CASS
Sentenza 5 settembre 2024
Sentenza 5 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/09/2024, n. 33723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33723 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IN EN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 11/07/2023 del TRIBUNALE di ANCONA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;
lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LUCIA ODELLO, che ha chiesto rigettarsi il ricorso;
lette le conclusioni depositate dall'avvocato FRANCO BOLDRINI, nell'interesse della parte civile, che ha chiesto rigettarsi il ricorso e la vittoria quanto alle spese;
lette le conclusioni rassegnate dall'avvocato ROSELLA PEPA nell'interesse del ricorrente, che ha illustrato i motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Ancona, in composizione monocratica, quale giudice d'appello, in data 11 luglio 2023 confermava la sentenza emessa dal Giudice di pace che aveva condannato agli effetti penali e civili MO NI per il solo delitto di diffamazione commesso in data 4 dicembre 2020, mandandolo assolto perché il fatto non costituisce reato dalla condotta commessa il 19 novembre 2020. In particolare NI è stato ritenuto responsabile «perché comunicando con più persone tramite pec, offendeva l'onore e il decoro personale e professionale di Penale Sent. Sez. 5 Num. 33723 Anno 2024 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: CANANZI FRANCESCO Data Udienza: 21/06/2024 I,k OR ES MA, accusandolo, contrariamente al vero, di aver commesso nel suo incarico di dirigente Scolastico dell'Istituto Mannucci di Ancona irregolarità e carenze, qualificandolo come persona 'totalmente incapace di predisporre un contratto collettivo nonché di aver svolto le attività inerenti la contrattazione in momenti di sonnolenza'». Ai fini della migliore comprensione del ricorso, vai bene richiamare la circostanza, emergente dalle sentenze di merito, che OR era il dirigente scolastico dell'Istituto Mannucci di Ancona, al cui ufficio erano pervenute le note del NI. NI chiedeva documentazione che attestasse, ai fini della propria valutazione professionale, che aveva svolto gli incarichi di coordinamento formazione per la sicurezza e di orientamento in uscita, risultanti dal contratto collettivo integrativo d'istituto in all. 7 al ricorso. Per ottenere tale documentazione NI, hanno accertato i Giudici del merito, inviò all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Istituto una prima missiva, con richiesta di rilascio di documentazione datata 26 luglio 2018 e, con successive richieste, sollecitando un riscontro e chiedendo altra documentazione - richieste del 21 luglio, 31 agosto, 20 settembre del 2020. Con l'ultima missiva NI chiedeva che, in caso di ritardo, gli venissero esposte le ragioni dello stesso. NI, inoltre, dopo aver ricevuto in data 12 novembre 2020 una risposta dall'Istituto Mannucci, in data 18 novembre inviava una ulteriore missiva, argomentando in vari punti. Al punto 4) della nota — osserva la sentenza di primo grado —NI diffidava l'Istituto a rilasciargli entro 30 giorni «un'attestazione riportante che il "Prof. NI ha avuto nell'a.s. 19/20 l'incarico di coordinamento formazione per la sicurezza..."» e precisava che «l'attività è stata effettuata e ben riportata nel Contratto Collettivo di Istituto citato del 10/3/2020 alla pag.
9....e alla pag. 17». Osservava il Giudice di pace che già in questa lettera, nell'ultimo capoverso, NI scriveva di "irregolarità e carenze" che «aveva visto nel suo ruolo di membro della RSU e figura sensibile obbligatoria RLS», precisando, nel corpo della lettera, che non riteneva normale che per delle semplici richieste di documentazione, peraltro dovute a un docente, «debba promuovere tutta una serie di procedure a difesa con condotte ostruzionistiche e risposte inesatte", costretto anche a depositare "una denuncia alla Procura della Repubblica per il reato di cui all'art. 328 c.p."». In data 19 novembre 2020 NI inviava una ulteriore missiva, sia all'indirizzo pec dell'Istituto Mannucci, sia alla posta istituzionale del Ministero - Direzione Regionale Marche, con la quale contestava ancora all'Istituto le mancate 2 risposte e, non avendo ottenuto alcuna giustificazione circa la mancata valutazione del servizio prestato nell'ultimo triennio, chiudeva la lettera riproponendo le stesse frasi della lettera del giorno precedente, 18 novembre 2020, quindi parlando di irregolarità e carenze, oltre a ribadire la richiesta di rilascio di documentazione riportata al punto 4) delle lettera del giorno prima. In relazione a tali condotte, il Giudice di pace rilevava come — per tale ultima missiva del 19 novembre 2020 — fosse configurabile la scriminante del diritto di critica stante la verità dei fatti, avendo già inviato l'attuale imputato molteplici missive, invano, per ottenere l'attestazione degli incarichi e la valutazione del triennio, tanto che lo stesso funzionario addetto all'ufficio contenzioso della Direzione regionale sollecitava OR a rispondere: in sostanza, il Giudice di pace rileva sussistenti le «irregolarità e carenze» risultando le espressioni rispondenti al criterio della continenza. Diversamente, il Giudice di pace e, poi, il Tribunale di Ancona hanno ritenuto che analoghe considerazioni non valessero per la missiva del 4 dicembre 2020, che seguiva a una risposta del dirigente OR del giorno precedente, che ancora non conteneva l'attestazione richiesta, cosicché, nella valutazione dei Giudici di merito, NI avrebbe accusato OR di non aver saputo redigere il contratto collettivo o di averlo sottoscritto in 'momenti di sonnolenza': il Tribunale ha ritenuto tali espressioni non continenti, confermando la valutazione del Giudice di primo grado, in quanto sussisterebbe nella condotta del NI un intento offensivo e di scherno. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di MO NI consta di tre motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il primo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 595, 596 e 51 cod. pen. nonché 21 Cost. Il motivo sollecita la Corte di cassazione alla valutazione della offensività della frase, lamentandone l'estrapolazione dal contesto e l'estrazione parziale dalla missiva, rivendicando il rispetto dei limiti della continenza, riscontrando una diversità fra il fatto contestato e quello emergente dalla lettura della missiva del 4 dicembre 2020, dal quale risulta l'incoerenza, denunciata dall'imputato, del dirigente che aveva sottoscritto il contratto collettivo e negava di avere assegnato l'incarico al prof. NI risultante dal medesimo contratto collettivo. Da qui la natura anche ironica delle affermazioni, espressione del diritto di critica già riconosciuto per la precedente condotta del 19 novembre 2020. 3 Inoltre, il motivo lamenta che i Giudici di merito abbiano trascurato le emergenze probatorie quanto all'assenza di comunicazione a più persone, l'insussistenza dell'elemento soggettivo, anche avvalorata dalle condizioni psichiche peggiorate quanto all'imputato per lo stress prodotto dall'inerzia dell'amministrazione. 4. Il secondo motivo deduce violazione di legge, nei termini già espressi, con riferimento alla causa di non punibilità dell'art. 598, comma 1, cod. pen., risultando l'imputato parte nel procedimento e portatore di un interesse legittimo. 5. Il terzo motivo lamenta violazione di legge, in ordine alle citate norme, in relazione alla causa di non punibilità prevista dall'art. 599 cod. pen. in quanto il ritardo nella risposta e la negazione dell'affidamento dell'incarico all'imputato da parte del dirigente scolastico rendevano sussistente la provocazione. 6. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'art. 94 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art.
5-duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199, nonché entro il 30 giugno 2024 ai sensi dell'art. 11, comma 7, del dl. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito in legge 23 febbraio 2024, n. 18. 8. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Lucia Odello ha chiesto rigettarsi il ricorso. 9. L'avvocato Franco Boldrini per la parte civile, rappresentando come il ricorso chieda alla Corte di cassazione una non consentita valutazione di merito, risultando la sentenza impugnata adeguata a dare risposta alle censure mosse con il ricorso, chiedeva rigettarsi il ricorso e depositava la nota spese in data 20 giugno 2024. 10. L'avvocato Rosella Pepa, per l'imputato, concludeva evidenziando come lo stesso abbia agito non per offendere il dirigente ma per palesarne le contraddizioni, illustrando poi ulteriormente i motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento. 4 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato quanto al primo assorbente motivo. 2. Va premesso che ormai principio consolidato è quello per cui in materia di diffamazione la Corte di cassazione può conoscere e valutare l'offensività della frase che si assume lesiva della altrui reputazione, perché è compito del giudice di legittimità procedere in primo luogo a considerare la sussistenza o meno della materialità della condotta contestata e, quindi, della portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie, dovendo, in caso di esclusione di questa, pronunciare sentenza di assoluzione dell'imputato (Sez. 5, n. 19889 del 17/02/2021, Parrino, Rv. 281264 - 01; Sez. 5, n. 2473 del 10/10/2019, dep. 2020, Fabi, Rv. 278145 - 01, in una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che la frase incriminata potesse essere scriminata in base al diritto di "critica sindacale" ed ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna pronunciata ai soli effetti civili;
Sez. 5, n. 48698 del 19/09/2014, Demofonti, Rv. 261284 - 01; Sez. 5, n. 41869 del 14/02/2013, BR e altro, Rv. 256706; Sez. 5, n. 832 del 21/06/2005, Travaglio, Rv. 233749). Tale delibazione il giudice di legittimità può e deve compiere anche quanto al profilo del dolo e della sussistenza della scriminante del diritto di cronaca o di critica, allorquando gli stessi elementi evidenziati nella sentenza impugnata depongano per il difetto della componente soggettiva del reato (Sez. 5, Fabi, cit.). 3. Nel caso in esame, rileva il Collegio come dalla lettura dello scritto oggetto della contestazione, allegato dalla difesa del ricorrente al n. 4, emerga la necessità di una lettura congiunta di tutti gli scritti. In particolare, prima di giungere alle espressioni ritenute diffamatorie, va evidenziato come NI chiedesse di avere l'attestazione e la valutazione dell'incarico di cd. funzione strumentale 'Orientamento in Uscita', che OR indicava essere frutto di un errore materiale nella redazione del contratto collettivo. NI rivendicava invece di avere svolto quel ruolo, di esser pronto a citare quali testimoni del suo operato altri docenti, di aver redatto la relazione finale per lo svolgimento di quell'incarico e anche di essere stato pagato per lo stesso. A ben vedere in tale contesto il punto 5) reca tali espressioni: «La pochezza della giustificazione circa presunti errori materiali nell'assegnazione nel C.C.I. della F.S. "Orientamento in Uscita" per la Sede di Ancona allo scrivente e l'illazione circa il ruolo di membro RSU del sottoscritto, sono superate dal dover credere nel caso che siamo di fronte a un Dirigente Scolastico totalmente incapace di predisporre 5 un Contratto Collettivo Integrativo, al suo esame, corretta imputazione degli incarichi, trasmissione ai revisori ed al suo esatto pagamento finale e si resta in attesa di ricevere un atto di richiesta di restituzione dell'importo al fine di poter attivare un'idonea difesa anche in sede giuslavorstica dei propri diritti». E bene, la lettura congiunta degli scritti palesa la fondatezza della attuale censura del ricorrente, allorchè lamenta la decisiva parzialità nella lettura della espressione: con la stessa NI esprimeva e contestava la palese contraddizione del dirigente, che, al di là della fondatezza o meno della doglianza del professore richiedente, è accertata dalla circostanza che il contratto collettivo — allegato al ricorso — effettivamente recava l'attribuzione dell'incarico e il relativo compenso. Al punto 6), invece, NI lamenta che rispetto alla richiesta di attestazione relativa al secondo incarico anche ricoperto, Coordinamento Formazione Sicurezza, sempre risultante dal contratto collettivo, il dirigente non aveva proprio dato risposta, benché anche quell'incarico fosse contenuto nel Contratto Collettivo Integrativo del 10.03.20 — che viene indicato anche con indicazione della pagina e del compenso — cosicché, scriveva NI «il Dirigente Scolastico OR ES MA quando lo ha proposto, negoziato, firmato, inviato ai revisori ed infine regolarmente pagato ha fatto tutto, probabilmente, sempre in momenti di sonnolenza». Risulta evidente che le espressioni utilizzate sia fondate sulla verità della situazione fattuale, mai contestata dalle sentenze di merito, che si limitano a una valutazione di incontinenza dell'espressione: mentre, quanto a quest'ultimo profilo, l'esercizio di un acceso diritto di critica non esorbita dalla continenza, in quanto non si tratta di attacchi personali, ma di critiche aspre collocate nel descritto contesto e dunque, al lettore terzo, chiaramente riconducibili alla critica decisa ma corretta, che prendendo atto della contraddizione nella risposta di OR (assenza di incarico in presenza del contratto collettivo sottoscritto da OR che attestava il contrario) replica utilizzando una espressione che enfatizza il paradosso — quale è il riferimento all'aver dormito mentre si sottoscriveva il contratto — che in vero non travalica il limite della continenza. A tal riguardo deve evidenziarsi come in tema di diffamazione, l'esimente del diritto di critica postula una forma espositiva corretta, strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione e che non trasmodi nella gratuita ed immotivata aggressione dell'altrui reputazione, ma non vieta l'utilizzo di termini che, sebbene oggettivamente offensivi, hanno anche il significato di mero giudizio critico negativo di cui si deve tenere conto alla luce del complessivo contesto in cui il termine viene utilizzato (Sez. 5, n. 17243 del 19/02/2020, Lunghini, Rv. 279133 - 01, nel caso in cui la Corte non ha ritenuto esorbitante dai limiti della critica legittima l'accusa di "assoluta incapacità ad organizzare il reparto" rivolta al 6 direttore di un Pronto Soccorso da un consigliere del comitato consultivo di un'Azienda Ospedaliera che, nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo dell'attività e dell'organizzazione aziendale, evidenziava reali disservizi organizzativi e sollecitava i dovuti controlli;
nello stesso senso anche Sez. 5, n. 37397 del 24/06/2016, C., Rv. 267866 - 01). Ne consegue che nell'esercizio del diritto di critica l'imputato non ha superato i limiti della continenza, come non lo aveva fatto in precedenza in ordine alla missiva per la quale interveniva l'assoluzione in primo grado, dal che deriva l'annullamento della sentenza perché il fatto non sussiste. Gli altri motivi sono da ritenersi assorbiti. 4. Vanno pertanto disposti l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la revoca delle statuizioni civili.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Revoca le statuizioni in favore della parte civile. Così deciso il 21/06/2024
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;
lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LUCIA ODELLO, che ha chiesto rigettarsi il ricorso;
lette le conclusioni depositate dall'avvocato FRANCO BOLDRINI, nell'interesse della parte civile, che ha chiesto rigettarsi il ricorso e la vittoria quanto alle spese;
lette le conclusioni rassegnate dall'avvocato ROSELLA PEPA nell'interesse del ricorrente, che ha illustrato i motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Ancona, in composizione monocratica, quale giudice d'appello, in data 11 luglio 2023 confermava la sentenza emessa dal Giudice di pace che aveva condannato agli effetti penali e civili MO NI per il solo delitto di diffamazione commesso in data 4 dicembre 2020, mandandolo assolto perché il fatto non costituisce reato dalla condotta commessa il 19 novembre 2020. In particolare NI è stato ritenuto responsabile «perché comunicando con più persone tramite pec, offendeva l'onore e il decoro personale e professionale di Penale Sent. Sez. 5 Num. 33723 Anno 2024 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: CANANZI FRANCESCO Data Udienza: 21/06/2024 I,k OR ES MA, accusandolo, contrariamente al vero, di aver commesso nel suo incarico di dirigente Scolastico dell'Istituto Mannucci di Ancona irregolarità e carenze, qualificandolo come persona 'totalmente incapace di predisporre un contratto collettivo nonché di aver svolto le attività inerenti la contrattazione in momenti di sonnolenza'». Ai fini della migliore comprensione del ricorso, vai bene richiamare la circostanza, emergente dalle sentenze di merito, che OR era il dirigente scolastico dell'Istituto Mannucci di Ancona, al cui ufficio erano pervenute le note del NI. NI chiedeva documentazione che attestasse, ai fini della propria valutazione professionale, che aveva svolto gli incarichi di coordinamento formazione per la sicurezza e di orientamento in uscita, risultanti dal contratto collettivo integrativo d'istituto in all. 7 al ricorso. Per ottenere tale documentazione NI, hanno accertato i Giudici del merito, inviò all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Istituto una prima missiva, con richiesta di rilascio di documentazione datata 26 luglio 2018 e, con successive richieste, sollecitando un riscontro e chiedendo altra documentazione - richieste del 21 luglio, 31 agosto, 20 settembre del 2020. Con l'ultima missiva NI chiedeva che, in caso di ritardo, gli venissero esposte le ragioni dello stesso. NI, inoltre, dopo aver ricevuto in data 12 novembre 2020 una risposta dall'Istituto Mannucci, in data 18 novembre inviava una ulteriore missiva, argomentando in vari punti. Al punto 4) della nota — osserva la sentenza di primo grado —NI diffidava l'Istituto a rilasciargli entro 30 giorni «un'attestazione riportante che il "Prof. NI ha avuto nell'a.s. 19/20 l'incarico di coordinamento formazione per la sicurezza..."» e precisava che «l'attività è stata effettuata e ben riportata nel Contratto Collettivo di Istituto citato del 10/3/2020 alla pag.
9....e alla pag. 17». Osservava il Giudice di pace che già in questa lettera, nell'ultimo capoverso, NI scriveva di "irregolarità e carenze" che «aveva visto nel suo ruolo di membro della RSU e figura sensibile obbligatoria RLS», precisando, nel corpo della lettera, che non riteneva normale che per delle semplici richieste di documentazione, peraltro dovute a un docente, «debba promuovere tutta una serie di procedure a difesa con condotte ostruzionistiche e risposte inesatte", costretto anche a depositare "una denuncia alla Procura della Repubblica per il reato di cui all'art. 328 c.p."». In data 19 novembre 2020 NI inviava una ulteriore missiva, sia all'indirizzo pec dell'Istituto Mannucci, sia alla posta istituzionale del Ministero - Direzione Regionale Marche, con la quale contestava ancora all'Istituto le mancate 2 risposte e, non avendo ottenuto alcuna giustificazione circa la mancata valutazione del servizio prestato nell'ultimo triennio, chiudeva la lettera riproponendo le stesse frasi della lettera del giorno precedente, 18 novembre 2020, quindi parlando di irregolarità e carenze, oltre a ribadire la richiesta di rilascio di documentazione riportata al punto 4) delle lettera del giorno prima. In relazione a tali condotte, il Giudice di pace rilevava come — per tale ultima missiva del 19 novembre 2020 — fosse configurabile la scriminante del diritto di critica stante la verità dei fatti, avendo già inviato l'attuale imputato molteplici missive, invano, per ottenere l'attestazione degli incarichi e la valutazione del triennio, tanto che lo stesso funzionario addetto all'ufficio contenzioso della Direzione regionale sollecitava OR a rispondere: in sostanza, il Giudice di pace rileva sussistenti le «irregolarità e carenze» risultando le espressioni rispondenti al criterio della continenza. Diversamente, il Giudice di pace e, poi, il Tribunale di Ancona hanno ritenuto che analoghe considerazioni non valessero per la missiva del 4 dicembre 2020, che seguiva a una risposta del dirigente OR del giorno precedente, che ancora non conteneva l'attestazione richiesta, cosicché, nella valutazione dei Giudici di merito, NI avrebbe accusato OR di non aver saputo redigere il contratto collettivo o di averlo sottoscritto in 'momenti di sonnolenza': il Tribunale ha ritenuto tali espressioni non continenti, confermando la valutazione del Giudice di primo grado, in quanto sussisterebbe nella condotta del NI un intento offensivo e di scherno. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di MO NI consta di tre motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il primo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 595, 596 e 51 cod. pen. nonché 21 Cost. Il motivo sollecita la Corte di cassazione alla valutazione della offensività della frase, lamentandone l'estrapolazione dal contesto e l'estrazione parziale dalla missiva, rivendicando il rispetto dei limiti della continenza, riscontrando una diversità fra il fatto contestato e quello emergente dalla lettura della missiva del 4 dicembre 2020, dal quale risulta l'incoerenza, denunciata dall'imputato, del dirigente che aveva sottoscritto il contratto collettivo e negava di avere assegnato l'incarico al prof. NI risultante dal medesimo contratto collettivo. Da qui la natura anche ironica delle affermazioni, espressione del diritto di critica già riconosciuto per la precedente condotta del 19 novembre 2020. 3 Inoltre, il motivo lamenta che i Giudici di merito abbiano trascurato le emergenze probatorie quanto all'assenza di comunicazione a più persone, l'insussistenza dell'elemento soggettivo, anche avvalorata dalle condizioni psichiche peggiorate quanto all'imputato per lo stress prodotto dall'inerzia dell'amministrazione. 4. Il secondo motivo deduce violazione di legge, nei termini già espressi, con riferimento alla causa di non punibilità dell'art. 598, comma 1, cod. pen., risultando l'imputato parte nel procedimento e portatore di un interesse legittimo. 5. Il terzo motivo lamenta violazione di legge, in ordine alle citate norme, in relazione alla causa di non punibilità prevista dall'art. 599 cod. pen. in quanto il ritardo nella risposta e la negazione dell'affidamento dell'incarico all'imputato da parte del dirigente scolastico rendevano sussistente la provocazione. 6. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'art. 94 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art.
5-duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199, nonché entro il 30 giugno 2024 ai sensi dell'art. 11, comma 7, del dl. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito in legge 23 febbraio 2024, n. 18. 8. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Lucia Odello ha chiesto rigettarsi il ricorso. 9. L'avvocato Franco Boldrini per la parte civile, rappresentando come il ricorso chieda alla Corte di cassazione una non consentita valutazione di merito, risultando la sentenza impugnata adeguata a dare risposta alle censure mosse con il ricorso, chiedeva rigettarsi il ricorso e depositava la nota spese in data 20 giugno 2024. 10. L'avvocato Rosella Pepa, per l'imputato, concludeva evidenziando come lo stesso abbia agito non per offendere il dirigente ma per palesarne le contraddizioni, illustrando poi ulteriormente i motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento. 4 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato quanto al primo assorbente motivo. 2. Va premesso che ormai principio consolidato è quello per cui in materia di diffamazione la Corte di cassazione può conoscere e valutare l'offensività della frase che si assume lesiva della altrui reputazione, perché è compito del giudice di legittimità procedere in primo luogo a considerare la sussistenza o meno della materialità della condotta contestata e, quindi, della portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie, dovendo, in caso di esclusione di questa, pronunciare sentenza di assoluzione dell'imputato (Sez. 5, n. 19889 del 17/02/2021, Parrino, Rv. 281264 - 01; Sez. 5, n. 2473 del 10/10/2019, dep. 2020, Fabi, Rv. 278145 - 01, in una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che la frase incriminata potesse essere scriminata in base al diritto di "critica sindacale" ed ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna pronunciata ai soli effetti civili;
Sez. 5, n. 48698 del 19/09/2014, Demofonti, Rv. 261284 - 01; Sez. 5, n. 41869 del 14/02/2013, BR e altro, Rv. 256706; Sez. 5, n. 832 del 21/06/2005, Travaglio, Rv. 233749). Tale delibazione il giudice di legittimità può e deve compiere anche quanto al profilo del dolo e della sussistenza della scriminante del diritto di cronaca o di critica, allorquando gli stessi elementi evidenziati nella sentenza impugnata depongano per il difetto della componente soggettiva del reato (Sez. 5, Fabi, cit.). 3. Nel caso in esame, rileva il Collegio come dalla lettura dello scritto oggetto della contestazione, allegato dalla difesa del ricorrente al n. 4, emerga la necessità di una lettura congiunta di tutti gli scritti. In particolare, prima di giungere alle espressioni ritenute diffamatorie, va evidenziato come NI chiedesse di avere l'attestazione e la valutazione dell'incarico di cd. funzione strumentale 'Orientamento in Uscita', che OR indicava essere frutto di un errore materiale nella redazione del contratto collettivo. NI rivendicava invece di avere svolto quel ruolo, di esser pronto a citare quali testimoni del suo operato altri docenti, di aver redatto la relazione finale per lo svolgimento di quell'incarico e anche di essere stato pagato per lo stesso. A ben vedere in tale contesto il punto 5) reca tali espressioni: «La pochezza della giustificazione circa presunti errori materiali nell'assegnazione nel C.C.I. della F.S. "Orientamento in Uscita" per la Sede di Ancona allo scrivente e l'illazione circa il ruolo di membro RSU del sottoscritto, sono superate dal dover credere nel caso che siamo di fronte a un Dirigente Scolastico totalmente incapace di predisporre 5 un Contratto Collettivo Integrativo, al suo esame, corretta imputazione degli incarichi, trasmissione ai revisori ed al suo esatto pagamento finale e si resta in attesa di ricevere un atto di richiesta di restituzione dell'importo al fine di poter attivare un'idonea difesa anche in sede giuslavorstica dei propri diritti». E bene, la lettura congiunta degli scritti palesa la fondatezza della attuale censura del ricorrente, allorchè lamenta la decisiva parzialità nella lettura della espressione: con la stessa NI esprimeva e contestava la palese contraddizione del dirigente, che, al di là della fondatezza o meno della doglianza del professore richiedente, è accertata dalla circostanza che il contratto collettivo — allegato al ricorso — effettivamente recava l'attribuzione dell'incarico e il relativo compenso. Al punto 6), invece, NI lamenta che rispetto alla richiesta di attestazione relativa al secondo incarico anche ricoperto, Coordinamento Formazione Sicurezza, sempre risultante dal contratto collettivo, il dirigente non aveva proprio dato risposta, benché anche quell'incarico fosse contenuto nel Contratto Collettivo Integrativo del 10.03.20 — che viene indicato anche con indicazione della pagina e del compenso — cosicché, scriveva NI «il Dirigente Scolastico OR ES MA quando lo ha proposto, negoziato, firmato, inviato ai revisori ed infine regolarmente pagato ha fatto tutto, probabilmente, sempre in momenti di sonnolenza». Risulta evidente che le espressioni utilizzate sia fondate sulla verità della situazione fattuale, mai contestata dalle sentenze di merito, che si limitano a una valutazione di incontinenza dell'espressione: mentre, quanto a quest'ultimo profilo, l'esercizio di un acceso diritto di critica non esorbita dalla continenza, in quanto non si tratta di attacchi personali, ma di critiche aspre collocate nel descritto contesto e dunque, al lettore terzo, chiaramente riconducibili alla critica decisa ma corretta, che prendendo atto della contraddizione nella risposta di OR (assenza di incarico in presenza del contratto collettivo sottoscritto da OR che attestava il contrario) replica utilizzando una espressione che enfatizza il paradosso — quale è il riferimento all'aver dormito mentre si sottoscriveva il contratto — che in vero non travalica il limite della continenza. A tal riguardo deve evidenziarsi come in tema di diffamazione, l'esimente del diritto di critica postula una forma espositiva corretta, strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione e che non trasmodi nella gratuita ed immotivata aggressione dell'altrui reputazione, ma non vieta l'utilizzo di termini che, sebbene oggettivamente offensivi, hanno anche il significato di mero giudizio critico negativo di cui si deve tenere conto alla luce del complessivo contesto in cui il termine viene utilizzato (Sez. 5, n. 17243 del 19/02/2020, Lunghini, Rv. 279133 - 01, nel caso in cui la Corte non ha ritenuto esorbitante dai limiti della critica legittima l'accusa di "assoluta incapacità ad organizzare il reparto" rivolta al 6 direttore di un Pronto Soccorso da un consigliere del comitato consultivo di un'Azienda Ospedaliera che, nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo dell'attività e dell'organizzazione aziendale, evidenziava reali disservizi organizzativi e sollecitava i dovuti controlli;
nello stesso senso anche Sez. 5, n. 37397 del 24/06/2016, C., Rv. 267866 - 01). Ne consegue che nell'esercizio del diritto di critica l'imputato non ha superato i limiti della continenza, come non lo aveva fatto in precedenza in ordine alla missiva per la quale interveniva l'assoluzione in primo grado, dal che deriva l'annullamento della sentenza perché il fatto non sussiste. Gli altri motivi sono da ritenersi assorbiti. 4. Vanno pertanto disposti l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la revoca delle statuizioni civili.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Revoca le statuizioni in favore della parte civile. Così deciso il 21/06/2024