Cass. pen., sez. V, sentenza 04/04/2016, n. 33281
CASS
Sentenza 4 aprile 2016

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La sentenza con cui il giudice per l'udienza preliminare dichiari la propria incompetenza territoriale, disponendo la trasmissione degli atti al pubblico ministero, non è ricorribile per cassazione, nemmeno per abnormità, attesa l'espressa previsione dell'art. 568, comma secondo, cod. proc. pen. e lo specifico procedimento per risolvere i conflitti di competenza stabilito dall'art. 28 cod. proc. pen.

Commentario1

  • 1Sentenza d’incompetenza e potere d’impugnazione della parte civile: la nomofilachia fa sentire la sua voce nel caso Ilva
    Ersi Bozheku · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 14 luglio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 04/04/2016, n. 33281
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 33281
Data del deposito : 4 aprile 2016

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