Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. I, sentenza 30/01/2026, n. 190
CGT1
Sentenza 30 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Notifica cartella di pagamento

    La Corte rileva che la cartella risulta regolarmente notificata al contribuente in data 25.09.2024 a mezzo messo notificatore, con consegna a soggetto autorizzato (moglie convivente). Le attestazioni del messo notificatore fanno fede fino a querela di falso, non esperita.

  • Rigettato
    Decadenza dell'azione di riscossione

    Poiché la cartella si considera legittimamente notificata e non essendo stata autonomamente impugnata, il credito è divenuto definitivo ed esigibile. Pertanto, non vi è decadenza dell'azione di riscossione.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito tributario

    In conseguenza della legittima notifica della cartella e della sua definitività, il credito non risulta prescritto.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione degli atti impugnati

    Le argomentazioni relative alla notifica e alla definitività della cartella assorbono anche questo motivo di doglianza.

  • Rigettato
    Mancanza di visto di esecutorietà della cartella

    Il ruolo diventa esecutivo con la sottoscrizione del titolare dell'ufficio o suo delegato. L'avviso di intimazione, meramente ricognitivo, assolve all'onere di allegazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. I, sentenza 30/01/2026, n. 190
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce
    Numero : 190
    Data del deposito : 30 gennaio 2026

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