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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 411/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PUGLISI ADRIANA, Giudice monocratico per ottemperanza in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso per ottemperanza R.G.R. n. 356/2025 depositato il 26/02/2025, relativo alla sentenza n. Ricorrente_1 sezione 01
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 26.2.2025 Ricorrente_2 chiedeva l'ottemperanza, ex art.70 del D.Lgs. n°546/92, della sentenza n.1587/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado - Siracusa Sez. I pronunciata il 17/06/2024 e depositata in cancelleria il 20/06/2024, con cui veniva annullato l'avviso di accertamento opposto dal ricorrente e condannata l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Siracusa al pagamento delle spese processuali, quantificate in € 900,00, oltre accessori disponendo in favore sempre del ricorrente il rimborso della somma di € 1.435,76, oltre agli interessi legali dal 14/07/2023 .
Precisava il ricorrente che l'Agenzia aveva provveduto al pagamento delle spese processuali ma non al rimborso della somma indicata in sentenza nonostante la costituzione in mora. In corso di causa veniva depositato documento comprovante l'avvenuto accredito delle somme in data
5.11.2025 .
Nella Camera di Consiglio del 5.12.2025 la causa viene discussa e decisa .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dato atto preliminarmente che in corso di causa l'Agenzia delle Entrate ha ottemperato a quanto disposto con la sentenza n. 1587 del 2024 accreditando la somma dovuta in favore del ricorrente, con la conseguenza che va dichiarata la estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Per il principio della soccombenza virtuale, essendo avvenuto il pagamento dopo la instaurazione del giudizo di ottemperanza, le spese di questa fase liquidate in € 800,00 oltre accessori e rimborso CUT vanno poste a carico della resistente AdE.
P.Q.M.
La Corte dichiara la estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Condanna l'Agenzia al pagamento delle spese liquidate in € 800,00 oltre acecsori e rimborso CUT.
Siracusa, 5.12.2025
Il Giudice
(dott. Adriana Puglisi)
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PUGLISI ADRIANA, Giudice monocratico per ottemperanza in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso per ottemperanza R.G.R. n. 356/2025 depositato il 26/02/2025, relativo alla sentenza n. Ricorrente_1 sezione 01
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 26.2.2025 Ricorrente_2 chiedeva l'ottemperanza, ex art.70 del D.Lgs. n°546/92, della sentenza n.1587/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado - Siracusa Sez. I pronunciata il 17/06/2024 e depositata in cancelleria il 20/06/2024, con cui veniva annullato l'avviso di accertamento opposto dal ricorrente e condannata l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Siracusa al pagamento delle spese processuali, quantificate in € 900,00, oltre accessori disponendo in favore sempre del ricorrente il rimborso della somma di € 1.435,76, oltre agli interessi legali dal 14/07/2023 .
Precisava il ricorrente che l'Agenzia aveva provveduto al pagamento delle spese processuali ma non al rimborso della somma indicata in sentenza nonostante la costituzione in mora. In corso di causa veniva depositato documento comprovante l'avvenuto accredito delle somme in data
5.11.2025 .
Nella Camera di Consiglio del 5.12.2025 la causa viene discussa e decisa .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dato atto preliminarmente che in corso di causa l'Agenzia delle Entrate ha ottemperato a quanto disposto con la sentenza n. 1587 del 2024 accreditando la somma dovuta in favore del ricorrente, con la conseguenza che va dichiarata la estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Per il principio della soccombenza virtuale, essendo avvenuto il pagamento dopo la instaurazione del giudizo di ottemperanza, le spese di questa fase liquidate in € 800,00 oltre accessori e rimborso CUT vanno poste a carico della resistente AdE.
P.Q.M.
La Corte dichiara la estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Condanna l'Agenzia al pagamento delle spese liquidate in € 800,00 oltre acecsori e rimborso CUT.
Siracusa, 5.12.2025
Il Giudice
(dott. Adriana Puglisi)