TAR Napoli, sez. V, sentenza 11/02/2026, n. 967
TAR
Sentenza 11 febbraio 2026

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  • Accolto
    Obbligo di adempiere alla sentenza passata in giudicato

    Il Tribunale ha ritenuto fondato il ricorso, constatando che la sentenza di primo grado è passata in giudicato, che sono decorsi i termini per l'esecuzione forzata nei confronti della Pubblica Amministrazione e che non vi è prova dell'adempimento. Pertanto, ha dichiarato l'obbligo dell'amministrazione di dare esecuzione al titolo.

  • Accolto
    Nomina di un commissario ad acta

    Il Tribunale ha nominato un commissario ad acta (responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione) con facoltà di delega, affinché provveda all'esecuzione del giudicato entro un termine ulteriore, qualora l'amministrazione non vi adempia spontaneamente.

  • Accolto
    Pagamento di ulteriore somma di denaro (astreinte)

    Il Collegio ha accolto la domanda di condanna al pagamento di una somma aggiuntiva, calcolata come interessi legali sull'importo dovuto dal giudicato, a decorrere dal sessantesimo giorno dalla notifica della sentenza fino al giorno dell'adempimento spontaneo, con un limite massimo del 10% dell'importo dovuto, al fine di stimolare l'amministrazione all'adempimento senza provocare un'iniqua locupletazione del privato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. V, sentenza 11/02/2026, n. 967
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 967
    Data del deposito : 11 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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