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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. I, sentenza 30/01/2026, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 190/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 1, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE LECCE FRANCESCO, Presidente e Relatore
PALMIERI OB MICHELE, Giudice
SARTORI ARTURO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1405/2025 depositato il 02/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920240018038719000 PREU 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920259006766785 000 PREU 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 78/2026 depositato il
23/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 02.07.2025 Ricorrente_1, da Galatina, rappresentato dall'avv. Difensore_1, sulla base di intimazione di pagamento notificata il 30.06.2025, impugnava anche presupposta indicata cartella di pagamento (per complessivi euro 794.293,33) afferente ruolo tributario riferito a prelievo erariale unico anno 2017, per come nell'atto di intimazione specificato in dettaglio.
Sosteneva il ricorrente di non aver mai ricevuto il richiamato prodromico atto (cartella di pagamento), dal concessionario ritenuto notificato nella data riportata in intimazione.
Sulla scorta di tale assunto, eccepiva decadenza dell'azione di riscossione, nonché prescrizione del credito contemplato nella opposta cartella e negli atti a questa collegati.
Censurava altresì gli atti impugnati in relazione ad assunto difetto di loro idonea motivazione, anche in riferimento al calcolo di interessi e sanzioni applicati;
rilevando, in ordine alle cartella, mancanza di visto di esecutorietà.
Concludeva, chiedendo l'annullamento degli atti impugnati, con ogni consequenziale statuizione;
vittoria di spese.
Si costituiva Agenzia delle Entrate Riscossione chiedendo il rigetto del gravame, poiché inammissibile e comunque infondato;
vinte le spese.
Le parti articolavano e producevano come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- Il ricorso è infondato.
Ai fini della valutazione dei motivi di gravame afferenti, principalmente e nella sostanza, alla eccepita decadenza dell'azione di riscossione (art. 25 D.P.R. 602/73) e alla prescrizione degli intimati crediti tributari, occorre pronunciarsi sulla censurata avvenuta notifica ed intervenuta definitività dell'impugnato ruolo presupposto all'intimazione di che trattasi.
Orbene, la Corte rileva che, per quanto documentato dalla costituita Agenzia delle Entrate Riscossione, la cartella assoggettata ad impugnativa risulta notifica al contribuente destinatario in data 25.09.2024 a mezzo messo notificatore con consegna del plico a “soggetto autorizzato: moglie convivente” (cfr. relativa documentazione, qui da intendersi richiamata).
Ai sensi dell'art. 26, comma 1, D.P.R. 602/73 “La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra Comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione,
l'ufficio o l'azienda”.
Dunque, la indicata cartella si configura legittimamente notificata;
essendo noto che le attestazioni di cui alle relative copie degli atti, provenienti dall'agente notificatore in veste di pubblico ufficiale, fanno piena prova fino a querela di falso, che nella specie non risulta esperita. Tali copie, infatti, sono fidefacenti al pari degli originali, ai sensi dell'art. 2714 c.c., non potendo le stesse, quanto alla attendibilità delle riportate attestazioni, essere disconosciute dal privato in assenza di querela di falso.
Tale atto - siccome non autonomamente impugnato – ha reso definitivo il sottostante credito, in quanto tale esigibile.
Discende che rispetto alla nominata cartella ed atti presupposti non si è verificata alcuna decadenza dell'azione di riscossione, né prescrizione del relativo credito. Di talché, non è più avanzabile alcuna censura, anche in ordine alla sua formazione e validità.
Circa il visto di esecutorietà degli atti ingiuntivi del pagamento in questione, è appena il caso di rilevare che ai sensi dell'art. 12, comma 4, del D.P.R. 602/73, il ruolo diventa esecutivo con la sottoscrizione anche mediante firma elettronica del titolare dell'Ufficio o di suo delegato.
Con l'invio dell'avviso di intimazione da ultimo notificato in data 30.06.2025, meramente ricognitivo rispetto a consolidato credito evidenziato nei suoi dati essenziali, l'agente della riscossione ha assolto al relativo onere di allegazione degli estremi della pretesa garantendo idonea difesa al contribuente.
Le argomentazioni di cui innanzi si configurano assorbenti rispetto agli ulteriori profili di doglianza, considerata pure la valida procura di costituzione prodotta dall'Agenzia delle Entrate Riscossione.
Consegue il rigetto del ricorso.
- Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in favore dell'Ufficio costituito.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Lecce/Sezione 1^,
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2.000,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Lecce, 21.01.2026
Il Presidente e relatore
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 1, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE LECCE FRANCESCO, Presidente e Relatore
PALMIERI OB MICHELE, Giudice
SARTORI ARTURO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1405/2025 depositato il 02/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920240018038719000 PREU 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920259006766785 000 PREU 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 78/2026 depositato il
23/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 02.07.2025 Ricorrente_1, da Galatina, rappresentato dall'avv. Difensore_1, sulla base di intimazione di pagamento notificata il 30.06.2025, impugnava anche presupposta indicata cartella di pagamento (per complessivi euro 794.293,33) afferente ruolo tributario riferito a prelievo erariale unico anno 2017, per come nell'atto di intimazione specificato in dettaglio.
Sosteneva il ricorrente di non aver mai ricevuto il richiamato prodromico atto (cartella di pagamento), dal concessionario ritenuto notificato nella data riportata in intimazione.
Sulla scorta di tale assunto, eccepiva decadenza dell'azione di riscossione, nonché prescrizione del credito contemplato nella opposta cartella e negli atti a questa collegati.
Censurava altresì gli atti impugnati in relazione ad assunto difetto di loro idonea motivazione, anche in riferimento al calcolo di interessi e sanzioni applicati;
rilevando, in ordine alle cartella, mancanza di visto di esecutorietà.
Concludeva, chiedendo l'annullamento degli atti impugnati, con ogni consequenziale statuizione;
vittoria di spese.
Si costituiva Agenzia delle Entrate Riscossione chiedendo il rigetto del gravame, poiché inammissibile e comunque infondato;
vinte le spese.
Le parti articolavano e producevano come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- Il ricorso è infondato.
Ai fini della valutazione dei motivi di gravame afferenti, principalmente e nella sostanza, alla eccepita decadenza dell'azione di riscossione (art. 25 D.P.R. 602/73) e alla prescrizione degli intimati crediti tributari, occorre pronunciarsi sulla censurata avvenuta notifica ed intervenuta definitività dell'impugnato ruolo presupposto all'intimazione di che trattasi.
Orbene, la Corte rileva che, per quanto documentato dalla costituita Agenzia delle Entrate Riscossione, la cartella assoggettata ad impugnativa risulta notifica al contribuente destinatario in data 25.09.2024 a mezzo messo notificatore con consegna del plico a “soggetto autorizzato: moglie convivente” (cfr. relativa documentazione, qui da intendersi richiamata).
Ai sensi dell'art. 26, comma 1, D.P.R. 602/73 “La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra Comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione,
l'ufficio o l'azienda”.
Dunque, la indicata cartella si configura legittimamente notificata;
essendo noto che le attestazioni di cui alle relative copie degli atti, provenienti dall'agente notificatore in veste di pubblico ufficiale, fanno piena prova fino a querela di falso, che nella specie non risulta esperita. Tali copie, infatti, sono fidefacenti al pari degli originali, ai sensi dell'art. 2714 c.c., non potendo le stesse, quanto alla attendibilità delle riportate attestazioni, essere disconosciute dal privato in assenza di querela di falso.
Tale atto - siccome non autonomamente impugnato – ha reso definitivo il sottostante credito, in quanto tale esigibile.
Discende che rispetto alla nominata cartella ed atti presupposti non si è verificata alcuna decadenza dell'azione di riscossione, né prescrizione del relativo credito. Di talché, non è più avanzabile alcuna censura, anche in ordine alla sua formazione e validità.
Circa il visto di esecutorietà degli atti ingiuntivi del pagamento in questione, è appena il caso di rilevare che ai sensi dell'art. 12, comma 4, del D.P.R. 602/73, il ruolo diventa esecutivo con la sottoscrizione anche mediante firma elettronica del titolare dell'Ufficio o di suo delegato.
Con l'invio dell'avviso di intimazione da ultimo notificato in data 30.06.2025, meramente ricognitivo rispetto a consolidato credito evidenziato nei suoi dati essenziali, l'agente della riscossione ha assolto al relativo onere di allegazione degli estremi della pretesa garantendo idonea difesa al contribuente.
Le argomentazioni di cui innanzi si configurano assorbenti rispetto agli ulteriori profili di doglianza, considerata pure la valida procura di costituzione prodotta dall'Agenzia delle Entrate Riscossione.
Consegue il rigetto del ricorso.
- Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in favore dell'Ufficio costituito.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Lecce/Sezione 1^,
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2.000,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Lecce, 21.01.2026
Il Presidente e relatore