 29775/2015 GIP TRIBUNALE di NAPOLI, del 17/09/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/04/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALFREDO GUARDIANO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.En Delhaye che ha concluso per l'ommillamento con rinkio dell se tento impugnotsпредпола A Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. Cie Longo e Carlo bistrihan, de hamo for l'accool metoconcluso delricorso : FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Napoli, decidendo in sede di udienza preliminare, rigettava la richiesta di proscioglimento, ex art. 129, c.p.p., formulata nell'interesse di EO GI, imputato dei reati in tema di bancarotta di cui ai capi A) e B) dell'imputazione; del reato di ricorso abusivo al credito, di cui al capo D) e del reato di mercato di voto, di cui al capo F), in relazione al fallimento di “Enerambiente S.p.a. in liquidazione", dichiarato dal tribunale di Napoli in data 22.2.2012, dichiarando la propria incompetenza territoriale, ai sensi dell'art. 22, c.p.p., con conseguente trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il tribunale di Venezia.
2. Avverso tale sentenza, e l'ordinanza emessa il 17.9.2015, con cui il suddetto giudice aveva rigettato, con la medesima motivazione, una prima richiesta di proscioglimento, perché il fatto non sussiste, fondata sul presupposto che la sentenza di fallimento pronunciata dal tribunale di Napoli il 22.2.2012, posta alla base delle indicate imputazioni, era stata definitivamente revocata dalle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9936/15, depositata il 15 maggio 2015, ha proposto : tempestivo ricorso per cassazione lo EO, per mezzo del suo difensore di fiducia, avv. Piero Longo, del Foro di Padova, lamentando: 1) violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto il giudice per le indagini preliminari ha erroneamente ritenuto che la sentenza delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione innanzi indicata fosse una sentenza di natura meramente processuale, regolatrice, cioè, di un conflitto di competenza, trattandosi, invece, di una pronuncia di conferma della revoca della sentenza di fallimento pronunciata dal tribunale di Napoli, in quanto con essa la Suprema Corte aveva rigettato il ricorso presentato dalla curatela fallimentare avverso la sentenza con cui la corte di appello di Napoli aveva revocato la suddetta pronuncia dichiarativa del fallimento della "Enerambiente S.p.a", perché adottata in pendenza di una procedura concordataria. Se ne deduce, ad avviso del ricorrente, che il giudice per le indagini preliminari avrebbe dovuto pronunciare, ai sensi dell'art. 129, c.p.p., come era in suo potere, sentenza di non doversi procedere, in presenza di una evidenza probatoria assoluta circa l'esistenza di una circostanza che escludeva ed esclude la sussistenza dei reati per i quali si è proceduto nei confronti dello EO, che prevedono tutti, tra i loro elementi costitutivi, la pronuncia di una sentenza di fallimento. Venuto meno tale elemento, rileva il ricorrente, i reati in questione hanno cessato di esistere, il che esclude che vi possa essere un tribunale, diverso da quello napoletano, competente per territorio a decidere di tali delitti, sicché appare evidente l'errore commesso dal giudice procedente, il quale, ritenendo che l'intervenuta revoca della sentenza di fallimento abbia fatto venir meno solo la competenza territoriale del tribunale di Napoli, si è limitato a dichiarare la propria incompetenza per territorio ed a trasmettere gli atti al pubblico ministero presso il tribunale individuato come quello territorialmente competente in ordine alla procedura concorsuale.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per le seguenti ragioni, che non consentono al Collegio di affrontare la questione di diritto 2 posta dal ricorrente, tale, peraltro, da non apparire, in astratto, manifestamente infondata.
4. L'inammissibilità del ricorso proposto nell'interesse dello EO discende da una duplice causa. Innanzitutto dalla natura del provvedimento adottato dal giudice per le indagini preliminari, che formalmente si presenta come una sentenza con la quale il suddetto giudice di merito ha dichiarato, ai sensi dell'art. 22, c.p.p., la propria incompetenza territoriale, disponendo, di conseguenza, la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il tribunale di Venezia, individuato come l'autorità giudiziaria competente a procedere a carico dello EO per i reati innanzi indicati. Ed invero, avverso tale sentenza non è ammesso ricorso per cassazione, come espressamente sancito dall'art. 568, co. 2, c.p.p., esclusione, come è stato opportunamente evidenziato, giustificata dal fatto che trattandosi, quelle concernenti la competenza, di pronunzie che possono dar luogo a conflitto di competenza ex art. 28, c.p.p. - esse non soffrono di alcuna lacuna di garanzia giurisdizionale, rispondendo lo strumento processuale di verifica ad una scelta del Legislatore, secondo criteri di razionalità, speditezza e di opportunità processuale (cfr. Cass., sez. VI, 26.6.1995, n. 2556, rv. 202468). L'espressa esclusione delle sentenze concernenti la competenza dal novero dei provvedimenti altrimenti impugnabili con il ricorso per cassazione, comporta, altresì, che il provvedimento del giudice per le indagini preliminari con cui venga decisa la questione relativa alla competenza territoriale, rientra nei poteri tipici del giudice e, pertanto, non può nemmeno essere considerato abnorme (cfr., Cass., sez. V, 30.9.1992, n. 1509, rv. 3 192278), vizio, peraltro, non eccepito dal ricorrente nel caso in esame. La seconda causa di inammissibilità va, invece, rilevata nella violazione, da parte dello EO, del principio della cd. autosufficienza del ricorso, secondo cui anche in sede penale, allorché venga lamentata l'omessa o travisata valutazione di specifici atti processuali, è onere del ricorrente suffragare la validità del proprio assunto mediante la completa allegazione ovvero la trascrizione dell'integrale contenuto di tali atti, dovendosi ritenere precluso al giudice di legittimità il loro esame diretto, salvo che il "fumus" del vizio dedotto non emerga all'evidenza dalla stessa articolazione del ricorso (cfr. Cass., sez. I, 17/01/2011, n. 5833), circostanza non sussistente, in tutta evidenza, nel caso in esame. Il ricorrente, infatti, pur denunciando l'errata interpretazione da parte del giudice per le indagini preliminari della sentenza n. 9936/15 delle dalle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, depositata il 15 maggio 2015, indicata in premessa, ha omesso di allegarla al ricorso per cassazione, che, invece, risulta corredato di due diverse sentenze della Suprema Corte: la n. 1477 del 14.12.2012, pronunciata dalla Quinta Sezione penale, e la n. 9323 dell'8.3.2013, depositata il 17.4.2013, della Prima Sezione civile, sicché il Collegio, ove il ricorso non fosse stato di per sé inammissibile per le ragioni già indicate, non è stato comunque messo nelle condizioni di apprezzare l'effettiva sussistenza dell'errore di diritto, che il ricorrente addebita al giudice per le indagini preliminari.
5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al 4 pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al } pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 4.4.2016 Il Consigliere Estensore Il Presidente спили DEPOSITATA IN CANCELLERIA adet 29 LUG 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carole Lanzuise 5