Articolo 89 della Legge 12 dicembre 2016, n. 238
Articolo 88Articolo 90
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1 marzo 2017
Art. 89. Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome 1. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 .
Note all' art. 89:
- La legge 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2001, n. 248.
Entrata in vigore il 1 marzo 2017