Sentenza 22 giugno 2016
Massime • 1
In tema di aggravanti del reato di furto, la nozione di "necessità" dell'esposizione alla pubblica fede, non ricomprende soltanto i beni esposti per destinazione o consuetudine, ma anche quei beni che in tale condizione si trovino in ragione di impellenti bisogni della vita quotidiana ai quali l'offeso è chiamato a far fronte. (Fattispecie riguardante il furto di un portafogli lasciato in un furgone con la portiera aperta, parcheggiato al fianco di una barca nella quale la persona offesa effettuava le pulizie, al fine di permettere il diretto collegamento delle apparecchiature necessarie, all'imbarcazione medesima).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/06/2016, n. 33557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33557 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2016 |
Testo completo
33557 /1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 22/06/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA- Presidente - N. 1822/2016 Dott. UGO DE CRESCIENZO - Consigliere - Dott. LUIGI AGOSTINACCHIO REGISTRO GENERALE - Consigliere - N. 23053/2015 Dott. GIUSEPPE SGADARI Dott. VINCENZO TUTINELLI - Consigliere - - Rel. Consigliere - Dott. GIOVANNI ARIOLLI SENTENZA A MOTIVAZIONE ha pronunciato la seguente SEMPLIFICATA SENTENZA sul ricorso proposto da: ET AN N. IL 12/04/1985 avverso la sentenza n. 3197/2014 CORTE APPELLO di GENOVA, del 24/02/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/06/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI ARIOLLI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Sante Spinaci che ha concluso per l'inammiissibilità del ricorso Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza del 24/2/2015 la Corte di appello di Genova confermava la sentenza emessa in data 3/7/2014 dal G.I.P. del Tribunale di Genova che aveva condannato LE DR alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 300,00 di multa, in ordine ai reati di cui agli artt. 55 D.lgs. n. 231/07 (capo a) e 624, 625 n. 7 cod. pen. (capo b), unificati dal vincolo della continuazione e con le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante contestata.
2. Avverso la predetta sentenza ricorre per cassazione il difensore, nell'interesse dell'imputato, chiedendone l'annullamento. Al riguardo, deduce quale unico motivo di impugnazione, la mancanza o manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, in ordine alla ritenuta circostanza aggravante di cui al n. 7 dell'art. 625 cod. pen. (che ha reso procedibile ex officio il reato in assenza di querela), potendosi escludere che gli effetti personali oggetto di furto (un portafogli) fossero esposti per consuetudine alla pubblica fede, trovandosi incustoditi sul sedile della vettura parcheggiata nella zona del porto turistico di Lavagna. La Corte territoriale avrebbe disatteso la relativa eccezione formulata nei motivi di appello, con motivazione illogica e mancante, affermandosi semplicemente che la vettura era esposta alla pubblica fede e nulla dicendo sulla destinazione dell'oggetto sottratto ivi contenuto.
3. Il ricorso non è fondato.
3.1. In tema di furto, questa Corte ha affermato che ricorre la circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede non solo in relazione all'azione furtiva avente per oggetto l'auto ma anche a quella riguardante gli oggetti in essa custoditi che costituiscono un suo accessorio e che, comunque, non sono facilmente trasportabili (cfr. ex multis Sez. 4, sent. n. 21262 del 26/03/2015, Rv. 263891). Nel caso di specie la furtiva sottrazione riguardò un portafogli che la persona offesa aveva lasciato, unitamente agli indumenti personali, all'interno del suo furgone, poiché impegnata a pulire il serbatoio di una barca presso il porto turistico di Lavagna. Il furgone, quindi, venne parcheggiato, per come risulta dalla puntuale descrizione del fatto operata nella sentenza di primo grado (alla quale quella impugnata ha fatto riferimento), proprio dinanzi al punto di lavoro, tant'è che il portellone del predetto veicolo era stato lasciato aperto in quanto direttamente collegato a delle apparecchiature utilizzate per lavorare. In quel frangente, pertanto, il portafogli non era trasportabile con sé ad opera della persona offesa e, dunque, alla stregua di una valutazione da effettuarsi in 2 concreto e alla luce di tutte le circostanze del fatto, l'oggetto era esposto alla pubblica fede "per necessità".
3.2. L'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen. ricorre, infatti non solo allorché le cose oggetto di furto siano esposte per consuetudine o destinazione alla pubblica fede, ma anche qualora lo siano per necessità, nozione, quest'ultima, più ampia della forza maggiore, da ricondursi anche agli impellenti bisogni della vita quotidiana al quale l'offeso è chiamato a far fronte.
3.3. Avendo il Pubblico ministero contestato l'aggravante anche sotto tale specifico profilo ("..fatto aggravato perché commesso su cose esposte per consuetudine e necessità alla pubblica fede"), corretta risulta la qualificazione giuridica del fatto operata dai giudici di merito e la ritenuta procedibilità ex officio del reato.
4. Va, pertanto, rigettato il ricorso. Consegue ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
5. La natura non complessa della questione consente la redazione della motivazione della decisione in forma semplificata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Sentenza motivazione semplificata. Così deciso il 22/06/2016 Il consigliere estensore Il Presidente Ugo De Crescienzo Giovanni Ariolli DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE -1 AGO. 2015 IL "CANCELLIERE Claudia Planelli เอว pr 3